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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 731 /2022 promossa da:
C.F. - C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
- NOTO LA C.F. , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Per_1
, le ultime due anche quali fideiussori dei rapporti bancari oggetto di causa e
[...] [...]
(C.F. ) in persona del legale Parte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. RANCHINO ANGELO elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Orvieto Via Cipriano Manente n. 38
APPELLANTI contro
C.F. ) in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2021 e procura speciale ai rogiti
[...] dott. 15 giugno 2021, Rep. n. 40124, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello CP_3 del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Contratti bancari(deposito bancario, etc) -appello avverso sentenza Tribunale di Terni n. 376/2022 del 3 maggio
2022
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contr Gli attori convenivano eccependo la nullità relativa alle clausole di applicazione di interessi ultralegali,
della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle CMS, e l'accertamento della usura nei contratti di conto corrente numero 4368.27, aperto in data precedente al 1994 intestato al Sig. e di conto corrente n. Persona_1
8390/12026,62 aperto in data 15.04.2009 da , chiedendo, previo Controparte_5
accertamento delle dedotte nullità e previa dichiarazione di chiusura del conto corrente, che venisse accertato e dichiarato in € 18.627,00 a favore del correntista l'effettivo saldo del conto corrente, con condanna della al pagamento della predetta somma, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
cagionati con la propria condotta.
La contestava le avverse pretese eccependo l'inammissibilità della domanda stante la mancata chiusura CP_1
del conto corrente n. 8390/12026,62, la prescrizione della domanda attorea per gli addebiti effettuati in data anteriore al 29/09/2006, la genericità e infondatezza delle contestazioni essendo stato peraltro prodotto uno solo dei due contratti stipulati;
nel merito ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale, ritenuto che non sussistesse continuità tra i conti, ritenuto sussistere legittimazione attiva, quanto al conto 4368.27, solo in capo agli eredi e non anche alla s.a.s., riscontrata l'illegittima applicazione (in assenza di produzione del contratto da parte della di interessi in misura ultra-legale, dei “giorni valuta”, della CP_1
capitalizzazione degli interessi passivi, e di spese e commissioni non pattuite, ritenuta operante la prescrizione eccepita dalla Banca e non provato da parte degli attori l'esistenza di apertura di credito e della natura ripristinatoria delle rimesse, accolta l'Ipotesi V di cui a pag. 6 dell'elaborato integrativo del CTU datato
8.11.2021 (denominata anche ipotesi 1/B nelle conclusioni)1 quantificava in € 16.642,78 la somma ripetibile dagli eredi;
con riferimento al conto 8390/12026,62, ritenuta ammissibile la sola domanda di accertamento del saldo alla data dell'ultimo estratto conto prodotto, del 30.9.2016, e non anche di ripetizione, per essere il conto ancora aperto alla data della domanda, ritenute indebite le variazioni sfavorevoli del tasso di interesse debitore e la capitalizzazione successiva all'1.1.2014, e infondata ogni altra doglianza, accogliendo il ricalcolo di cui alla 1 L'Ipotesi V viene definita “Ricostruzione saldo con applicazione tasso legale e prescrizione”. Tale ipotesi è quella ricostruita da CTU “ considerando il conto corrente non affidato in considerazione del fatto che la parte attrice non ha fornito prova documentale relativa al quantum del fido concesso. In questo caso, considerando il conto non affidato, tutte le rimesse operate dal correntista debbono considerarsi solutorie con la conseguenza che il debito conteggiato dalla CP_1 per interessi illegittimi risulterà effettivamente pagato dal correntista attraverso i versamenti compiuti a seguito di superamento del fido concesso (ipotizzato pari a zero)” – pag. 6 elaborato integrativo del 8.11.2021. pagina 2 di 9 Tabella 8 a pag. 11 del medesimo elaborato integrativo (ricalcolo conto n. 12026.62 nell'ipotesi della non continuità) rideterminava il saldo del conto in € 34.792,18 a debito del correntista, rigettando le domande risarcitorie ritenute non provate. Poneva a carico della le spese del giudizio cautelare a favore CP_1
della s.a.s., compensava per il resto integralmente le spese di lite tra le parti ponendo le spese di CTU
carico di entrambe in pari misura (quanto agli attori, in solido tra loro).
Propongono appello gli eredi e la s.a.s. sulla base di cinque motivi.
