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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1105 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1105/24 r.g.c. promossa in sede d'appello da rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Pecoraro e Alessia Dinunno del Foro di Torino, nonché dall'Avv. Alessandra Dalla Bona del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Torino, Via Lessolo n. 3;
-Appellante-
nei confronti di rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Tallarita del Foro di Controparte_1
Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Druento (TO), Via Torino n. 51;
-Appellato-
avverso la sentenza emessa in data 13.09.2024 dal Tribunale di Torino in ordine alle modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore;
dato atto che il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott.ssa Nicoletta Quaglino ha dichiarato di non allegare alcuna conclusione Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 14.2.2025
Parte appellante:
“In via principale e nel merito
- Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4665/24 emessa dal Tribunale di Torino, Giudice Relatore Dott.ssa Messina, nel giudizio recante R.G. 8873/24 riunito al 8873-1/24, depositata in cancelleria in data 16 settembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Con riferimento a quanto richiesto in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio RG. 8873/24 CONCLUSIONI
1. Affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre in provincia di Brescia, che ne avrà l'ordinaria amministrazione. I genitori dovranno consultarsi preventivamente su ogni decisione di rilievo inerente alla minore e collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune.
2. Disporre che il minore sia iscritto presso l'istituto Persona_1 comprensivo di GO SA (BS) a partire dall'anno scolastico 2024/2025; 3. Durante il periodo scolastico, il padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare il figlio a Milano, ove verrà affidato all'altro genitore. R_
Il signor potrà vedere infrasettimanalmente il figlio recandosi in CP_1 provincia di Brescia ogni qualvolta gli sarà possibile, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di
. R_
4. Ciascun genitore potrà avere contatti giornalieri con il minore quando si trova presso l'atro genitore, mediante telefonate e/o videochiamate, nel rispetto delle esigenze del minore.
5. Durante i ponti e le festività di Natale e Pasqua, il padre potrà tenere con sé il minore per un periodo pari a metà del periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, con alternanza tra i due genitori delle festività principali.
6. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre due terzi del R_ periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, secondo la prudente valutazione del Tribunale, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Il signor corrisponderà alla signora quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio , la somma di euro 450,00 R_
(quattrocentocinquanta/00) mensili, per dodici mensilità. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e dovrà essere versato alla madre entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario, sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte del figlio.
8. I genitori terranno a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo in adozione presso il Tribunale di Torino che di seguito viene trascritto:
“-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastiche (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte” 9. Ciascun genitore si impegna a consentire al bambino di frequentare i nonni paterni e materni in quanto nell'interesse del minore.
*** Indicazione dei mezzi prova dei quali parte resistente intende valersi e documenti offerti in comunicazione. Omissis… indicazione dei testimoni “
…”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, nel merito Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla signora avverso la Parte_1 sentenza n. 4665/2024 emessa dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in data 16.09.2024. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Dalla relazione tra e – odierne parti in causa - Parte_1 Controparte_1 nasceva, in data 17.05.2018, il figlio . R_
Con ricorso del 20.05.2024 il sig. , padre del minore, chiedeva di CP_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio disciplinando affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo, in particolare domandando l'affido condiviso del minore, con collocazione del medesimo presso di sé e un calendario per le visite con la madre. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse autorizzato il trasferimento del minore in GO SA (BS), chiedeva che venissero previsti tempi di permanenza ampi presso il padre.
Con separata istanza del 13.06.2024, il sig. chiedeva di essere CP_1 autorizzato ad iscrivere il minore presso l'istituto comprensivo di Pianezza per l'anno scolastico 2024/2025. Il Tribunale, con provvedimento del 25.06.2024, riqualificata la domanda come ricorso ex art. 473 bis 38 c.p.c., creava un sub procedimento, all'interno del quale, la sig.ra madre del minore, costituitasi in giudizio chiedeva al Pt_1 contrario di essere autorizzata ad iscrivere il minore presso l'istituto “Ai Caduti per la Patria” di GO SA (BS) a partire dall'anno scolastico 2024/2025. In subordine, chiedeva l'autorizzazione ad iscrivere il minore presso la scuola primaria “Battisti” di Moncalieri (TO).
Con comparsa di costituzione del 15.07.2024 la signora si costituiva altresì Pt_1 nel procedimento principale, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Brescia, chiedendo l'affidamento condiviso del minore con residenza e collocamento prevalente presso la madre in provincia di Brescia. Chiedeva inoltre prevedersi un calendario per le viste padre-figlio e la somma di euro 450,00 quale contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 12.09.2024, il giudice procedeva preliminarmente alla riunione dei due procedimenti e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, con sentenza del 13.09.2024 - in questa sede impugnata - affidava il figlio minore in via R_ condivisa ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la madre in Moncalieri ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva inoltre che il minore permanesse con ciascun genitore secondo il seguente calendario:
“a) I settimana: lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con il padre;
mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con la madre;
dal venerdì sino al lunedì mattina con il padre;
II settimana da lunedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina con la madre;
mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con il padre;
dal venerdì sino al lunedì mattina con la madre. Qualora per motivi di lavoro uno dei due genitori dovesse assentarsi per più giorni questi provvederà a comunicarlo all'altro con un certo anticipo e nel solo caso entrambi i genitori fossero impediti il minore verrà affidato a terzi. b) Quanto alle vacanze Natalizie, trascorrerà ad anni alterni il periodo dal R_
23 al 30 dicembre con un genitore dicembre al 6 gennaio con l'altro; quanto al primo periodo le parti concordano che il minore trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; c) Quanto alle vacanze Pasquali, l'intero periodo ad anni alterni;
d) Ponti e festività seguiranno il criterio dell'alternanza; e) Il minore, indipendentemente dai giorni di competenza con ciascun genitore e senza che ciò comporti un cambiamento nella normale calendarizzazione delle giornate con ciascun genitore, trascorrerà la Festa del Papà con il padre e la gesta della mamma con la madre;
f) Quanto alle vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due R_ settimane anche non consecutiv etti periodi, dovranno comunque essere comunicati in tempo utile all'altro genitore così da garantire al minore di trascorrere con ciascuno di essi il periodo di vacanza previsto. In ogni caso, stante la possibilità del signor di programmare le proprie vacanze con un certo CP_1 anticipo questi le comunicherà alla signora e i periodi comunicati si riterranno Pt_1 confermati laddove entro il 30 giugno non e pervenire alcuna comunicazione contraria;
in assenza di accordo il minore trascorrerà negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre;
negli anni dispari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due con il padre”. Autorizzava ciascun genitore, anche senza il consenso dell'altro genitore, all'iscrizione immediata del minore presso la scuola primaria “Battisti” di R_
Moncalieri (TO); disponeva che cias tore provvedesse al mantenimento del minore quando lo avrebbe avuto con sé, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti;
condannava infine la sig.ra alla rifusione di due Pt_1 terzi delle spese di lite in favore del sig. , liquidate in complessivi € CP_1
4.055,50, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
compensava infine il restante un terzo delle spese di lite.
Nella sentenza impugnata, in ordine al collocamento del minore, il Primo Giudice
- avendo la madre dichiarato in udienza di non avere intenzione di trasferirsi senza il figlio - riteneva di confermare l'attuale collocamento di presso la R_ madre a Moncalieri, ritenendo non opportuno e non conforme al superiore interesse del minore il trasferimento abitativo e conseguente collocamento del figlio a GO SA (BS), come richiesto dalla stessa sig.ra Pt_1
Rilevava, infatti, il Giudice di prime cure che il minore aveva sempre vissuto tra Pianezza, Alpignano e Moncalieri e qui aveva consolidato i rapporti di amicizia e parentali (nonni, cugini e zii); inoltre, sin dal 2022 – anno della separazione dei genitori – il minore aveva trascorso una settimana con un genitore ed una settimana con l'altro. Il legame venutosi a creare con il padre, dunque, non era di poco conto e con il trasferimento a , il bambino, sarebbe Controparte_2 stato privato di detto privilegiato rapporto con ricadute tutt'altro che irrilevanti sulla relazione padre-figlio. Peraltro, secondo la motivazione sviluppata dal Tribunale, la sola circostanza di un possibile avanzamento di carriera della sig.ra non era, di per sé, circostanza sufficiente a giustificare lo stravolgimento di Pt_1 vita cui il minore sarebbe stato esposto con conseguente perdita della stabilità ambientale, familiare e sociale che sinora il bambino aveva acquisito. Di conseguenza, anche il regime di visita previsto dalle parti con scrittura privata del 3.5.2022 doveva essere confermato non essendo intervenute circostanze tali da giustificare modifiche ad un sistema collaudato ed attuato da tempo a cui il minore era ormai abituato. Al collocamento del minore presso la madre in Moncalieri conseguiva, pertanto, anche l'iscrizione del minore presso la scuola primaria “Battisti” di Moncalieri (TO), oggetto di domanda subordinata da parte di entrambi i genitori. Quanto, infine, al mantenimento del figlio minore, non avendo le parti formulato domande specifiche sul punto per il caso di accoglimento della domanda subordinata formulata dalla signora all'udienza del 12.09.2024 di Pt_1 collocamento del minore presso di sé in Moncalieri, riteneva il Giudicante di poter confermare quanto concordato dalle parti con scrittura privata del 3.05.2022.
Avverso la citata pronuncia ha interposto tempestivo gravame la sig.ra Pt_1 nonché ha azionato separata istanza di sospensiva, la quale è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con provvedimento del 15.11.2024 (n. cronol. 1050/2024 del 09/12/2024). In via principale e nel merito, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre in provincia di Brescia;
ha chiesto poi disporsi l'iscrizione del minore presso l'Istituto comprensivo di GO SA (BS) a partire dall'anno scolastico 2024/2025; ha altresì domandato la previsione di un regime di visite padre-figlio analiticamente indicato nelle conclusioni sopra riportate, con l'impegno, da parte di entrambi i genitori, di consentire al bambino la frequentazione dei nonni paterni e materni;
in punto economico, ha chiesto disporsi a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 450,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutato secondo indici Istat, sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale di , oltre R_ al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello ovvero il rigetto poiché destituito di fondamento in fatto e in diritto;
con vittoria di spese ed onorari. Evidenzia, in particolare, l'infondatezza dei rilievi avversari alla luce delle corrette modalità stabilite dal Primo Giudice, il quale ha svolto la propria indagine sul minore e sul nucleo familiare non trascurando nessun elemento volto a valutare le ripercussioni dell'eventuale trasferimento di . R_
All'udienza in data 14.2.2025 , all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
*** Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in oggetto riguarda un separativo nuovo rito relativo alle modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore delle parti. Le questioni devolute alla Corte concernono: • la collocazione del figlio minore (n. il 17.05.2018): la madre R_ appellante chiede che il figlio minore, affidato ad entrambi i genitori, abbia la residenza e la collocazione prevalente presso di sé in provincia di Brescia (il Tribunale ha disposto collocamento prevalente sempre presso la madre, ma in provincia di Moncalieri);
• l'iscrizione alla scuola del minore: la sigra chiede che il figlio sia Pt_1 iscritto presso l'Istituto comprensivo di GO SA in provincia di Brescia per l'anno scolastico 2024/2025; sul punto il Tribunale – con il subprocedimento menzionato - ha invece autorizzato ciascun genitore, anche senza il consenso dell'altro, all'iscrizione immediata del minore presso la scuola primaria “Battisti” di Moncalieri, in provincia di Torino;
• il regime di visite: la madre appellante chiede una modifica del regime di visite padre-figlio : il Tribunale ha confermato il regime previgente con tempi di permanenza del minore paritari presso ciascun genitore;
• il contributo al mantenimento del minore: la madre appellante chiede che il padre versi, a titolo di contributo per il figlio, l'importo di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il primo giudice ha disposto, invece, che ciascun genitore provveda al mantenimento del minore quando lo ha con sé, oltre al 50% delle spese straordinarie.
• istanze istruttorie: la madre appellante ha indicato/reiterato i mezzi di prova già proposti in primo grado (prova per testi) e i documenti offerti in comunicazione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'aver il Giudice di Prime Cure erroneamente ritenuto – a causa di una carente istruttoria – che il trasferimento di non coincidesse con il suo superiore interesse. R_
Al contrario sostiene che:
- , in seguito all'emanazione del provvedimento impugnato, è stato R_
“costretto” a frequentare la scuola di Moncalieri, nonostante egli avesse manifestato, tanto alla madre quanto al padre, anche dopo una crisi di pianto, la sua preferenza per la scuola sita in GO SA;
- l'orario di uscita da scuola da parte di (ore 18:00) è, già di per sé, R_ inidoneo a coltivare qualsivoglia tipo di legame fuori dall'ambiente scolastico;
- con il padre non ha mai svolto alcuna attività sportiva (è sempre R_ stata la madre ad accompagnarlo ad un corso di nuoto ed uno di sci), limitandosi a condividere con il figlio lo spazio di casa;
- è stato lo stesso sig. a riferire che, nel caso in cui il bambino fosse CP_1 stato iscritto presso l'Istituto di Moncalieri, egli non avrebbe comunque potuto gestire le settimane alternate ed avrebbe avuto difficoltà nella gestione degli incontri infrasettimanali;
al secondo giorno di frequenza di a Moncalieri, R_ infatti, il sig. non è stato in grado di andare a prendere il figlio a scuola, CP_1 delegando la nonna paterna;
- il minore, inoltre, nei giorni di competenza paterni, essendo collocato presso la madre a Pianezza (TO), risulta “fisicamente provato” dovendo egli svegliarsi intorno alle ore 6.30 del mattino per raggiungere l'Istituto scolastico a Moncalieri.
La Corte ritiene tale motivo infondato, condividendo e facendo proprie le valutazioni del Primo Giudice, che – effettuando una compiuta indagine sul minore e sul nucleo familiare e valutando le ripercussioni dell'eventuale trasferimento di a – ha correttamente stabilito come nel R_ Parte_2 provvedimento impugnato. Il Giudice di prime cure ha in primo luogo valutato il regime di affidamento alternato attuatosi sino al momento della sentenza, precisando che il bimbo in passato viveva una settimana con la madre a Moncalieri e una settimana con il padre a Pianezza, supportato da nonni paterni, materni e zii. Anche in questa sede deve evidenziarsi la presenza dei riferimenti familiari, tutti in Piemonte, compresi quelli materni ( nonni paterni, nonni materni, cuginetti). A tali figure di riferimento – certe – non possono – come vorrebbe la sigra – Pt_1 sostituirsi riferimenti affettivi in divenire ( come la famiglia allargata del compagno della appellante, i suoi genitori, i suoi figli), riferimenti che – per quanto validi - dipenderanno dall'andamento della relazione della madre e che non rappresentano legami diretti. Né puo' trascurarsi il solidissimo e nutriente rapporto tra e il padre sig. R_
. Sul punto vale la pena di richiamare la relazione di aggiornamento in CP_1 data 3.2.25 del : “ Controparte_3 il signor ….una volta deciso di assumersi la responsabilità di padre, CP_1 riferisce di essersi dedicato pienamente a questo ruolo, costruendo un legame con il figlio che ora lo appaga pienamente e a cui non intende rinunciare. Ha descritto le caratteristiche e le abitudini di in modo approfondito e dettagliato, R_ mostrando con lui un legame significativo come emerso anche dall'osservazione della loro relazione in visita domiciliare.” Si descrive poi, nella visita domiciliare, un ambiente molto accogliente, in un alloggio della villetta trifamiliare di famiglia dotata di ampio cortile per i giochi all'aperto. Accanto vive la nonna materna con il suo compagno, entrambi risultati punti di riferimento importanti per . R_
La casa è ordinata, pulita, adeguata, con tanti giochi, un telescopio ( con cui e il papà osservano insieme le stelle) e in cucina un grazioso calendario R_ settimanale da muro predisposto dal padre per aiutare il figlio ad organizzarsi, con strisce colorate diverse a seconda dei momenti da trascorrere a Pianezza o a Moncalieri. Nella relazione sociale dell'Unione Comuni Moncalieri Trofarello La Loggia pervenuta in data 29.1.2025 si legge che – per espressa dichiarazione della sigra
– il sig. ha un rapporto profondo con il figlio e si sta rivelando un Pt_1 CP_1 buon padre. Analogamente la madre sigra è un punto di riferimento Pt_1 affettivo ed educativo per . R_
I Servizi – effettuati accertamenti anche presso la scuola frequentata da – R_ descrivono il minore come un bambino sereno, tranquillo, che svolge regolarmente i compiti e condivide volentieri momenti di gioco insieme ai compagni, con genitori entrambi presenti e collaborativi. Non hanno trovato riscontro le asserite criticità nell'andare a scuola a Moncalieri provenendo da Pianezza lamentate dalla madre (il pianto al primo giorno di scuola è subito stato superato e non appare di alcun rilievo ). Inoltre il sig. ha CP_1 concordato con l'ex compagna la frequentazione di due attività extrascolastiche: il nuoto e il calcio, entrambi a Moncalieri. Cio' premesso, pare il caso di rilevare che il richiesto trasferimento a GO ST (BS) non rappresenterebbe un miglioramento della qualità di vita del minore. D'altro canto la stessa sigra richiesta dalla Corte di specificare se vi fosse Pt_1 qualcuno cui appoggiarsi per la gestione del figlio, ha dichiarato che potrebbe appoggiarsi al nuovo compagno, che, pur lavorando, ha una ampia flessibilità di orario in ragione della posizione manageriale, nonché ad amici e colleghi ( circostanza che appare denotare una certa superficialità) e alla rete familiare del compagno. Piuttosto ardìta la scelta della appellante di acquistare una casa in GO ST prima di ottenere l'autorizzazione al trasferimento ed anzi, provvedendo in autonomia a trasferire la residenza del minore in pendenza di giudizio. R_
Il sig. , che lavora in smart working come dipendente informatico di una CP_1 società americana con orario 9-18, riesce sempre ad andare a prendere il figlio all'uscita da scuola alle 16,30 e, in pochissimi casi in cui non gli è possibile, si appoggia alla madre automunita e al compagno. L'appellato ha, altresi', dichiarato alla Corte che sarebbe disponibile ad un ampliamento dei tempi di visita della madre in caso di collocazione presso di sé, non volendo certo impedire il trasferimento della sigra Pt_3
Acclarata la adeguata presenza di entrambi i genitori nella vita del minore, nonché l'integrazione della bambina nella realtà in cui attualmente vive, nonché il disaccordo dei genitori sulla residenza del minore stesso, occorre a questo punto inquadrare giuridicamente la problematica posta dalla fattispecie concreta. Invero la riforma introdotta con la legge n. 219/2012, nonché dal successivo decreto legislativo 154/2013, in coerenza con le disposizioni europee, ha imposto ai genitori un nuovo assetto delle loro relazioni;
tra queste vi è l'obbligo di concordare la residenza abituale del figlio (articoli 316 c.c., 337 ter comma 3 c.c.). Qualora uno dei genitori, normalmente quello che ha già la collocazione del minore presso di sé per effetto di un provvedimento giudiziale, desideri trasferire la propria residenza in altra città e ciò implichi un'oggettivo mutamento delle sue consolidate abitudini, tale decisione dovrà essere frutto di accordo tra i due genitori. Se le parti non trovano tra di loro un accordo ragionevole è inevitabile il ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Giudice dovrà accertare, quale sia il preminente interesse dei minori valutando e accertando la possibilità concreta di mantenere costanti contatti con entrambi i genitori. Atteso l'oggettivo cambiamento che ne deriverebbe per il minore, verrà comunque accertato come questo incida, dal punto di vista materiale e psicologico, sulle sue abitudini di vita potendo compromettere la rete di relazioni sociali ma soprattutto familiari con l'altro genitore. Suona puntuale in proposito l'insegnamento della Suprema Corte Sez. 1 - , Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022 (Rv. 664020 - 02) secondo cui “Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.” Dall'istruttoria espletata è emerso che la sigra non ha significative Pt_1 variazioni di condizioni lavorative trasferendosi a GO ST (BS) La proposta di lavoro migliorativa cui ha fatto riferimento la parte appellante non era stata confermata da alcun documento in primo grado;
in appello è stata prodotta una lettera di incarico nella quale non sono indicati orari di lavoro. Poco plausibile il fatto che a GO SA la madre possa trascorrere più tempo ( tre ore in piu') con il figlio ( la stessa dichiara che terminerebbe alle 16.00) non emergendo agli atti una riduzione di orari, né tantomeno la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working. La Corte è ben consapevole della complessità e delicatezza di questa decisione, involgente questioni inerenti significative scelte di vita degli adulti e modalità di organizzazione della vita del minore coinvolto dagli adulti stessi. Se da un lato occorre rispettare il diritto alla libertà di movimento della Sigra sul territorio nazionale, diritto costituzionalmente garantito, dall'altro Pt_1 occorre dare preponderante rilievo al diritto del minore ad una crescita sana e ad uno Alla luce di tali elementi, si ritiene prevalente nel caso di specie il diritto di al mantenimento di rapporti continuativi con entrambi i genitori e al R_ rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU.
Con il secondo motivo la parte appellante si duole della decisione in punto economico, avendo il Primo Giudice disposto che ciascun genitore provveda al mantenimento del minore quando lo abbia con sé, senza invece prevedere – a fronte dello squilibrio economico esistente tra le parti – un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre. Precisa, infatti, la sig.ra che la Pt_1 domanda svolta in primo grado (e qui riproposta) di corresponsione della somma mensile di € 450,00 per a carico del padre, non è in alcun modo legata al R_ trasferimento del minore, ma unicamente basata sulla diversità di reddito esistente tra le parti, nonché sulle accresciute esigenze del minore correlate alla sua età. Anche tale motivo deve essere rigettato. Nella appellata sentenza si osserva: “ non avendo le parti formulato domande specifiche sul punto per il caso di accoglimento della domanda subordinata formulata dalla signora all'udienza del 12.9.24 di collocamento del minore Pt_1 presso di sé in Moncalieri, ritiene il collegio di poter confermare quanto concordato dalle parti con scrittura privata del 3.5.22.” Anche su questo punto la Corte condivide la decisione del Tribunale, decisione che non appare punitiva per la madre – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante – e risulta fondata sulla base dei tempi di permanenza di con i genitori. R_
. In ragione di tutto quanto sopra esposto, anche la condanna in punto di spese di lite, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere riformata con conseguente addebito in capo al sig. delle spese di lite, o, quantomeno, con CP_1 conseguente compensazione delle stesse tra le parti. Anche tale doglianza e' infondata: la condanna della signora in primo grado Pt_1 alla rifusione a controparte delle spese di lite nella misura di due terzi e' consequenziale alla soccombenza in ordine alla domanda di collocazione del minore in ed altresì del fatto che il procedimento è nato in Parte_2 ragione del trasferimento del minore con iscrizione a scuola senza il consenso paterno.
In punto spese del presente grado la parte appellante, sig.ra , Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellato, sig. , spese che vengono liquidate secondo i Controparte_4 parametri del DM 55/14 come novellati dal DM 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata media da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 4.476,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1000 per fase decisoria, attesa la sola discussione con rinuncia a note difensive), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante, sig. ra , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
definitamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 13.9.24 n. 4665/24 dal Tribunale Ordinario di Torino, proposto da Parte_1 nei confronti di , Controparte_1
respinge l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza appellata.
Condanna a rimborsare alla parte appellata le Parte_1 Controparte_1 spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 4.476,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto l'appellante, sig.ra , a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 14 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1105/24 r.g.c. promossa in sede d'appello da rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Pecoraro e Alessia Dinunno del Foro di Torino, nonché dall'Avv. Alessandra Dalla Bona del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Torino, Via Lessolo n. 3;
-Appellante-
nei confronti di rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Tallarita del Foro di Controparte_1
Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Druento (TO), Via Torino n. 51;
-Appellato-
avverso la sentenza emessa in data 13.09.2024 dal Tribunale di Torino in ordine alle modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore;
dato atto che il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott.ssa Nicoletta Quaglino ha dichiarato di non allegare alcuna conclusione Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 14.2.2025
Parte appellante:
“In via principale e nel merito
- Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4665/24 emessa dal Tribunale di Torino, Giudice Relatore Dott.ssa Messina, nel giudizio recante R.G. 8873/24 riunito al 8873-1/24, depositata in cancelleria in data 16 settembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Con riferimento a quanto richiesto in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio RG. 8873/24 CONCLUSIONI
1. Affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre in provincia di Brescia, che ne avrà l'ordinaria amministrazione. I genitori dovranno consultarsi preventivamente su ogni decisione di rilievo inerente alla minore e collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune.
2. Disporre che il minore sia iscritto presso l'istituto Persona_1 comprensivo di GO SA (BS) a partire dall'anno scolastico 2024/2025; 3. Durante il periodo scolastico, il padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare il figlio a Milano, ove verrà affidato all'altro genitore. R_
Il signor potrà vedere infrasettimanalmente il figlio recandosi in CP_1 provincia di Brescia ogni qualvolta gli sarà possibile, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di
. R_
4. Ciascun genitore potrà avere contatti giornalieri con il minore quando si trova presso l'atro genitore, mediante telefonate e/o videochiamate, nel rispetto delle esigenze del minore.
5. Durante i ponti e le festività di Natale e Pasqua, il padre potrà tenere con sé il minore per un periodo pari a metà del periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, con alternanza tra i due genitori delle festività principali.
6. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre due terzi del R_ periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, secondo la prudente valutazione del Tribunale, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Il signor corrisponderà alla signora quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio , la somma di euro 450,00 R_
(quattrocentocinquanta/00) mensili, per dodici mensilità. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e dovrà essere versato alla madre entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario, sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte del figlio.
8. I genitori terranno a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo in adozione presso il Tribunale di Torino che di seguito viene trascritto:
“-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastiche (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte” 9. Ciascun genitore si impegna a consentire al bambino di frequentare i nonni paterni e materni in quanto nell'interesse del minore.
*** Indicazione dei mezzi prova dei quali parte resistente intende valersi e documenti offerti in comunicazione. Omissis… indicazione dei testimoni “
…”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, nel merito Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla signora avverso la Parte_1 sentenza n. 4665/2024 emessa dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in data 16.09.2024. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Dalla relazione tra e – odierne parti in causa - Parte_1 Controparte_1 nasceva, in data 17.05.2018, il figlio . R_
Con ricorso del 20.05.2024 il sig. , padre del minore, chiedeva di CP_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio disciplinando affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo, in particolare domandando l'affido condiviso del minore, con collocazione del medesimo presso di sé e un calendario per le visite con la madre. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse autorizzato il trasferimento del minore in GO SA (BS), chiedeva che venissero previsti tempi di permanenza ampi presso il padre.
Con separata istanza del 13.06.2024, il sig. chiedeva di essere CP_1 autorizzato ad iscrivere il minore presso l'istituto comprensivo di Pianezza per l'anno scolastico 2024/2025. Il Tribunale, con provvedimento del 25.06.2024, riqualificata la domanda come ricorso ex art. 473 bis 38 c.p.c., creava un sub procedimento, all'interno del quale, la sig.ra madre del minore, costituitasi in giudizio chiedeva al Pt_1 contrario di essere autorizzata ad iscrivere il minore presso l'istituto “Ai Caduti per la Patria” di GO SA (BS) a partire dall'anno scolastico 2024/2025. In subordine, chiedeva l'autorizzazione ad iscrivere il minore presso la scuola primaria “Battisti” di Moncalieri (TO).
Con comparsa di costituzione del 15.07.2024 la signora si costituiva altresì Pt_1 nel procedimento principale, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Brescia, chiedendo l'affidamento condiviso del minore con residenza e collocamento prevalente presso la madre in provincia di Brescia. Chiedeva inoltre prevedersi un calendario per le viste padre-figlio e la somma di euro 450,00 quale contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 12.09.2024, il giudice procedeva preliminarmente alla riunione dei due procedimenti e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, con sentenza del 13.09.2024 - in questa sede impugnata - affidava il figlio minore in via R_ condivisa ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la madre in Moncalieri ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva inoltre che il minore permanesse con ciascun genitore secondo il seguente calendario:
“a) I settimana: lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con il padre;
mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con la madre;
dal venerdì sino al lunedì mattina con il padre;
II settimana da lunedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina con la madre;
mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con il padre;
dal venerdì sino al lunedì mattina con la madre. Qualora per motivi di lavoro uno dei due genitori dovesse assentarsi per più giorni questi provvederà a comunicarlo all'altro con un certo anticipo e nel solo caso entrambi i genitori fossero impediti il minore verrà affidato a terzi. b) Quanto alle vacanze Natalizie, trascorrerà ad anni alterni il periodo dal R_
23 al 30 dicembre con un genitore dicembre al 6 gennaio con l'altro; quanto al primo periodo le parti concordano che il minore trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; c) Quanto alle vacanze Pasquali, l'intero periodo ad anni alterni;
d) Ponti e festività seguiranno il criterio dell'alternanza; e) Il minore, indipendentemente dai giorni di competenza con ciascun genitore e senza che ciò comporti un cambiamento nella normale calendarizzazione delle giornate con ciascun genitore, trascorrerà la Festa del Papà con il padre e la gesta della mamma con la madre;
f) Quanto alle vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due R_ settimane anche non consecutiv etti periodi, dovranno comunque essere comunicati in tempo utile all'altro genitore così da garantire al minore di trascorrere con ciascuno di essi il periodo di vacanza previsto. In ogni caso, stante la possibilità del signor di programmare le proprie vacanze con un certo CP_1 anticipo questi le comunicherà alla signora e i periodi comunicati si riterranno Pt_1 confermati laddove entro il 30 giugno non e pervenire alcuna comunicazione contraria;
in assenza di accordo il minore trascorrerà negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre;
negli anni dispari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due con il padre”. Autorizzava ciascun genitore, anche senza il consenso dell'altro genitore, all'iscrizione immediata del minore presso la scuola primaria “Battisti” di R_
Moncalieri (TO); disponeva che cias tore provvedesse al mantenimento del minore quando lo avrebbe avuto con sé, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti;
condannava infine la sig.ra alla rifusione di due Pt_1 terzi delle spese di lite in favore del sig. , liquidate in complessivi € CP_1
4.055,50, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
compensava infine il restante un terzo delle spese di lite.
Nella sentenza impugnata, in ordine al collocamento del minore, il Primo Giudice
- avendo la madre dichiarato in udienza di non avere intenzione di trasferirsi senza il figlio - riteneva di confermare l'attuale collocamento di presso la R_ madre a Moncalieri, ritenendo non opportuno e non conforme al superiore interesse del minore il trasferimento abitativo e conseguente collocamento del figlio a GO SA (BS), come richiesto dalla stessa sig.ra Pt_1
Rilevava, infatti, il Giudice di prime cure che il minore aveva sempre vissuto tra Pianezza, Alpignano e Moncalieri e qui aveva consolidato i rapporti di amicizia e parentali (nonni, cugini e zii); inoltre, sin dal 2022 – anno della separazione dei genitori – il minore aveva trascorso una settimana con un genitore ed una settimana con l'altro. Il legame venutosi a creare con il padre, dunque, non era di poco conto e con il trasferimento a , il bambino, sarebbe Controparte_2 stato privato di detto privilegiato rapporto con ricadute tutt'altro che irrilevanti sulla relazione padre-figlio. Peraltro, secondo la motivazione sviluppata dal Tribunale, la sola circostanza di un possibile avanzamento di carriera della sig.ra non era, di per sé, circostanza sufficiente a giustificare lo stravolgimento di Pt_1 vita cui il minore sarebbe stato esposto con conseguente perdita della stabilità ambientale, familiare e sociale che sinora il bambino aveva acquisito. Di conseguenza, anche il regime di visita previsto dalle parti con scrittura privata del 3.5.2022 doveva essere confermato non essendo intervenute circostanze tali da giustificare modifiche ad un sistema collaudato ed attuato da tempo a cui il minore era ormai abituato. Al collocamento del minore presso la madre in Moncalieri conseguiva, pertanto, anche l'iscrizione del minore presso la scuola primaria “Battisti” di Moncalieri (TO), oggetto di domanda subordinata da parte di entrambi i genitori. Quanto, infine, al mantenimento del figlio minore, non avendo le parti formulato domande specifiche sul punto per il caso di accoglimento della domanda subordinata formulata dalla signora all'udienza del 12.09.2024 di Pt_1 collocamento del minore presso di sé in Moncalieri, riteneva il Giudicante di poter confermare quanto concordato dalle parti con scrittura privata del 3.05.2022.
Avverso la citata pronuncia ha interposto tempestivo gravame la sig.ra Pt_1 nonché ha azionato separata istanza di sospensiva, la quale è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con provvedimento del 15.11.2024 (n. cronol. 1050/2024 del 09/12/2024). In via principale e nel merito, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre in provincia di Brescia;
ha chiesto poi disporsi l'iscrizione del minore presso l'Istituto comprensivo di GO SA (BS) a partire dall'anno scolastico 2024/2025; ha altresì domandato la previsione di un regime di visite padre-figlio analiticamente indicato nelle conclusioni sopra riportate, con l'impegno, da parte di entrambi i genitori, di consentire al bambino la frequentazione dei nonni paterni e materni;
in punto economico, ha chiesto disporsi a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 450,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutato secondo indici Istat, sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale di , oltre R_ al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello ovvero il rigetto poiché destituito di fondamento in fatto e in diritto;
con vittoria di spese ed onorari. Evidenzia, in particolare, l'infondatezza dei rilievi avversari alla luce delle corrette modalità stabilite dal Primo Giudice, il quale ha svolto la propria indagine sul minore e sul nucleo familiare non trascurando nessun elemento volto a valutare le ripercussioni dell'eventuale trasferimento di . R_
All'udienza in data 14.2.2025 , all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
*** Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in oggetto riguarda un separativo nuovo rito relativo alle modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore delle parti. Le questioni devolute alla Corte concernono: • la collocazione del figlio minore (n. il 17.05.2018): la madre R_ appellante chiede che il figlio minore, affidato ad entrambi i genitori, abbia la residenza e la collocazione prevalente presso di sé in provincia di Brescia (il Tribunale ha disposto collocamento prevalente sempre presso la madre, ma in provincia di Moncalieri);
• l'iscrizione alla scuola del minore: la sigra chiede che il figlio sia Pt_1 iscritto presso l'Istituto comprensivo di GO SA in provincia di Brescia per l'anno scolastico 2024/2025; sul punto il Tribunale – con il subprocedimento menzionato - ha invece autorizzato ciascun genitore, anche senza il consenso dell'altro, all'iscrizione immediata del minore presso la scuola primaria “Battisti” di Moncalieri, in provincia di Torino;
• il regime di visite: la madre appellante chiede una modifica del regime di visite padre-figlio : il Tribunale ha confermato il regime previgente con tempi di permanenza del minore paritari presso ciascun genitore;
• il contributo al mantenimento del minore: la madre appellante chiede che il padre versi, a titolo di contributo per il figlio, l'importo di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il primo giudice ha disposto, invece, che ciascun genitore provveda al mantenimento del minore quando lo ha con sé, oltre al 50% delle spese straordinarie.
• istanze istruttorie: la madre appellante ha indicato/reiterato i mezzi di prova già proposti in primo grado (prova per testi) e i documenti offerti in comunicazione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'aver il Giudice di Prime Cure erroneamente ritenuto – a causa di una carente istruttoria – che il trasferimento di non coincidesse con il suo superiore interesse. R_
Al contrario sostiene che:
- , in seguito all'emanazione del provvedimento impugnato, è stato R_
“costretto” a frequentare la scuola di Moncalieri, nonostante egli avesse manifestato, tanto alla madre quanto al padre, anche dopo una crisi di pianto, la sua preferenza per la scuola sita in GO SA;
- l'orario di uscita da scuola da parte di (ore 18:00) è, già di per sé, R_ inidoneo a coltivare qualsivoglia tipo di legame fuori dall'ambiente scolastico;
- con il padre non ha mai svolto alcuna attività sportiva (è sempre R_ stata la madre ad accompagnarlo ad un corso di nuoto ed uno di sci), limitandosi a condividere con il figlio lo spazio di casa;
- è stato lo stesso sig. a riferire che, nel caso in cui il bambino fosse CP_1 stato iscritto presso l'Istituto di Moncalieri, egli non avrebbe comunque potuto gestire le settimane alternate ed avrebbe avuto difficoltà nella gestione degli incontri infrasettimanali;
al secondo giorno di frequenza di a Moncalieri, R_ infatti, il sig. non è stato in grado di andare a prendere il figlio a scuola, CP_1 delegando la nonna paterna;
- il minore, inoltre, nei giorni di competenza paterni, essendo collocato presso la madre a Pianezza (TO), risulta “fisicamente provato” dovendo egli svegliarsi intorno alle ore 6.30 del mattino per raggiungere l'Istituto scolastico a Moncalieri.
La Corte ritiene tale motivo infondato, condividendo e facendo proprie le valutazioni del Primo Giudice, che – effettuando una compiuta indagine sul minore e sul nucleo familiare e valutando le ripercussioni dell'eventuale trasferimento di a – ha correttamente stabilito come nel R_ Parte_2 provvedimento impugnato. Il Giudice di prime cure ha in primo luogo valutato il regime di affidamento alternato attuatosi sino al momento della sentenza, precisando che il bimbo in passato viveva una settimana con la madre a Moncalieri e una settimana con il padre a Pianezza, supportato da nonni paterni, materni e zii. Anche in questa sede deve evidenziarsi la presenza dei riferimenti familiari, tutti in Piemonte, compresi quelli materni ( nonni paterni, nonni materni, cuginetti). A tali figure di riferimento – certe – non possono – come vorrebbe la sigra – Pt_1 sostituirsi riferimenti affettivi in divenire ( come la famiglia allargata del compagno della appellante, i suoi genitori, i suoi figli), riferimenti che – per quanto validi - dipenderanno dall'andamento della relazione della madre e che non rappresentano legami diretti. Né puo' trascurarsi il solidissimo e nutriente rapporto tra e il padre sig. R_
. Sul punto vale la pena di richiamare la relazione di aggiornamento in CP_1 data 3.2.25 del : “ Controparte_3 il signor ….una volta deciso di assumersi la responsabilità di padre, CP_1 riferisce di essersi dedicato pienamente a questo ruolo, costruendo un legame con il figlio che ora lo appaga pienamente e a cui non intende rinunciare. Ha descritto le caratteristiche e le abitudini di in modo approfondito e dettagliato, R_ mostrando con lui un legame significativo come emerso anche dall'osservazione della loro relazione in visita domiciliare.” Si descrive poi, nella visita domiciliare, un ambiente molto accogliente, in un alloggio della villetta trifamiliare di famiglia dotata di ampio cortile per i giochi all'aperto. Accanto vive la nonna materna con il suo compagno, entrambi risultati punti di riferimento importanti per . R_
La casa è ordinata, pulita, adeguata, con tanti giochi, un telescopio ( con cui e il papà osservano insieme le stelle) e in cucina un grazioso calendario R_ settimanale da muro predisposto dal padre per aiutare il figlio ad organizzarsi, con strisce colorate diverse a seconda dei momenti da trascorrere a Pianezza o a Moncalieri. Nella relazione sociale dell'Unione Comuni Moncalieri Trofarello La Loggia pervenuta in data 29.1.2025 si legge che – per espressa dichiarazione della sigra
– il sig. ha un rapporto profondo con il figlio e si sta rivelando un Pt_1 CP_1 buon padre. Analogamente la madre sigra è un punto di riferimento Pt_1 affettivo ed educativo per . R_
I Servizi – effettuati accertamenti anche presso la scuola frequentata da – R_ descrivono il minore come un bambino sereno, tranquillo, che svolge regolarmente i compiti e condivide volentieri momenti di gioco insieme ai compagni, con genitori entrambi presenti e collaborativi. Non hanno trovato riscontro le asserite criticità nell'andare a scuola a Moncalieri provenendo da Pianezza lamentate dalla madre (il pianto al primo giorno di scuola è subito stato superato e non appare di alcun rilievo ). Inoltre il sig. ha CP_1 concordato con l'ex compagna la frequentazione di due attività extrascolastiche: il nuoto e il calcio, entrambi a Moncalieri. Cio' premesso, pare il caso di rilevare che il richiesto trasferimento a GO ST (BS) non rappresenterebbe un miglioramento della qualità di vita del minore. D'altro canto la stessa sigra richiesta dalla Corte di specificare se vi fosse Pt_1 qualcuno cui appoggiarsi per la gestione del figlio, ha dichiarato che potrebbe appoggiarsi al nuovo compagno, che, pur lavorando, ha una ampia flessibilità di orario in ragione della posizione manageriale, nonché ad amici e colleghi ( circostanza che appare denotare una certa superficialità) e alla rete familiare del compagno. Piuttosto ardìta la scelta della appellante di acquistare una casa in GO ST prima di ottenere l'autorizzazione al trasferimento ed anzi, provvedendo in autonomia a trasferire la residenza del minore in pendenza di giudizio. R_
Il sig. , che lavora in smart working come dipendente informatico di una CP_1 società americana con orario 9-18, riesce sempre ad andare a prendere il figlio all'uscita da scuola alle 16,30 e, in pochissimi casi in cui non gli è possibile, si appoggia alla madre automunita e al compagno. L'appellato ha, altresi', dichiarato alla Corte che sarebbe disponibile ad un ampliamento dei tempi di visita della madre in caso di collocazione presso di sé, non volendo certo impedire il trasferimento della sigra Pt_3
Acclarata la adeguata presenza di entrambi i genitori nella vita del minore, nonché l'integrazione della bambina nella realtà in cui attualmente vive, nonché il disaccordo dei genitori sulla residenza del minore stesso, occorre a questo punto inquadrare giuridicamente la problematica posta dalla fattispecie concreta. Invero la riforma introdotta con la legge n. 219/2012, nonché dal successivo decreto legislativo 154/2013, in coerenza con le disposizioni europee, ha imposto ai genitori un nuovo assetto delle loro relazioni;
tra queste vi è l'obbligo di concordare la residenza abituale del figlio (articoli 316 c.c., 337 ter comma 3 c.c.). Qualora uno dei genitori, normalmente quello che ha già la collocazione del minore presso di sé per effetto di un provvedimento giudiziale, desideri trasferire la propria residenza in altra città e ciò implichi un'oggettivo mutamento delle sue consolidate abitudini, tale decisione dovrà essere frutto di accordo tra i due genitori. Se le parti non trovano tra di loro un accordo ragionevole è inevitabile il ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Giudice dovrà accertare, quale sia il preminente interesse dei minori valutando e accertando la possibilità concreta di mantenere costanti contatti con entrambi i genitori. Atteso l'oggettivo cambiamento che ne deriverebbe per il minore, verrà comunque accertato come questo incida, dal punto di vista materiale e psicologico, sulle sue abitudini di vita potendo compromettere la rete di relazioni sociali ma soprattutto familiari con l'altro genitore. Suona puntuale in proposito l'insegnamento della Suprema Corte Sez. 1 - , Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022 (Rv. 664020 - 02) secondo cui “Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.” Dall'istruttoria espletata è emerso che la sigra non ha significative Pt_1 variazioni di condizioni lavorative trasferendosi a GO ST (BS) La proposta di lavoro migliorativa cui ha fatto riferimento la parte appellante non era stata confermata da alcun documento in primo grado;
in appello è stata prodotta una lettera di incarico nella quale non sono indicati orari di lavoro. Poco plausibile il fatto che a GO SA la madre possa trascorrere più tempo ( tre ore in piu') con il figlio ( la stessa dichiara che terminerebbe alle 16.00) non emergendo agli atti una riduzione di orari, né tantomeno la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working. La Corte è ben consapevole della complessità e delicatezza di questa decisione, involgente questioni inerenti significative scelte di vita degli adulti e modalità di organizzazione della vita del minore coinvolto dagli adulti stessi. Se da un lato occorre rispettare il diritto alla libertà di movimento della Sigra sul territorio nazionale, diritto costituzionalmente garantito, dall'altro Pt_1 occorre dare preponderante rilievo al diritto del minore ad una crescita sana e ad uno Alla luce di tali elementi, si ritiene prevalente nel caso di specie il diritto di al mantenimento di rapporti continuativi con entrambi i genitori e al R_ rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU.
Con il secondo motivo la parte appellante si duole della decisione in punto economico, avendo il Primo Giudice disposto che ciascun genitore provveda al mantenimento del minore quando lo abbia con sé, senza invece prevedere – a fronte dello squilibrio economico esistente tra le parti – un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre. Precisa, infatti, la sig.ra che la Pt_1 domanda svolta in primo grado (e qui riproposta) di corresponsione della somma mensile di € 450,00 per a carico del padre, non è in alcun modo legata al R_ trasferimento del minore, ma unicamente basata sulla diversità di reddito esistente tra le parti, nonché sulle accresciute esigenze del minore correlate alla sua età. Anche tale motivo deve essere rigettato. Nella appellata sentenza si osserva: “ non avendo le parti formulato domande specifiche sul punto per il caso di accoglimento della domanda subordinata formulata dalla signora all'udienza del 12.9.24 di collocamento del minore Pt_1 presso di sé in Moncalieri, ritiene il collegio di poter confermare quanto concordato dalle parti con scrittura privata del 3.5.22.” Anche su questo punto la Corte condivide la decisione del Tribunale, decisione che non appare punitiva per la madre – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante – e risulta fondata sulla base dei tempi di permanenza di con i genitori. R_
. In ragione di tutto quanto sopra esposto, anche la condanna in punto di spese di lite, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere riformata con conseguente addebito in capo al sig. delle spese di lite, o, quantomeno, con CP_1 conseguente compensazione delle stesse tra le parti. Anche tale doglianza e' infondata: la condanna della signora in primo grado Pt_1 alla rifusione a controparte delle spese di lite nella misura di due terzi e' consequenziale alla soccombenza in ordine alla domanda di collocazione del minore in ed altresì del fatto che il procedimento è nato in Parte_2 ragione del trasferimento del minore con iscrizione a scuola senza il consenso paterno.
In punto spese del presente grado la parte appellante, sig.ra , Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellato, sig. , spese che vengono liquidate secondo i Controparte_4 parametri del DM 55/14 come novellati dal DM 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata media da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 4.476,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1000 per fase decisoria, attesa la sola discussione con rinuncia a note difensive), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante, sig. ra , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
definitamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 13.9.24 n. 4665/24 dal Tribunale Ordinario di Torino, proposto da Parte_1 nei confronti di , Controparte_1
respinge l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza appellata.
Condanna a rimborsare alla parte appellata le Parte_1 Controparte_1 spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 4.476,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto l'appellante, sig.ra , a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 14 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO