Sentenza 25 giugno 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12640 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12640/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Amministratore di Sostegno di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Amoroso, Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ED LI S.r.l., M.B.S. S.r.l., Enrico Petrucci, in Qualità di Amministratore di Sostegno di -OMISSIS-, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa
- dell’Avviso Pubblico del 18.11.2024 della Regione Lazio, avente oggetto “avviso pubblico per accedere a buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio IV edizione – 2024-2025”;
- Determinazione n. G11828 del 30/08/2017, con cui la Regione Lazio ha indetto una procedura aperta per l'individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti" a valere su POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3.;
- Determinazione n. G15744 del 05/12/2018, con cui la Regione Lazio ha approvato l’aggiudicazione in via definitiva della gestione della Sovvenzione Globale all’R.T.I. ED LI S.r.l. – Mbs S.r.l.;
- PR Lazio FSE+ 2021-2027, Priorità 3 Inclusione sociale, Obiettivo specifico k) del Regolamento UE n. 2021/1057. Richiesta di offerta tecnico-economica per l’affidamento di “Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra ED LI S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l’esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale “Buoni servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti”, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
- Determinazione Dirigenziale n. G13905 del 13/10/2022 avente in oggetto “PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale, Obiettivo specifico k) Regolamento UE n. 2021/1057 - Affidamento di “Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) con il R.T.I. costituito tra ED LI S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l’esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale “Buoni servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti”;
- Determinazione Dirigenziale G14813 del 28/10/2022 avente ad oggetto “Individuazione dell'Organismo Intermedio RTI ED LI S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle attività delegate nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027 ai sensi dell'art. 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.”;
- Di tutti gli Avvisi Pubblici pubblicati sulla piattaforma E-Family, alla sezione “Buoni servizio per la non autosufficienza”, sottosezione “Avviso Pubblico IV Edizione” tra cui quello di “Chiusura dello sportello di presentazione delle domande per l’intervento Buoni servizio per la non autosufficienza - IV edizione (2024-2025)”;
- Del diniego formale alla presentazione della domanda, espresso tramite la piattaforma EFamily, in data 13 gennaio;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti e comunque di tutti gli atti depositati nell’indice degli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2025 l’odierna ricorrente, in qualità di Amministratrice di sostegno dell’avente diritto, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, controdeducendo nel merito a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
All’udienza del 7 maggio 2025, previa rinuncia alla domanda cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Merita, in via preliminare, di essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’Amministrazione resistente. Invero, nonostante l’Avviso Pubblico non consenta un’interpretazione difforme dal suo tenore letterale senza alcun margine di opinabilità da parte dell’organo adito alla verifica, deve essere osservato che nel caso in esame parte ricorrente ha sindacato la scelta a monte compiuta dall’Amministrazione di affidare l’attribuzione dei fondi al criterio cronologico di cui all’avviso pubblico (altresì impugnato). Tale scelta, certamente di natura discrezionale, fonda la giurisdizione del giudice adito. In sintesi, in tema di procedure a sportello per l'assegnazione di incentivi, il giudice amministrativo ha cognizione di legittimità sulla fase anteriore «d'ammissione alla procedura», non già su quella successiva di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal bando per conseguire il beneficio richiesto che appartiene al giudice ordinario.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorso si fonda sulle seguenti circostanze di fatto.
Con Determinazione Dirigenziale G11828 del 30/8/2017, si dava avvio a “Procedura aperta per l'individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti". Impegno di spesa di € 2.598.746,40 IVA inclusa POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di
investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3 - Azione Cardine n. 26 "Azione di formazione e sostegno del lavoro nel comparto dei servizi alla non autosufficienza e alla terza età" e Azione Cardine n. 44 "Azioni di formazione e sostegno del lavoro per lo sviluppo di servizi all'infanzia (0-3 anni)". Approvazione schemi degli atti ed indizione di gara. CIG 7124545087 - CUP F87B17000120009.”
Con Determinazione Dirigenziale G15744 del 5/12/2018, avente ad oggetto “Procedura aperta per l'individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti". Impegno di spesa di €. 2.598.746,40 IVA inclusa - POR Lazio FSE 2014- 2020 - Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla poverta'" - Priorita' di investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3 - Azione Cardine n. 26 "Azione di formazione e sostegno del lavoro nel comparto dei servizi alla non autosufficienza e alla terza eta'" e Azione Cardine n. 44 "Azioni di formazione e sostegno del lavoro per lo sviluppo di servizi all'infanzia (0-3 anni)". Approvazione schemi degli atti ed indizione di gara. CIG 7124545087 - CUP F87B17000120009 - Approvazione verbali e aggiudicazione definitiva.”, si provvedeva ad approvazione dei verbali e relativa aggiudicazione.
Con Determinazione Dirigenziale G13905 del 13/10/2022, avente ad oggetto “PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale, Obiettivo specifico k) Regolamento UE n. 2021/1057 - Affidamento di "Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) con il R.T.I. costituito tra ED LI S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l'esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti". Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.098.056,97 di cui € 920.004,74 sui capitoli U0000A43161, U0000A43162, U0000A43163 €178.052,23 sui Capitoli U0000A43110, U0000A43111, U0000A43112 in favore di ED LI S.r.l (Mandataria) del R.T.I ED LI S.r.l, M.B.S. S.r.l. (c.c. 144954). E.F. 2022, 2023, 2024. SIGEM 22081D. GIP A0575S0001. (CIG 9436825A56 - CUP F82E22000590009).”, si provvedeva all’approvazione dell’offerta tecnico-economica trasmessa dal Raggruppamento EDENRED, nonché del relativo schema di contratto, di cui all’Allegato 1, che costituiva parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento.
Con Determinazione Dirigenziale G14813 del 28/10/2022, si provvedeva ad “Individuazione dell'Organismo Intermedio RTI ED LI S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle attività delegate nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027 ai sensi dell'art. 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.”.
Successivamente ed in data 18/11/2024, veniva bandito Avviso Pubblico avente la finalità della realizzazione di un servizio di erogazione di Buoni per la fruizione di servizi per l’infanzia e per l’incremento e il miglioramento dell’offerta di servizi per la non autosufficienza rivolti a singoli e famiglie: al comma 8 del Bando medesimo veniva specificato che la presentazione delle domande poteva avvenire dalle ore 15:00 del giorno 28/11/2024 e fino alle ore 23:59 del giorno 31/1/2025.
In seguito e con apposita pubblicazione online i termini di cui sopra subivano un rinvio per ragioni tecniche, fino ad una sospensione, sempre pubblicata online. L’Avviso in parola è stato pubblicato anche sul portale informatico efamily raggiungibile al link https://www.efamilysg.it/.
Parte ricorrente lamenta che, riaperto lo sportello per la presentazione delle domande, da eseguirsi dal 13.1.2025 al 31.1.2025, già dopo tre ore dall’apertura la piattaforma non permetteva più l’accesso in ragione dell’esaurimento dei fondi.
La procedura descritta veniva dal ricorrente sindacata per i seguenti motivi:
1) Illegittimità art. 5, 6, 7, 8, 9 e dell’Avviso Pubblico e della documentazione impugnata – Violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 38 Cost. e dei principi espressi dalla L. n. 104/1992 – Violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 Cost. – Eccesso di Potere – Iniquità – Irragionevolezza – Ingiustizia Manifesta – Assenza di istruttoria – Illogicità – Disparità di Trattamento - Violazione artt. 21 e 26 CEDU e art. 19 TFUE e art. 117 Cost.
Lesione del principio del legittimo affidamento e del principio di buona fede. Arbitrarietà e abnormità atteso che il criterio cronologico non sarebbe idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, specie laddove si tenga in considerazione il bacino di utenti interessati all’ottenimento delle risorse a bando.
2) Sulla copertura finanziaria e sulla necessarietà di coprire tutte le domande inoltrate e quella della parte ricorrente la ricorrente ha contestato la scelta dell’Amministrazione di allocare un ammontare di risorse insufficienti a soddisfare le esigenze degli aventi diritti, in pregio della natura fondamentale del diritto costituzionale in discussione.
I motivi di ricorso non possono essere accolti.
Con riferimento al primo motivo, deve essere osservato che in materia di finanziamenti pubblici, l'utilizzo del criterio cronologico di presentazione delle domande per la relativa selezione rientra nelle scelte discrezionali non sindacabili dell'amministrazione e non presenta profili di illegittimità, come precisato anche da Corte costituzionale, 14 novembre 2006, n. 375, che, nel dichiarare la legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 123 (norma che prevede proprio l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la concessione del finanziamento disposta secondo il predetto ordine, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto le domande presentate), ha precisato altresì che eventuali distorsioni verificatesi nell'ambito di tali procedure non sono riconducibili alla procedura a sportello in se e per se, ma sono strettamente connesse alle circostanze di fatto che ne caratterizzano l'attuazione.
A ciò si aggiunga che – come evidenziato correttamente dall’Amministrazione resistente - i destinatari dell’avviso sono i familiari caregiver delle persone non autosufficienti e non direttamente le persone non autosufficienti, poiché tra gli obiettivi di rilievo perseguiti, per il tipo di fondi impiegati, vi è quello di garantire la “conciliazione famiglia - lavoro” per i familiari delle persone non autosufficienti, fornendo risorse per il pagamento di servizi in modo da liberare tempo e risorse per il lavoro o lo studio, come confermato anche dall’art. 2 dell’Avviso in contestazione, a mente del quale è stabilito che “ il presente intervento prevede l’erogazione… di Buoni servizio a favore delle persone residenti o domiciliate nel territorio della Regione Lazio (di seguito “Richiedenti”) che abbiano in carico di cura persone non autosufficienti (di seguito “Destinatari”) per il pagamento delle spese relative ai servizi di assistenza socio-sanitari delle tipologie indicate al successivo punto 3 ”.
I destinatari dell’Avviso, pertanto, sono persone non gravate da handicap o altra invalidità e ciò tanto più rende ragionevole e non arbitraria la scelta dell’Amministrazione di utilizzare il criterio cronologico per allocare le risorse economiche stanziate.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, nonostante l’evidente pregnanza del diritto fatto valere dall’istante, non può esser sottaciuto che la scelta in ordine al quantum dei fondi stanziati per soddisfare le relative esigenze non possa esser in questa sede sindacata, essendo questa totalmente discrezionale e rimessa a valutazioni di ordine politico economico.
Per tutte le ragioni suddette il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, vista la natura della controversia, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.