TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1195/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2015 promossa da:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. GIANDONATO LA SALANDRA, giusta procura in atti;
attori in riassunzione contro
AVV. RINALDI PASQUALE, in proprio;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 16.9.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_3 giudizio l'Avv. Rinaldi Pasquale deducendo: 1) che a partire dal 1.5.2003, giusta provvedimento n. 670/2004, è stata percettrice di un assegno mensile di assistenza dell'importo di € 246,00; 2) che la Commissione Sanitaria degli Invalidi Civili della ASL/FG di Manfredonia, nella seduta del 18.11.2008, le ha attribuito un grado di invalidità del 60%, ritenendo così venuto meno il requisito per poter continuare a usufruire dell'assegno mensile;
3) che, a partire dal 1.12.2008, l' ha sospeso il CP_1 pagamento dell'assegno; 4) che la determinazione assunta dalla Commissione Sanitaria le è stato comunicata nel mese di febbraio 2009, con l'espresso avvertimento che entro e non oltre il termine di sei mesi, a pena di decadenza, avrebbe potuto proporre ricorso dinanzi all'A.G. competente ex art. 42 co. 3 D.L. pagina 1 di 7 269/2003 (conv. in L. 326/2003); 5) che nel maggio 2009, per il tramite del marito ha conferito il mandato al convenuto per promuovere il ricorso Persona_1 avverso il predetto verbale, consegnandogli la documentazione medica;
6) di aver, nel mese di novembre 2009, affidato al convenuto anche lo studio per l'accertamento della spettanza dell'indennità ex L. 210/1992; 7) di aver versato un acconto di € 2.000,00 in favore del convenuto;
8) di aver revocato il mandato nell'ottobre del 2012 e di aver scoperto che la domanda avverso il verbale non era stata proposta e che le indicazioni nelle more fornite dal convenuto attenevano ad altro (ed estraneo) procedimento;
9) di aver patito, a causa dell'inadempimento del convenuto, un danno complessivo di € 24.076,00, pari alla mancata percezione degli assegni;
somma così calcolata tenuto conto dell'aumento dell'assegno per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del contratto d'opera professionale, l'inadempimento del convenuto e il diritto alla percezione degli assegni, nonché di condannare il Difensore al risarcimento del danno patito di € 24.076,00 e al pagamento dell'importo periodico che avrebbe percepito a titolo di pensione sociale. Vinte le spese. Si è costituito in giudizio l'Avv. Rinaldi Pasquale che, nel contestare ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto, ha in particolare eccepito di non aver ricevuto alcun incarico dall'attrice. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Istruita a mezzo di prova per testi, all'udienza del 8.2.2017 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso dell'attrice; quindi la causa, tempestivamente riassunta da e da , è Parte_1 Parte_2 pervenuta all'udienza del 16.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata, difettando la prova del nesso causale tra la condotta omissiva addebitata al legale e il risultato derivatone nonché del danno asseritamente patito da parte attrice;
questioni, queste, il cui esame, in ossequio al principio della cd. ragione più liquida, può essere opportunatamente anteposto ed esaminato rispetto alle altre sorte nel contraddittorio delle parti.
A tal proposito, occorre soffermarsi sulle condizioni che devono sussistere ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale dell'Avvocato e sui criteri di riparto dell'onere della prova. Come è noto, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di pagina 2 di 7 diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Più dettagliatamente, la responsabilità professionale dell'Avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 12127/2020), adeguata alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (cfr. Cass. n. 4790/2014). La responsabilità dell'Avvocato sussiste, ad esempio, se il legale abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr. Cass. n. 19520/2019), e, dunque, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. n. 8494/2020). In particolare, l'Avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia comprometta il buon esito del giudizio (cfr. Cass. n. 13875/2020; 15333/2020). Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: 1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum (salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti); 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass.
n. 9238/2007). Tuttavia, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale e, in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
inoltre, occorre verificare sotto il profilo eziologico se il cliente avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'Avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, difettando altrimenti la prova del necessario nesso causale tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, e il risultato derivatone.
In altri termini, in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, cioè dalla difettosa prestazione professionale;
ragione per cui l'affermazione della responsabilità del difensore implica l'indagine – positivamente svolta – sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata dall'Avvocato e sugli effetti di una diversa attività del medesimo professionista in termini di vantaggio per il cliente (cfr. Cass. n. 19147/2018).
Ciò premesso, nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” e tale pagina 3 di 7 criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva del professionista in cui, una volta accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, è possibile ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. tra le altre in termini Cass. n. 25112/2017; 8516/2020; 2638/2013; 9917/2010; 10966/2004). In buona sostanza, l'accertamento del nesso causale si estende, con i medesimi criteri probabilistici, anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica ossia al mancato vantaggio che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe invece conseguito. In questi termini si è espressa di recente la Corte di Cassazione chiarendo che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. n. 25112/2017; 10320/2018). In conclusione, non basta l'errore o l'omissione ad integrare la responsabilità dell'Avvocato, in quanto il cliente deve dare la prova che, in assenza di quella condotta (asseritamente colpevole), si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole della lite (cfr. Cass. n. 22882/2016). Per poter essere risarcito da un Avvocato che ha svolto con poca diligenza il mandato, quindi, il cliente non può limitarsi a dimostrare tale circostanza ma deve provare che dallo scorretto adempimento dell'attività professionale gli è derivato un danno (cfr. Cass. n.
12038/2017) che non può essere confuso con l'inadempimento.
Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'Avvocato, mette conto osservare che nel caso di specie, quand'anche ritenuta provata la sussistenza di un incarico all'Avv. Rinaldi, difetta in ogni caso l'allegazione e la prova – del cui onere era gravata parte attrice – del nesso causale e del danno reclamato.
Innanzitutto, è assolutamente pacifico che con provvedimento n. 158 del 26.2.2009 l'Ufficio Invalidi Civili di Manfredonia ha revocato nei confronti di Parte_3 l'assegno di assistenza: in particolare, come emerge dal verbale in atti, risulta
[...] pagina 4 di 7 che la Commissione Sanitaria, a seguito della visita medica di verifica, ha attribuito a un grado di invalidità del 60%, con conseguente venir meno Parte_3 del requisito sanitario per poter continuare a usufruire dell'assegno mensile di assistenza.
Ciò posto, parte attrice si è limitata a lamentare l'inadempimento del convenuto (id est, omessa impugnazione del verbale nel termine di decadenza di 6 mesi dalla notificazione ex art. 42 co. 3 D.L. 269/2003), senza tuttavia specificatamente allegare, se non in termini meramente astratti e ipotetici (“l'azione da promuoversi … si doveva limitare alla redazione di una semplice impugnazione… L'esito di tale iniziativa avrebbe, o meno (per onestà di causa), riconosciuto esistente il diritto della
), né provare che – ove compiutamente svolto il mandato – sarebbe stato Pt_3 accertato un coefficiente di invalidità superiore a quello di legge (74%) per continuare a usufruire dell'assegno mensile. Difetta infatti del tutto l'allegazione e la prova della effettiva sussistenza di una percentuale di invalidità superiore rispetto a quella accertata dalla Commissione, entrambe necessarie in funzione della dimostrazione del giudizio prognostico favorevole sull'azione di impugnazione del verbale, laddove tempestivamente promossa.
E infatti, alla luce dei su richiamati principi, il mero inadempimento del Difensore non è, da sé solo, sufficiente per ritenere fondata l'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti.
Come innanzi detto, infatti, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi – come invece parte attrice si è limitata a fare nel caso di specie – per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
E non vi è dubbio che incombesse su parte attrice fornire la prova del probabile esito favorevole dell'azione di impugnazione del verbale laddove tempestivamente promossa, atteso che come costantemente ribadito dalla giurisprudenza “la responsabilità per negligenza dell'avvocato nei confronti del proprio cliente implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se fosse stata svolta correttamente e diligentemente. Di conseguenza qualora il cliente non riesca a dimostrare il probabile esito favorevole non ottenuto a causa dell'attività del legale, alcuna responsabilità potrà essere imputata a quest'ultimo, in quanto la sua responsabilità non può affermarsi per il solo mancato corretto adempimento dell'attività professionale” (Trib. Rimini, 21/3/2023); “con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'avvocato, non è sufficiente per il configurarsi di suddetta responsabilità il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale: infatti, occorre, tra l'altro, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se vi sia stato un danno pagina 5 di 7 e infine valutare se l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto. Altrimenti, difetta la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr.
Trib. Bari, 26/1/2023); “la responsabilità dell'esercente la professione forense non è configurabile per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, attraverso una valutazione prognostica positiva se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni. Viceversa, in difetto della prova del nesso eziologico tra condotta del professionista e pregiudizio sofferto dal cliente, non può affermarsi la responsabilità del prestatore di opera intellettuale” (cfr. Trib. Tivoli,
20/1/2023); “nel contenzioso vertente la responsabilità professionale dell'avvocato, per verificare l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi: si tratta di eseguire una valutazione prognostica positiva sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, sulla scorta delle prove attoree” (cfr. Trib. Napoli,
10/1/2023).
Per mera completezza, va poi osservato che le lacune assertive oltre che probatorie di parte attrice sotto il profilo dell'an e del quantum del danno non avrebbero potuto neppure essere colmate dalla invocata ctu, tenuto conto che, secondo pacifici e condivisi principi giurisprudenziali, la consulenza tecnica d'ufficio non può servire a superare l'inadempimento degli oneri assertivi e probatori di chi agisce, costituendo la stessa non un mezzo di prova, ma un mezzo per l'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti, restando comunque necessario e imprescindibile che le parti deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento dei diritti di cui chiedono il riconoscimento (cfr. Cass. nn. 9461/2010; 6155/2009;
24260/2007).
Né può ritenersi sufficiente il generico rinvio (tra l'altro effettuato solo nella comparsa conclusionale) alla relazione medica in atti: posto infatti che la perizia di parte costituisce una “mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (cfr. Cass. SS.UU., n. 13902/2013), va in ogni caso rammentato che l'attore è tenuto a specifiche e tempestive allegazioni – concernenti cioè il caso in esame – degli elementi in diritto e in fatto da far valere in giudizio.
Allegazioni che difettano in toto nel caso di specie, essendosi parte attrice limitata a lamentare il pregiudizio patito, senza provare – come era suo onere – la effettiva sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un'invalidità superiore rispetto a quella accertata dalla Commissione, sì da poter continuare a usufruire dell'assegno mensile laddove l'azione di impugnazione fosse stata tempestivamente proposta.
Del tutto irrilevante è poi, come sostenuto nella comparsa conclusionale, che la relazione medica in atti non sia stata specificatamente contestata dal convenuto: va pagina 6 di 7 infatti rammentato che il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Affinché il convenuto possa prendere posizione è però necessario che l'attore abbia per primo ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa. Pertanto, la mancata allegazione specifica dei fatti – costitutivi, modificativi o estintivi – esonera il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (cfr. Cass. n. 3023/2016; 20525/2020). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (cfr. Cass. n. 22055/2017). Ne discende che la mancata specifica allegazione e prova del nesso causale e del danno non può che ridondare a svantaggio di parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto, deve rilevarsi che le difese di parte attrice, sia pure infondate, non travalicano i limiti della legittima prospettazione difensiva;
sicché difetta, quanto meno, la prova dell'elemento soggettivo (ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale), indispensabile ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità (cfr. Cass. n. 24645/2007).
