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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 12.06.2025 ha, pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1949/2022
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Anna Nascari, presso cui elettivamente domicilia in Arzano alla Via Pirandello n. 5
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. come in atti. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: regolarizzazione posizione contributiva - omesso accredito contributi previdenziali gestione separata CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 16.03.2022 parte ricorrente in epigrafe, esponeva: di aver dal 05.11.2001 ricoperto, in modo continuativo, la carica di componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Campania per effetto di reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché proroghe e rinnovi degli stessi;
di aver svolto dal 03.03.2014 all'attualità la medesima funzione in regime di lavoro subordinato dirigenziale ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, essendo divenuto il Nucleo un “Ufficio Speciale” dell'amministrazione regionale in forza della riorganizzazione degli uffici della
Giunta ex art. 32 del Regolamento n. 12/2011; di aver appreso da estratto
1 contributivo richiesto presso l' , il mancato accreditamento dei contributi CP_1 previdenziali per il periodo in cui aveva svolto la carica in regime di co.co.co e, quindi, dal 05.11.2001 al 31.12.2013. Rappresentava che la stessa problematica aveva riguardato tutti i componenti del Nucleo, i quali, dopo aver più volte sollecitato l' alla risoluzione del problema, erano stati costretti ad adire CP_1
l' per ottenere un provvedimento di condanna dell'istituto previdenziale alla CP_2 regolarizzazione dei contributi versati dalla Regione Campania. Deduceva che detta vicenda traeva origine dal fatto che, secondo l' , la Regione Campania non CP_1 avrebbe inviato per i singoli componenti del NVVIP né le denunce e-mens, per gli anni di contribuzione dopo il 2005, né le denunce GLA, per quelli invece antecedenti al 2005, per cui esso Ente, in assenza di tali denunce, non aveva potuto procedere all'accreditamento dei contributi ai diversi collaboratori. Allegava di aver la Regione
Campania fornito la prova di aver mensilmente effettuato i versamenti dei contributi previdenziali dovuti per i componenti del NVVIP in modo cumulativo e non personale e quindi senza l'ausilio dei su menzionati modelli. Precisava che con nota prot. n. 5796 dell'11.6.2009 lo stesso riconosceva l'avvenuto pagamento dei CP_1 contributi, evidenziando esclusivamente il mancato accreditamento degli stessi in ragione dell'assenza delle denunce e-mens e GLA. Sosteneva che, pur in assenza di tali comunicazioni, l' aveva comunque a disposizione tutti gli Controparte_3 strumenti necessari per procedere ad una verifica d'ufficio, tenuto anche conto del fatto che tutti i componenti del Nucleo avevano lamentato il medesimo problema, sul quale peraltro si era espressa anche l'A.G.O. con pronunce tutte favorevoli ai lavoratori, richiamate e prodotte in atti. Rilevava, infine, che nel caso di una eventuale omissione di versamenti da parte della Regione Campania, ben avrebbe potuto l' attivare le procedure di sanzionamento nei confronti dell'ente CP_1 regionale per la irregolarità delle denunce mensili e procedere al recupero coattivo senza con ciò compromettere il diritto dei lavoratori alla corretta ricostruzione contributiva. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa la declaratoria che l'ente regionale ha sempre e regolarmente versato gli importi a tale titolo dovuti, accertarsi e dichiararsi che l' ha omesso di accreditare ad esso ricorrente parte dei CP_1 contributi previdenziali versati dalla Regione Campania per il periodo 2001/2013 in cui egli è stato componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici, il tutto come risultante da prospetto contabile allegato al ricorso;
per l'effetto condannarsi l' al corretto accreditamento dei contributi previdenziali di CP_1
2 esso ricorrente per il periodo 2001/2013 con la conseguente regolarizzazione della sua posizione previdenziale. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva tardivamente l' il quale deduceva, incontestata l'esistenza astratta del diritto, l'impossibilità fattuale di procedere ad accredito contributivo per carenza della prova stante l'assenza dei GLA e l'impossibilità di riferire anche i versamenti in eccedenza ai singoli collaboratori. Sollevata, altresì, l'eccezione di prescrizione, concludeva come in atti.
Rinviata per la discussione la causa veniva decisa all'odierna udienza all'esito della camera di consiglio.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente invoca il diritto all'accredito della contribuzione versata dalla
Regione, nel periodo ricompreso tra il 2001 e il 2013, allorquando egli è stato componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, così come risultante dalla documentazione in atti acclusa all'atto introduttivo, integrata nel corso di causa anche attraverso il deposito della nota regionale attestante l'espletamento delle attività presso lo stesso.
L'Ente previdenziale non contesta l'esistenza del diritto, in via astratta, alla “giusta e integrale posizione contributiva” ma l'impossibilità di fatto di poter procedere all'accredito essenzialmente per due ragioni ovvero l'assenza di modelli
GLAM/EMENS che attestino il flusso relativo alla posizione del singolo collaboratore e, nella specie, del ricorrente, da un lato e, dall'altro, il trasferimento all'Agente della riscossione di taluni periodi (4-10-12/2010, 7-8-12/2011, 9/2012) per la mancanza della procedura che consente di procedere agli abbinamenti CP_1 somme-collaboratori.
Le deduzioni articolate dall'Ente ad avviso della giudicante non sono coincidenti con la stessa documentazione che l'Ente acclude alla propria memoria. Dalla disamina dei GLAM in atti relativi, segnatamente, alle annualità 2002, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 vi è l'indicazione della contribuzione versata con riferimento alla posizione del ricorrente. Sul punto la parte resistente non ha assunto alcuna posizione né ha offerto una diversa lettura ingenerando uno scollamento rispetto a quanto dedotto nella parte motiva dell'atto introduttivo per come anzidetto. CP_ In presenza di un'espressa ammissione da parte dell' della ricezione della contribuzione dalla Regione con la quale è intercorso un rapporto di collaborazione
3 dall'anno 2001 al 2013, come attestato dalle molteplici certificazioni uniche depositate da parte ricorrente, come condivisibilmente affermato dai precedenti giurisprudenziali di merito versati in atti (cfr. sentenza tribunale di Napoli e di S.
Maria Capua Vetere), l'Ente avrebbe dovuto e potuto nel caso di incertezza in ordine alla riferibilità della contribuzione attivarsi d'ufficio segnalando le varie omissioni e inefficienze, circostanza quest'ultima non verificatasi.
Peraltro alcuna prescrizione può ritenersi maturata sia perché l' ha ammesso il CP_1 versamento sia perché trattasi di contribuzione dovuta in forza di un rapporto, sia pure di collaborazione con la pubblica amministrazione.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta con conseguente riconoscimento del diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo 2001/2013 con conseguente condanna dell'Ente all'accreditamento dei contributi previdenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'esistenza del diritto del ricorrente per il periodo
2001/2013 alla regolarizzazione contributiva essendo egli stato componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso la
Regione e, per l'effetto, condanna l' alla stessa nei termini innanzi CP_1 indicati;
b) Condanna parte resistente alla refusione nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2300,00 oltre IVA, CPA, spese generali come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 12.06.2025 ha, pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1949/2022
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Anna Nascari, presso cui elettivamente domicilia in Arzano alla Via Pirandello n. 5
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. come in atti. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: regolarizzazione posizione contributiva - omesso accredito contributi previdenziali gestione separata CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 16.03.2022 parte ricorrente in epigrafe, esponeva: di aver dal 05.11.2001 ricoperto, in modo continuativo, la carica di componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Campania per effetto di reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché proroghe e rinnovi degli stessi;
di aver svolto dal 03.03.2014 all'attualità la medesima funzione in regime di lavoro subordinato dirigenziale ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, essendo divenuto il Nucleo un “Ufficio Speciale” dell'amministrazione regionale in forza della riorganizzazione degli uffici della
Giunta ex art. 32 del Regolamento n. 12/2011; di aver appreso da estratto
1 contributivo richiesto presso l' , il mancato accreditamento dei contributi CP_1 previdenziali per il periodo in cui aveva svolto la carica in regime di co.co.co e, quindi, dal 05.11.2001 al 31.12.2013. Rappresentava che la stessa problematica aveva riguardato tutti i componenti del Nucleo, i quali, dopo aver più volte sollecitato l' alla risoluzione del problema, erano stati costretti ad adire CP_1
l' per ottenere un provvedimento di condanna dell'istituto previdenziale alla CP_2 regolarizzazione dei contributi versati dalla Regione Campania. Deduceva che detta vicenda traeva origine dal fatto che, secondo l' , la Regione Campania non CP_1 avrebbe inviato per i singoli componenti del NVVIP né le denunce e-mens, per gli anni di contribuzione dopo il 2005, né le denunce GLA, per quelli invece antecedenti al 2005, per cui esso Ente, in assenza di tali denunce, non aveva potuto procedere all'accreditamento dei contributi ai diversi collaboratori. Allegava di aver la Regione
Campania fornito la prova di aver mensilmente effettuato i versamenti dei contributi previdenziali dovuti per i componenti del NVVIP in modo cumulativo e non personale e quindi senza l'ausilio dei su menzionati modelli. Precisava che con nota prot. n. 5796 dell'11.6.2009 lo stesso riconosceva l'avvenuto pagamento dei CP_1 contributi, evidenziando esclusivamente il mancato accreditamento degli stessi in ragione dell'assenza delle denunce e-mens e GLA. Sosteneva che, pur in assenza di tali comunicazioni, l' aveva comunque a disposizione tutti gli Controparte_3 strumenti necessari per procedere ad una verifica d'ufficio, tenuto anche conto del fatto che tutti i componenti del Nucleo avevano lamentato il medesimo problema, sul quale peraltro si era espressa anche l'A.G.O. con pronunce tutte favorevoli ai lavoratori, richiamate e prodotte in atti. Rilevava, infine, che nel caso di una eventuale omissione di versamenti da parte della Regione Campania, ben avrebbe potuto l' attivare le procedure di sanzionamento nei confronti dell'ente CP_1 regionale per la irregolarità delle denunce mensili e procedere al recupero coattivo senza con ciò compromettere il diritto dei lavoratori alla corretta ricostruzione contributiva. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa la declaratoria che l'ente regionale ha sempre e regolarmente versato gli importi a tale titolo dovuti, accertarsi e dichiararsi che l' ha omesso di accreditare ad esso ricorrente parte dei CP_1 contributi previdenziali versati dalla Regione Campania per il periodo 2001/2013 in cui egli è stato componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici, il tutto come risultante da prospetto contabile allegato al ricorso;
per l'effetto condannarsi l' al corretto accreditamento dei contributi previdenziali di CP_1
2 esso ricorrente per il periodo 2001/2013 con la conseguente regolarizzazione della sua posizione previdenziale. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva tardivamente l' il quale deduceva, incontestata l'esistenza astratta del diritto, l'impossibilità fattuale di procedere ad accredito contributivo per carenza della prova stante l'assenza dei GLA e l'impossibilità di riferire anche i versamenti in eccedenza ai singoli collaboratori. Sollevata, altresì, l'eccezione di prescrizione, concludeva come in atti.
Rinviata per la discussione la causa veniva decisa all'odierna udienza all'esito della camera di consiglio.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente invoca il diritto all'accredito della contribuzione versata dalla
Regione, nel periodo ricompreso tra il 2001 e il 2013, allorquando egli è stato componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, così come risultante dalla documentazione in atti acclusa all'atto introduttivo, integrata nel corso di causa anche attraverso il deposito della nota regionale attestante l'espletamento delle attività presso lo stesso.
L'Ente previdenziale non contesta l'esistenza del diritto, in via astratta, alla “giusta e integrale posizione contributiva” ma l'impossibilità di fatto di poter procedere all'accredito essenzialmente per due ragioni ovvero l'assenza di modelli
GLAM/EMENS che attestino il flusso relativo alla posizione del singolo collaboratore e, nella specie, del ricorrente, da un lato e, dall'altro, il trasferimento all'Agente della riscossione di taluni periodi (4-10-12/2010, 7-8-12/2011, 9/2012) per la mancanza della procedura che consente di procedere agli abbinamenti CP_1 somme-collaboratori.
Le deduzioni articolate dall'Ente ad avviso della giudicante non sono coincidenti con la stessa documentazione che l'Ente acclude alla propria memoria. Dalla disamina dei GLAM in atti relativi, segnatamente, alle annualità 2002, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 vi è l'indicazione della contribuzione versata con riferimento alla posizione del ricorrente. Sul punto la parte resistente non ha assunto alcuna posizione né ha offerto una diversa lettura ingenerando uno scollamento rispetto a quanto dedotto nella parte motiva dell'atto introduttivo per come anzidetto. CP_ In presenza di un'espressa ammissione da parte dell' della ricezione della contribuzione dalla Regione con la quale è intercorso un rapporto di collaborazione
3 dall'anno 2001 al 2013, come attestato dalle molteplici certificazioni uniche depositate da parte ricorrente, come condivisibilmente affermato dai precedenti giurisprudenziali di merito versati in atti (cfr. sentenza tribunale di Napoli e di S.
Maria Capua Vetere), l'Ente avrebbe dovuto e potuto nel caso di incertezza in ordine alla riferibilità della contribuzione attivarsi d'ufficio segnalando le varie omissioni e inefficienze, circostanza quest'ultima non verificatasi.
Peraltro alcuna prescrizione può ritenersi maturata sia perché l' ha ammesso il CP_1 versamento sia perché trattasi di contribuzione dovuta in forza di un rapporto, sia pure di collaborazione con la pubblica amministrazione.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta con conseguente riconoscimento del diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo 2001/2013 con conseguente condanna dell'Ente all'accreditamento dei contributi previdenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'esistenza del diritto del ricorrente per il periodo
2001/2013 alla regolarizzazione contributiva essendo egli stato componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso la
Regione e, per l'effetto, condanna l' alla stessa nei termini innanzi CP_1 indicati;
b) Condanna parte resistente alla refusione nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2300,00 oltre IVA, CPA, spese generali come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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