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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione civile
Il Collegio composto dai magistrati
Dott. NR VE AV Presidente
Dott. Lorenza Calcagno Giudice
Dott. AN AN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5770/2021 promossa da:
, Parte_1
- avv. TAROCCO FABRIZIO, CANDELLERO DARIO;
; Parte_2
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- avv. CATELLI VITTORIO GILDO, CERISOLI EMILIANO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“nel merito: accertare e dichiarare che l'abusivo utilizzo da parte del convenuto dei programmi per elaboratore di titolarità della società attrice e, in particolare, degli applicativi rinvenuti sul dispositivo hardware denominato “Luca01” integra la violazione dell'art. 64-bis LDA e, per l'effetto:
i. ordinare al convenuto la rimozione dai propri server e computer delle copie dei programmi per elaboratore di titolarità della società attrice illecitamente installate, ex artt. 158-159 LDA;
ii. inibire al convenuto la prosecuzione e reiterazione degli illeciti accertati, con previsione di una comminatoria di penalità (in misura di euro 10.000,00 o nella diversa misura ritenuta di
1 giustizia) per ciascuna singola violazione o inosservanza successivamente constatata ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, in relazione a ciascuna singola copia di programma per elaboratore illecitamente installata, ex art. 156 LDA;
iii. dichiarare tenuta e condannare il convenuto a risarcire all'attrice il danno patito ex art. 158 LDA, in misura che allo stato si quantifica in euro 190.980,00, oltre al risarcimento dei costi tecnici ed amministrativi delle attività antipirateria in misura che ci si riserva di quantificare, oltre interessi di legge e rivalutazione, o comunque nella diversa veriore misura che sarà accertata in corso di causa, occorrendo da liquidarsi anche in via equitativa;
iv. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza di condanna ex art. 166 LDA per una volta, con caratteri doppi del normale, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, a cura dell'attrice e a spese del convenuto;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio di merito e della fase cautelare maggiorati di rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA.”.
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, in via preliminare revocare il provvedimento cautelare del dott. Tuttobene emesso in data 23 marzo 2021 nel procedimento R.G. 2348/2021 per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, dichiarare inefficace ogni risultanza della descrizione eseguita presso EC in data 31 marzo 2021; nel merito rigettare tutte le domande avversarie per i motivi di cui in atti e verbali d'udienza; in via istruttoria Part
- considerato quanto eccepito da in merito al fatto che non vi sarebbero state visite Part periodiche di ad , ammettere prova testimoniale dell'ing. e CP_1 Testimone_1 della sig.r [entrambe c/ sui seguenti capitoli di prova: Testimone_2 Controparte_1
Part A. «Vero che un incaricato visitava regolarmente ogni anno, almeno una CP_1 volta all'anno?»
B. «Vero che tali visite avevano ad oggetto l'utilizzazione da parte di del CP_1 software MSC alla stessa licenziato anche al fine di incrementare il numero delle licenze concesse?» Part C. «Vero che l'incaricato ha sempre riscontrato il corretto utilizzo da parte di Part
del softwar alla stessa licenziato?»; CP_1 in ogni caso Part condannare al rimborso delle spese e dei compensi relativi al presente giudizio e al procedimento cautelare sub R.G. 2348/2021, ivi comprese le spese di consulenza tecnica,
2 oltre il 15% a titolo di spese generali e oneri di legge;
inoltre, se del caso, disporre a carico Part di e a favore di il pagamento di un'ulteriore somma equitativamente CP_1 determinata ex art. 96, comma 1 o 3, c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Part
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per l'accertamento dell'abusivo utilizzo da parte di quest'ultima dei programmi per elaboratore , e di titolarità della società attrice. CP_2 CP_3 CP_4
La società attrice ha rappresentato che:
− era pendente giudizio di merito R.G. n. 1028/2021, avente causa petendi e petitum sostanzialmente analoghi a quelli del presente giudizio, instaurato a seguito di procedimento per descrizione, all'esito della quale era risultato che “la EC ha realizzato un'ampia e strutturata architettura di PC espressamente configurati per accedere a file di licenza abusivi, posti sul disco locale del dispositivo stesso oppure su macchine virtuali appositamente create. Per mezzo di tale architettura illecita, EC ha potuto, da un lato, superare le misure di protezione tecnologica apposte dalla società titolare dei diritti per la gestione del sistema di licensing c.d. “a gettoni” … dall'altro lato (e prescindendo del tutto da quest'ultimo) installare abusivamente su due elaboratori in uso ai dipendenti (denominati Part
“calcolo” e “luca01”) prodotti software in relazione ai quali non ha rilasciato alcun file di licenza”;
− in pendenza di detto giudizio, la società aveva reiterato le condotte CP_1 illecite consistenti nell'abusiva installazione ed uso degli applicativi software denominati “Nastran” e ” ed aveva inoltre installato ed utilizzato un ulteriore CP_3 Part prodotto software di l'applicativo “Adams”, sul medesimo elaboratore denominato “Luca01” su cui, già in occasione della precedente descrizione, era Part stata rinvenuta traccia della contraffazione dei software di
− in data 12 marzo 2021, era stato quindi presentato un nuovo ricorso per descrizione ex artt. 161 e ss. LDA nei confronti d EC, sulla base degli esiti del Compliance Report elaborato dalla ITCA IT Compliance Association (ITCA), la quale – tramite il sistema di IP Protection “SmartFlow” di – era in grado di CP_5 individuare i sistemi su cui fossero stati installati gli applicativi di sua titolarità;
− in particolare, parte convenuta, aveva abusivamente riprodotto ed indebitamente utilizzato (almeno) una copia degli applicativi software “Nastran”, ” e CP_3
“Adams”, senza disporre di idonea licenza d'uso e senza aver corrisposto all'attrice le royalties applicate per tale licenza, in violazione dell'art. 64-bis LDA;
− il danno risarcibile è quantificato nell'importo di € 190.980, oltre al risarcimento dei costi tecnici ed amministrativi delle attività antipirateria. Part Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto: accertare e dichiarare che l'abusivo utilizzo da parte del convenuto dei programmi per elaboratore di titolarità della società attrice e, in particolare, degli applicativi rinvenuti sul dispositivo hardware denominato “Luca01” integra
3 la violazione dell'art. 64-bis LDA” con ogni conseguenziale pronuncia inibitoria - assistita da penale - e risarcitoria e con ordine di pubblicazione della sentenza. si è costituita in giudizio e ha eccepito: Controparte_1
Part
• l'esistenza di regolare contratto di licenza d'uso a gettone dei software Per_ ( , , , con 455 gettoni disponibili, non menzionato da CP_2 CP_3 CP_4 parte attrice nel presente giudizio (ma la cui esistenza era stata riconosciuta dalla stessa controparte nel primo giudizio); Part tale licenza consente l'utilizzazione dei software di da parte di tutti i dipendenti Part della e pertanto, sarebbe perfettamente legittimata ad utilizzare il CP_1 software e ad installarlo sui computer dei propri dipendenti;
col ricorso per Part descrizione non aveva chiesto di verificare l'uso contemporaneo del software oltre il limite dei gettoni a propria disposizione in base alla licenza (unico illecito in astratto ascrivibile); Per_
• l'inapplicabilità della tutela autorale ai software , , e non CP_2 CP_3 CP_4 sussistendo prova della loro originalità;
• l'invalidità del Compliance Report posto a fondamento della domanda cautelare;
• l'inutilizzabilità dei dati acquisiti nella descrizione e conseguentemente l'assenza di prova dell'illecito; ha chiesto quindi o la revoca del provvedimento cautelare Part
o il rigetto di tutte le domande di Part
o la condanna di al rimborso delle spese e, se del caso, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza di riunione delle cause, in considerazione delle diverse fasi processuali in cui i procedimenti si trovavano, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla descrizione RG 2348/2021.
Il Giudice ha quindi disposto CTU nominando, prima, l'Ing. per il calcolo Persona_2 del codice HASH, poi l'Ing. per valutare la sussistenza delle violazioni contestate in Per_3 atto di citazione.
Nella fattispecie il CTU è stato chiamato a rispondere sul seguente quesito: "… dica il CTU, esaminati gli atti e gli esiti della descrizione RG 2348/2021, se siano riscontrabili le violazioni contestate in atto di citazione e [riferire] in ordine ad ogni elemento utile, relativo all'accertamento delle suddette violazioni..."
L'analisi dell'Ing. si è concentrata sui reperti informatici contenuti in tre buste Per_3 sigillate: Busta n.1, n.2, n.3.
La BUSTA n. 1 è risultata fisicamente sigillata e il suo contenuto (un Pendrive USB) è stato considerato utilizzabile. Tuttavia, i dati presenti si riferivano a dispositivi hardware denominati "Calcolo", "Ufftech04", "Ufftech05" e "ServerHp". Nessun dato riconducibile
4 Part al computer "Luca01", ovvero il dispositivo specifico su cui contestava l'installazione abusiva dei software e , è stato rinvenuto in questa CP_4 CP_2 CP_3 busta.
La n. 2, contenente l'hard disk del PC "LUCA01", codice 90BBT1N9-TRNG, è CP_6 risultata essere stata aperta e manomessa ed il relativo codice hash non riportato a verbale di descrizione. Il CTU ha ritenuto che questa violazione della catena di custodia non consentisse di garantire che il contenuto non fosse stato alterato dopo la descrizione.
La , è risultata essere stata preparata successivamente alla data della Parte_4 descrizione, contenendo fotografie che, pur presentando data di scatto coerente con la data della descrizione del 31.03.21, risultano essere state allocate sul supporto solo successivamente.
Sulla base delle considerazioni tecniche, l'ing. , ritenendo di non poter esaminare il Per_3 dispositivo “Luca01” associato al contenuto della , per carenza nella catena di Parte_5 custodia, ha concluso che:
"Alla luce delle motivazioni sopra esposte, con riferimento al quesito posto circa le violazioni contestate in atto di citazione, posso riferire che gli elementi tecnici da me analizzati in questa relazione non consentono di esprimere un giudizio."
A seguito di supplemento di CTU volto ad accertare se "l'esame dell'HD codice che risulta utilizzato per la prima volta in sede di descrizione riveli C.F._1 alterazioni/modifiche del contenuto successive alla data della descrizione (31.3.2021)” (disposto con ordinanza in data 20.9.2023, alla cui motivazione si rinvia), con ordinanza in data 14.3.2024 (alla cui motivazione si rinvia), il Giudice ha disposto che il CTU rispondesse al quesito di cui all'ordinanza in data 19.12.2022 esaminando l' HD codice 90BBT1N9TRNG.
All'esito il CTU ha depositato relazione in cui ha concluso
In risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, che sollecitava l'esame anche dei reperti 90AGT1OKTRNG e 90ACT0TATRNG cautelati nel corso della descrizione (il CT osservava in proposito che “Non si può, infatti, escludere a priori che i supporti 90AGT1OKTRNG e 90ACT0TATRNG (il cui esame nel merito è stato sinora escluso) non contengano elementi riferibili alla macchina denominata 'luca-01', ma soprattutto contengano riferimenti alle potenziali postazioni remotizzate a cui si fa riferimento della Sua
5 bozza di relazione. Difatti all'esito dell'analisi della macchina “Luca-01”, macchina su cui la telemetria ha rilevato l'esecuzione di software privi di licenza, è emerso che l'installazione effettiva dei programmi oggetto di causa non fosse in locale ma su macchine remotizzate.”) il Ctu, all'esito dell'esame di dette risorse, ha dichiarato:
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica ed ha rimesso all'esito la causa al Collegio per la decisione.
***
Le conclusioni esposte dal CTU non hanno dato conferma delle violazioni contestate in atto di citazione.
Parte attrice, in comparsa conclusionale, ha cercato di avvalorare la sussistenza di elementi indiziari atti a fornire prova presuntiva della violazione contestata, in particolare:
- ha richiamato gli esiti della prima descrizione ed il particolare la condotta tenuta da controparte nel corso della stessa evidenziando che: “È dato documentale risultante dal verbale di descrizione del 19 febbraio 2020 (doc. 11), non contestato ed accertato anche dal C.T.U. del primo giudizio di merito che una parte dei Part programmi di installati sui PC di HFT hanno smesso di funzionare durante le operazioni di descrizione.” Part
- ha sostenuto che non di certo nuova a tali condotte, deve aver applicato lo stesso schema anche nel corso dell'accesso per descrizione del 31 marzo 2021” evidenziando che “Nel verbale di descrizione è stato infatti verbalizzato con valore fidefacente dall'Ufficiale Giudiziario che, al momento dell'accesso per descrizione e alla presenza degli intervenuti, sul pc denominato 'luca01' era presente e Part regolarmente eseguito il software di ” (ha richiamato il verbale di CP_3 descrizione prodotto sub doc. 16 nel quale si legge “Il CTU ha avviato il PC luca01 con SO esterno appositamente dedicato ad azioni forensi denominato “TSURUGI” che blocca in sola lettura il contenuto dell'HD e impedisce qualsiasi modifica garantendo il contenuto del PC;
per la copia viene impiegato HD nuovo esterno
TOSHIBA (codice ). Effettuata documentazione fotografica C.F._2 periferiche, viene intimato al Sig. Responsabile, di non operare in alcun Per_4
6 modo sui computers della società esecutata presenti in sede. [omissis] Il CTU dichiara che al momento dell'accesso il primo PC oggetto di copia forense era Part acceso ed utilizzava ” sw d ”).”; CP_3
- ha evidenziato come la relazione di C.T.U. abbia dato atto della presenza nell'alberatura dei programmi installati sul PC di HFT denominato luca01 di elementi digitali recanti le denominazioni commerciali del Software Protetto: “A pag. 16 della relazione tecnica di C.T.U., addendum analisi “luca-01”, si legge testualmente che
7 - ha osservato dunque che “Mentre i programmi risultavano funzionanti nei momenti immediatamente successivi all'accesso dell'Ufficiale Giudiziario (doc. 16), le risorse remotizzate a cui puntavano i programmi venivano poi rimosse al punto che nella relazione di C.T.U. l'ing. evidenzia come non abbia potuto utilizzare Persona_5 gli applicativi in quanto “i collegamenti” a tali programmi “non risultano funzionanti poiché fanno riferimento a posizioni remote non presenti nella copia forense analizzata. Altresì l'assenza dei profili utente all'interno dell'acquisizione forense, assenza determinata plausibilmente dal fatto che gli stessi si trovano in posizione remota e non accessibile durante l'attività di acquisizione effettuata durante le attività di descrizione, ha comportato, ad oggi, l'impossibilità tecnica di fornire ulteriori informazioni in ordine all'utilizzo del pc in esame” (cfr. pag. 22 della relazione finale di C.T.U.).
- ha evidenziato che il pc denominato luca-01, che nella causa RG 1028/2021 definita con sentenza n. 724/2024 confermata in Corte di Appello “era stato configurato in modalità standalone ovvero recante file di licenza abusiva installato localmente sulla
8 macchina, nel presente giudizio si presenta con un (diverso!) sistema di puntamento a risorse remote dando evidenza del compimento di ulteriori condotte Part Part illecite da part in danno dei diritti d ”
- ha richiamato le risultanze dei dati di telemetria forniti da ITCA con il Compliance
Report, evidenziando che “si tratta di una tecnologica sofisticata ed attendibile i cui dati sono raccolti ed elaborati da un soggetto terzo (la società ITCA, leader nel settore grazie al sistema CY meglio illustrato supra).”
E' pacifico che la convenuta sia titolare di una licenza c.d. “licenza a gettone” (tokens), ossia una tipologia di licenza che consente di usare contemporaneamente gli applicativi software per cui è causa entro un limite massimo di gettoni (455 tokens).
Ogni modulo software “consuma” un certo numero di gettoni quando viene avviato.
L'uso è gestito da un server di licenza, che controlla la distribuzione dei gettoni.
L' art.
1.3 dell'Order Schedule RE 004389HIE-MA-A3 (doc. 3 di parte convenuta), prevede infatti che “l'accesso e l'uso del software saranno controllati da un solo computer del cliente
(license server) e gli utenti autorizzati potranno accedere ed usare il software da apparecchi collegati al licence server, a meno che l'accesso e l'uso contemporaneo del software non superino il numero di licenze floating acquistate dal cliente per tale software”.
Il fatto, valorizzato da parte attrice in base al quale “Mentre i programmi risultavano funzionanti nei momenti immediatamente successivi all'accesso dell'Ufficiale Giudiziario
(doc. 16), le risorse remotizzate a cui puntavano i programmi venivano poi rimosse al punto che nella relazione di C.T.U. l'ing. evidenzia come non abbia potuto Persona_5 utilizzare gli applicativi in quanto “i collegamenti” a tali programmi “non risultano funzionanti poiché fanno riferimento a posizioni remote non presenti nella copia forense analizzata” non rappresenta indizio della allegata installazione di copie abusive dei software in questione.
In primo luogo, non risulta dal verbale di descrizione che le risorse remote siano state rimosse o cancellate nel corso della stessa (come risultava invece dal verbale della prima descrizione). Il CTU Ing. dà semplicemente atto del fatto che non è stato possibile Per_3 utilizzare gli applicativi, in quanto i collegamenti a tali programmi non risultano funzionanti poiché fanno riferimento a posizioni remote che non sono presenti nella copia forense analizzata.
L'installazione di copie abusive su “luca01” con modalità stand alone - come evidenziato da parte attrice - ha formato oggetto di altro giudizio e non è stata riscontrata nella II descrizione avviata prima del presente giudizio.
9 Il puntamento del pc “luca01” ad un server di licenza remoto, secondo quanto riportato dal
CTU, è di per sé conforme alla tipologia di licenza di cui parte convenuta è titolare.
Il fatto che la licenza utilizzata su tale server fosse abusiva non è stato provato neppure in via indiziaria (diversamente dagli esiti del primo giudizio), non essendo stato analizzato tale server poiché non presente nel materiale cautelato in sede di descrizione.
In altre parole, non essendo state analizzate le posizioni remote a cui faceva riferimento il computer “luca01” non è possibile affermare che questo utilizzasse copie abusive che consentissero lo sforamento dei limiti di utilizzo concessi in licenza.
Le risultanze del Compliance Report unilateralmente raccolte e non confermate nella presente sede di merito non sono idonee a fondare la prova della violazione contestata.
Ogni altra contestazione sollevata da parte convenuta rimane conseguentemente assorbita.
Alla luce di quanto sopra esposto le domande attoree devono essere respinte.
Le spese di giudizio – ivi comprese quelle relative al procedimento di descrizione ante causam - seguono la soccombenza e sono liquidata come da seguente tabella oltre agli esborsi per le spese di CT (cfr. Cassazione, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024) da contenersi nella somma di € 21.500,00 ritenuta l'eccessività, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., delle ulteriori somme richieste.
Per il procedimento di descrizione
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 992,00
Fase istruttoria, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.827,00
Per il presente procedimento di merito
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
10 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, respinge le domande attoree;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che liquida in € 3.827,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge per il procedimento di descrizione e in € 14.103,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge ed € 21.500 esborsi relativi alle spese di CT per il presente procedimento di merito.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU.
Genova, 23.10.2025
Il Giudice Estensore
AN AN
Il Presidente
NR VE AV
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