Le spese di lite seguono, come per norma (art. 91 c.p.c.), la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione, i parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 3.1.2025 IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2015 promossa da:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. GIANDONATO LA SALANDRA, giusta procura in atti;
attori in riassunzione contro
AVV. RINALDI PASQUALE, in proprio;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 16.9.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_3 giudizio l'Avv. Rinaldi Pasquale deducendo: 1) che a partire dal 1.5.2003, giusta provvedimento n. 670/2004, è stata percettrice di un assegno mensile di assistenza dell'importo di € 246,00; 2) che la Commissione Sanitaria degli Invalidi Civili della ASL/FG di Manfredonia, nella seduta del 18.11.2008, le ha attribuito un grado di invalidità del 60%, ritenendo così venuto meno il requisito per poter continuare a usufruire dell'assegno mensile;
3) che, a partire dal 1.12.2008, l' ha sospeso il CP_1 pagamento dell'assegno; 4) che la determinazione assunta dalla Commissione Sanitaria le è stato comunicata nel mese di febbraio 2009, con l'espresso avvertimento che entro e non oltre il termine di sei mesi, a pena di decadenza, avrebbe potuto proporre ricorso dinanzi all'A.G. competente ex art. 42 co. 3 D.L. pagina 1 di 7 269/2003 (conv. in L. 326/2003); 5) che nel maggio 2009, per il tramite del marito ha conferito il mandato al convenuto per promuovere il ricorso Persona_1 avverso il predetto verbale, consegnandogli la documentazione medica;
6) di aver, nel mese di novembre 2009, affidato al convenuto anche lo studio per l'accertamento della spettanza dell'indennità ex L. 210/1992; 7) di aver versato un acconto di € 2.000,00 in favore del convenuto;
8) di aver revocato il mandato nell'ottobre del 2012 e di aver scoperto che la domanda avverso il verbale non era stata proposta e che le indicazioni nelle more fornite dal convenuto attenevano ad altro (ed estraneo) procedimento;
9) di aver patito, a causa dell'inadempimento del convenuto, un danno complessivo di € 24.076,00, pari alla mancata percezione degli assegni;
somma così calcolata tenuto conto dell'aumento dell'assegno per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del contratto d'opera professionale, l'inadempimento del convenuto e il diritto alla percezione degli assegni, nonché di condannare il Difensore al risarcimento del danno patito di € 24.076,00 e al pagamento dell'importo periodico che avrebbe percepito a titolo di pensione sociale. Vinte le spese. Si è costituito in giudizio l'Avv. Rinaldi Pasquale che, nel contestare ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto, ha in particolare eccepito di non aver ricevuto alcun incarico dall'attrice. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Istruita a mezzo di prova per testi, all'udienza del 8.2.2017 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso dell'attrice; quindi la causa, tempestivamente riassunta da e da , è Parte_1 Parte_2 pervenuta all'udienza del 16.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata, difettando la prova del nesso causale tra la condotta omissiva addebitata al legale e il risultato derivatone nonché del danno asseritamente patito da parte attrice;
questioni, queste, il cui esame, in ossequio al principio della cd. ragione più liquida, può essere opportunatamente anteposto ed esaminato rispetto alle altre sorte nel contraddittorio delle parti.
A tal proposito, occorre soffermarsi sulle condizioni che devono sussistere ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale dell'Avvocato e sui criteri di riparto dell'onere della prova. Come è noto, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di pagina 2 di 7 diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Più dettagliatamente, la responsabilità professionale dell'Avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 12127/2020), adeguata alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (cfr. Cass. n. 4790/2014). La responsabilità dell'Avvocato sussiste, ad esempio, se il legale abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr. Cass. n. 19520/2019), e, dunque, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. n. 8494/2020). In particolare, l'Avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia comprometta il buon esito del giudizio (cfr. Cass. n. 13875/2020; 15333/2020). Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: 1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum (salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti); 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass.
n. 9238/2007). Tuttavia, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale e, in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
inoltre, occorre verificare sotto il profilo eziologico se il cliente avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'Avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, difettando altrimenti la prova del necessario nesso causale tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, e il risultato derivatone.
In altri termini, in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, cioè dalla difettosa prestazione professionale;
ragione per cui l'affermazione della responsabilità del difensore implica l'indagine – positivamente svolta – sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata dall'Avvocato e sugli effetti di una diversa attività del medesimo professionista in termini di vantaggio per il cliente (cfr. Cass. n. 19147/2018).
Ciò premesso, nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” e tale pagina 3 di 7 criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva del professionista in cui, una volta accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, è possibile ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. tra le altre in termini Cass. n. 25112/2017; 8516/2020; 2638/2013; 9917/2010; 10966/2004). In buona sostanza, l'accertamento del nesso causale si estende, con i medesimi criteri probabilistici, anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica ossia al mancato vantaggio che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe invece conseguito. In questi termini si è espressa di recente la Corte di Cassazione chiarendo che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. n. 25112/2017; 10320/2018). In conclusione, non basta l'errore o l'omissione ad integrare la responsabilità dell'Avvocato, in quanto il cliente deve dare la prova che, in assenza di quella condotta (asseritamente colpevole), si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole della lite (cfr. Cass. n. 22882/2016). Per poter essere risarcito da un Avvocato che ha svolto con poca diligenza il mandato, quindi, il cliente non può limitarsi a dimostrare tale circostanza ma deve provare che dallo scorretto adempimento dell'attività professionale gli è derivato un danno (cfr. Cass. n.
12038/2017) che non può essere confuso con l'inadempimento.
Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'Avvocato, mette conto osservare che nel caso di specie, quand'anche ritenuta provata la sussistenza di un incarico all'Avv. Rinaldi, difetta in ogni caso l'allegazione e la prova – del cui onere era gravata parte attrice – del nesso causale e del danno reclamato.
Innanzitutto, è assolutamente pacifico che con provvedimento n. 158 del 26.2.2009 l'Ufficio Invalidi Civili di Manfredonia ha revocato nei confronti di Parte_3 l'assegno di assistenza: in particolare, come emerge dal verbale in atti, risulta
[...] pagina 4 di 7 che la Commissione Sanitaria, a seguito della visita medica di verifica, ha attribuito a un grado di invalidità del 60%, con conseguente venir meno Parte_3 del requisito sanitario per poter continuare a usufruire dell'assegno mensile di assistenza.
Ciò posto, parte attrice si è limitata a lamentare l'inadempimento del convenuto (id est, omessa impugnazione del verbale nel termine di decadenza di 6 mesi dalla notificazione ex art. 42 co. 3 D.L. 269/2003), senza tuttavia specificatamente allegare, se non in termini meramente astratti e ipotetici (“l'azione da promuoversi … si doveva limitare alla redazione di una semplice impugnazione… L'esito di tale iniziativa avrebbe, o meno (per onestà di causa), riconosciuto esistente il diritto della
), né provare che – ove compiutamente svolto il mandato – sarebbe stato Pt_3 accertato un coefficiente di invalidità superiore a quello di legge (74%) per continuare a usufruire dell'assegno mensile. Difetta infatti del tutto l'allegazione e la prova della effettiva sussistenza di una percentuale di invalidità superiore rispetto a quella accertata dalla Commissione, entrambe necessarie in funzione della dimostrazione del giudizio prognostico favorevole sull'azione di impugnazione del verbale, laddove tempestivamente promossa.
E infatti, alla luce dei su richiamati principi, il mero inadempimento del Difensore non è, da sé solo, sufficiente per ritenere fondata l'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti.
Come innanzi detto, infatti, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi – come invece parte attrice si è limitata a fare nel caso di specie – per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
E non vi è dubbio che incombesse su parte attrice fornire la prova del probabile esito favorevole dell'azione di impugnazione del verbale laddove tempestivamente promossa, atteso che come costantemente ribadito dalla giurisprudenza “la responsabilità per negligenza dell'avvocato nei confronti del proprio cliente implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se fosse stata svolta correttamente e diligentemente. Di conseguenza qualora il cliente non riesca a dimostrare il probabile esito favorevole non ottenuto a causa dell'attività del legale, alcuna responsabilità potrà essere imputata a quest'ultimo, in quanto la sua responsabilità non può affermarsi per il solo mancato corretto adempimento dell'attività professionale” (Trib. Rimini, 21/3/2023); “con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'avvocato, non è sufficiente per il configurarsi di suddetta responsabilità il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale: infatti, occorre, tra l'altro, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se vi sia stato un danno pagina 5 di 7 e infine valutare se l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto. Altrimenti, difetta la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr.
Trib. Bari, 26/1/2023); “la responsabilità dell'esercente la professione forense non è configurabile per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, attraverso una valutazione prognostica positiva se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni. Viceversa, in difetto della prova del nesso eziologico tra condotta del professionista e pregiudizio sofferto dal cliente, non può affermarsi la responsabilità del prestatore di opera intellettuale” (cfr. Trib. Tivoli,
20/1/2023); “nel contenzioso vertente la responsabilità professionale dell'avvocato, per verificare l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi: si tratta di eseguire una valutazione prognostica positiva sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, sulla scorta delle prove attoree” (cfr. Trib. Napoli,
10/1/2023).
Per mera completezza, va poi osservato che le lacune assertive oltre che probatorie di parte attrice sotto il profilo dell'an e del quantum del danno non avrebbero potuto neppure essere colmate dalla invocata ctu, tenuto conto che, secondo pacifici e condivisi principi giurisprudenziali, la consulenza tecnica d'ufficio non può servire a superare l'inadempimento degli oneri assertivi e probatori di chi agisce, costituendo la stessa non un mezzo di prova, ma un mezzo per l'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti, restando comunque necessario e imprescindibile che le parti deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento dei diritti di cui chiedono il riconoscimento (cfr. Cass. nn. 9461/2010; 6155/2009;
24260/2007).
Né può ritenersi sufficiente il generico rinvio (tra l'altro effettuato solo nella comparsa conclusionale) alla relazione medica in atti: posto infatti che la perizia di parte costituisce una “mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (cfr. Cass. SS.UU., n. 13902/2013), va in ogni caso rammentato che l'attore è tenuto a specifiche e tempestive allegazioni – concernenti cioè il caso in esame – degli elementi in diritto e in fatto da far valere in giudizio.
Allegazioni che difettano in toto nel caso di specie, essendosi parte attrice limitata a lamentare il pregiudizio patito, senza provare – come era suo onere – la effettiva sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un'invalidità superiore rispetto a quella accertata dalla Commissione, sì da poter continuare a usufruire dell'assegno mensile laddove l'azione di impugnazione fosse stata tempestivamente proposta.
Del tutto irrilevante è poi, come sostenuto nella comparsa conclusionale, che la relazione medica in atti non sia stata specificatamente contestata dal convenuto: va pagina 6 di 7 infatti rammentato che il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Affinché il convenuto possa prendere posizione è però necessario che l'attore abbia per primo ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa. Pertanto, la mancata allegazione specifica dei fatti – costitutivi, modificativi o estintivi – esonera il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (cfr. Cass. n. 3023/2016; 20525/2020). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (cfr. Cass. n. 22055/2017). Ne discende che la mancata specifica allegazione e prova del nesso causale e del danno non può che ridondare a svantaggio di parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto, deve rilevarsi che le difese di parte attrice, sia pure infondate, non travalicano i limiti della legittima prospettazione difensiva;
sicché difetta, quanto meno, la prova dell'elemento soggettivo (ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale), indispensabile ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità (cfr. Cass. n. 24645/2007).
Le spese di lite seguono, come per norma (art. 91 c.p.c.), la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione, i parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 3.1.2025 IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 7 di 7