La Banca chiede il rigetto dell'appello.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto la continuità
dei rapporti di c/c. Evidenziano che con l'apertura del secondo conto la aveva concesso apertura di credito CP_1
per somme utilizzate al fine di estinguere il conto precedente, situazione omologa all'utilizzo dell'operazione di giroconto che la giurisprudenza ritiene inequivocamente indicativa della continuità tra conti correnti,
evidenziando che vi era identità di soggetti perché il primo conto era intestato a , il secondo alla Persona_1
società costituita dagli eredi per la prosecuzione dell'attività di impresa ereditata in comunione di fatto;
che la nella comparsa di costituzione nulla deduceva sulla continuità dei rapporti;
ritengono che al fine di CP_1
escludere che il conto fosse in prosecuzione fossero irrilevanti sia l'originaria apertura del c/c 12062.26 in data
15.4.2009 con saldo 0, sia le tre operazioni individuate dal giudice, posto che dopo appena due giorni il conto registrava un saldo debitore identico all'apertura di credito ottenuta (per € 40.000) e che il conto corrente n.
4368.27 del de cuius si chiudeva proprio a seguito del pagamento della somma di € 40.961,00 da parte della richiamano le conclusioni (contrarie a quelle del Giudice) espresse dal CTU, Parte_4
secondo cui sussiste il collegamento in quanto “dall'analisi del primo estratto conto relativo al conto 12026.62,
si è potuto constatare che in data 17.04.2009 vi è un addebito di euro 40.566,00, con pari valuta, che riporta la
descrizione “a favore ”. Con tale movimento si costituisce la continuazione tra il conto 4368.27 ed Persona_1
il conto 12026.62 in quanto il saldo negativo del primo conto viene addebitato sul nuovo conto aperto dagli
eredi di con conseguente chiusura del conto del de cuius. Si rappresenta che non avendo a Persona_1
disposizione per il conto 4368.27 gli estratti conto dal 01.01.2009 al 17.04.2009 non si è potuto effettuare il
riscontro del saldo finale del detto conto con l'addebito sul conto intestato agli Tale circostanza Parte_4
non permette però di negare la continuità tra i due conti” ed in ragione di ciò chiedono che il ricalcolo finale del pagina 3 di 9 conto successivo, n. 12026.62 venga effettuato tenendo conto dei ricalcoli effettuati relativamente al primo conto n. 4368.27 eliminando l'importo di -€ 40.566,00 e sostituendolo con il saldo del conto 4368.27 ricalcolato secondo le ipotesi prospettate dal CTU.
Il motivo è infondato.
Non vi è coincidenza temporale tra l'apertura del conto della s.a.s. (15.4.2009) e l'estinzione del conto del Il 2.2.2008 decedeva. Successivamente sul conto del . 4368.27 è annotato un Per_1 Persona_1 Per_1
accredito “ordine conto , giroconto” per 1.400 € in data 18.2.2008; al Persona_1 Controparte_6
31.3.2008 il saldo è a debito per 39.774,60; il 15.9.2008 è annotato un altro “ordine conto eredi di Persona_1
riduzione parziale debito” per € 7.000, così che al 30.9.2008 (calcolati gli interessi e competenze maturate) il saldo è pari ad € 36.026,61 e salirà sempre per interessi e competenze ad € 39.158,53 al 31.12.2008, dopo di che non vi sono altri estratti conto in atti. Invece, dal primo estratto conto al 30.6.2009 del conto 12026.62 si ricava che rispetto al conto aperto il 15.4.2009 a 0, con versamento iniziale contante di € 700, vi è una prima operazione del 17.4.2009 a credito “ordine conto eredi di ” per € 4.000, successivamente una Persona_1
annotazione a debito per € 40.566,00 sempre del 17.4.2009, a favore di . Emerge, quindi, che vi era Persona_1
un altro conto già intestato ai coniugi – probabilmente quello divenuto dopo la morte del Per_1 CP_6
conto eredi , e comunque un conto ulteriore rispetto al 4368.27, dal quale dopo la morte del Per_1 Persona_1
confluiscono rimesse a parziale estinzione dell'esposizione, così come rimesse provengono dal conto Per_1
della a definitiva estinzione di quel conto. Non si ha, quindi, un'operazione di giroconto (o ad Parte_4
essa assimilabile tramite preventiva apertura di credito) che contestualmente all'apertura del conto 12026.62
azzera l'esposizione precedente, in prosecuzione del medesimo conto, quanto una serie di operazioni finanziarie volte ad azzerare i debito di , in parte provenienti da altro conto già cointestato al e alla Persona_1 Per_1
moglie ed in parte proveniente dal conto aperto da diverso soggetto, persona giuridica costituita CP_6
dagli eredi per la prosecuzione in forma societaria dell'attività di impresa. Corretta è quindi la decisione che esclude la continuità tra i due conti, evidenziando l'autonomia operativa del conto 12026.62 acceso dalla neo costituita s.a.s.
Con il secondo motivo gli appellanti ritengono erronea la sentenza là dove ha ritenuto non affidato per €
40.000 anche il conto 4368.27 intestato a : il Giudice ha esposto i principi in diritto, ma poi ha Persona_1
pagina 4 di 9 concluso per l'assenza dell'affidamento semplicemente richiamando l'ipotesi di ricalcolo del CTU che riteneva non raggiunta la prova dell'affidamento. Ritengono gli appellanti che la prova dell'affidamento si evinca dalla circostanza che la abbia consentito per anni che il conto rimanesse scoperto e che dagli estratti conto CP_1
risultavano applicati interessi intra fido ed extra fido, ed allegano che la misura dell'affidamento può individuarsi
per relationem dalla chiusure periodiche dove è possibile verificare la soglia oltre la quale vengono applicati gli interessi extra fido, che l'affidamento può essere provato anche in assenza del contratto scritto e che la mancanza di esso non può ridondare a carico del correntista, in quanto la forma scritta è prevista a tutela dello stesso quale nullità di protezione e la non può, pertanto, avvantaggiarsene. Concludono chiedendo CP_1
l'applicazione dell'ipotesi di ricalcolo denominata “Ipotesi 1 o 1/A” nelle conclusioni a pag 10 dell'elaborato di consulenza integrativo del 8.11.2021, che riconosce una somma ripetibile al netto delle rimesse per cui il diritto alla ripetizione è prescritto pari ad € 45.151,57 (saldo a credito del correntista per euro 5.993,04, a fronte di un saldo banca a debito del medesimo per euro ‐39.158,53, con un vantaggio di euro 45.151,57, a favore del correntista).
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Sulla prova della stipula di un contratto di apertura di credito si sono consolidati i principi per cui:
-nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. n. 17090/2008);
- nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra una nullità «di protezione», potendo essa operare
«soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, T.U.B.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio;
è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160/1999) e che, in particolare, una situazione di fatto pagina 5 di 9 caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947/1992); «ma ciò non significa che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni» (Cass. n. 34997/2023 in seguito più
volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26897 del 16/10/2024; Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 25711 del 2024).
Nel caso di specie, vi sono tre elementi che emergono dalla documentazione bancaria prodotta dagli attori, dai quali ricavare la natura affidata del conto:
la reiterata esposizione, anche per ingenti importi, del nel corso degli anni Per_1
l'esistenza di cms addebitate l'indicazione separata, negli estratti conto, di un tasso maggiore per “sconfinamenti se autorizzati e di mora” e di un tasso inferiore “su fido”.
Dato per comprovato, sulla scorta della valutazione di tali elementi congiunti, l'esistenza di un affidamento, il conto in questione risultava affidato «di fatto»; la nulla ha dedotto in merito al CP_1
limite a tale affidamento, tuttavia sono gli stessi attori a dedurre che l'affidamento sul conto 4368.27 era pari, come nel successivo conto 12026.62, ad € 40.000, onde si farà riferimento a tale misura e, quindi,
alle conclusioni di cui al conteggio A contenuto a pag. 23 della relazione di consulenza del 16.11.2018,
nella quale il consulente premette che “Come si potrà verificare nella tabella proposta in allegato 15 e relativa al Conteggio A, il correntista ha lavorato entro il fido concesso fino al 30/06/2005 e solo successivamente vi sono stati alcuni periodi in cui si è superato il fido concesso. I versamenti effettuati in tali periodi hanno, pertanto, natura solutoria e gli interessi addebitati dalla nel corso del CP_1
rapporto di conto corrente e fino al 19/09/2005 debbono, pertanto, considerarsi pagati dal correntista per un importo complessivo di euro 27.580,75. In ragione di ciò tali interessi non sono più ripetibili da parte pagina 6 di 9 del correntista in quando definitivamente pagati nel corso del rapporto di conto corrente. Gli interessi maturati successivamente al 19/09/2005 e fino al 20/09/2006 per un importo di euro 5.159,81 sono invece da considerare ancora ripetibili dal correntista in quanto successivamente a tale data non vi è
stato più alcun versamento solutorio da parte del correntista che ha sempre lavorato entro il fido concesso (i versamenti effettuati hanno avuto solo natura ripristinatoria). Vengono di seguito proposte le tabelle riepilogativo dei conteggi effettuati nelle due ipotesi che tengono conto del CONTEGGIO A
della prescrizione e cioè l'Ipotesi III e l'Ipotesi IV.”
Si predilige, quindi, l'ipotesi III così descritta dal CTU
“CONTEGGIO A: conto affidato per euro 40.000,00 Dagli atti di causa (estratti conto) si è potuto verificare
che il conto corrente risultava affidato. Sono state verificate tutte le rimesse operate dal correntista al di fuori
del fido concesso, individuato in euro 40.000,00 (come motivato nella perizia del 26.11.2018), che abbiano
abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi illegittimi (rimesse solutorie). In tal caso gli interessi
ed oneri passivi conteggiati dalla risulteranno effettivamente pagati dal correntista attraverso i CP_1
versamenti compiuti a seguito di superamento del fido concesso. In base al CONTEGGIO A sono state formulate
altre due ipotesi che tengono conto delle risultanze della prescrizione inserita nel ricalcolo del conto corrente n.
4368.27: Ipotesi III: Ricostruzione saldo con applicazione tasso legale e prescrizione conteggio A” ipotesi che in questa sede si predilige perché l'ipotesi IV riguarda invece, a parità degli altri criteri, l'applicazione del tasso sostitutivo EX ART. 117 T.U.B. che il Tribunale ha ritenuto di escludere, senza che sul punto vi sia stata impugnazione da alcuna delle parti. Si arriva quindi ad un saldo ricalcolato di 5.993,04 a credito del correntista a fronte di un saldo banca a debito del medesimo per euro ‐39.158,53, con un vantaggio di euro 45.151,57, a favore del correntista (Tabella 3 pag. 9 riportata anche in Tabella 6 pag. 10 II integrazione CTU del 8.11.2021).
Poiché in data 17.4.2009 dal conto è stato emesso ordine di accredito a favore di Parte_4
per l'importo di € 40.566,00, cui è seguita l'estinzione del conto stesso, vi è diritto alla ripetizione Persona_1
di tali somme, il cui pagamento costituisce indebito.
Con il terzo motivo censura la ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo alla Eredi di Pt_5
:a.s. nonostante il Giudice abbia dato atto che la medesima ha provveduto al pagamento del saldo a
[...]
pagina 7 di 9 debito di , che ha consentito alla Banca di incassare il saldo ed estinguere quel conto;
evidenzia che Persona_1
la S.a.s. è la forma giuridica con cui gli Eredi hanno deciso di continuare l'attività del CP_7
Il motivo è infondato.
quale distinto soggetto giuridico (anche se soggetto esercente l'azienda già intestata al Parte_4
individualmente) ha effettuato un pagamento in favore di sul conto corrente ancora aperto a Per_1 Persona_1
lui intestato. La ha poi operato una compensazione in senso atecnico tra gli importi annotati a credito e CP_1
quelli risultanti a debito del medesimo. Solo gli eredi personalmente sono subentrati nel rapporto di conto corrente e, pertanto, solo essi sono legittimati a ripetere le somme destinate al pagamento dell'indebito, quale conseguenza logico dell'assenza di continuità tra i conti.
Con il quarto e quinto motivo chiedono, sia in ipotesi di riconoscimento della continuità tra i conti, sia in ipotesi di rigetto del motivo sulla continuità, comunque accertarsi il diritto alla ripetizione dell'importo indebito, pagato dagli appellanti, sul conto 4368.27 che in realtà presentava non già il saldo a debito corrisposto,
bensì un saldo a credito di € 5.993,04 oltre all'accertamento del saldo ricalcolato sul conto 12026.62.
I motivi devono essere accolti nei limiti sopra indicati (per l'importo di € 40.566,00), con la esclusione della condanna al pagamento del saldo a credito di € 5.993,04, che comunque resta accertato, posto che la condanna al pagamento del saldo è stata chiesta dagli attori con riferimento al saldo positivo del conto 12026.62
ancora in essere, e non del conto 4368.27 (pag. 26/27 della citazione), mentre come si è visto l'attivo del conto
4368.27 come ricalcolato non confluisce nel saldo del conto 12026.62 perché è esclusa la continuità tra i due conti correnti.
Atteso l'esito complessivo del giudizio appare equo compensare fra le parti per 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della il residuo terzo. CP_1
Le spese di CTU debbono essere egualmente ripartite tra le parti.
Le spese del cautelare restano disciplinate come in sentenza di primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
in parziale accoglimento dell'appello pagina 8 di 9 - condanna al pagamento della somma di € 40.566,00 in favore di Controparte_1 Parte_1 Pt_2
e ;
[...] Controparte_6
-conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Contr
-condanna banca al pagamento in favore degli appellanti di 1/3 delle spese di lite, che si liquidano per
l'intero in euro 9.000 per il giudizio di primo grado per compenso al difensore già aumentato ex art. 4 co 2 DM
55/14 ed in € 8.100,00 per il presente giudizio per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%),
Cap e Iva come per legge;
compensa tra le parti il residuo.
Spese di CTU egualmente ripartite tra la parte appellante e la parte appellata.
Spese del cautelare come da sentenza di primo grado.
Perugia, 13/04/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 731 /2022 promossa da:
C.F. - C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
- NOTO LA C.F. , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Per_1
, le ultime due anche quali fideiussori dei rapporti bancari oggetto di causa e
[...] [...]
(C.F. ) in persona del legale Parte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. RANCHINO ANGELO elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Orvieto Via Cipriano Manente n. 38
APPELLANTI contro
C.F. ) in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2021 e procura speciale ai rogiti
[...] dott. 15 giugno 2021, Rep. n. 40124, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello CP_3 del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Contratti bancari(deposito bancario, etc) -appello avverso sentenza Tribunale di Terni n. 376/2022 del 3 maggio
2022
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contr Gli attori convenivano eccependo la nullità relativa alle clausole di applicazione di interessi ultralegali,
della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle CMS, e l'accertamento della usura nei contratti di conto corrente numero 4368.27, aperto in data precedente al 1994 intestato al Sig. e di conto corrente n. Persona_1
8390/12026,62 aperto in data 15.04.2009 da , chiedendo, previo Controparte_5
accertamento delle dedotte nullità e previa dichiarazione di chiusura del conto corrente, che venisse accertato e dichiarato in € 18.627,00 a favore del correntista l'effettivo saldo del conto corrente, con condanna della al pagamento della predetta somma, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
cagionati con la propria condotta.
La contestava le avverse pretese eccependo l'inammissibilità della domanda stante la mancata chiusura CP_1
del conto corrente n. 8390/12026,62, la prescrizione della domanda attorea per gli addebiti effettuati in data anteriore al 29/09/2006, la genericità e infondatezza delle contestazioni essendo stato peraltro prodotto uno solo dei due contratti stipulati;
nel merito ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale, ritenuto che non sussistesse continuità tra i conti, ritenuto sussistere legittimazione attiva, quanto al conto 4368.27, solo in capo agli eredi e non anche alla s.a.s., riscontrata l'illegittima applicazione (in assenza di produzione del contratto da parte della di interessi in misura ultra-legale, dei “giorni valuta”, della CP_1
capitalizzazione degli interessi passivi, e di spese e commissioni non pattuite, ritenuta operante la prescrizione eccepita dalla Banca e non provato da parte degli attori l'esistenza di apertura di credito e della natura ripristinatoria delle rimesse, accolta l'Ipotesi V di cui a pag. 6 dell'elaborato integrativo del CTU datato
8.11.2021 (denominata anche ipotesi 1/B nelle conclusioni)1 quantificava in € 16.642,78 la somma ripetibile dagli eredi;
con riferimento al conto 8390/12026,62, ritenuta ammissibile la sola domanda di accertamento del saldo alla data dell'ultimo estratto conto prodotto, del 30.9.2016, e non anche di ripetizione, per essere il conto ancora aperto alla data della domanda, ritenute indebite le variazioni sfavorevoli del tasso di interesse debitore e la capitalizzazione successiva all'1.1.2014, e infondata ogni altra doglianza, accogliendo il ricalcolo di cui alla 1 L'Ipotesi V viene definita “Ricostruzione saldo con applicazione tasso legale e prescrizione”. Tale ipotesi è quella ricostruita da CTU “ considerando il conto corrente non affidato in considerazione del fatto che la parte attrice non ha fornito prova documentale relativa al quantum del fido concesso. In questo caso, considerando il conto non affidato, tutte le rimesse operate dal correntista debbono considerarsi solutorie con la conseguenza che il debito conteggiato dalla CP_1 per interessi illegittimi risulterà effettivamente pagato dal correntista attraverso i versamenti compiuti a seguito di superamento del fido concesso (ipotizzato pari a zero)” – pag. 6 elaborato integrativo del 8.11.2021. pagina 2 di 9 Tabella 8 a pag. 11 del medesimo elaborato integrativo (ricalcolo conto n. 12026.62 nell'ipotesi della non continuità) rideterminava il saldo del conto in € 34.792,18 a debito del correntista, rigettando le domande risarcitorie ritenute non provate. Poneva a carico della le spese del giudizio cautelare a favore CP_1
della s.a.s., compensava per il resto integralmente le spese di lite tra le parti ponendo le spese di CTU
carico di entrambe in pari misura (quanto agli attori, in solido tra loro).
Propongono appello gli eredi e la s.a.s. sulla base di cinque motivi.
La Banca chiede il rigetto dell'appello.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto la continuità
dei rapporti di c/c. Evidenziano che con l'apertura del secondo conto la aveva concesso apertura di credito CP_1
per somme utilizzate al fine di estinguere il conto precedente, situazione omologa all'utilizzo dell'operazione di giroconto che la giurisprudenza ritiene inequivocamente indicativa della continuità tra conti correnti,
evidenziando che vi era identità di soggetti perché il primo conto era intestato a , il secondo alla Persona_1
società costituita dagli eredi per la prosecuzione dell'attività di impresa ereditata in comunione di fatto;
che la nella comparsa di costituzione nulla deduceva sulla continuità dei rapporti;
ritengono che al fine di CP_1
escludere che il conto fosse in prosecuzione fossero irrilevanti sia l'originaria apertura del c/c 12062.26 in data
15.4.2009 con saldo 0, sia le tre operazioni individuate dal giudice, posto che dopo appena due giorni il conto registrava un saldo debitore identico all'apertura di credito ottenuta (per € 40.000) e che il conto corrente n.
4368.27 del de cuius si chiudeva proprio a seguito del pagamento della somma di € 40.961,00 da parte della richiamano le conclusioni (contrarie a quelle del Giudice) espresse dal CTU, Parte_4
secondo cui sussiste il collegamento in quanto “dall'analisi del primo estratto conto relativo al conto 12026.62,
si è potuto constatare che in data 17.04.2009 vi è un addebito di euro 40.566,00, con pari valuta, che riporta la
descrizione “a favore ”. Con tale movimento si costituisce la continuazione tra il conto 4368.27 ed Persona_1
il conto 12026.62 in quanto il saldo negativo del primo conto viene addebitato sul nuovo conto aperto dagli
eredi di con conseguente chiusura del conto del de cuius. Si rappresenta che non avendo a Persona_1
disposizione per il conto 4368.27 gli estratti conto dal 01.01.2009 al 17.04.2009 non si è potuto effettuare il
riscontro del saldo finale del detto conto con l'addebito sul conto intestato agli Tale circostanza Parte_4
non permette però di negare la continuità tra i due conti” ed in ragione di ciò chiedono che il ricalcolo finale del pagina 3 di 9 conto successivo, n. 12026.62 venga effettuato tenendo conto dei ricalcoli effettuati relativamente al primo conto n. 4368.27 eliminando l'importo di -€ 40.566,00 e sostituendolo con il saldo del conto 4368.27 ricalcolato secondo le ipotesi prospettate dal CTU.
Il motivo è infondato.
Non vi è coincidenza temporale tra l'apertura del conto della s.a.s. (15.4.2009) e l'estinzione del conto del Il 2.2.2008 decedeva. Successivamente sul conto del . 4368.27 è annotato un Per_1 Persona_1 Per_1
accredito “ordine conto , giroconto” per 1.400 € in data 18.2.2008; al Persona_1 Controparte_6
31.3.2008 il saldo è a debito per 39.774,60; il 15.9.2008 è annotato un altro “ordine conto eredi di Persona_1
riduzione parziale debito” per € 7.000, così che al 30.9.2008 (calcolati gli interessi e competenze maturate) il saldo è pari ad € 36.026,61 e salirà sempre per interessi e competenze ad € 39.158,53 al 31.12.2008, dopo di che non vi sono altri estratti conto in atti. Invece, dal primo estratto conto al 30.6.2009 del conto 12026.62 si ricava che rispetto al conto aperto il 15.4.2009 a 0, con versamento iniziale contante di € 700, vi è una prima operazione del 17.4.2009 a credito “ordine conto eredi di ” per € 4.000, successivamente una Persona_1
annotazione a debito per € 40.566,00 sempre del 17.4.2009, a favore di . Emerge, quindi, che vi era Persona_1
un altro conto già intestato ai coniugi – probabilmente quello divenuto dopo la morte del Per_1 CP_6
conto eredi , e comunque un conto ulteriore rispetto al 4368.27, dal quale dopo la morte del Per_1 Persona_1
confluiscono rimesse a parziale estinzione dell'esposizione, così come rimesse provengono dal conto Per_1
della a definitiva estinzione di quel conto. Non si ha, quindi, un'operazione di giroconto (o ad Parte_4
essa assimilabile tramite preventiva apertura di credito) che contestualmente all'apertura del conto 12026.62
azzera l'esposizione precedente, in prosecuzione del medesimo conto, quanto una serie di operazioni finanziarie volte ad azzerare i debito di , in parte provenienti da altro conto già cointestato al e alla Persona_1 Per_1
moglie ed in parte proveniente dal conto aperto da diverso soggetto, persona giuridica costituita CP_6
dagli eredi per la prosecuzione in forma societaria dell'attività di impresa. Corretta è quindi la decisione che esclude la continuità tra i due conti, evidenziando l'autonomia operativa del conto 12026.62 acceso dalla neo costituita s.a.s.
Con il secondo motivo gli appellanti ritengono erronea la sentenza là dove ha ritenuto non affidato per €
40.000 anche il conto 4368.27 intestato a : il Giudice ha esposto i principi in diritto, ma poi ha Persona_1
pagina 4 di 9 concluso per l'assenza dell'affidamento semplicemente richiamando l'ipotesi di ricalcolo del CTU che riteneva non raggiunta la prova dell'affidamento. Ritengono gli appellanti che la prova dell'affidamento si evinca dalla circostanza che la abbia consentito per anni che il conto rimanesse scoperto e che dagli estratti conto CP_1
risultavano applicati interessi intra fido ed extra fido, ed allegano che la misura dell'affidamento può individuarsi
per relationem dalla chiusure periodiche dove è possibile verificare la soglia oltre la quale vengono applicati gli interessi extra fido, che l'affidamento può essere provato anche in assenza del contratto scritto e che la mancanza di esso non può ridondare a carico del correntista, in quanto la forma scritta è prevista a tutela dello stesso quale nullità di protezione e la non può, pertanto, avvantaggiarsene. Concludono chiedendo CP_1
l'applicazione dell'ipotesi di ricalcolo denominata “Ipotesi 1 o 1/A” nelle conclusioni a pag 10 dell'elaborato di consulenza integrativo del 8.11.2021, che riconosce una somma ripetibile al netto delle rimesse per cui il diritto alla ripetizione è prescritto pari ad € 45.151,57 (saldo a credito del correntista per euro 5.993,04, a fronte di un saldo banca a debito del medesimo per euro ‐39.158,53, con un vantaggio di euro 45.151,57, a favore del correntista).
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Sulla prova della stipula di un contratto di apertura di credito si sono consolidati i principi per cui:
-nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. n. 17090/2008);
- nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra una nullità «di protezione», potendo essa operare
«soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, T.U.B.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio;
è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160/1999) e che, in particolare, una situazione di fatto pagina 5 di 9 caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947/1992); «ma ciò non significa che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni» (Cass. n. 34997/2023 in seguito più
volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26897 del 16/10/2024; Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 25711 del 2024).
Nel caso di specie, vi sono tre elementi che emergono dalla documentazione bancaria prodotta dagli attori, dai quali ricavare la natura affidata del conto:
la reiterata esposizione, anche per ingenti importi, del nel corso degli anni Per_1
l'esistenza di cms addebitate l'indicazione separata, negli estratti conto, di un tasso maggiore per “sconfinamenti se autorizzati e di mora” e di un tasso inferiore “su fido”.
Dato per comprovato, sulla scorta della valutazione di tali elementi congiunti, l'esistenza di un affidamento, il conto in questione risultava affidato «di fatto»; la nulla ha dedotto in merito al CP_1
limite a tale affidamento, tuttavia sono gli stessi attori a dedurre che l'affidamento sul conto 4368.27 era pari, come nel successivo conto 12026.62, ad € 40.000, onde si farà riferimento a tale misura e, quindi,
alle conclusioni di cui al conteggio A contenuto a pag. 23 della relazione di consulenza del 16.11.2018,
nella quale il consulente premette che “Come si potrà verificare nella tabella proposta in allegato 15 e relativa al Conteggio A, il correntista ha lavorato entro il fido concesso fino al 30/06/2005 e solo successivamente vi sono stati alcuni periodi in cui si è superato il fido concesso. I versamenti effettuati in tali periodi hanno, pertanto, natura solutoria e gli interessi addebitati dalla nel corso del CP_1
rapporto di conto corrente e fino al 19/09/2005 debbono, pertanto, considerarsi pagati dal correntista per un importo complessivo di euro 27.580,75. In ragione di ciò tali interessi non sono più ripetibili da parte pagina 6 di 9 del correntista in quando definitivamente pagati nel corso del rapporto di conto corrente. Gli interessi maturati successivamente al 19/09/2005 e fino al 20/09/2006 per un importo di euro 5.159,81 sono invece da considerare ancora ripetibili dal correntista in quanto successivamente a tale data non vi è
stato più alcun versamento solutorio da parte del correntista che ha sempre lavorato entro il fido concesso (i versamenti effettuati hanno avuto solo natura ripristinatoria). Vengono di seguito proposte le tabelle riepilogativo dei conteggi effettuati nelle due ipotesi che tengono conto del CONTEGGIO A
della prescrizione e cioè l'Ipotesi III e l'Ipotesi IV.”
Si predilige, quindi, l'ipotesi III così descritta dal CTU
“CONTEGGIO A: conto affidato per euro 40.000,00 Dagli atti di causa (estratti conto) si è potuto verificare
che il conto corrente risultava affidato. Sono state verificate tutte le rimesse operate dal correntista al di fuori
del fido concesso, individuato in euro 40.000,00 (come motivato nella perizia del 26.11.2018), che abbiano
abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi illegittimi (rimesse solutorie). In tal caso gli interessi
ed oneri passivi conteggiati dalla risulteranno effettivamente pagati dal correntista attraverso i CP_1
versamenti compiuti a seguito di superamento del fido concesso. In base al CONTEGGIO A sono state formulate
altre due ipotesi che tengono conto delle risultanze della prescrizione inserita nel ricalcolo del conto corrente n.
4368.27: Ipotesi III: Ricostruzione saldo con applicazione tasso legale e prescrizione conteggio A” ipotesi che in questa sede si predilige perché l'ipotesi IV riguarda invece, a parità degli altri criteri, l'applicazione del tasso sostitutivo EX ART. 117 T.U.B. che il Tribunale ha ritenuto di escludere, senza che sul punto vi sia stata impugnazione da alcuna delle parti. Si arriva quindi ad un saldo ricalcolato di 5.993,04 a credito del correntista a fronte di un saldo banca a debito del medesimo per euro ‐39.158,53, con un vantaggio di euro 45.151,57, a favore del correntista (Tabella 3 pag. 9 riportata anche in Tabella 6 pag. 10 II integrazione CTU del 8.11.2021).
Poiché in data 17.4.2009 dal conto è stato emesso ordine di accredito a favore di Parte_4
per l'importo di € 40.566,00, cui è seguita l'estinzione del conto stesso, vi è diritto alla ripetizione Persona_1
di tali somme, il cui pagamento costituisce indebito.
Con il terzo motivo censura la ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo alla Eredi di Pt_5
:a.s. nonostante il Giudice abbia dato atto che la medesima ha provveduto al pagamento del saldo a
[...]
pagina 7 di 9 debito di , che ha consentito alla Banca di incassare il saldo ed estinguere quel conto;
evidenzia che Persona_1
la S.a.s. è la forma giuridica con cui gli Eredi hanno deciso di continuare l'attività del CP_7
Il motivo è infondato.
quale distinto soggetto giuridico (anche se soggetto esercente l'azienda già intestata al Parte_4
individualmente) ha effettuato un pagamento in favore di sul conto corrente ancora aperto a Per_1 Persona_1
lui intestato. La ha poi operato una compensazione in senso atecnico tra gli importi annotati a credito e CP_1
quelli risultanti a debito del medesimo. Solo gli eredi personalmente sono subentrati nel rapporto di conto corrente e, pertanto, solo essi sono legittimati a ripetere le somme destinate al pagamento dell'indebito, quale conseguenza logico dell'assenza di continuità tra i conti.
Con il quarto e quinto motivo chiedono, sia in ipotesi di riconoscimento della continuità tra i conti, sia in ipotesi di rigetto del motivo sulla continuità, comunque accertarsi il diritto alla ripetizione dell'importo indebito, pagato dagli appellanti, sul conto 4368.27 che in realtà presentava non già il saldo a debito corrisposto,
bensì un saldo a credito di € 5.993,04 oltre all'accertamento del saldo ricalcolato sul conto 12026.62.
I motivi devono essere accolti nei limiti sopra indicati (per l'importo di € 40.566,00), con la esclusione della condanna al pagamento del saldo a credito di € 5.993,04, che comunque resta accertato, posto che la condanna al pagamento del saldo è stata chiesta dagli attori con riferimento al saldo positivo del conto 12026.62
ancora in essere, e non del conto 4368.27 (pag. 26/27 della citazione), mentre come si è visto l'attivo del conto
4368.27 come ricalcolato non confluisce nel saldo del conto 12026.62 perché è esclusa la continuità tra i due conti correnti.
Atteso l'esito complessivo del giudizio appare equo compensare fra le parti per 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della il residuo terzo. CP_1
Le spese di CTU debbono essere egualmente ripartite tra le parti.
Le spese del cautelare restano disciplinate come in sentenza di primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
in parziale accoglimento dell'appello pagina 8 di 9 - condanna al pagamento della somma di € 40.566,00 in favore di Controparte_1 Parte_1 Pt_2
e ;
[...] Controparte_6
-conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Contr
-condanna banca al pagamento in favore degli appellanti di 1/3 delle spese di lite, che si liquidano per
l'intero in euro 9.000 per il giudizio di primo grado per compenso al difensore già aumentato ex art. 4 co 2 DM
55/14 ed in € 8.100,00 per il presente giudizio per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%),
Cap e Iva come per legge;
compensa tra le parti il residuo.
Spese di CTU egualmente ripartite tra la parte appellante e la parte appellata.
Spese del cautelare come da sentenza di primo grado.
Perugia, 13/04/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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