TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/10/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, LA IT, all' esito dell'udienza del 17 ottobre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
l' in CP_1 ONroparte_2
persona del pro tempore, rapp. e difeso ai sensi dell'art 417 cpc, dal Dirigente pro tempore, CP_3 dott. CP_4
RESISTENTE
1.Con ricorso depositato in data 12.3.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di essere stata dipendente del con qualifica di personale A.T.A. e con ONroparte_5 profilo professionale di Collaboratore Scolastico, di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2012, sotto il profilo giuridico, e dal 1.09.2013 sotto il profilo economico;
che, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di reiterati CP_1 contratti a tempo determinato, come risulta dai contratti e certificati di servizio versati in atti nonché riportati nel decreto di ricostruzione di carriera (decreto n. 5/2017 del 28.1.2017 in atti).
Prima di essere assunta a tempo indeterminato, parte ricorrente aveva svolto, a partire dall'anno 1998, attività lavorativa non di ruolo con contratti a tempo determinato;
ha dunque dedotto di aver lavorato, nel periodo di pre ruolo, complessivamente 9 anni, 9 mesi e 16 giorni.
Parte ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'immissione in ruolo, si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570 del d.lgs. n.
297/94 e dal Ccnl di comparto. In particolare, ha rappresentato che la ricostruzione della sua carriera è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente (sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici), per l'effetto essendole stati riconosciuti soltanto anni 7 anni, 10 mesi e 10 giorni in luogo dell' anzianità di servizio effettivamente maturata.
Ritenuto che detta limitazione fosse per più motivi in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE), e di aver invece diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo e alla progressione economica (cd. gradoni) di cui gode il personale ON scolastico assunto a tempo indeterminato, la ricorrente ha chiesto al giudice di condannare il alla ricostruzione della sua carriera tenendo conto del riconoscimento per intero di tutti gli anni lavorati non di ruolo ed al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento di detta anzianità.
Ha chiesto, altresì, l'applicazione in proprio favore della clausola di salvaguardia ed ha dedotto e documentato di aver inviato diffida a parte resistente in data 28.2.2025.
ON
2.A seguito di regolare citazione, il si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese economiche. Nel merito, ha riconosciuto la parziale fondatezza delle avverse pretese, deducendo quanto segue: “Parte ricorrente ha chiesto che in sede di ricostruzione della carriera venga riconosciuta una complessiva anzianità pre – ruolo pari ad anni
9 mesi 9 e giorni 16.. Nel corpo del ricorso sono annotati i periodi di servizio ed il suo totale. Questa
Amministrazione concorda sostanzialmente con tale calcolo (il calcolo effettuato da questa
Amministrazione attesta anni 9 mesi 9 e giorni 15), che è stato correttamente effettuato fino alla data dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato – 30/6/2012, avendo la ricorrente sottoscritto il contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/9/2012” ( cfr. pag. 5 della memoria di costituzione).
L' udienza è tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate, pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
***
3.Nel merito, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono. Il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla parte ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria.
E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 AD Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); - a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Va poi aggiunto che, nel caso di specie, le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, perché la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Inoltre, anche la nostra giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola
4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016,
n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945). Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, ON succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del stabilizzati il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale e non completo ed intero, ed in forza delle quali al ON personale del non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Dette conclusioni non sono suscettibili di modifiche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia 20 settembre 2018 ( , secondo la quale "la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro Per_2
a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Ciò perché siamo in presenza, nel caso di specie, non di un docente, ma di un collaboratore scolastico che, durante i plurimi rapporti a termine come precario, fino all'immissione in ruolo, non ha svolto sostituzioni temporanee, ma ha lavorato con continuità, provvedendo a svolgere sempre la medesima attività e non ha insegnato "svariate materie".
Part Peraltro, il punto definitivo sulla ricostruzione della carriera del personale anche dopo la citata
Corte di giustizia 20 settembre 2018, è stato effettuato dalla recente Cass. 28.11.2019, n. 31150, proprio nei termini di cui sopra.
In particolare, nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non risulta smentita da allegazioni di segno contrario ed “inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche
(art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, Cass. n. 31150/2019). Va pertanto dichiarato il diritto dell'istante, durante l'intero servizio di pre-ruolo effettuato a partire dal primo contratto a termine, alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato, con le conseguenze di legge, tra cui quella di essere collocato nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta progressione economica.
Analogamente va accolta la domanda di applicazione della clausola di salvaguardia.
Ed invero, l'accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia clausola di salvaguardia in favore del personale già in servizio alla data dell'1.9.2010 statuendo che:
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
"9-14 anni".
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre - esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Come sancito in numerosi precedenti giurisprudenziali, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, si evidenzia, riguardo la clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL economico
2011, come "tale clausola di favore deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero ON iniziato a lavorare alle dipendenze di in forza di successione di contratti a tempo determinato, iniziati prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale, avessero già svolto un anno di servizio, con conseguente fondatezza anche della pretesa del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni"(Tribunale Torino sentenza n. 429 del 2019; Tribunale Bologna 12/03/2020,
n.139; Tribunale Palermo, 17/07/2020, n.2262; Tribunale Cosenza 03/07/2020, n.1013).
In tal senso, peraltro, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.”(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020).
Nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dal citato accordo, avendo parte ricorrente iniziato a lavorare prima del 1° settembre 2011 e avendo a quella data più di un anno di servizio.
ON Il , in definitiva, è tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando per intero tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, applicando la clausola di salvaguardia di cui al CCNL 2011 ed a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo inquadramento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
ON Va precisato che l'anzianità che il dovrà riconoscere è pari a 9 anni, 9 mesi e 15 giorni, come dalla stessa dedotto nella propria memoria di costituzione, in sostanziale adesione ai conteggi formulati da parte istante.
Orbene, quanto alle differenze retributive, le stesse spettano nei limiti della prescrizione quinquennale ON tempestivamente eccepita dal;
la prescrizione è stata interrotta in data 28.2.2025, con la notifica della lettera di diffida e costituzione in mora. Conseguentemente, spettano le differenze retributive maturate a far tempo dal 28.2.2020, detratto quanto già eventualmente percepito all' atto della ricostruzione di carriera oggi impugnata.
Su dette differenze compete la maggior somma tra interessi legali tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n.
412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. Deve tenersi conto dei valori minimi previsti dal D.M. cit., tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014). Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese. Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del
D.M. 55/2014 nella misura del 10%. In ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, si stima equo ed opportuno compensare le spese di lite nella misura d 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato a partire dal primo contratto a termine, dunque riconoscendo in anni 9 mesi 9 e giorni 15 il servizio effettivo pre – ruolo prestato dalla ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera;
ON
- condanna il a collocare parte ricorrente nella fascia stipendiale conseguente alla ricostruzione di carriera, con attribuzione della clausola di salvaguardia;
ON
- condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate dal 28.2.2020, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, decurtato quanto eventualmente già percepito per effetto della ricostruzione di carriera;
- liquida le spese di lite in complessivi €. 5.090,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, disponendone la compensazione nella misura di 1/3 e ponendo la restante quota a carico di parte resistente, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all' esito dell' udienza con trattazione cartolare del 17.10.2025
La Giudice del Lavoro
LA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, LA IT, all' esito dell'udienza del 17 ottobre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
l' in CP_1 ONroparte_2
persona del pro tempore, rapp. e difeso ai sensi dell'art 417 cpc, dal Dirigente pro tempore, CP_3 dott. CP_4
RESISTENTE
1.Con ricorso depositato in data 12.3.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di essere stata dipendente del con qualifica di personale A.T.A. e con ONroparte_5 profilo professionale di Collaboratore Scolastico, di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2012, sotto il profilo giuridico, e dal 1.09.2013 sotto il profilo economico;
che, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di reiterati CP_1 contratti a tempo determinato, come risulta dai contratti e certificati di servizio versati in atti nonché riportati nel decreto di ricostruzione di carriera (decreto n. 5/2017 del 28.1.2017 in atti).
Prima di essere assunta a tempo indeterminato, parte ricorrente aveva svolto, a partire dall'anno 1998, attività lavorativa non di ruolo con contratti a tempo determinato;
ha dunque dedotto di aver lavorato, nel periodo di pre ruolo, complessivamente 9 anni, 9 mesi e 16 giorni.
Parte ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'immissione in ruolo, si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570 del d.lgs. n.
297/94 e dal Ccnl di comparto. In particolare, ha rappresentato che la ricostruzione della sua carriera è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente (sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici), per l'effetto essendole stati riconosciuti soltanto anni 7 anni, 10 mesi e 10 giorni in luogo dell' anzianità di servizio effettivamente maturata.
Ritenuto che detta limitazione fosse per più motivi in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE), e di aver invece diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo e alla progressione economica (cd. gradoni) di cui gode il personale ON scolastico assunto a tempo indeterminato, la ricorrente ha chiesto al giudice di condannare il alla ricostruzione della sua carriera tenendo conto del riconoscimento per intero di tutti gli anni lavorati non di ruolo ed al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento di detta anzianità.
Ha chiesto, altresì, l'applicazione in proprio favore della clausola di salvaguardia ed ha dedotto e documentato di aver inviato diffida a parte resistente in data 28.2.2025.
ON
2.A seguito di regolare citazione, il si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese economiche. Nel merito, ha riconosciuto la parziale fondatezza delle avverse pretese, deducendo quanto segue: “Parte ricorrente ha chiesto che in sede di ricostruzione della carriera venga riconosciuta una complessiva anzianità pre – ruolo pari ad anni
9 mesi 9 e giorni 16.. Nel corpo del ricorso sono annotati i periodi di servizio ed il suo totale. Questa
Amministrazione concorda sostanzialmente con tale calcolo (il calcolo effettuato da questa
Amministrazione attesta anni 9 mesi 9 e giorni 15), che è stato correttamente effettuato fino alla data dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato – 30/6/2012, avendo la ricorrente sottoscritto il contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/9/2012” ( cfr. pag. 5 della memoria di costituzione).
L' udienza è tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate, pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
***
3.Nel merito, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono. Il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla parte ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria.
E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 AD Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); - a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Va poi aggiunto che, nel caso di specie, le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, perché la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Inoltre, anche la nostra giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola
4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016,
n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945). Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, ON succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del stabilizzati il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale e non completo ed intero, ed in forza delle quali al ON personale del non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Dette conclusioni non sono suscettibili di modifiche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia 20 settembre 2018 ( , secondo la quale "la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro Per_2
a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Ciò perché siamo in presenza, nel caso di specie, non di un docente, ma di un collaboratore scolastico che, durante i plurimi rapporti a termine come precario, fino all'immissione in ruolo, non ha svolto sostituzioni temporanee, ma ha lavorato con continuità, provvedendo a svolgere sempre la medesima attività e non ha insegnato "svariate materie".
Part Peraltro, il punto definitivo sulla ricostruzione della carriera del personale anche dopo la citata
Corte di giustizia 20 settembre 2018, è stato effettuato dalla recente Cass. 28.11.2019, n. 31150, proprio nei termini di cui sopra.
In particolare, nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non risulta smentita da allegazioni di segno contrario ed “inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche
(art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, Cass. n. 31150/2019). Va pertanto dichiarato il diritto dell'istante, durante l'intero servizio di pre-ruolo effettuato a partire dal primo contratto a termine, alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato, con le conseguenze di legge, tra cui quella di essere collocato nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta progressione economica.
Analogamente va accolta la domanda di applicazione della clausola di salvaguardia.
Ed invero, l'accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia clausola di salvaguardia in favore del personale già in servizio alla data dell'1.9.2010 statuendo che:
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
"9-14 anni".
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre - esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Come sancito in numerosi precedenti giurisprudenziali, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, si evidenzia, riguardo la clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL economico
2011, come "tale clausola di favore deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero ON iniziato a lavorare alle dipendenze di in forza di successione di contratti a tempo determinato, iniziati prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale, avessero già svolto un anno di servizio, con conseguente fondatezza anche della pretesa del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni"(Tribunale Torino sentenza n. 429 del 2019; Tribunale Bologna 12/03/2020,
n.139; Tribunale Palermo, 17/07/2020, n.2262; Tribunale Cosenza 03/07/2020, n.1013).
In tal senso, peraltro, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.”(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020).
Nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dal citato accordo, avendo parte ricorrente iniziato a lavorare prima del 1° settembre 2011 e avendo a quella data più di un anno di servizio.
ON Il , in definitiva, è tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando per intero tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, applicando la clausola di salvaguardia di cui al CCNL 2011 ed a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo inquadramento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
ON Va precisato che l'anzianità che il dovrà riconoscere è pari a 9 anni, 9 mesi e 15 giorni, come dalla stessa dedotto nella propria memoria di costituzione, in sostanziale adesione ai conteggi formulati da parte istante.
Orbene, quanto alle differenze retributive, le stesse spettano nei limiti della prescrizione quinquennale ON tempestivamente eccepita dal;
la prescrizione è stata interrotta in data 28.2.2025, con la notifica della lettera di diffida e costituzione in mora. Conseguentemente, spettano le differenze retributive maturate a far tempo dal 28.2.2020, detratto quanto già eventualmente percepito all' atto della ricostruzione di carriera oggi impugnata.
Su dette differenze compete la maggior somma tra interessi legali tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n.
412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. Deve tenersi conto dei valori minimi previsti dal D.M. cit., tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014). Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese. Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del
D.M. 55/2014 nella misura del 10%. In ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, si stima equo ed opportuno compensare le spese di lite nella misura d 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato a partire dal primo contratto a termine, dunque riconoscendo in anni 9 mesi 9 e giorni 15 il servizio effettivo pre – ruolo prestato dalla ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera;
ON
- condanna il a collocare parte ricorrente nella fascia stipendiale conseguente alla ricostruzione di carriera, con attribuzione della clausola di salvaguardia;
ON
- condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate dal 28.2.2020, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, decurtato quanto eventualmente già percepito per effetto della ricostruzione di carriera;
- liquida le spese di lite in complessivi €. 5.090,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, disponendone la compensazione nella misura di 1/3 e ponendo la restante quota a carico di parte resistente, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all' esito dell' udienza con trattazione cartolare del 17.10.2025
La Giudice del Lavoro
LA IT