Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 19/05/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15692/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, pendente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Parte_1 C.F._1
Ferrante Imparato n. 23, presso lo studio dell'avvocato Giulio Pasolini, c.f. , C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Santa Lucia n. 123, presso lo C.F._4
studio degli avvocati Pietro Rocco di Torrepadula, c.f. , ed Enrico Romano, c.f. C.F._5
che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta C.F._6
procura in atti;
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, – nella qualità di comproprietaria e Parte_1 locatrice dell'immobile sito in Napoli alla via MI NE (già via Provinciale Santa Maria a
Cubito) n. 21, piano 4°, scala A, int. 16, identificato al N.C.E.U. del Comune di Napoli al foglio 14, particella 143, sub. 30, dalla stessa locato a e in forza del contratto Controparte_1 Controparte_2 di locazione ad uso abitativo registrato il 26.06.2017 (n. 512 serie 3T) – ha convenuto in giudizio i conduttori al fine di ottenere lo sfratto per morosità a fronte di una morosità totale di euro 5.065,90, di cui 2.600,00 euro per i canoni di locazione da febbraio a maggio 2023 (650,00 euro di canone mensile x 4 mensilità), 285,11 euro di oneri condominiali ordinari, 1.598,19 di riscaldamento ed euro
582,60 per consumi idrici.
Si sono costituiti i conduttori, e , opponendosi alla convalida dello Controparte_1 Controparte_2 sfratto, configurando l'azione intrapresa dalla locatrice un abuso dello strumento processuale, volto unicamente ad aggravare la loro posizione, atteso che gli stessi avevano esercitato nel febbraio del
2023 il diritto di recesso di cui all'art. 8 del contratto di locazione, rappresentando di voler rilasciare l'immobile in data 31.08.2023. I conduttori lamentano che la mancanza di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. contestuale al provvedimento di convalida deponga altresì per la carenza di interesse ad agire della locatrice, atteso che lo stesso provvedimento di convalida dello sfratto individuerebbe una data di rilascio successiva a quella per la quale i conduttori avevano già dato precedentemente la propria disponibilità.
In definitiva, i conduttori concludono chiedendo l'inammissibilità della domanda o per abuso dello strumento processuale o, in ogni caso, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, comunque, il rigetto della domanda per le ragioni di cui in narrativa.
All'esito dell'udienza del 19 luglio 2023 è stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario locatizio.
Con memoria integrativa del 2 febbraio 2024 la locatrice ha insistito per la risoluzione del contratto di locazione e ha chiesto la condanna dei conduttori al pagamento della somma totale di euro
“18.700,52 comprensiva di: -canoni scaduti e non pagati oltre interessi dalle singole scadenze;
- indennità di occupazione per euro 650,00 al mese dal dì della convalida, 18 luglio 2023 sino al mese dell'effettivo rilascio;
-pagamento oneri condominiali ordinari, quote di riscaldamento e consumo idrico impagati;
-rimborso delle fatture pagate sino al 31 gennaio 2023 per spese legali già pagate all'avv. Pasolini, rimborso spese di deposito mobilio, spese di trasloco, fitto altro alloggio temporaneo per intero - euro 900,00 al mese - o in via gradata per la differenza del maggior importo pagato e da pagare rispetto all'indennità di occupazione di euro 650,00 al mese – ossia euro 250,00 al mese sino al dì dell'effettivo rilascio”. La locatrice, infatti, ha ricostruito la vicenda in fatto successiva all'ordinanza provvisoria di rilascio, rilevando come i conduttori non abbiano rilasciato l'immobile per la data del 31.08.2023, individuata tanto nell'ordinanza provvisoria di rilascio tanto nella disdetta con la quale gli stessi hanno rappresentato di aver esercitato il recesso, che comunque è contestato dalla locatrice in quanto non contenente l'indicazione dei gravi motivi. La locatrice, inoltre, ha rappresentato di aver venduto la propria casa familiare cosicché, non potendo accedere al proprio immobile indebitamente occupato dai , si sarebbe vista costretta a sostenere spese per la locazione transitoria di un altro immobile CP_1 ammobiliato, oltre che spese di trasloco e deposito del proprio mobilio in attesa della liberazione dell'immobile da parte dei resistenti.
Con memoria integrativa del 22.02.2024 i conduttori resistenti si sono riportati alla propria comparsa di costituzione e hanno evidenziato la disponibilità a rilasciare l'immobile per la data del 29.02.2024.
La causa è stata rinviata al 19 maggio 2025, udienza sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, all'esito della quale la causa viene decisa.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo l'attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 24/11/2023).
Nel merito, va premesso che il locatore per ottenere la risoluzione contrattuale è onerato esclusivamente della prova della fonte legale o negoziale del suo diritto dovendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del conduttore, che a sua volta sarà onerato di provare l'adempimento integrante fatto estintivo dell'altrui pretesa (già Sezioni Unite Corte di Cassazione n.
13533/2001).
Nel caso di specie il locatore ricorrente ha debitamente allegato il contratto di locazione ed ha allegato l'inadempimento della conduttrice rispetto al pagamento dei canoni di locazione dovuti per i mesi dal febbraio 2023 fino alla data del rilascio del 5 marzo 2024, per un totale di 8.450,00 euro (650,00 di canone mensile divenuto indennità di occupazione dopo l'ordinanza di rilascio del 19 luglio 2023 x
13 mensilità), oltre che euro 1.261,41 per oneri condominiali (conguaglio anno 2018 per euro 83,48; conguaglio anno 2019 per euro 24,11; conguaglio anno 2020 per euro 41,95; conguaglio anno 2021 per euro 425,90; conguaglio anno 2022 per euro 167,79; conguaglio anno 2023 per euro 396,76; rate scadute 2024 per euro 121,42, precisamente 60,71 x 2 rate, di gennaio e febbraio), riscaldamento condominiale per euro 1.859,15 (oltre i conguagli per gli anni 2020/21-2021/22-2022/23-2023/24), consumi idrici per euro 582,60 (quota parte del debito condominiale in base alle tabelle millesimali).
Queste somme sono poste a base della richiesta di risoluzione per inadempimento, somme che alla data dell'introduzione del giudizio sommario riguardavano unicamente i canoni di locazione dal febbraio al maggio 2023, oltre agli oneri accessori maturati a quella data, in misura inferiore a quelli su indicati che comprendono quelli maturati fino al rilascio dell'immobile.
Parte conduttrice non ha in alcun modo fornito la prova del pagamento delle somme indicate nell'intimazione, ma ha mosso delle eccezioni di inammissibilità della domanda per abuso del processo e per carenza di interesse ad agire, eccezioni che si ritiene di dover affrontare prima di passare ad analizzare la fondatezza della domanda di risoluzione e la spettanza delle somme richieste anche a titolo risarcitorio per la locazione temporanea di altro immobile, per il trasloco e per le spese legali.
Le eccezioni di inammissibilità spiegate da parte conduttrice possono essere trattate insieme, atteso che l'accertamento di un interesse ad agire da parte della locatrice di per sé esclude la configurabilità dell'abuso processuale invocato.
Tali eccezioni sono infondate atteso che l'esperimento del procedimento di convalida dello sfratto è esattamente lo strumento individuato dall'ordinamento per ottenere una tutela reale rapida, a fronte di un inadempimento qualificato dal consistere nel mancato pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, a vantaggio di parte locatrice. Nel caso di specie alla data di intimazione è pacifico, in quanto non contestato nella sua materialità, il mancato pagamento da parte dei conduttori di quattro mensilità del canone di locazione per un totale di euro 2.600,00, oltre che ulteriori debenze relative ad oneri accessori, la cui spettanza risulta adeguatamente provata attraverso il deposito delle comunicazioni della debitoria e delle specifiche per una somma superiore a 5.000,00 euro. Tali debenze evidentemente fondavano già alla data di intimazione i presupposti per l'ottenimento della convalida dello sfratto o, come poi concretamente avvenuto, per l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio. In seguito all'emissione dell'ordinanza di rilascio è cambiato il titolo per il quale erano dovuti i canoni, non più quale corrispettivo periodico di un contratto di locazione, bensì quali indennità di occupazione decorrenti dalla data di convalida o di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e ciò già rende evidente l'interesse rilevante ex art. 100 c.p.c. di parte locatrice.
A queste considerazioni va aggiunto che il recesso azionato da parte conduttrice a norma dell'art. 8 del contratto di locazione si è rilevato illegittimo, atteso che risulta carente dell'indicazione dei gravi motivi che le parti, riproducendo la normativa di settore, hanno inteso individuare quale presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore. In ogni caso, anche volendo per assurdo considerare legittimo l'esercizio del diritto di recesso, va tenuto presente che il recesso del conduttore produce l'effetto risolutivo solo a far data dal compimento del periodo di preavviso, sicché fino a tale data il conduttore è tenuto a versare i canoni contrattualmente dovuti, indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile (ex multis Cass. 9271/2017), canoni che pacificamente non sono stati corrisposti e che nelle intenzioni dei conduttori avrebbero dovuto essere parzialmente compensati con quanto conferito a titolo di deposito cauzionale.
