Ordinanza collegiale 15 aprile 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 11433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11433 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11433/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Satap s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giuffrè e Stefano Angeloni, con domicilio digitale in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione dei Trasporti e Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13 novembre 2019, con la quale viene richiesta alla ricorrente la predisposizione di un Piano Economico-Finanziario per il periodo transitorio tra la data di scadenza della concessione e la data di subentro del nuovo concessionario, piano da redigersi sulla base di apposito “ criterio generale ” indicato nella delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE n. 38/2019 in data 24 luglio 2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 255 del 30 ottobre 2019;
- della predetta delibera del CIPE n. 38/2019, recante “ Criterio generale per l’accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio) ”;
- di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto, compresi tutti gli atti richiamati nella medesima deliberazione, provenienti da una qualsiasi delle amministrazioni intimate e/o dagli organi consultivi che ad esse fanno capo (quali, rispettivamente, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità – NARS);
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti,
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0002060, in data 24 gennaio 2020, indirizzata a tutte le concessionarie autostradali, nella parte in cui stabilisce che “ per le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, nelle more del perfezionamento del Piano economico finanziario transitorio regolato dalla delibera CIPE n. 38/2019, si ritiene, prudenzialmente, di dover escludere la ripartizione di dividendi o comunque la distribuzione di quote di capitale ”;
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0004988, in data 19 febbraio 2020 (doc. 2), con la quale viene rinnovata la richiesta di predisposizione di un Piano Economico-Finanziario per il periodo transitorio tra la data di scadenza della concessione e la data di subentro del nuovo concessionario, piano da redigersi sulla base di apposito “ criterio generale ” indicato nella predetta delibera CIPE n. 38/2019;
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0008437, in data 30 marzo 2020, indirizzata a tutte le concessionarie autostradali, nella parte in cui stabilisce che “ per le società concessionarie nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione si ribadisce l'esigenza di escludere ripartizioni di capitale o di utili di esercizio nelle more della definizione dei rapporti economici ai sensi della regolamentazione di riferimento ”;
- di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti,
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. U.00 25443, in data 14 ottobre 2020, indirizzata a tutte le concessionarie autostradali, nella parte in cui prevede che “ per le Società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, nelle more del perfezionamento del Piano Economico Finanziario transitorio regolato dalla Delibera Cipe n. 38/2019, si ritiene, prudenzialmente, di dover escludere la ripartizione di dividendi o comunque la distribuzione di quote di capitale ”;
- di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti,
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. U.002652, in data 2 febbraio 2021, indirizzata a tutte le concessionarie autostradali, nella parte in cui prevede che “ per le Società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, nelle more del perfezionamento del Piano Economico Finanziario transitorio regolato dalla Delibera Cipe n. 38/2019, si evidenzia il prevalente interesse pubblico ad escludere la ripartizione di utili o comunque la distribuzione di quote di capitale, a garanzia del pieno recupero dei crediti che dovessero emergere nei confronti dell'Amministrazione ”;
- di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti,
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. U.0003330, in data 10 febbraio 2022, indirizzata a tutte le concessionarie autostradali, nella parte in cui prevede che “ per le Società concessionarie nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, nelle more del perfezionamento del Piano Economico Finanziario transitorio regolato dalla Delibera Cipe n. 38/2019, si evidenzia il prevalente interesse pubblico ad escludere la ripartizione di utili o comunque la distribuzione di quote di capitale, a garanzia del pieno recupero dei crediti che dovessero emergere nei confronti dell'Amministrazione ”;
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. U.0002591 in data 24 marzo 2022 indirizzata alla ricorrente, nella parte in cui “ribadisce al contempo l'esigenza, già richiamata nella corrispondenza in atti, di escludere qualsiasi ripartizione di utili e/o riserve di capitale sino al perfezionamento del trasferimento dell'infrastruttura al nuovo concessionario individuato con procedura di gara ”;
- di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto.
quanto al quinto ricorso per motivi aggiuntim
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. U.0002267, in data 30 gennaio 2023, indirizzata a tutte le concessionarie autostradali, nella parte in cui prevede che “ per le Società concessionarie nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, nelle more del perfezionamento del Piano Economico Finanziario transitorio regolato dalla Delibera Cipe n. 38/2019, si evidenzia il prevalente interesse pubblico ad escludere la ripartizione di utili o comunque la distribuzione di quote di capitale, a garanzia del pieno recupero dei crediti che dovessero emergere nei confronti dell'Amministrazione ”;
- di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la società ricorrente - titolare della concessione autostradale, a valenza pluriregionale, avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Torino-Alessandria-Piacenza già scaduta il 30 giugno 2017 – ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi plurimi motivi aggiunti, gli atti in epigrafe con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel prosieguo semplicemente “Ministero”) le ha ripetutamente richiesto la predisposizione di un Piano economico-finanziario (d’ora innanzi “PEF”) per il periodo transitorio tra la data di scadenza della concessione e la data di subentro del nuovo concessionario, da redigersi sulla base di apposito “criterio generale ” indicato nella delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE n. 38/2019 (anch’essa avversata) e, comunque, stabilito, in vista della predisposizione del bilancio d’esercizio relativo a ciascuno dei successivi anni, che in generale “ per le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, nelle more del perfezionamento del Piano economico finanziario transitorio regolato dalla delibera CIPE n. 38/2019, si ritiene, prudenzialmente, di dover escludere la ripartizione di dividendi o comunque la distribuzione di quote di capitale ”, assumendone l’illegittimità in relazione ad una serie di articolati motivi di doglianza.
Il Ministero e le altre amministrazioni evocate si sono costituite in giudizio diffusamente argomentando sull’infondatezza delle doglianze proposte.
Successivamente la società ricorrente, con memoria depositata il 13 gennaio 2025 in vista dell’udienza di smaltimento già fissata per la trattazione del gravame, ha rappresentato:
- di aver “ condiviso ” con il Ministero resistente:
“ i) la proposta di Primo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 10 ottobre 2007 di approvazione del PEF Regolatorio relativo al periodo dal 01 gennaio 2013 alla data del 30 giugno 2017;
ii) la proposta di Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 10 ottobre 2007 di approvazione del PEF Transitorio relativo al periodo dal 01 luglio 2017 alla data del 30 settembre 2024”;
- che “ le intese raggiunte mediante la condivisione dei predetti atti aggiuntivi recano l’impegno di SATAP a rinunciare a taluni contenziosi avviati con riferimento alla concessione del Collegamento autostradale, ivi incluso l’intestato giudizio ”.
La società - nella considerazione che “ gli impegni assunti dalle Parti in sede regolatoria - ivi incluso l’impegno di SATAP s.p.a. a rinunciare ai contenziosi relativi al Collegamento autostradale – diverranno efficaci solo contestualmente all’acquisizione di efficacia dei predetti Atti aggiuntivi, dunque dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto interministeriale MIT-MEF di approvazione degli stessi, non ancora intervenuta ” - chiedeva, comunque, la cancellazione della causa dal ruolo o il rinvio dell’udienza “ al fine di consentire il perfezionamento delle intese (comunque già) complessivamente raggiunte tra le parti ”.
All’esito dell’udienza di smaltimento del 21 febbraio 2025, il Collegio, con ordinanza n. 7480 del 15 aprile 2025 - “ Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato ex officio l’esistenza di possibili profili di (immediata) improcedibilità del gravame in relazione all’aver le parti ormai sostanzialmente raggiunto un’intesa circa il futuro assetto dei rapporti concessori relativi alla tratta autostradale per cui è causa (“A21 Torino-Alessandra-Piacenza”), con la conseguenza che un eventuale pronunciamento nel merito sulle censure proposte non potrebbe far altro che rischiare di alterare quell’assetto di interessi tra loro già definito ” - ne dava relativo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., assegnando conseguentemente loro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la presentazione di eventuali memorie vertenti su tale questione.
Entro tale termine, la società ricorrente, con memoria depositata il 12 maggio 2025, ha chiesto di ritenere “ insussistente ” il rilevato profilo di immediata improcedibilità del ricorso nella considerazione che - pur avendo “ le Parti …, sì, raggiunto un’intesa di fondo circa il futuro assetto dei rapporti concessori ” – “ non è ancora a tutt’oggi, definitivamente completato l’iter operativo da parte dei competenti ministeri, pur avendo le parti formalizzato le proposte del Primo e del Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica di Concessione”, sicchè “ l’intesa potrà essere formalizzata e spiegherà i suoi effetti solo una volta che i predetti Atti aggiuntivi diverranno efficaci e interverrà la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto interministeriale MIT-MEF di approvazione degli stessi”.
Il Ministero il 22 maggio 2025, in ossequio al disposto incombente istruttorio, ha depositato propria nota prot. 14719 del 15 maggio 2025.
Alla camera di consiglio del 22 maggio 2025, la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso, come da rituale avviso datone alle parti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., emergendo dagli scritti difensivi depositati in giudizio anche a seguito della citata ordinanza n. 7480/2025 come le parti abbiano ormai sostanzialmente raggiunto un’intesa circa il futuro assetto del rapporto concessorio per cui è causa, con la conseguenza che un pronunciamento sul merito sulle censure proposte - quale che sia il loro esito - non potrebbe che esporre la ricorrente al rischio concreto di veder (almeno in parte) travolti gli accordi ormai sostanzialmente raggiunti con parte resistente.
Ben si comprende, dunque, come “ nell’economia tendente al migliore contemperamento degli interessi che le parti hanno sostanzialmente individuato, una pronuncia di merito di questo Tribunale non sia più “utile”, potendo anzi essa risultare nociva ”, non potendo essa far altro che rischiare di alterare quell’assetto di interessi già definito tra le parti (in termini, questa Sezione, sentenza n. 9086/2025).
A ciò si aggiunga che – come peraltro, evidenziato dal Ministero nella nota da ultimo versata in atti – la stessa volontà della società di definire il rapporto pendente mediante la predisposizione di tali atti aggiuntivi al PEF (regolatorio e transitorio) di ponga di per sé in evidente contraddizione con l’intenzione manifestata dalla stessa società di proseguire il giudizio, rinviandolo, peraltro, ad nutum, attesa la mancanza di un’indicazione almeno di massima circa i tempi della registrazione che si intenderebbe attendere.
Ben si comprende, dunque, come non sussistano i presupposti per accogliere l’istanza di cancellazione dal ruolo o di rinvio formulata in atti dalla difesa di parte ricorrente, in ossequio a quel consolidato orientamento, che il Collegio condivide, secondo il quale “ Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su 'situazioni eccezionali', che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ” (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2024, n.8024).
Ritiene, infatti, il Collegio che il mero riferimento al futuro e formale perfezionamento delle intese già sostanzialmente raggiunte tra le parti – peraltro privo, come già accennato, dell’indicazione di una qualsiasi relativa tempistica anche solo orientativa - non sia di per sé idoneo a sostenere una istanza di rinvio che possa essere ritenuta meritevole di accoglimento, tanto più a fronte di uno slittamento sine die della trattazione della controversia, in evidente distonia con quelle esigenze di ragionevole durata del processo tanto più avvertite ove si tratti, come nel caso di specie, di un giudizio già significativamente risalente nel tempo.
In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 febbraio 2025 e 22 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO