Articolo 7 della Legge 4 agosto 1971, n. 607
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 settembre 1971
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Versione
25 dicembre 1975
Art. 7.
E' istituito per il Corpo degli agenti di custodia un ruolo di sottufficiali per mansioni di ufficio. L'organico di detto ruolo e' stabilito in 75 unita'.
I marescialli del Corpo degli agenti di custodia che raggiungono il 55° anno di eta' sono trasferiti, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita', ove ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli, in relazione ai precedenti di carriera e alla particolare idoneita' ad espletare mansioni di ufficio, dalla commissione centrale di cui all' articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , nel ruolo speciale per mansioni di ufficio continuando a rimanere in servizio permanente. Il trasferimento e' disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima del raggiungimento del 55° anno di eta'.
Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, questa e' formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo piu' anziano di eta' e, a parita' di eta', colui che abbia maggiore anzianita' di servizio quale sottufficiale.
Il sottufficiale del ruolo speciale e' impiegato in mansioni di ufficio e non puo' conseguire alcuna promozione. Egli deve possedere la idoneita' fisica occorrente per l'impiego predetto.
Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente del sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' di anni 61, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto al limite di eta' predetto, in applicazione del disposto del precedente terzo comma, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera ugualmente avvenuta per eta' ad ogni effetto, salvo quanto disposto dall' articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , nel testo di cui al successivo articolo 8 della presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 2 dicembre 1975, n. 603 ha disposto (con l'art. 3) che "L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio; di cui all' articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607 , e' stabilito in 225 unita'".
Entrata in vigore il 25 dicembre 1975