Ordinanza presidenziale 6 maggio 2024
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2021, proposto da
Wind Tre Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Macerata, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pianesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Marsala, 12;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche - Macerata, Regione Marche, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 1688/2021 dell''8.01.2021 (pratica Edilizia 2020/385, pos. 2129), successivamente pervenuto, con cui il Comune di Macerata chiede di adeguarsi a quanto richiesto dall''ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale), Area Vasta n. 3, con nota prot. n. 130046 del 14.12.2020, assunta al protocollo comunale n. 94825/2020 e al parere RP (favorevole) assunto al protocollo n.93764/2020, relativo ad un intervento di riconfigurazione di un preesistente impianto ubicato in Via Due Fonti denominato MC042 Enel Due Fonti;
b. di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto possa occorrere, la presupposta nota ASUR, Area Vasta n. 3 di Macerata, prot. n. 130046 del 14.12.2020, con cui vengono imposte, tra l''altro, talune raccomandazioni di informativa ai proprietari degli edifici n.1 e n. 58 indicati sul documento di analisi d''impatto elettromagnetico, prospiciente l''immobile ospitante l''impianto Wind Tre e siano adottare misure di protezione di tipo organizzativo ex D.Lgs. 81/200 nonché, in parte qua il parere RP (pur favorevole), assunto al protocollo n.93764/2020, limitatamente alla parte in cui propone al Comune di prescrivere al Gestore di fornire in anticipo, rispetto a quanto stabilito dalla Delibera Consiglio S.N.P.A. n.69 del 6.2.2020 i dati necessari a supportare l''assegnazione del valore “Fattore di riduzione 0,31”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, è impugnato l’atto, meglio indicato in epigrafe, con il quale Comune di Macerata, richiamato il contenuto del parere ARPA e della nota dell’ASUR Area Vasta n. 3 protocollo al n. 94825/2020, ha invitato la società ricorrente a documentare l’adempimento alle raccomandazioni ivi contenute.
Unitamente all’indicata nota comunale sono stati impugnati la presupposta nota ASUR, Area Vasta n. 3 di Macerata, prot. n. 130046 del 14 dicembre 2020, contenenti talune raccomandazioni di informativa ai proprietari degli edifici n.1 e n. 58 indicati sul documento di analisi d''impatto elettromagnetico, prospiciente l''immobile ospitante l''impianto Wind Tre e la richiesta di adottare misure di protezione di tipo organizzativo ex D.Lgs. 81/200 nonché, in parte qua, il parere RP (pur favorevole), assunto al protocollo n.93764/2020, limitatamente alla parte in cui propone al Comune di prescrivere al Gestore di fornire in anticipo, rispetto a quanto stabilito dalla Delibera Consiglio S.N.P.A. n.69 del 6.2.2020 i dati necessari a supportare l''assegnazione del valore “Fattore di riduzione 0,31”.
I provvedimenti sono impugnati con quattro articolati motivi di ricorso, in particolare in relazione alla decisione del Comune di fare proprie le raccomandazioni di ASUR, sfornita, peraltro per sua stessa ammissione, di qualsiasi competenza nel formulare prescrizioni relative alle emissioni.
Si è costituito il Comune di Macerata, eccependo l’inammissibilità e la tardività del ricorso e resistendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso, come eccepito dal comune di Macerata, è inammissibile. Le nota impugnata, relativa a una autorizzazione ex d.lgs n. 259/2003 pacificamente formata per il decorso il silenzio assenso, si caratterizza infatti come una sostanziale richiesta di informazioni relative all’adempimento delle prescrizioni contenute nei pareri dell’ASUR Marche e di RP, privo di qualunque sanzione per il mancato adempimento e financo di un termine per il riscontro della raccomandazione.
1.1 Del resto, la stessa parte ricorrente ammette di avere riscontrato la nota comunale e che il tutto non ha avuto alcun seguito. Per giurisprudenza costante, gli atti di diffida hanno lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella sua condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze o eliminare le illegittimità, e che, di conseguenza, non sono immediatamente lesivi e non comportano un onere di immediata impugnazione; è, dunque, inammissibile, per carenza del requisito della lesività, il ricorso proposto per l'annullamento giurisdizionale di un atto meramente preparatorio (Cons. Stato V 5 gennaio 2024, n.229). Nel caso in esame, l’atto appare avere una lesività ancora inferiore ad un’esplicita diffida, trattandosi di una richiesta di informazioni priva di termini di adempimento e di qualsiasi conseguenza per l’eventuale mancata ottemperanza.
1.2 La nota del 18 marzo 2021, depositata dal Comune, la quale chiarisce che l’impugnata nota dell’8 gennaio non contiene prescrizioni e che per i chiarimenti resi Wind Tre si dovrà interfacciare con l’Azienda Sanitaria, rappresenta, ad avviso del Collegio, una mera conferma del carattere eminentemente non provvedimentale della nota impugnata e dei relativi atti presupposti, privi di qualunque lesività nei confronti del titolo autorizzatorio implicito ottenuto dalla ricorrente. Ne consegue che i profili di illegittimità individuati con il ricorso sono ogni caso irrilevanti, non trattandosi di atto lesivo impugnabile.
2 Per quanto sopra, il ricorso in epigrafe deve dichiarato inammissibile per assenza di lesività dell’atto impugnato.
2.1 La particolarità del contenuto dell’atto e la circostanza che sia stato adottato prima dell’esplicito riconoscimento, da parte del Comune, della formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione della ricorrente, consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO