Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2001, n. 9220
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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In tema di revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche, la situazione soggettiva dell'appaltatore, in quanto correlata alla facoltà riconosciuta dalla legge all'amministrazione appaltante ha, sino all'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 333 del 1992, natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, ed acquista, per contro consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'amministrazione abbia positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione; tale facoltà, inoltre, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 37 del 1973 che ha vietato ogni genere di patti in materia, non può formare oggetto di disciplina convenzionale; pertanto, la domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto al compenso revisionale, se fondata su contratti contenenti pattuizioni che comportano il riconoscimento del diritto al compenso, rientra nella competenza del giudice amministrativo (nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo escludendo che il diritto alla revisione derivasse da una clausola del capitolato che faceva salva la revisione e ne determinava modalità e parametri senza riconoscerla espressamente e che il riconoscimento fosse avvenuto in modo tacito attraverso l'imposizione all'impresa di una rinunzia agli oneri derivanti dai tempi di una perizia di variante, ed essendo comunque eventualmente nulle, ex art.2 legge n.37 del 1973, la clausola e la rinunzia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2001, n. 9220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9220
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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