Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 971
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità ordinanza di rigetto eccezioni e sentenza

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il giudizio di applicazione della pena sia svincolato dalla specificità delle forme processuali in cui è innestato. Ha inoltre specificato che l'impugnazione è ammessa solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, come previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente non contesta la volontà di chiedere l'applicazione della pena né l'aderenza della pena applicata alla richiesta, ma solo vizi procedurali che non hanno inciso sull'accordo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 971
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 971
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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