Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/12/2024, n. 31368
CASS
Ordinanza 6 dicembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 6 giugno 2024, in risposta a un ricorso presentato da due consumatrici contro Costa Crociere S.p.A. Le ricorrenti sostenevano di aver acquistato pacchetti turistici per una crociera, ma a causa di un'improvvisa malattia di una di loro, avevano annullato le prenotazioni e richiesto il rimborso. La Corte di Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che i contratti fossero distinti e che la malattia non avesse rilevanza per il contratto della seconda ricorrente.

Le ricorrenti contestavano la decisione, sostenendo che la finalità turistica comune giustificasse il rimborso per entrambe, poiché la malattia di una di loro aveva vanificato l'interesse a viaggiare insieme. La Corte ha accolto il ricorso, affermando che la finalità turistica di condividere la vacanza può caratterizzare la causa concreta di contratti distinti, e che l'impossibilità di utilizzo della prestazione per uno dei partecipanti estingue l'obbligazione anche per gli altri. La Corte ha quindi rinviato la causa al Tribunale di Vicenza per un nuovo esame, stabilendo un principio di diritto fondamentale per i contratti di pacchetto turistico.

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Massime1

In caso di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", la finalità turistica di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia di una o più persone può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario, concluso per una pluralità di partecipanti, ma anche di due o più contratti stipulati anche separatamente e funzionalmente collegati, anche ove si tratti di "piccola comitiva" o di gruppo minimo di persone, con la conseguenza che la non imputabile sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno dei componenti integra causa di estinzione anche dell'obbligazione degli altri, idonea a legittimare il recesso dal contratto che ne è fonte. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, senza verificare la sussistenza di un collegamento negoziale tra i distinti pacchetti turistici "all inclusive" acquistati da una coppia di amiche allo scopo di trascorrere una vacanza in compagnia, aveva statuito che le vicende di salute di una delle due, costretta ad annullare la prenotazione perché sottopostasi ad un intervento d'urgenza nell'imminenza del viaggio, non potevano ripercuotersi sul negozio concluso dall'altra, al punto da inficiarne la validità, ed aveva, quindi, confermato la decisione del giudice di pace di rigetto della domanda di restituzione della quota anticipata da quest'ultima).

Commentario1

  • 1la Cassazione esclude la necessità dell’unicità del titolo contrattualeAccesso limitato
    Emiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/12/2024, n. 31368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31368
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo