Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
In tema di revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche, la situazione soggettiva dell'appaltatore, in quanto correlata alla facoltà riconosciuta dalla legge all'amministrazione appaltante ha, sino all'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 333 del 1992, natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, ed acquista, per contro consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'amministrazione abbia positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione; tale facoltà, inoltre, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 37 del 1973 che ha vietato ogni genere di patti in materia, non può formare oggetto di disciplina convenzionale; pertanto, la domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto al compenso revisionale, se fondata su contratti contenenti pattuizioni che comportano il riconoscimento del diritto al compenso, rientra nella competenza del giudice amministrativo (nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo escludendo che il diritto alla revisione derivasse da una clausola del capitolato che faceva salva la revisione e ne determinava modalità e parametri senza riconoscerla espressamente e che il riconoscimento fosse avvenuto in modo tacito attraverso l'imposizione all'impresa di una rinunzia agli oneri derivanti dai tempi di una perizia di variante, ed essendo comunque eventualmente nulle, ex art.2 legge n.37 del 1973, la clausola e la rinunzia).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2001, n. 9220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9220 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI LL, elettivamente domiciliato in VIA DELL'OCEANO ATLANTICO 53, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO VATALARO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BEVILACQUA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MAIERATO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'Avvocato FRANCO DELL'ERBA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO SERVELLO, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/99 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 07/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Franco DELL'ERBA, per delega dell'avvocato Gaetano SERVELLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo;
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione del 19 agosto 1995 l'ing. EL GA, titolare dell'impresa omonima, dichiarò che con contratto del 19 marzo 1988 il Comune di Maierato gli aveva affidato in appalto i lavori per la costruzione dell'impianto di depurazione della zona P.I.P. e, con successivo atto del 16 novembre 1991, i relativi lavori di variante. Aggiunse che, portate a compimento le opere, era rimasto creditore verso il Comune della somma di lire 1.401.196 per svincolo delle trattenute, nonché della somma di lire 19.594.128 per revisione dei prezzi. Convenne pertanto l'ente territoriale davanti al Pretore di Vibo Valentia chiedendo che fosse condannato al pagamento della complessiva somma di lire 20.995.324, oltre agli interessi e alla rivalutazione, con vittoria di spese giudiziali.
Il Comune di Maierato contestò la domanda, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla pretesa relativa alla revisione dei prezzi. Nel merito sostenne che tale pretesa era infondata per rinunzia del GA alla revisione stessa, rinunzia manifestata con gli atti di sottomissione del 29 marzo 1989 e del 16 novembre 1991.
Il Pretore di Vibo Valentia, con sentenza depositata il 25 giugno 1997, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda concernente la revisione dei prezzi, affermando che per questa parte la controversia era devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
condannò il Comune a pagare al GA la somma di lire 1.401.196, con i relativi interessi, a titolo di svincolo delle trattenute;
dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio. Il GA propose appello e il Comune si costituì per resistere al gravame, Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza depositata il 7 aprile 1999, gettò l'impugnazione e condannò l'appellante al pagamento delle spese giudiziali del grado, considerando:
che la doglianza del GA - secondo cui il Pretore erroneamente avrebbe declinato la giurisdizione sulla domanda relativa alla revisione dei prezzi, avendo il Comune implicitamente concesso tale revisione tramite l'art. 48 del capitolato speciale di appalto - non aveva fondamento, che, invero, l'appaltatore di opere pubbliche acquista un diritto soggettivo alla revisione dei prezzi soltanto dopo che l'amministrazione competente abbia positivamente esercitato il potere di accordare la revisione stessa, mentre prima di tale riconoscimento egli è titolare di un interesse legittimo in relazione al quale la cognizione della controversia è rimessa al giudice amministrativo, che il richiamato art. 48 del capitolato speciale non comportava alcun riconoscimento (sia pur per implicito) di un diritto alla revisione, perché in quell'articolo venivano fissati unicamente i parametri e i criteri per una revisione eventuale;
che la facoltà attribuita in materia alla P.A., dopo la legge 22 febbraio 1973, n. 37 (la quale aveva vietato ogni genere di patti incidenti su questo aspetto del rapporto), non poteva più formare oggetto di disciplina convenzionale, sicché l'art. 48 del capitolato speciale, se letto nel senso indicato dall'appellante, sarebbe stato contrario a norme imperative e quindi nullo, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo;
che, in ordine all'ulteriore censura riguardante la compensazione delle spese del giudizio, la sentenza del primo giudice risultava correttamente motivata con riferimento all'accoglimento parziale della domanda e alla reciproca soccombenza.
Contro tale pronunzia EL GA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Il Comune di Maierato, in persona del sindaco p.t., ha resistito con controricorso.
La causa è stata assegnata alle Sezioni unite, essendo dedotta una questione di giurisdizione.
Motivi della decisione
Con l'unico mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di diritto riguardanti la giurisdizione, con particolare riferimento all'art. 103 della Cost., all'art. 1 cod. proc. civ., all'art. 2907 cod. civ., alla legge 6 dicembre 1971, n. l034; in relazione all'art. 360, 1^ comma, n. 1 cod. proc. civ., nonché errata valutazione dei fatti posti a fondamento della pronunzia in ordine alla giurisdizione. La tesi del Tribunale sull'interpretazione dell'art. 48 del capitolato speciale di appalto non potrebbe essere condivisa. Tale clausola (parte integrante del contratto di appalto per l'espresso richiamo in esso contenuto) avrebbe previsto in modo espresso l'applicazione della revisione dei prezzi. Se così non fosse, se cioè avesse contenuto soltanto un richiamo eventuale alla revisione, sarebbe stata del tutto superflua. Inoltre il Comune non avrebbe potuto vincolarsi diversamente in ordine alla revisione dei prezzi, stante il divieto di clausole derogatorie previsto dall'art. 2 della legge 22 febbraio 1973 (n. 37). A ben vedere anche la clausola che stabilisse l'invariabilità dei prezzi dovrebbe considerarsi derogatoria e quindi come non apposta in forza del richiamato divieto.
Ancora, lo stesso Comune avrebbe poi imposto all'impresa la sottoscrizione di una rinunzia espressa agli oneri derivanti dal tempo occorrente per la perizia di variante, ed essa andrebbe qualificata come una vera e propria rinunzia alla revisione dei prezzi. Orbene, a parte la constatazione che anche tale clausola sarebbe nulla, l'ente territoriale non avrebbe certo potuto pretendere la rinunzia alla revisione dei prezzi se non fosse stato consapevole di averla già concessa in precedenza.
Pertanto nella specie il Comune di Maierato avrebbe già consumato il proprio potere discrezionale in proposito, sicché la posizione giuridica del ricorrente avrebbe acquistato consistenza di diritto soggettivo. Ne deriverebbe che i giudici del merito avrebbero dovuto affermare la giurisdizione dell'A.G.O., pronunciandosi anche sul capo di domanda relativo alla revisione dei prezzi.
Il ricorso non ha fondamento.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, la situazione soggettiva d'interesse alla revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche (operante fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, recata dall'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, legge quadro in materia di lavori pubblici) ha natura d'interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, ed acquista consistenza di diritto soggettivo soltanto dopo che l'Amministrazione abbia positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione stessa (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 21 luglio 2000, n. 512; 15 luglio 1999, n. 400; 14 maggio 1998, n. 4873; 23 aprile 1997, n. 3568). Nel caso di specie il ricorrente non pone in discussione tale (consolidato) principio. Sostiene però: a) che il riconoscimento sarebbe contenuto nell'art. 48 del capitolato speciale di appalto;
b) che il Comune non avrebbe potuto vincolarsi diversamente, stante il divieto di clausole derogatorie previsto dall'art. 2 della legge n. 37 del 1973; c) che lo stesso Comune, imponendo all'impresa di sottoscrivere la rinunzia agli oneri derivanti dal tempo occorrente per la perizia di variante, si sarebbe mostrato consapevole di aver già concesso la revisione.
Ma questi argomenti non possono essere condivisi.
Quanto al punto sub a), l'art. 48 del capitolato speciale (di cui questa Corte può prendere diretta cognizione, perché in tema di giurisdizione è anche giudice del fatto), sotto la rubrica "revisione dei prezzi", dispone nel primo comma che "i prezzi sono fissi e invariabili, salvo l'applicazione della revisione" e stabilisce nel secondo comma modalità e parametri per la determinazione dell'importo revisionale.
Come il testuale tenore della clausola pone in luce, e come la sentenza impugnata esattamente rileva, la clausola stessa non contiene alcun riconoscimento. Essa si limita a fare salva l'applicazione della revisione, e ciò significa soltanto che ne veniva contemplata la possibilità, a temperamento dell'affermata invariabilità dei prezzi, mentre il positivo esercizio del potere di accordarla richiedeva un successivo atto o comportamento (inequivoco), che non risulta intervenuto.
È vero che in proposito la clausola è ricognitiva di una situazione normativamente disciplinata, ma non è esatto che essa - così interpretata fosse superflua, perché in caso di avvenuto riconoscimento conteneva i criteri e i parametri per l'eventuale determinazione dell'importo revisionale.
Quanto al punto sub b), l'art. 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37 ha vietato ogni genere di patti incidenti sul potere di accordare la revisione, sicché la pretesa al riguardo dell'appaltatore non potrebbe trovare fondamento in una disciplina convenzionale, quale sarebbe quella imperniata sul citato art. 48 del capitolato speciale. Infine (punto c), è vero che il riconoscimento del diritto al compenso revisionale può essere anche implicito. Esso, però, per essere valido ed efficace deve rivelarsi univoco e provenire dall'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente territoriale. Il positivo esercizio del potere di accordare la revisione, dunque, non è ravvisabile nel fatto che il Comune abbia imposto all'impresa di rinunziare agli oneri derivanti dal tempo occorrente per la perizia di variante, perché tale condotta non è univocamente rivelatrice di un presunto riconoscimento del diritto alla revisione, ma risponde piuttosto all'esigenza, avvertita dall'ente, di cautelarsi di fronte ad eventuali pretese dell'appaltatore al riguardo. Che poi tale rinunzia fosse a sua volta nulla, in quanto anch'essa incorreva nel divieto di cui all'art. 2 della legge n. 37 del 1973, è circostanza irrilevante al fini di causa, perché il comportamento dell'ente per le ragioni esposte resta comunque inidoneo a manifestare la volontà di accordare il diritto al compenso revisionale.
Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Per il principio della soccombenza il ricorrente EL GA, titolare dell'impresa omonima, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 3.145.330=, di cui lire tre milioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 22 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001