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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2929/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. - siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche - la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvocato GIARDINA SANDRA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA GIOBERTI 5/B 96100 SIRACUSA ITALIA presso il difensore ATTORE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.to PAGANELLI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIALE TORINO, 26 SCALA C 12051 ALBA presso il difensore CONVENUTO/I avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
propone rituale e tempestiva opposizione avverso al decreto n. 757/2022 con il quale il Parte_2
Tribunale di Asti le ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma capitale Controparte_1
di euro 5077,34, oltre interessi ed accessori, quale portata dalla fattura n. 6824/2021, emesse dalla stessa per fornitura di merce (segnatamente capi di abbigliamento). Controparte_1
Sostiene l'opponente anzitutto la incompetenza territoriale del giudice adito, indi la infondatezza del decreto per insussistenza di alcun negozio tra le parti o avvenuta consegna di merce (indi disconoscendo la firma apposta sul documento di trasporto prodotto dalla controparte).
pagina 1 di 5 si costituisce in giudizio sostenendo la infondatezza della eccezione di Controparte_1
incompetenza territoriale e di ogni altra contestazione nonchè, nel merito, la fondatezza della pretesa.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, concessi i termini di trattazione ed esperita istruttoria orale, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie già emesse.
In particolare - premesso che la parte opponente ha inteso disconoscere le firme apposte al documento di trasporto e al contratto prodotti dalla controparte - deve rilevarsi che, per principio pacifico, la parte che intende contestare la veridicità della sottoscrizione apposta a scritture offerte in produzione dalla difesa avversaria non può limitarsi a generiche affermazioni di stile essendo indispensabile che la contestazione rivesta i caratteri della specificità e della determinatezza (Cass. 24456/2011) ed ancora che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente
(Cass. 7240/2019).
Nel caso di specie tanto la contestazione della firma apposta sul doc. di trasporto allegato al ricorso per d.i. e versato in atti da parte (contenuta nell'atto di citazione in opposizione) quanto quella CP_1
relativa alla sottoscrizione del contratto stipulato tra le parti (di cui a verbale di udienza del 3.4.2023) sono da considerarsi del tutto generiche e non circostanziate.
Ancora in via preliminare deve rigettarsi la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Asti.
Ed infatti se è vero che la Suprema Corte con pronuncia a sezioni unite n. 17989/2016 ha espresso il principio per cui le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono — agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art.
1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae IO ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. — esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., ed ancora che la sola fattura non può intendersi costituire valido titolo convenzionale o giudiziale nel senso indicato dalla pronuncia –
pagina 2 di 5 invero essendo atto di formazione unilaterale -, è altresì vero che consta dagli atti la conclusione tra le parti di specifico negozio avente ad oggetto la fornitura di merce contenente la indicazione specifica del prezzo dei singoli capi, prezzo che è riportato nella fattura con riferimento ai singoli capi consegnati (docc. 1 e 3 ). CP_1
Consta dunque, documentalmente, l'analitica descrizione delle merci oggetto di fornitura ed il loro prezzo unitario, onde deve ritenersi che il titolo negoziale risulta effettivamente contenere tutti gli elementi per la precisa determinazione della somma dovuta e che l'obbligazione è portable ai sensi degli artt. 1182 III comma c.c. con conseguente applicabilità altresì dell'art 20 c.p.c. in tema di competenza territoriale del forum destinatae IO .
Avendo la creditrice sede in Alba deve dunque ritenersi corretta la Controparte_1
instaurazione della causa presso il Tribunale di Asti e rigettarsi la eccezione di incompetenza territoriale.
Nel merito la opposizione è fondata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
2421/2006).
Risulta altresì conferente il richiamo ad altro noto principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass. Civ. sez. I 15 luglio 2011 n. 15659; Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21
pagina 3 di 5 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006
n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743)
Nel caso di specie , premessa e documentata la conclusione di contratto per la fornitura di CP_1 merce 8.9.2020, allega l'inadempimento di al contratto, id est al pagamento del prezzo Pt_1
convenuto.
formula a sua volta eccezione di inadempimento sostenendo che non aveva Pt_1 CP_1
consegnato la merce.
, su cui incombe il relativo onere della prova, produce documento di trasporto 24.3.2021 CP_1
contenente specifica indicazione della merce in consegna presso in Siracusa via Tisia 70, Pt_1
firmato dal destinatario (tale ) recante la scritta al 70 di via Tisia Siracusa la ditta Testimone_1
ha chiuso, nonché mail del 10.5.2021 e del 6.6.2022 con le quali il trasportatore Pt_2
comunicherebbe a la successiva avvenuta consegna della merce. CP_1
Indica poi testi che, escussi, hanno confermato la conclusione del contratto nonché di aver visionato il dossier relativo alla pratica ritenendo quindi la merce consegnata. In particolare il teste Tes_2
dispendente con mansioni di customer service manager ha dichiarato che una dipendente della CP_1
ditta Ruiz, che rappresenta la in Sicilia, gli aveva riferito che la merce era poi stata CP_1
effettivamente consegnata, e che la aveva contattato la Ruiz chiedendo di mettere di nuovo in Pt_1
consegna la merce;
il teste , dipendente , dichiarava che la merce gli risultava Testimone_3 CP_1
effettivamente in un primo tempo respinta ma poi rimessa in consegna dopo che il servizio cliente o il rappresentante di zona aveva contattato il destinatario che aveva chiesto di procedere alla riconsegna, precisava che non risultavano rientri in sede della merce.
Consta dunque la tentata consegna della merce al 24.3.2021 (data del documento di trasporto) ed è poi allegata una successiva consegna, che sarebbe avvenuta il 10.5.2021. Di tale seconda, effettiva, consegna, non vi è però prova all'uopo non potendosi ritenere sufficienti le emails prodotte sub 2 (con le quali un corriere, tra l'altro diverso da quello risultante dal documento di trasporto in atti, dapprima chiede a tale la riemissione in consegna della merce e quindi dichiara che tale Persona_1
avrebbe confermato che la merce era stata consegnata) né le dichiarazioni dei testi citati che si Per_1
sono limitati a riferire circostanze apprese de relato ovvero a dare atto delle risultanze dei documenti già citati.
Consta dunque, ed invero, la sola consegna della merce al corriere, ovvero la tentata – sul punto non vi sono contestazioni - consegna del 24.3.2021, non consta invece l'effettiva consegna della merce da parte di . CP_1
pagina 4 di 5 In difetto di prova piena dell'adempimento di la opposizione merita pertanto accoglimento. CP_1
Segue la revoca del decreto opposto e la condanna di al pagamento delle spese di lite della CP_1
presente fase di opposizione , spese che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 tenuto conto del valore della lite e delle attività svolte. Deve altresì accogliersi la domanda di distrazione delle spese in favore dell'avv.to Giardina dichiaratasi antistataria (pacifica essendo la ammissibilità della istanza anche in sede di precisazione delle conclusioni, ex multis Cass. 304/1965)
Non si ritiene invece la sussistenza dei presupposti per la condanna di parte opposta ai sensi dell'art 96
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda, istanza disattesa o assorbita,
revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuta e condanna parte opposta a versare a parte opponente, a titolo di spese di lite, euro
2552,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA, con distrazione a favore della procuratrice avv.to Sandra Giardina antistataria.
Asti, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. - siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche - la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvocato GIARDINA SANDRA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA GIOBERTI 5/B 96100 SIRACUSA ITALIA presso il difensore ATTORE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.to PAGANELLI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIALE TORINO, 26 SCALA C 12051 ALBA presso il difensore CONVENUTO/I avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
propone rituale e tempestiva opposizione avverso al decreto n. 757/2022 con il quale il Parte_2
Tribunale di Asti le ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma capitale Controparte_1
di euro 5077,34, oltre interessi ed accessori, quale portata dalla fattura n. 6824/2021, emesse dalla stessa per fornitura di merce (segnatamente capi di abbigliamento). Controparte_1
Sostiene l'opponente anzitutto la incompetenza territoriale del giudice adito, indi la infondatezza del decreto per insussistenza di alcun negozio tra le parti o avvenuta consegna di merce (indi disconoscendo la firma apposta sul documento di trasporto prodotto dalla controparte).
pagina 1 di 5 si costituisce in giudizio sostenendo la infondatezza della eccezione di Controparte_1
incompetenza territoriale e di ogni altra contestazione nonchè, nel merito, la fondatezza della pretesa.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, concessi i termini di trattazione ed esperita istruttoria orale, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie già emesse.
In particolare - premesso che la parte opponente ha inteso disconoscere le firme apposte al documento di trasporto e al contratto prodotti dalla controparte - deve rilevarsi che, per principio pacifico, la parte che intende contestare la veridicità della sottoscrizione apposta a scritture offerte in produzione dalla difesa avversaria non può limitarsi a generiche affermazioni di stile essendo indispensabile che la contestazione rivesta i caratteri della specificità e della determinatezza (Cass. 24456/2011) ed ancora che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente
(Cass. 7240/2019).
Nel caso di specie tanto la contestazione della firma apposta sul doc. di trasporto allegato al ricorso per d.i. e versato in atti da parte (contenuta nell'atto di citazione in opposizione) quanto quella CP_1
relativa alla sottoscrizione del contratto stipulato tra le parti (di cui a verbale di udienza del 3.4.2023) sono da considerarsi del tutto generiche e non circostanziate.
Ancora in via preliminare deve rigettarsi la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Asti.
Ed infatti se è vero che la Suprema Corte con pronuncia a sezioni unite n. 17989/2016 ha espresso il principio per cui le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono — agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art.