Insomma, per le motivazioni espresse in precedenza, appare chiaro come la locatrice avesse l'interesse ad agire attraverso il procedimento di convalida dello sfratto e ciò a prescindere dall'eventuale contestuale richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Tanto chiarito, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione è fondata, atteso che dalle allegazioni di parte locatrice, in assenza di prova di fatti estintivi da parte dei conduttori, risulta che alla data dell'intimazione i conduttori avevano una debitoria superiore ai
5.000,00 euro e comunque di gran lunga maggiore del canone di locazione bastevole secondo la disciplina di settore (art. 5 l. 392/78) per configurare un inadempimento sufficientemente grave da fondare l'emissione dell'ordinanza di convalida e di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per inadempimento.
Accertata la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, occorre procedere ad analizzare la fondatezza delle domande di pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti e degli oneri condominiali, il tutto fino alla data del rilascio e, successivamente, la fondatezza dell'ulteriore domanda risarcitoria con la quale la locatrice ha chiesto il risarcimento dei danni per le somme dalla stessa corrisposte per la locazione transitoria di un altro immobile in attesa del rilascio di quello di sua proprietà, oltre che spese di trasloco e spese legali.
In relazione ai canoni di locazione, come anticipato, è pacifico che i conduttori siano rimasti nella detenzione dell'immobile fino al 5 marzo 2024, così che si deve ritenere provata la debenza della somma di euro 8.450,00 per canoni scaduti e non pagati dal mese di febbraio 2023 fino al mese di marzo 2024 per un totale di 13 mensilità, per 650,00 euro al mese.
Ancora, risulta adeguatamente provato il credito relativo agli oneri accessori non corrisposti, sia come conguagli degli oneri condominiali ordinari per euro 1.261,41, sia a titolo di consumi idrici per euro
582,60, sia a titolo di oneri da corrispondere per il riscaldamento condominiale per euro 1.859,15, il tutto per una debenza totale per oneri accessori di euro 3.703,16. Come anticipato tale credito risulta provato dalla produzione della messa in mora, delle attestazioni dell'amministratore di condominio, oltre che dal deposito dei verbali di assemblea di approvazione dei bilanci consuntivi, anch'essi correttamente depositati.
Circa la domanda risarcitoria spiegata dalla locatrice con la quale la stessa chiede la corresponsione: della somma di euro 4.635,00 (mensilità da gennaio a maggio 2024, di cui gli ultimi 3 mesi per recesso anticipato come da contratto, oltre 135,00 euro come quota TARI) per la locazione transitoria dell'immobile in via Diocleziano n. 92; della somma di euro 1.300,00 per il deposito dei mobili in via Gaurico n. 42 (200,00 euro mensili dalla seconda metà del dicembre 2023 al maggio 2024, sempre con ultimi 3 mesi dovuti a causa del recesso anticipato); la somma di euro 4.745,80 per il trasloco in base alla fattura de La Nuova Campania Traslochi n.7 del 04/01/2024; la somma di euro 5.992,09 per spese legali in base ad otto fatture corrisposte all'avvocato Pasolini, oltre che le spese di mediazione.
Tale domanda risarcitoria è fondata sull'inadempimento di parte conduttrice rispetto all'obbligo di rilascio dell'immobile per la data individuata nell'ordinanza del 19 luglio 2023, con la quale è stata fissata la data del 31.08.2023 per il rilascio dell'immobile.
Il fatto che i conduttori siano rimasti nella detenzione dell'immobile fino al 5 marzo 2024 e quindi il loro inadempimento è una circostanza che risulta pacifica e provata, tanto dalle difese delle stesse parti, quanto dal deposito del verbale di rilascio dell'immobile.
La locatrice afferma di essersi trovata nella necessità di affittare temporaneamente un immobile per soddisfare le proprie esigenze abitative e contemporaneamente di affittare un deposito ove alloggiare i mobili del proprio appartamento sito in via D'Auria n. 8, dalla stessa venduto nella consapevolezza di potersi trasferire nell'immobile locato ai Parlato e da loro non rilasciato in tempo. Tali circostanze sono state individuate all'articolo 2 del contratto di locazione transitorio stipulato da , Persona_1 marito della locatrice, il 3.01.2024, dove si dà atto proprio di tali circostanze per giustificare le esigenze di transitorietà della locazione.
Tali fatti trovano conferma nella documentazione depositata dalla locatrice, tra cui la fattura di trasloco, cui è allegato anche il relativo bonifico, dove si indica espressamente che il trasporto sarebbe avvenuto tra gli appartamenti di via D'Auria e quello di via Diocleziano n. 92, dove il nucleo familiare della si era trasferito in attesa della liberazione dell'immobile occupato dai resistenti, ed il Parte_1 certificato di residenza del nucleo familiare della famiglia della locatrice, che risulta appunto aver spostato temporaneamente la residenza in via Diocleziano.
Parte locatrice, dunque, ha provato di aver dovuto sostenere degli esborsi causati dal mancato rilascio dell'immobile nel termine individuato dal Tribunale, per cui si ritiene provato il nesso eziologico tra l'inadempimento dei conduttori rispetto all'obbligo di rilascio e le spese sostenute dalla per Parte_1 la locazione di un immobile in via temporanea fino alla liberazione di quello di sua proprietà, nonché per il deposito ed il trasloco dei mobili dell'appartamento di via D'Auria, che il suo nucleo familiare ha dovuto liberare dopo averlo venduto. In questo modo si ritiene che la locatrice sia riuscita a fornire la prova del danno conseguenza patito a seguito dell'illecito consistente nell'inadempimento dei conduttori, danni che si ritengono chiaramente addebitabili ai conduttori in quanto dagli stessi assolutamente prevedibili ex art. 1225 c.c., per quanto risulta dal verbale di mediazione, dove la difesa di parte locatrice ha notiziato i conduttori dell'urgenza di ottenere il rilascio dell'immobile a fronte della necessità di trasferirsi nello stesso, stante la vendita dell'appartamento di via D'Auria. I conduttori, quindi, devono essere condannati a risarcire tutte le spese sostenute dalla locatrice per il fitto dell'immobile di via Diocleziano n. 92, oltre che i danni sostenuti dalla stessa per il trasloco e per il deposito dei mobili. Invero, le spese sostenute per il trasloco dei mobili a deposito sono chiaramente qualificabili come danno conseguenza dipendente dalla necessità di trasportare tale mobilio in un deposito in attesa del rilascio dell'immobile di sua proprietà; tali spese di trasloco, laddove l'immobile illegittimamente detenuto dai conduttori fosse stato liberato per tempo, non sarebbero state sostenute dalla locatrice, che per riportare gli stessi mobili nell'immobile di sua proprietà rilasciato tardivamente si vede costretta a sostenere ulteriori esborsi per il trasporto dal deposito all'immobile di via NE. Allo stesso modo i costi per il deposito dei mobili sono chiaramente sorti proprio a causa della mancata disponibilità dell'immobile di via NE.
Alla luce di quanto argomentato devono essere riconosciute a titolo di risarcimento del danno tutte le spese documentate e sostenute dalla locatrice per la locazione transitoria, per il deposito del mobilio e per il trasloco.
Trattandosi in tal caso di risarcimento danni che sebbene di natura contrattuale pone l'onere della prova, tanto del danno conseguenza quanto del nesso eziologico tra lo stesso e l'inadempimento dei conduttori, in capo alla parte locatrice, si ritiene di poter condannare i conduttori al pagamento unicamente delle somme che dalla documentazione prodotta dalla locatrice risultino effettivamente versate. Analizzando la produzione di parte ricorrente si deve ritenere provato l'esborso sostenuto per il trasloco, ciò attraverso la produzione della fattura del 4 gennaio 2024 (fattura n. 7) e del relativo bonifico il pagamento di euro 4.745,80 a favore della Nuova Campania Traslochi, così come è interamente provata la corresponsione da parte della locatrice di euro 1.300,00 a favore di Persona_2
per il deposito del mobilio nel box in via Pomponio Gaurico 42 (come da causali dei bonifici),
[...] mentre sulla locazione temporanea si deve dare atto del fatto che agli atti risulta la prova dei pagamenti di 900,00 euro mensili solo per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, non Per_ risultando, invece, provata la corresponsione della rata per euro 135,00, così come risulta mancante il bonifico relativo alla mensilità di gennaio 2024.
Per questi motivi
i conduttori devono essere condannati al pagamento in favore della locatrice,
, della somma di euro 9.645,80, somma che, avendo natura risarcitoria e divenendo Parte_1 liquida solo a seguito della pubblicazione del presente provvedimento, dovrà essere rivalutata dalla data dei rispettivi esborsi fino all'attualità, ciò in ossequio a quanto pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto più volto modo di chiarire come “Il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art. 1591 c.c., ad un duplice obbligo: quello
(che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, concretandosi in un debito determinato, sin dal momento della sua nascita, in una espressione monetaria, e quello (eventuale) di risarcire il maggior danno patito dal locatore, che, invece, non essendo fin dall'origine un debito di natura pecuniaria, ma traducendosi in un concreto e specifico ammontare monetario solo al momento della pronuncia giudiziale di liquidazione, importa che deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il mancato rilascio e la liquidazione del danno” (Cass. 15146/2017).
Da ultimo, è infondata la richiesta risarcitoria avente ad oggetto le spese legali sostenute attraverso la corresponsione all'avvocato Pasolini, lo stesso costituito in questo procedimento, atteso che tale domanda risarcitoria, in realtà, si ritiene vada interpretata nel senso di una richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite. Gli esborsi legali sostenuti, invece, per la partecipazione alla mediazione, dal canto loro vanno liquidati in questo giudizio come posta ulteriore rispetto a quella prevista dagli scaglioni di riferimento per il presente giudizio.
Altresì infondata è la richiesta risarcitoria di pagamento delle spese legali sostenute per la fase di convalida, atteso che gli onorari riferiti alla fase sommaria di convalida di sfratto non devono trovare una loro autonoma liquidazione laddove il giudizio sommario, a seguito di ordinanza di mutamento del rito, sia proseguito in un ordinario giudizio di cognizione, infatti è solo all'esito del presente giudizio che attraverso la condanna alle spese andrà altresì liquidato quanto dovuto in base allo scaglione di riferimento per un giudizio tenutosi innanzi al Tribunale.
In conclusione, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione inter partes e va interamente accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione dal febbraio
2023 al marzo 2024 per un totale di euro 8.450,00, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo, così come va accolta la domanda di pagamento delle somme contrattualmente dovute e non corrisposte a titolo di oneri accessori nella misura di euro 3.703,16 per le causali esposte in precedenza.
La domanda risarcitoria deve essere parzialmente accolta con la conseguente condanna dei resistenti in solido al pagamento della somma di euro 9.645,80, comprensiva delle spese sostenute per il trasloco, delle spese documentate (da febbraio a maggio 2024) per la locazione transitoria dell'immobile in via Diocleziano n. 92 e delle spese per il deposito del mobilio nel box di via Gaurico
n. 42.
Infine, sulla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, cd. lite temeraria, questo
Tribunale seppur potrebbe ritenere astrattamente sussistente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, da ravvisarsi nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. 13269/2007), non ritiene provato l'elemento oggettivo al quale è collegato comunque un onere di allegare almeno gli elementi necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015) essendo necessario che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno (Cass. 13355/2004).
Le spese del giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, rilevandone l'esiguità e semplicità, così che si ritiene di attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento e con il riconoscimento dell'attività stragiudiziale obbligatoria, ovvero la mediazione, espletata nel corso del presente giudizio riconoscendo il compenso per la fase di attivazione e per la fase di negoziazione ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e , definitivamente pronunziando, ogni contraria Controparte_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione per inadempimento dei conduttori del contratto di locazione ad uso abitativo registrato il 26.06.2017;
2) condanna e al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 Controparte_2
della somma di euro 8.450,00, a titolo di canoni e indennità di occupazione, Parte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3) condanna e al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 Controparte_2
della somma di euro 3.703,16, a titolo di oneri accessori comprensivi di Parte_1 spese di riscaldamento e consumi idrici, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo;
4) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria di parte ricorrente e, di conseguenza, condanna e al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 somma di euro 9.645,80 a titolo di risarcimento danni per ritardato rilascio dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di esborso di cui ai singoli bonifici e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data dei pagamenti e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
5) rigetta le altre domande;
6) condanna e a pagare le spese di giudizio in favore di Controparte_1 Controparte_2
, liquidandole in euro 900,00 per spese vive, comprensive dei compensi per Parte_1 la mediazione obbligatoria, ed euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli 20/05/2025
Il giudice
dott. Enrico Ardituro