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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 15243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15243/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BARTOLI LOREDANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in MURELLO il 25/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MURELLO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/03/2005 e il 07/08/2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/06/2023.
Con ricorso depositato il 20/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MURELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino, via Terni 12, di proprietà comune dei coniugi, viene assegnata, completa dell'arredo, alla madre che vi abiterà con entrambi i figli, entrambi maggiorenni ma non autosufficienti.
DISPONE che il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi Pt_1
i figli non ancora economicamente autosufficienti la complessiva somma di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio). Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora (da Pt_2 costei individuato) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle cosiddette spese straordinarie da affrontarsi per i figli, quali le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate o semplicemente successivamente documentate, se necessitate o urgenti, individuando, concordando, documentando e saldando le dette spese secondo quanto previsto e nei modi stabiliti dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino datato 15.03.2016, che le parti dichiarano di conoscere.
DÀ ATTO che al compimento del ventunesimo anno di età da parte di ciascun figlio, il Signor
corrisponderà inoltre, con versamento diretto a favore del figlio medesimo, l'ulteriore somma Pt_1 di euro 100,00 per ogni figlio.
DÀ ATTO che il mutuo gravante sulla casa ex-coniugale, di comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno e sita in Torino, via Terni 12, verrà pagato da entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno, sino ad estinzione del mutuo medesimo. DÀ ATTO che l'assegno unico / gli assegni familiari per i figli verrà / verranno percepito / percepiti in via esclusiva dalla signora ed il marito si impegna ad offrire, a semplice richiesta della moglie, Pt_2 qualsivoglia documentazione / sottoscrizione / dichiarazione si renda all'uopo necessaria.
DÀ ATTO che la moglie, in costanza di matrimonio, ha prestato al marito €. 20.000,00 per l'acquisto della di lui licenza di tassista, la stessa rinuncia parzialmente alla restituzione della detta somma e dei relativi interessi a fronte dell'impegno del marito, a versarle, nel momento in cui egli alienerà la licenza medesima, € 10.000,00 (diconsi diecimila/00) e, in favore di ciascun figlio, la metà della rimanente somma di €. 10.000,00 (diconsi diecimila/00), cioè € 5.000 (diconsi cinquemila/00) per ciascuno dei due ragazzi, somme tutte maggiorate della debita rivalutazione. Il marito si impegna altresì a comunicare alla sig.ra la circostanza dell'imminente cessione – vendita della detta Pt_2 licenza entro le 48 ore antecedenti la sottoscrizione dei documenti all'uopo necessari.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15243/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BARTOLI LOREDANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in MURELLO il 25/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MURELLO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/03/2005 e il 07/08/2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/06/2023.
Con ricorso depositato il 20/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MURELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino, via Terni 12, di proprietà comune dei coniugi, viene assegnata, completa dell'arredo, alla madre che vi abiterà con entrambi i figli, entrambi maggiorenni ma non autosufficienti.
DISPONE che il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi Pt_1
i figli non ancora economicamente autosufficienti la complessiva somma di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio). Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora (da Pt_2 costei individuato) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle cosiddette spese straordinarie da affrontarsi per i figli, quali le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate o semplicemente successivamente documentate, se necessitate o urgenti, individuando, concordando, documentando e saldando le dette spese secondo quanto previsto e nei modi stabiliti dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino datato 15.03.2016, che le parti dichiarano di conoscere.
DÀ ATTO che al compimento del ventunesimo anno di età da parte di ciascun figlio, il Signor
corrisponderà inoltre, con versamento diretto a favore del figlio medesimo, l'ulteriore somma Pt_1 di euro 100,00 per ogni figlio.
DÀ ATTO che il mutuo gravante sulla casa ex-coniugale, di comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno e sita in Torino, via Terni 12, verrà pagato da entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno, sino ad estinzione del mutuo medesimo. DÀ ATTO che l'assegno unico / gli assegni familiari per i figli verrà / verranno percepito / percepiti in via esclusiva dalla signora ed il marito si impegna ad offrire, a semplice richiesta della moglie, Pt_2 qualsivoglia documentazione / sottoscrizione / dichiarazione si renda all'uopo necessaria.
DÀ ATTO che la moglie, in costanza di matrimonio, ha prestato al marito €. 20.000,00 per l'acquisto della di lui licenza di tassista, la stessa rinuncia parzialmente alla restituzione della detta somma e dei relativi interessi a fronte dell'impegno del marito, a versarle, nel momento in cui egli alienerà la licenza medesima, € 10.000,00 (diconsi diecimila/00) e, in favore di ciascun figlio, la metà della rimanente somma di €. 10.000,00 (diconsi diecimila/00), cioè € 5.000 (diconsi cinquemila/00) per ciascuno dei due ragazzi, somme tutte maggiorate della debita rivalutazione. Il marito si impegna altresì a comunicare alla sig.ra la circostanza dell'imminente cessione – vendita della detta Pt_2 licenza entro le 48 ore antecedenti la sottoscrizione dei documenti all'uopo necessari.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.