1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae IO ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. — esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., ed ancora che la sola fattura non può intendersi costituire valido titolo convenzionale o giudiziale nel senso indicato dalla pronuncia –
pagina 2 di 5 invero essendo atto di formazione unilaterale -, è altresì vero che consta dagli atti la conclusione tra le parti di specifico negozio avente ad oggetto la fornitura di merce contenente la indicazione specifica del prezzo dei singoli capi, prezzo che è riportato nella fattura con riferimento ai singoli capi consegnati (docc. 1 e 3 ). CP_1
Consta dunque, documentalmente, l'analitica descrizione delle merci oggetto di fornitura ed il loro prezzo unitario, onde deve ritenersi che il titolo negoziale risulta effettivamente contenere tutti gli elementi per la precisa determinazione della somma dovuta e che l'obbligazione è portable ai sensi degli artt. 1182 III comma c.c. con conseguente applicabilità altresì dell'art 20 c.p.c. in tema di competenza territoriale del forum destinatae IO .
Avendo la creditrice sede in Alba deve dunque ritenersi corretta la Controparte_1
instaurazione della causa presso il Tribunale di Asti e rigettarsi la eccezione di incompetenza territoriale.
Nel merito la opposizione è fondata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
2421/2006).
Risulta altresì conferente il richiamo ad altro noto principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass. Civ. sez. I 15 luglio 2011 n. 15659; Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21
pagina 3 di 5 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006
n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743)
Nel caso di specie , premessa e documentata la conclusione di contratto per la fornitura di CP_1 merce 8.9.2020, allega l'inadempimento di al contratto, id est al pagamento del prezzo Pt_1
convenuto.
formula a sua volta eccezione di inadempimento sostenendo che non aveva Pt_1 CP_1
consegnato la merce.
, su cui incombe il relativo onere della prova, produce documento di trasporto 24.3.2021 CP_1
contenente specifica indicazione della merce in consegna presso in Siracusa via Tisia 70, Pt_1
firmato dal destinatario (tale ) recante la scritta al 70 di via Tisia Siracusa la ditta Testimone_1
ha chiuso, nonché mail del 10.5.2021 e del 6.6.2022 con le quali il trasportatore Pt_2
comunicherebbe a la successiva avvenuta consegna della merce. CP_1
Indica poi testi che, escussi, hanno confermato la conclusione del contratto nonché di aver visionato il dossier relativo alla pratica ritenendo quindi la merce consegnata. In particolare il teste Tes_2
dispendente con mansioni di customer service manager ha dichiarato che una dipendente della CP_1
ditta Ruiz, che rappresenta la in Sicilia, gli aveva riferito che la merce era poi stata CP_1
effettivamente consegnata, e che la aveva contattato la Ruiz chiedendo di mettere di nuovo in Pt_1
consegna la merce;
il teste , dipendente , dichiarava che la merce gli risultava Testimone_3 CP_1
effettivamente in un primo tempo respinta ma poi rimessa in consegna dopo che il servizio cliente o il rappresentante di zona aveva contattato il destinatario che aveva chiesto di procedere alla riconsegna, precisava che non risultavano rientri in sede della merce.
Consta dunque la tentata consegna della merce al 24.3.2021 (data del documento di trasporto) ed è poi allegata una successiva consegna, che sarebbe avvenuta il 10.5.2021. Di tale seconda, effettiva, consegna, non vi è però prova all'uopo non potendosi ritenere sufficienti le emails prodotte sub 2 (con le quali un corriere, tra l'altro diverso da quello risultante dal documento di trasporto in atti, dapprima chiede a tale la riemissione in consegna della merce e quindi dichiara che tale Persona_1
avrebbe confermato che la merce era stata consegnata) né le dichiarazioni dei testi citati che si Per_1
sono limitati a riferire circostanze apprese de relato ovvero a dare atto delle risultanze dei documenti già citati.
Consta dunque, ed invero, la sola consegna della merce al corriere, ovvero la tentata – sul punto non vi sono contestazioni - consegna del 24.3.2021, non consta invece l'effettiva consegna della merce da parte di . CP_1
pagina 4 di 5 In difetto di prova piena dell'adempimento di la opposizione merita pertanto accoglimento. CP_1
Segue la revoca del decreto opposto e la condanna di al pagamento delle spese di lite della CP_1
presente fase di opposizione , spese che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 tenuto conto del valore della lite e delle attività svolte. Deve altresì accogliersi la domanda di distrazione delle spese in favore dell'avv.to Giardina dichiaratasi antistataria (pacifica essendo la ammissibilità della istanza anche in sede di precisazione delle conclusioni, ex multis Cass. 304/1965)
Non si ritiene invece la sussistenza dei presupposti per la condanna di parte opposta ai sensi dell'art 96
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda, istanza disattesa o assorbita,
revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuta e condanna parte opposta a versare a parte opponente, a titolo di spese di lite, euro
2552,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA, con distrazione a favore della procuratrice avv.to Sandra Giardina antistataria.
Asti, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli
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