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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carignola Parte_1 C.F._1
Luca del Foro di Varese
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cinti Emanuele del Foro di Controparte_1 P.IVA_1
Ferrara
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 7/5/2021 tra il sig. Parte_1
e per grave inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, condannare
[...] Controparte_1 la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore che si quantificano nella somma di euro
15.580,00 o in quella somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Parte convenuta rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta, sia in punto di an sia in punto di quantum, poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese (anche generali), competenze ed onorari del giudizio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificati conveniva in giudizio la Parte_1
, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto avente ad Controparte_1
oggetto la ristrutturazione del locale bagno e sistemazione stanza lavanderia adiacente nell'immobile sito in Calatabiano (CT) via Amoroso n. 2, stipulato inter partes in data 7/5/2021, per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, che la convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti. L'attrice riferiva che i lavori di ristrutturazione del locale bagno iniziavano in data
4.10.2021, ma che venivano interrotti dopo pochi giorni e la convenuta, non solo non li concludeva, ma li eseguiva anche non a regola d'arte. La detta parte precisava, inoltre, che era stata incaricata un'impresa terza per il rifacimento delle dette opere, previa demolizione di quanto realizzato dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc, il Giudice ammetteva la prova per testi dedotta dalla parte attrice, riservandosi all'esito l'ammissione della CTU richiesta dalla detta parte;
esaurita la prova orale con la rinunzia da parte dell'attrice alla escussione di uno dei testi citati, in assenza di formulazione di ulteriori istanze istruttorie il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 127ter cpc all'udienza dell'11.4.2024, nella quale tratteneva la causa in decisione.
_*_*_
Le domande della parte attrice sono infondate e dovranno essere rigettate.
Dall'istruttoria documentale e orale non sono emersi elementi probatori tali da confermare le prospettazioni in fatto della parte attrice.
L'attrice ha fondato le sue domande su una perizia redatta l'8.11.2021 da un tecnico di fiducia, nella quale risultavano evidenziata la sussistenza di una serie di vizi e difetti delle opere.
Tale elaborato peritale, però, non ha valenza probatoria.
La giurisprudenza di merito ha, infatti, sancito che la perizia o la consulenza tecnica di parte
- costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909).
- sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore pagina 2 di 4 probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica
(Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016).
- non sono una fonte di prova, in quanto non solo sono formate al di fuori del giudizio, ma la loro precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando siano giurate, rientrano pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alle stesse deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
Il medesimo orientamento è stato espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. civ., sez. III, 15.09.2020, n. 19187) che ha stabilito che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e che (per tutte (Cass. 1.2.2023, n. 2980) non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Deve essere, però, evidenziato che tale giurisprudenza (per tutte Cassazione civile sez. I, 04/03/2025,
n.5667), dopo aver confermato l'orientamento su indicato ha, però, precisato che la parte che ha prodotto la perizia giurata può avvalersi della prova testimoniale per attestare le circostanze di fatto ivi riportate, e qualora tali circostanze siano confermate dal consulente in qualità di testimone, esse possono acquisire valore probatorio, sul quale il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi, sia in maniera esplicita che implicita, ai fini della decisione.
Al fine di approfondire l'indagine per la soluzione della controversia, accogliendo la relativa istanza dell'attrice, il Tribunale ammetteva una prova per testi al fine di accertare l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati, ma nel corso dell'istruttoria orale non veniva escusso il tecnico che aveva redatto la perizia, stante la rinuncia della parte attrice, ma solo il titolare dell'impresa terza che aveva realizzato le opere contrattuali, previo smantellamento delle opere realizzate dalla convenuta, nonché un parente della parte attrice.
Entrambi i testi ( e ) hanno genericamente dichiarato che la situazione di Testimone_1 Tes_2 fatto esistente prima dello smantellamento delle opere eseguite dalla convenuta operato dall'impresa subentrante era quella rappresentata dalle fotografie contenute nella perizia di parte ed entrambi hanno specificamente evidenziato solo che il water del bagno era affetto da vizi, ma tale vizio non può essere certamente ricondotto nell'ambito del disposto dell'art. 1455 c.c. pagina 3 di 4 Non sussiste, pertanto, la prova dell'eccepito inadempimento contrattuale della convenuta e, pertanto, deve essere confermato che le domande della parte attrice dovranno essere rigettate.
La parte attrice, soccombente nel presente giudizio, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite dovute ex art. 91 cpc alla convenuta;
le dette spese vengono liquidate in dispositivo ex DM
147/2022, sulla base dei valori medi previsti con riferimento allo scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00, ridotti del 30% in considerazione della quantità e della qualità dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis,
[...] Controparte_1
così provvede
RIGETTA
Le domande della parte attrice
CONDANNA
La parte attrice a rifondere le spese di lite alla parte convenuta che quantifica in complessivi €
4.100,00, oltre al CPA e all'IVA, se dovuta.
Varese, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carignola Parte_1 C.F._1
Luca del Foro di Varese
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cinti Emanuele del Foro di Controparte_1 P.IVA_1
Ferrara
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 7/5/2021 tra il sig. Parte_1
e per grave inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, condannare
[...] Controparte_1 la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore che si quantificano nella somma di euro
15.580,00 o in quella somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Parte convenuta rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta, sia in punto di an sia in punto di quantum, poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese (anche generali), competenze ed onorari del giudizio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificati conveniva in giudizio la Parte_1
, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto avente ad Controparte_1
oggetto la ristrutturazione del locale bagno e sistemazione stanza lavanderia adiacente nell'immobile sito in Calatabiano (CT) via Amoroso n. 2, stipulato inter partes in data 7/5/2021, per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, che la convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti. L'attrice riferiva che i lavori di ristrutturazione del locale bagno iniziavano in data
4.10.2021, ma che venivano interrotti dopo pochi giorni e la convenuta, non solo non li concludeva, ma li eseguiva anche non a regola d'arte. La detta parte precisava, inoltre, che era stata incaricata un'impresa terza per il rifacimento delle dette opere, previa demolizione di quanto realizzato dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc, il Giudice ammetteva la prova per testi dedotta dalla parte attrice, riservandosi all'esito l'ammissione della CTU richiesta dalla detta parte;
esaurita la prova orale con la rinunzia da parte dell'attrice alla escussione di uno dei testi citati, in assenza di formulazione di ulteriori istanze istruttorie il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 127ter cpc all'udienza dell'11.4.2024, nella quale tratteneva la causa in decisione.
_*_*_
Le domande della parte attrice sono infondate e dovranno essere rigettate.
Dall'istruttoria documentale e orale non sono emersi elementi probatori tali da confermare le prospettazioni in fatto della parte attrice.
L'attrice ha fondato le sue domande su una perizia redatta l'8.11.2021 da un tecnico di fiducia, nella quale risultavano evidenziata la sussistenza di una serie di vizi e difetti delle opere.
Tale elaborato peritale, però, non ha valenza probatoria.
La giurisprudenza di merito ha, infatti, sancito che la perizia o la consulenza tecnica di parte
- costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909).
- sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore pagina 2 di 4 probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica
(Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016).
- non sono una fonte di prova, in quanto non solo sono formate al di fuori del giudizio, ma la loro precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando siano giurate, rientrano pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alle stesse deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
Il medesimo orientamento è stato espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. civ., sez. III, 15.09.2020, n. 19187) che ha stabilito che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e che (per tutte (Cass. 1.2.2023, n. 2980) non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Deve essere, però, evidenziato che tale giurisprudenza (per tutte Cassazione civile sez. I, 04/03/2025,
n.5667), dopo aver confermato l'orientamento su indicato ha, però, precisato che la parte che ha prodotto la perizia giurata può avvalersi della prova testimoniale per attestare le circostanze di fatto ivi riportate, e qualora tali circostanze siano confermate dal consulente in qualità di testimone, esse possono acquisire valore probatorio, sul quale il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi, sia in maniera esplicita che implicita, ai fini della decisione.
Al fine di approfondire l'indagine per la soluzione della controversia, accogliendo la relativa istanza dell'attrice, il Tribunale ammetteva una prova per testi al fine di accertare l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati, ma nel corso dell'istruttoria orale non veniva escusso il tecnico che aveva redatto la perizia, stante la rinuncia della parte attrice, ma solo il titolare dell'impresa terza che aveva realizzato le opere contrattuali, previo smantellamento delle opere realizzate dalla convenuta, nonché un parente della parte attrice.
Entrambi i testi ( e ) hanno genericamente dichiarato che la situazione di Testimone_1 Tes_2 fatto esistente prima dello smantellamento delle opere eseguite dalla convenuta operato dall'impresa subentrante era quella rappresentata dalle fotografie contenute nella perizia di parte ed entrambi hanno specificamente evidenziato solo che il water del bagno era affetto da vizi, ma tale vizio non può essere certamente ricondotto nell'ambito del disposto dell'art. 1455 c.c. pagina 3 di 4 Non sussiste, pertanto, la prova dell'eccepito inadempimento contrattuale della convenuta e, pertanto, deve essere confermato che le domande della parte attrice dovranno essere rigettate.
La parte attrice, soccombente nel presente giudizio, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite dovute ex art. 91 cpc alla convenuta;
le dette spese vengono liquidate in dispositivo ex DM
147/2022, sulla base dei valori medi previsti con riferimento allo scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00, ridotti del 30% in considerazione della quantità e della qualità dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis,
[...] Controparte_1
così provvede
RIGETTA
Le domande della parte attrice
CONDANNA
La parte attrice a rifondere le spese di lite alla parte convenuta che quantifica in complessivi €
4.100,00, oltre al CPA e all'IVA, se dovuta.
Varese, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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