Articolo 8 della Legge 27 maggio 1998, n. 165
Articolo 7
Versione
14 giugno 1998
Art. 8. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l'anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 giugno 1998