TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 1869/2024
Il Giudice AT CO SA, all'udienza del 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
TA NN
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per totale inabilità.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.10.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, deducendo di essere totalmente e permanentemente inabile al lavoro ed a carico del defunto padre, percettore in vita di pensione erogata dall' fino alla data del suo decesso del 6 aprile 2023; lamentando CP_1
l'erroneità delle conclusioni della commissione medica di prima istanza e l'illegittimità della reiezione del beneficio domandato con domanda opportunamente inoltrata in sede amministrativa, previo inutile esperimento di gravame ammnistrativo, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, con richiesta di accertamento tecnico preventivo per l'indagine del requisito sanitario previsto dalla legge, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto della CP_1 domanda spiegata dalla parte ricorrente per infondatezza, risultando insussistente la totale e permanente inabilità ed indimostrato l'altro elemento costitutivo del vantato diritto rappresentato dalla vivenza a carico del de cuius, da indagare con particolare rigore in ossequio ai princìpi affermati dalle pronunce della Corte di Cassazione richiamate, con il favore delle spese processuali.
Nel corso del giudizio veniva conferito incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario necessario per l'accesso al diritto alla pensione pretesa.
Esperita la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza di discussione, all'esito della camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Ebbene, la promossa azione giudiziaria è infondata e non meritevole di accoglimento.
1. La disciplina di riferimento
Innanzitutto, occorre partire dall'esame della disciplina concernente il diritto alla pensione di reversibilità secondo quanto disposto dagli artt. 13, comma 3, della L. n. 218/1952 e 13 del R.D.L. n. 636/1939 che si riportano:
Questo il comma 3 dell'art. 13 della L. n. 218/1952:
<< In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, sempreché per essi sussistano le condizioni stabilite
Pag. 2 di 7 dall'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.>>.
Questo, invece, l'art. 13 R.D.L. n. 636/1939:
< Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art.
12.
Pag. 3 di 7 Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.
Pag. 4 di 7 Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.>>.
Per la definizione legislativa dell'inabilità al lavoro occorre richiamare l'art. 8, comma 1, della L. n. 222/1984 rubricato: “Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali”.
Questa la norma appena cit.:
< Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo
1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.>>
La Corte di cassazione ha interpretato questa disposizione nel senso che il requisito dell'inabilità al lavoro è da indagare in concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.
Questi i princìpi di diritto affermati con la pronuncia della Corte di cassazione n. 19530/2024 cui dare continuità: “… (omissis)… In riferimento al requisito sanitario della totale inabilità lavorativa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8),
Pag. 5 di 7 richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. Cass. n. 28614/20, secondo cui l'inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice;
vedi anche, fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi, fra le più recenti anche Cass. n. 30859 del 2019). …
(omissis)…”
2. Le risultanze istruttorie
Nelle conclusioni dell'elaborato peritale è stato chiarito che la condizione del ricorrente alla morte del de cuius era tale da determinare una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa medio-grave nella misura dell'80%.
In concreto, dalla perizia disposta d'ufficio è chiaramente emerso che al momento del decesso del de cuius al ricorrente residuasse una capacità di svolgere attività lavorativa nella misura del 20%.
Tanto conforta l'insussistenza del requisito sanitario dell'inabilità totale permanente richiesta dalla disciplina appena richiamata per poter riconoscere il diritto qui reclamato dalla parte ricorrente.
Pag. 6 di 7 Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.
Tenuto conto della dichiarazione reddituale fatta dalla parte ricorrente da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza il proposto ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Bari,13/10/2025 Il Giudice del lavoro
AT CO SA
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
N.R.G. 1869/2024
Il Giudice AT CO SA, all'udienza del 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
TA NN
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per totale inabilità.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.10.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, deducendo di essere totalmente e permanentemente inabile al lavoro ed a carico del defunto padre, percettore in vita di pensione erogata dall' fino alla data del suo decesso del 6 aprile 2023; lamentando CP_1
l'erroneità delle conclusioni della commissione medica di prima istanza e l'illegittimità della reiezione del beneficio domandato con domanda opportunamente inoltrata in sede amministrativa, previo inutile esperimento di gravame ammnistrativo, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, con richiesta di accertamento tecnico preventivo per l'indagine del requisito sanitario previsto dalla legge, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto della CP_1 domanda spiegata dalla parte ricorrente per infondatezza, risultando insussistente la totale e permanente inabilità ed indimostrato l'altro elemento costitutivo del vantato diritto rappresentato dalla vivenza a carico del de cuius, da indagare con particolare rigore in ossequio ai princìpi affermati dalle pronunce della Corte di Cassazione richiamate, con il favore delle spese processuali.
Nel corso del giudizio veniva conferito incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario necessario per l'accesso al diritto alla pensione pretesa.
Esperita la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza di discussione, all'esito della camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Ebbene, la promossa azione giudiziaria è infondata e non meritevole di accoglimento.
1. La disciplina di riferimento
Innanzitutto, occorre partire dall'esame della disciplina concernente il diritto alla pensione di reversibilità secondo quanto disposto dagli artt. 13, comma 3, della L. n. 218/1952 e 13 del R.D.L. n. 636/1939 che si riportano:
Questo il comma 3 dell'art. 13 della L. n. 218/1952:
<< In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, sempreché per essi sussistano le condizioni stabilite
Pag. 2 di 7 dall'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.>>.
Questo, invece, l'art. 13 R.D.L. n. 636/1939:
< Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art.
12.
Pag. 3 di 7 Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.
Pag. 4 di 7 Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.>>.
Per la definizione legislativa dell'inabilità al lavoro occorre richiamare l'art. 8, comma 1, della L. n. 222/1984 rubricato: “Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali”.
Questa la norma appena cit.:
< Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo
1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.>>
La Corte di cassazione ha interpretato questa disposizione nel senso che il requisito dell'inabilità al lavoro è da indagare in concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.
Questi i princìpi di diritto affermati con la pronuncia della Corte di cassazione n. 19530/2024 cui dare continuità: “… (omissis)… In riferimento al requisito sanitario della totale inabilità lavorativa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8),
Pag. 5 di 7 richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. Cass. n. 28614/20, secondo cui l'inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice;
vedi anche, fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi, fra le più recenti anche Cass. n. 30859 del 2019). …
(omissis)…”
2. Le risultanze istruttorie
Nelle conclusioni dell'elaborato peritale è stato chiarito che la condizione del ricorrente alla morte del de cuius era tale da determinare una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa medio-grave nella misura dell'80%.
In concreto, dalla perizia disposta d'ufficio è chiaramente emerso che al momento del decesso del de cuius al ricorrente residuasse una capacità di svolgere attività lavorativa nella misura del 20%.
Tanto conforta l'insussistenza del requisito sanitario dell'inabilità totale permanente richiesta dalla disciplina appena richiamata per poter riconoscere il diritto qui reclamato dalla parte ricorrente.
Pag. 6 di 7 Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.
Tenuto conto della dichiarazione reddituale fatta dalla parte ricorrente da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza il proposto ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Bari,13/10/2025 Il Giudice del lavoro
AT CO SA
Pag. 7 di 7