Sentenza 13 luglio 1987
Massime • 1
L'insorgenza del diritto del lavoratore all'indennità di malattia - la cui fonte è tuttora da ravvisare nella legge 11 gennaio 1943 n. 138 - è condizionato - senza trovare completamento necessario (ex artt. 1886 cod. civ.) nella disciplina degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. nel regime successivo alle leggi n. 33 del 1980 (di conversione del d.l. n. 663 del 1979) e n. 155 del 1981 - all'assolvimento dell'Onere che ha l'assicurato di inviare all'INPS (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) il certificato medico di diagnosi della malattia (e di attestazione dell'inizio e della durata della stessa) entro il termine di due giorni dal suo rilascio, al fine di consentire all'istituto la possibilità del tempestivo controllo dello stato morboso denunciato e della relativa attività di certazione. Il termine suddetto ha carattere perentorio e quindi, essendo la prestazione previdenziale costituita da un'indennità giornaliera che, come tale, matura di giorno in giorno in corrispondenza della durata del processo morboso (a partire dal quarto giorno di malattia - ex art. 14 CCNL corporativo del 3 gennaio 1939 - e non oltre il limite massimo stabilito dalla legge), il ritardato invio della certificazione sanitaria, procrastinando l'inizio della possibilità del tempestivo Esercizio del potere di controllo e dell'attività di certazione dell'ente previdenziale, non fa sorgere il diritto alla indennità medesima limitatamente ai giorni di ritardo, come indirettamente può desumersi anche dall'analoga conseguenza che l'art. 5, quattordicesimo comma, d.l. n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) ricollega alla circostanza che il controllo dello istituto sull'effettivo stato di malattia dell'assicurato sia stato reso impossibile dall'assenza di quest'ultimo alla visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilità. Ne' tale conseguenza contrasta con l'art. 38 cost. Atteso che la predisposizione dei mezzi di carattere previdenziale adeguati alle esigenze di vita del lavoratore non preclude al legislatore ordinario di stabilire le modalità necessarie per il loro conseguimento da parte degli assicurati. ( Conf 4854/87, mass n 453482; ( Conf 6020/86, mass n 448356; ( Conf 2494/86, mass n 445590; ( Conf 5392/85, mass n 442621; ( contra 4725/86, mass n 447430).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/07/1987, n. 6097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6097 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1987 |
Testo completo
L'insorgenza del diritto del lavoratore all'indennità di malattia - la cui fonte è tuttora da ravvisare nella legge 11 gennaio 1943 n. 138 - è condizionato - senza trovare completamento necessario (ex artt. 1886 cod. civ.) nella disciplina degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. nel regime successivo alle leggi n. 33 del 1980 (di conversione del d.l. n. 663 del 1979) e n. 155 del 1981 - all'assolvimento dell'Onere che ha l'assicurato di inviare all'INPS (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) il certificato medico di diagnosi della malattia (e di attestazione dell'inizio e della durata della stessa) entro il termine di due giorni dal suo rilascio, al fine di consentire all'istituto la possibilità del tempestivo controllo dello stato morboso denunciato e della relativa attività di certazione. Il termine suddetto ha carattere perentorio e quindi, essendo la prestazione previdenziale costituita da un'indennità giornaliera che, come tale, matura di giorno in giorno in corrispondenza della durata del processo morboso (a partire dal quarto giorno di malattia - ex art. 14 CCNL corporativo del 3 gennaio 1939 - e non oltre il limite massimo stabilito dalla legge), il ritardato invio della certificazione sanitaria, procrastinando l'inizio della possibilità del tempestivo Esercizio del potere di controllo e dell'attività di certazione dell'ente previdenziale, non fa sorgere il diritto alla indennità medesima limitatamente ai giorni di ritardo, come indirettamente può desumersi anche dall'analoga conseguenza che l'art. 5, quattordicesimo comma, d.l. n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) ricollega alla circostanza che il controllo dello istituto sull'effettivo stato di malattia dell'assicurato sia stato reso impossibile dall'assenza di quest'ultimo alla visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilità. Ne' tale conseguenza contrasta con l'art. 38 cost. Atteso che la predisposizione dei mezzi di carattere previdenziale adeguati alle esigenze di vita del lavoratore non preclude al legislatore ordinario di stabilire le modalità necessarie per il loro conseguimento da parte degli assicurati. ( Conf 4854/87, mass n 453482; ( Conf 6020/86, mass n 448356; ( Conf 2494/86, mass n 445590; ( Conf 5392/85, mass n 442621; ( contra 4725/86, mass n 447430).*