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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16198/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 586 del 2023, e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14 (C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) elettivamente domiciliata in Casoria alla via Giovanni Giolitti n. 4 presso lo studio C.F._1
dell'avv. Roberto Tommasini (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
in calce all'atto di appello appellante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
appellato contumace
NONCHE'
in persona del legale rapp.te pt Controparte_2
appellata contumace CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio, dinanzi al giudice di pace di Barra, conveniva in giudizio Controparte_1
l' nonché la L'attore sosteneva di aver appreso, a Parte_1 Controparte_2
seguito del rilascio di estratto di ruolo, di un proprio presunto debito verso l'agente della riscossione derivante dal mancato pagamento della cartella esattoriale n. 071 2016 0083153572000, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa automobilistica riferita all'anno 2011. Si costituiva l Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda, stante la regolare notifica della cartella. Con sentenza n.
[...]
586/2023, il giudice di pace di Barra nel merito ha accertato il corso della prescrizione triennale a far data dalla notifica della cartella, compensando le spese di lite.
L' ha proposto gravame lamentando l'erroneità della decisione di primo Parte_1
grado, eccependo la violazione di legge in ordine alla ritenuta giurisdizione del giudice ordinario. Ha
dedotto, altresì, il vizio della pronuncia anche riguardo alla ritenuta ammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo oramai esclusa. e la sebbene ritualmente citati, non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituiti.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
Venendo all'esame del gravame, è fondato - e va accolto - il motivo d'appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'attore in primo grado ha impugnato un mero estratto di ruolo indicante l'omesso pagamento di una cartella esattoriale emessa per la riscossione coattiva dell'importo della tassa automobilistica per l'anno 2011 e ne ha chiesto l'annullamento per intervenuta prescrizione.
Così delineati i termini della fattispecie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e
le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le
quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In relazione al citato art. 2 co. 1 d. lgs. 546/92, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018
riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) d. lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso
recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di
imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione” (cfr. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata, perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla
giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile
avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con arresti non sempre univoci (cfr. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n.
28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un.,
ordinanza n. 16986 del 25/05/2022; nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022 e, da ultimo,
Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022). Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui risulta che l'attore in primo grado ha contestato l'an della pretesa impositiva deducendo l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella ed in cui è, in ogni caso, da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella
cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
In conclusione, in disparte la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 -
disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 cit.) - va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario,
innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio (art. 59 l. 69/2009). La repentina evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di Parte_1
pace di Barra n. 596 del 2023 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice di pace di Barra, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, innanzi alla quale la causa Controparte_1
dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio.
b) Compensa per intero le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16198/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 586 del 2023, e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14 (C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) elettivamente domiciliata in Casoria alla via Giovanni Giolitti n. 4 presso lo studio C.F._1
dell'avv. Roberto Tommasini (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
in calce all'atto di appello appellante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
appellato contumace
NONCHE'
in persona del legale rapp.te pt Controparte_2
appellata contumace CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio, dinanzi al giudice di pace di Barra, conveniva in giudizio Controparte_1
l' nonché la L'attore sosteneva di aver appreso, a Parte_1 Controparte_2
seguito del rilascio di estratto di ruolo, di un proprio presunto debito verso l'agente della riscossione derivante dal mancato pagamento della cartella esattoriale n. 071 2016 0083153572000, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa automobilistica riferita all'anno 2011. Si costituiva l Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda, stante la regolare notifica della cartella. Con sentenza n.
[...]
586/2023, il giudice di pace di Barra nel merito ha accertato il corso della prescrizione triennale a far data dalla notifica della cartella, compensando le spese di lite.
L' ha proposto gravame lamentando l'erroneità della decisione di primo Parte_1
grado, eccependo la violazione di legge in ordine alla ritenuta giurisdizione del giudice ordinario. Ha
dedotto, altresì, il vizio della pronuncia anche riguardo alla ritenuta ammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo oramai esclusa. e la sebbene ritualmente citati, non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituiti.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
Venendo all'esame del gravame, è fondato - e va accolto - il motivo d'appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'attore in primo grado ha impugnato un mero estratto di ruolo indicante l'omesso pagamento di una cartella esattoriale emessa per la riscossione coattiva dell'importo della tassa automobilistica per l'anno 2011 e ne ha chiesto l'annullamento per intervenuta prescrizione.
Così delineati i termini della fattispecie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e
le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le
quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In relazione al citato art. 2 co. 1 d. lgs. 546/92, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018
riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) d. lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso
recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di
imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione” (cfr. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata, perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla
giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile
avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con arresti non sempre univoci (cfr. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n.
28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un.,
ordinanza n. 16986 del 25/05/2022; nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022 e, da ultimo,
Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022). Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui risulta che l'attore in primo grado ha contestato l'an della pretesa impositiva deducendo l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella ed in cui è, in ogni caso, da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella
cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
In conclusione, in disparte la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 -
disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 cit.) - va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario,
innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio (art. 59 l. 69/2009). La repentina evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di Parte_1
pace di Barra n. 596 del 2023 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice di pace di Barra, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, innanzi alla quale la causa Controparte_1
dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio.
b) Compensa per intero le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale