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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2667/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.7.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IS SI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Luino
n. 1;
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV), Via
Mazzini n. 33;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Buccino, in data 27/09/1997, (atto n.
21, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
separati consensualmente con decreto di omologazione n. 3933/2022, emesso da questo
Tribunale il 03.5.2022, R.G. 5986/2021;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ Il figlio continuerà a vivere con la madre;
Persona_1
pag. 1 di 4 il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 200,00, da CP_1 Pt_1 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 29 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_1
La figlia vivrà in maniera paritaria presso entrambi i genitori che Persona_2 provvederanno direttamente al mantenimento della stessa e la madre percepirà integralmente l'assegno unico universale INPS, a cui il padre formalmente rinuncia.
Le spese straordinarie per i figli, verranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo al
Protocollo del Tribunale di Pavia, al quale si rimanda integralmente.
Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di arretrati per il mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli e della moglie la somma, a saldo e stralcio, di € 5.000,00 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, tramite bonifico bancario. Con il versamento della suddetta somma la sig.ra dichiara di non avere più nulla a che pretendere dal Pt_1 sig. per gli arretrati relativi al mantenimento ordinario e straordinario maturati CP_1 sino alla sottoscrizione dell'odierno ricorso. In caso di mancato pagamento della somma de qua nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra
sarà libera di precedere per il recupero dell'intera somma dovuta a titolo di Pt_1 arretrati ( che si quantificherà in seguito ) per il mantenimento ordinario e straordinario, maturati dalla data dell'omologa della separazione sino alla sottoscrizione dell'odierno ricorso.
Il sig. è proprietario di effetti personali ed attrezzature varie (quali attrezzo CP_1 elettrico per levigare, coltelli, pinze, cacciaviti, utensili ed altro) che si trovano ancora, fin dai tempi della separazione, presso il garage dell'ex casa familiare. La sig.ra
metterà a disposizione con i tempi e le modalità che le parti concorderanno, Pt_1 una giornata cosicché il sig. recupererà tutti i suoi beni ed effetti personali, CP_1 sempre entro la fissanda udienza presidenziale.
Le parti, essendo cointestatarie di un Conto corrente n. 001014058893 presso
[...]
, si impegnano, entro la data della fissanda udienza presidenziale, a chiudere la CP_2 suddetta posizione, provvedendo ad aprire individualmente un conto ciascuno.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
23.7.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto n. 3933/2022, emesso da questo Tribunale il 03.5.2022,
R.G. 5986/2021, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 22.4.2022 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Buccino, in data 27/09/1997, (atto n. 21,
[...] Controparte_1 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 03.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2667/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.7.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IS SI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Luino
n. 1;
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV), Via
Mazzini n. 33;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Buccino, in data 27/09/1997, (atto n.
21, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
separati consensualmente con decreto di omologazione n. 3933/2022, emesso da questo
Tribunale il 03.5.2022, R.G. 5986/2021;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ Il figlio continuerà a vivere con la madre;
Persona_1
pag. 1 di 4 il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 200,00, da CP_1 Pt_1 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 29 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_1
La figlia vivrà in maniera paritaria presso entrambi i genitori che Persona_2 provvederanno direttamente al mantenimento della stessa e la madre percepirà integralmente l'assegno unico universale INPS, a cui il padre formalmente rinuncia.
Le spese straordinarie per i figli, verranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo al
Protocollo del Tribunale di Pavia, al quale si rimanda integralmente.
Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di arretrati per il mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli e della moglie la somma, a saldo e stralcio, di € 5.000,00 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, tramite bonifico bancario. Con il versamento della suddetta somma la sig.ra dichiara di non avere più nulla a che pretendere dal Pt_1 sig. per gli arretrati relativi al mantenimento ordinario e straordinario maturati CP_1 sino alla sottoscrizione dell'odierno ricorso. In caso di mancato pagamento della somma de qua nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra
sarà libera di precedere per il recupero dell'intera somma dovuta a titolo di Pt_1 arretrati ( che si quantificherà in seguito ) per il mantenimento ordinario e straordinario, maturati dalla data dell'omologa della separazione sino alla sottoscrizione dell'odierno ricorso.
Il sig. è proprietario di effetti personali ed attrezzature varie (quali attrezzo CP_1 elettrico per levigare, coltelli, pinze, cacciaviti, utensili ed altro) che si trovano ancora, fin dai tempi della separazione, presso il garage dell'ex casa familiare. La sig.ra
metterà a disposizione con i tempi e le modalità che le parti concorderanno, Pt_1 una giornata cosicché il sig. recupererà tutti i suoi beni ed effetti personali, CP_1 sempre entro la fissanda udienza presidenziale.
Le parti, essendo cointestatarie di un Conto corrente n. 001014058893 presso
[...]
, si impegnano, entro la data della fissanda udienza presidenziale, a chiudere la CP_2 suddetta posizione, provvedendo ad aprire individualmente un conto ciascuno.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
23.7.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto n. 3933/2022, emesso da questo Tribunale il 03.5.2022,
R.G. 5986/2021, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 22.4.2022 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Buccino, in data 27/09/1997, (atto n. 21,
[...] Controparte_1 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 03.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4