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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30441/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AMOSSO LUIGI MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 CP_2 03/06/2017.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 25/12/2019. Per_1
Con ricorso depositato il 30/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
ASSEGNA l'abitazione della casa coniugale di Via Gorizia n. 164, scala A in Torino, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie che la abiterà unitamente alla figlia, con l'uso esclusivo dei beni che l'arredano.
DISPONE che il marito si allontani dalla casa coniugale per trasferire altrove la propria residenza entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori (c.d. affido condiviso); la minore avrà la residenza Per_1 anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè liberamente la figlia minore , compatibilmente Per_1 con le esigenze scolastiche, previo preavviso ed accordo con la madre ed, in difetto di accordi, secondo le seguenti modalità.
a) a fine settimana alterni dalle ore 18,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica, quando la ricondurrà alla madre;
b) per quindici giorni durante le vacanze estive, il cui periodo sarà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
c) il periodo natalizio sarà suddiviso dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno e ciò a far data dalle festività natalizie del 2025 in cui la minore trascorrerà il primo periodo, nel quale è compreso il giorno di Natale, con il padre e così via;
d) I genitori trascorreranno alternativamente le vacanze pasquali a decorrere dalla Pasqua 2025 che la minore trascorrerà con la madre.
DA' ATTO che i genitori si impegnano a predisporre ed attuare un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia nel rispetto delle esigenze e delle richieste della minore.
pagina 2 di 3 DISPONE che per il contributo al mantenimento della figlia il padre corrisponda alla madre la Per_1 somma mensile di € 350,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il padre provvederà direttamente alle esigenze della figlia nei periodi che trascorrerà con la stessa.
DISPONE che i genitori suddividano al 50% i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, odontoiatriche, scolastiche, ludico-sportive e ricreative della figlia previamente concordate qualora non necessitate richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Per essere rimborsate tutte le spese dovranno essere documentate.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando a reciproche pretese.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30441/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AMOSSO LUIGI MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 CP_2 03/06/2017.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 25/12/2019. Per_1
Con ricorso depositato il 30/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
ASSEGNA l'abitazione della casa coniugale di Via Gorizia n. 164, scala A in Torino, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie che la abiterà unitamente alla figlia, con l'uso esclusivo dei beni che l'arredano.
DISPONE che il marito si allontani dalla casa coniugale per trasferire altrove la propria residenza entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori (c.d. affido condiviso); la minore avrà la residenza Per_1 anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè liberamente la figlia minore , compatibilmente Per_1 con le esigenze scolastiche, previo preavviso ed accordo con la madre ed, in difetto di accordi, secondo le seguenti modalità.
a) a fine settimana alterni dalle ore 18,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica, quando la ricondurrà alla madre;
b) per quindici giorni durante le vacanze estive, il cui periodo sarà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
c) il periodo natalizio sarà suddiviso dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno e ciò a far data dalle festività natalizie del 2025 in cui la minore trascorrerà il primo periodo, nel quale è compreso il giorno di Natale, con il padre e così via;
d) I genitori trascorreranno alternativamente le vacanze pasquali a decorrere dalla Pasqua 2025 che la minore trascorrerà con la madre.
DA' ATTO che i genitori si impegnano a predisporre ed attuare un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia nel rispetto delle esigenze e delle richieste della minore.
pagina 2 di 3 DISPONE che per il contributo al mantenimento della figlia il padre corrisponda alla madre la Per_1 somma mensile di € 350,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il padre provvederà direttamente alle esigenze della figlia nei periodi che trascorrerà con la stessa.
DISPONE che i genitori suddividano al 50% i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, odontoiatriche, scolastiche, ludico-sportive e ricreative della figlia previamente concordate qualora non necessitate richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Per essere rimborsate tutte le spese dovranno essere documentate.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando a reciproche pretese.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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