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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 338/2023 R.G., cui è riunita la causa n.
925/2023 R.G., promossa da:
, (P.Iva ) con sede in Milano, via San Prospero, 4, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te pro tempore Dott. , rappresentata e difesa Parte_2
(C.F. e P.IVA e per essa dall'Avv. Concetta COroparte_1 P.IVA_2
Sorrentino (C.F. unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti C.F._1
Antonio Borraccino (C.F. ), Paola Ranieri (C.F. C.F._2
), Giovanni Desideri (C.F. ) e Enzo C.F._3 C.F._4
Paolini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso la stessa in C.F._5
Roma Largo Arrigo VII, 4. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06-5741908 ed indirizzo PEC
e Email_1
; Email_2 APPELLANTE (R.G. 338/2023) E APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
(R.G. 935/2023);
COro
(c.f. e p.iva: , in persona COroparte_2 P.IVA_3
del Direttore Generale p.t., corrente in alla Via Martiri Lancianesi, n. 17/19, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Germano Belli del Foro di (c.f.: CP_2
(telefax: 0871.330550) (Pec: C.F._6
ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Email_3 alla Via Maiella, n. 2, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Nardis del Foro di
L'Aquila (c.f.: ) (telefax: 0862.413315) (Pec: C.F._7 [...]
; Email_4
APPELLATA (R.G. 338/2023) E APPELLANTE (R.G. 925/2023);
E
, P.I. ), in persona del COroparte_3 COroparte_4 P.IVA_4
Presidente e Rappresentante legale pro-tempore, con sede in Pescara, Via Enzo Ferrari
n. 155, rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c., dall'Avv. Paola Rapacchiale ( ) del Foro CodiceFiscale_8
di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec: con studio legale sito in Pineto (TE), alla via Email_5
Nazionale Adriatica Nord n.
3. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente numero di telefono: 3334988499
–fax 0859493506, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata, ut supra;
ALTRA APPELLATA (R.G. 338 e 925/2023);
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_5 P.IVA_5
tempore, con sede in Pescara, Via E. Ferrari n. 155;
APPELLATA (R.G. 338 e 925/2023). CP_6
per la riforma della sentenza non definitiva n. 48/2023 resa dal Tribunale di Chieti pubblicata in data 27 gennaio 2023 e sentenza definitiva n. 445/2023 pubblicata in data
01 agosto 2023.
pag. 2/32 Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 25.02.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza del 25.02.2025, riunita la causa n. 925/2023 RG a quella n. 338/2023 R.G., tratteneva la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti si riportavano alle conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza non definitiva n. 48/2023 pubblicata in data 27 gennaio 2023, e successivamente con sentenza definitiva n. 445/2023 pubblicata in data 01 agosto 2023, il Tribunale di Chieti decideva in ordine alla domanda di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da cui era Parte_3
stato ingiunto il pagamento della somma di € 611.290,19 (oltre interessi e spese della procedura) in favore della a saldo del credito che a quest'ultima era Parte_1
stato ceduto dalla società che aveva gestito le Case di Cura CO e CP_5
GE, accreditate con la Regione Abruzzo, per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali negli anni dal 2006 al 2017, credito che riguardava gli interessi moratori ex art. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 sulle fatture emesse nei confronti dell' per CP_2
prestazioni sanitarie rese dal 2006 al 2017, che erano state pagate in ritardo dall'azienda. CO 1.1 A sostegno della domanda, la parte opponente eccepiva:
• l'inefficacia e l'invalidità della cessione del credito in ragione della mancata accettazione da parte sua e della Regione Abruzzo, accettazione richiesta dai contratti stipulati con la cedente per le annualità dal 2006 al 2017, CP_5
quindi il difetto di legittimazione della Parte_1
• l'insussistenza del credito azionato per l'annualità 2018 che esulava dalla cessione;
• il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 1 comma 10 d. l.
324/1993 in favore della Regione Abruzzo;
• l'inapplicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, anche per espresso riferimento –nei contratti dal 2010 al 2017- al tasso di interesse legale;
pag. 3/32 • l'inammissibilità della domanda per intervenuta rinunzia all'azione in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nei contratti;
• l'obbligo della cedente , di cui chiedeva la chiamata in causa, di CP_5
mantenerla indenne per eventuali cessioni non accettate;
• la prescrizione del credito ex art. 2948 c.c.;
• l'infondatezza della pretesa per superamento dei tetti di spesa;
• la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte dell'opposta, contestando in ogni caso il quantum richiesto.
1.2 Si costituiva in giudizio la eccependo: Parte_1
• la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, delle somme ingiunte;
• la non necessità del consenso della Regione e dell' alla cessione del CP_2
credito, trattandosi di cessione effettuata ai sensi della l. n. 130/1999;
• la nullità della clausola contrattuale riguardante la cessione dei crediti, in quanto contenente una condizione meramente potestativa che doveva essere oggetto di una specifica approvazione scritta, deducendo l'avvenuta cessione in suo favore dell'intero credito per interessi indicato nel decreto ingiuntivo;
• l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente circa il suo difetto di legittimazione passiva;
• la corretta quantificazione dell'importo dovuto per interessi, sulla base del d. lgs.
n. 231/2002; l'infondatezzza delle deduzioni dell'opponente relative alla cd. clausola di salvaguardia;
• la sottoposizione del diritto azionato a termine di prescrizione decennale e non quinquennale, comunque non decorso in ragione del compimento di più atti interruttivi;
• l'inoperatività del budget di spesa per gli interessi moratori e la mancanza di prova del dedotto superamento dei limiti di spesa
• l'infondatezza dell'eccezione di abuso del diritto e violazione della buona fede e correttezza, evidenziando che i contratti dal 2013 al 2017 prevedevano espressamente l'applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, mentre pag. 4/32 le clausole dei contratti dal 2010 al 2012, che richiamavano l'art. 1284 c.c. e prevedevano termini di pagamento più ampi di quelli previsti dal d. lgs. n.
231/2002 e dovevano essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n.
231/2002.
Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Abruzzo e della la dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, CP_3 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, la condanna dell'azienda opponente, della e della Regione Abruzzo al CP_3 pagamento in suo favore dell'importo di € 611.290,19 (o del diverso importo ritenuto dovuto), oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
1.3 Si costituiva in giudizio a la che si associava alle deduzioni e richieste CP_5
della evidenziando di avere ceduto il suo credito per interessi a Parte_1 quest'ultima sulla base della l. n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti e che, ad ogni modo, la cessionaria era ignara della presenza (nei contratti che essa cedente aveva
CO concluso con l' di una clausola di divieto di cessione dei crediti senza il consenso del debitore ceduto, per cui la clausola non le era opponibile. Rappresentava, inoltre, che la clausola di manleva contenuta in alcuni contratti operava unicamente nel caso in cui la ritenute illegittime le cessioni dei crediti, pagasse direttamente la cedente, CP_2
e successivamente, acclarata la validità della cessione, fosse costretta a pagare le fatture una seconda volta, in favore della cessionaria dei crediti. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda di manleva.
1.4 Si costituiva in giudizio anche la Regione Abruzzo, eccependo l'incompetenza del
Tribunale di Chieti in favore di quello di L'Aquila, l'inefficacia della cessione per CO mancata accettazione da parte sua e dell' il suo difetto di legittimazione passiva e l'estinzione per prescrizione del diritto azionato dalla . Chiedeva, pertanto, la Pt_1
declaratoria d'incompetenza per territorio del Tribunale di Chieti in favore di quello di
L'Aquila il difetto di legittimazione attiva della e il proprio difetto di Pt_1
legittimazione passiva, nonché l'estinzione per prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti.
1.5 Si costituiva in giudizio anche a eccependo il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva, l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti, in quanto pag. 5/32 diversa da quella fatta valere con il ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., l'inefficacia della cessione dei crediti operata dalla in favore della per mancata CP_5 Pt_1 accettazione, la mancata cessione dei crediti con riguardo all'annualità 2018,
l'inapplicabilità degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002, anche perché contrattualmente esclusi e l'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti, contestando in ogni caso la quantificazione degli interessi richiesti. Chiedeva, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità della sua chiamata in causa, del proprio difetto di legittimazione passiva, del difetto di legittimazione attiva della per inefficacia Pt_1 dell'atto di cessione, quanto meno per l'anno 2018, dell'insussistenza del credito azionato e dell'estinzione di quest'ultimo per prescrizione.
1.5 Separata la domanda formulata dalla nei confronti della Regione Parte_1
Abruzzo, relativamente alla quale il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di L'Aquila, rigettate le istanze istruttorie della
[...]
e della la causa veniva trattenuta in decisione previa CP_3 Parte_1
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Chieti, con sentenza non definitiva n.
48/2023 pubblicata in data 27.01.2023, accoglieva parzialmente la domanda per i motivi che seguono.
2.1 Il primo giudice, in via preliminare, escludeva la sopravvenuta cessazione della CO materia del contendere, per avere l' successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo, versato alla l'intero importo indicato nel provvedimento Parte_1
monitorio che le era stato notificato, osservando che trattavasi di un pagamento effettuato al solo fine di evitare il maturare di ulteriori interessi, e senza alcuna rinunzia alla volontà di accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria.
2.2 Nel merito, reputava infondata l'eccezione dell'opponente relativa all'inefficacia della cessione per mancata prestazione del consenso da parte dell' e della CP_2
Regione Abruzzo. In particolare, osservava che le clausole contrattuali disciplinanti la cessione del credito vantato dalla struttura sanitaria prevedono l'obbligo di quest'ultima
CO di notificare la cessione alla Regione Abruzzo ed all' e che l'accettazione da parte delle predette condizionava sospensivamente l'efficacia della cessione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923; rappresentava, inoltre, che l'accordo con pag. 6/32 cui la cessione del credito era stata subordinata al consenso da parte dell' o della CP_2
Regione Abruzzo era stato concluso tra queste ultime e la e non poteva CP_5
essere opposto alla cessionaria terza rispetto all'accordo ex art. 1260 Parte_1
CO comma 2 c.c., né la aveva fornito alcuna prova che la fosse a Parte_1 conoscenza dell'accordo predetto al momento della cessione, con la conseguenza che l'avvenuta cessione, nonostante il mancato consenso da parte della azienda ceduta, poteva eventualmente esporre la ad una responsabilità risarcitoria nei CP_5 confronti dell' o della Regione Abruzzo, ma certamente non incidere sul negozio CP_2
traslativo del credito dalla alla per il generale principio CP_5 Parte_1 della cedibilità dei crediti di cui all'art. 1260 comma 1 c.c.
Rilevava, inoltre, che non poteva nemmeno sostenersi l'inefficacia della cessione per mancanza di consenso dell'azienda ceduta, ai sensi degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923
e che, peraltro, la cessione era avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla l. n. 130/1999.
2.3 Quanto, poi, al credito per interessi della con riguardo all'anno Parte_1
2018, affermava che esso, dell'importo di € 324,32, riguardava il ritardato pagamento della fattura n. 143/2 rientrante tra quelle cedute e gli interessi per il ritardato pagamento di fatture relative a prestazioni sanitarie rese nell'anno 2017.
2.4 Parimenti il primo giudice, analizzando la disposizione di cui all'art. 1 comma 10
d.l. n. 324/1993, rigettava l'ulteriore eccezione dell'azienda sanitaria, relativa al suo difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 1 comma 10 d.l. n. 324/1993, affermando che il soggetto tenuto al pagamento delle somme richieste dalla
[...]
è l' e non l'ente incaricato del Parte_1 Parte_4
pagamento ex art. 1 comma 10 d. l. 324/1993.
Venivano pertanto rigettate sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'azienda opponente, che la domanda di condanna formulata dalla Parte_1
nei confronti della CP_3
2.5 Quanto agli interessi, rilevava che il regime degli interessi disciplinato dal d. lgs. n.
231/2002 era pienamente compatibile con gli accordi conclusi tra la e CP_5
l' accordi aventi ad oggetto lo svolgimento, da parte Parte_5
della prima, di prestazioni sanitarie a fronte del pagamento, da parte della seconda, del pag. 7/32 corrispettivo di quelle prestazioni, integranti a tutti gli effetti delle transazioni commerciali, per cui avendo l' stipulato il contratto con la Parte_5 CP_5
agendo iure privatorum, non vi era alcuna ragione per la quale non dovesse rispondere delle conseguenze previste per le transazioni commerciali concluse tra privati, mentre del tutto inconferente veniva ritenuta l'eccezione relativa alla operatività della clausola di salvaguardia, in quanto l'acquiescenza e la rinunzia preventiva ad azioni giudiziarie, effettuata dalla riguardava i provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa CP_5
e quelli di attribuzione del budget e di determinazione delle tariffe, provvedimenti esulanti dall'oggetto del giudizio, relativo all'an ed al quantum degli interessi per ritardato pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie.
2.6 Il primo giudice, inoltre, rilevava l'infondatezza dell'eccezione relativa alla prescrizione del credito, evidenziando che, differentemente da quelli disciplinati dall'art. 2948 n. 4 c.c., gli interessi in questione non hanno carattere periodico e il diritto di ottenerne il pagamento si prescrive nell'ordinario termine decennale e che erano molteplici, inoltre, gli atti che la società opposta aveva prodotto in giudizio, attestanti l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, negli anni 2007, 2008, 2009, 2014,
2015, 2016, 2018.
2.7 In ordine alla quantificazione delle somme, dopo aver osservato che i contratti conclusi dalle case di cura GE e CO relativi agli anni 2006 e 2007 non contenevano una specifica disposizione in merito agli interessi applicabili in caso di ritardo, mentre i contratti relativi agli anni dal 2013 al 2017 richiamavano gli interessi nella misura di legge, rilevava che vertendosi in ipotesi di transazioni commerciali, gli interessi di legge erano quelli stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002, per cui, almeno con riferimento alle predette annualità, la pretesa economica della era stata Pt_1
correttamente quantificata;
diversamente, nei contratti relativi agli anni dal 2010 al
2012, le parti avevano fatto espresso riferimento agli interessi disciplinati dall'art. 1284
c.c., mediante disposizioni che non potevano ritenersi nulle ex art. 7 d. lgs. n. 231/2002.
2.8 Pertanto, reputato fondato l'unico motivo di opposizione relativo all'entità degli interessi limitatamente agli interessi sui corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate negli anni dal 2010 al 2012, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento di una Ctu contabile volta pag. 8/32 a rideterminare il quantum della pretesa creditoria della per le Parte_1
predette tre annualità, sulla base del tasso di interesse legale piuttosto che di quello previsto dal d. lgs. n. 231/2002.
2.9 Il primo giudice rigettava, invece, la domanda della con riguardo Parte_1
agli interessi sui compensi dovuti per prestazioni relative alle annualità 2008 e 2009, per le quali non aveva prodotto il contratto (eventualmente) concluso tra la cedente CP_5
CO e l' ritenendo irrilevante il pagamento da parte dell' della sorte capitale
[...] CP_2
del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese dalla nelle annualità 2008 e CP_5
2009 (trattandosi di condotta che, in mancanza di un contratto concluso ai sensi dell'art. 8 quinquies d. lgs. n. 502/1992 era del tutto inidonea a far sorgere il diritto agli interessi in capo alla ) e del fatto che tale mancanza era stata segnalata dall'azienda CP_5
opponente successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. (trattandosi di una carenza del titolo di parte della domanda che, anche in mancanza di eccezione da parte dell' sarebbe stato doveroso da parte del giudice CP_2
rilevare), per cui reputava non dovuti gli importi indicati nelle fatture n. 82/1 e 134/2, in quanto relativi ad interessi sui corrispettivi versati in ritardo con riguardo a prestazioni sanitarie rese negli anni 2008 e 2009.
CO 2.10 Da ultimo, il primo giudice disattendeva la domanda di manleva della nei confronti della rilevando la non correttezza della interpretazione fornita CP_5
delle clausole contrattuali, per la quale l'obbligo di manleva scaturirebbe dalla mera violazione delle disposizioni pattuite per la cessione dei crediti da parte della CP_5
ed evidenziando che tale evenienza non tutelava alcun interesse patrimoniale dell' che aveva visto la dare compiuta esecuzione alle obbligazioni CP_2 CP_5
contrattuali assunte e che non aveva riconosciuto alla medesima gli interessi per il ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti.
2.11 Con sentenza definitiva n. 445/2023, pubblicata in data 01.08.2023, all'esito dell'espletata Ctu contabile volta a rideterminare il credito vantato dalla Parte_1
tenendo conto degli interessi stabiliti dal d. lgs. n. 231/2002 con riguardo alle
[...]
annualità 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, con le decorrenze stabilite contrattualmente, o in mancanza con le decorrenze stabilite dal medesimo d.lgs., degli interessi ex art. 1284 c.c., per gli anni 2010, 2011 e 2012, con le decorrenze stabilite pag. 9/32 contrattualmente e della insussistenza del diritto agli interessi con riguardo ai corrispettivi di prestazioni sanitarie rese negli anni 2008 e 2009, il primo giudice, ritenuta la correttezza metodologica dell'operato della consulenza tecnica d'ufficio, rilevava che la pretesa creditoria della doveva essere rideterminata in Parte_1
€ 345.574,13, importo da maggiorare degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., a decorrere dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, condannava l' al Parte_6 pagamento in favore della della somma di € 345.574,13, oltre Parte_1
interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 17.251,50.
3. Appello causa n. 338/2023: avverso la sentenza non definitiva n. 48/2023 proponeva appello i motivi di seguito indicati. Parte_7
3.1 Erronea valutazione dei fatti di causa. Sulla richiesta di cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento eseguito prima della proposta opposizione senza riserve.
Con tale motivo di doglianza ha eccepito l'erroneità della decisione in ordine alla mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito
CO dell'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto da parte della senza alcuna riserva e in data antecedente alla opposizione promossa, deducendo che la corresponsione della somma oggetto del credito vantato ha configurato una vera e propria solutio giuridicamente rilevante nel rapporto sostanziale creditore-debitore intercorrente tra le parti processuali.
3.2 Sulla legittimazione passiva della in relazione agli interessi maturati per CP_3
gli anni 2006-2007.
Al riguardo, ha eccepito la violazione di legge per aver erroneamente la gravata decisione fatto applicazione degli artt. 1, comma 10, del d.l. 324/1993 e 122 della l.r.
Abruzzo n. 15 del 2004, convertito in legge 424/1993 circa l'individuazione del soggetto passivamente legittimato con riferimento alle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie rese nelle annualità 2005-2006-2007. Ha
pag. 10/32 dedotto, in particolare, che la legittimazione passiva spetterebbe a o, in via CP_3
subordinata, sulla e sulla in via solidale fra loro. CP_2 CP_3
3.3 Sulla quantificazione delle somme a titolo di interessi di mora sulle prestazioni relative agli anni 2010 2011 e 2012.
Sotto tale aspetto, ha contestato la decisione per aver riconosciuto, in ordine al ritardato pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese in ragione dei contratti relativi agli anni dal 2010 al 2012, come dovuti gli interessi al saggio convenzionalmente pattuito negli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. In particolare, ha dedotto che la pattuita applicazione di interessi al tasso legale del c.c. ex art 1284 comma 1 sarebbe nulla per contrasto con le cogenti clausole di legge del d.lgs.
231/2002, atteso che è gravemente iniquo per il creditore essere indennizzato per il ritardo nel pagamento delle fatture con il tasso di interesse minimo previsto dal nostro ordinamento (quello legale dell'art 1284 primo comma) anziché con il tasso BCE maggiorato dell'8% previsto dalla normativa speciale dettata proprio per sanzionare le condotte inadempienti dei debitori.
3.4 Sul diritto al riconoscimento degli interessi ex D.lgs. 231/02 per l'anno 2008.
Al riguardo ha contestato la decisione per aver escluso il riconoscimento degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/02 richiesti per il 2008 di cui alle fatture n. 82/1 e 134/2 sul presupposto della mancanza per detta annualità della sottoscrizione di un contratto ex art. 8 quinquies D.lgs. 231/02, deducendo l'omessa valutazione delle circostanze fattuali e delle argomentazioni giuridiche proposte. In particolare, ha asserito che le prestazioni rese nel corso dell'anno 2008 dalle Case di cura GE e CO sono state
CO oggetto di pagamento spontaneo da parte della di talché nessuna sospensione CO dell'accreditamento è mai stata operata e anzi la a ritenuto di potere procedere alla remunerazione nei limiti del budget proprio in ragione della prorogatio dei contratti precedenti e dei limiti di spesa ivi fissati, per cui la mancanza di un contratto sottoscritto inter-partes per l'anno 2008 non modificherebbe, comunque, la natura del rapporto tra la
CO casa di cura e la di natura contrattuale, con obbligo, in capo all'erogatore
CO accreditato, di rendere la prestazione richiesta e obbligo, in capo alla per conto della quale sono state eseguiti i servizi sanitari, di pagarne il corrispettivo;
ha poi rappresentato che l'assenza di un formale contratto per l'anno 2008 risulta ascrivibile pag. 11/32 CO alla stessa, cui di certo non può in alcun modo consentirsi di trarre vantaggio dai propri inadempimenti, non potendosi dubitare comunque della sussistenza del rapporto CO contrattuale tra la casa di cura, anche in ragione del regime di proroga.
CO 3.5 Si costituivano la e contestando gli opposti motivi di gravame e CP_7
chiedendone il rigetto.
4 Appello nella causa n. 925/2023 RG La COroparte_2
contestava la sentenza non definitiva n. 48/2023 e la sentenza definitiva n. 445/2023, nella causa iscritta al n. 925/2023 R.G., per i motivi di seguito indicati:
4.1 Con il primo motivo di gravame ha contestato le sentenze impugnate per aver erroneamente affermato la validità ed efficacia della cessione stipulata tra la società cedente e la eccependo, in particolare, la mancata CP_8 Parte_1
valutazione della documentazione in atti comprovante la piena conoscenza del divieto di cessione da parte del cessionario e la conseguente inopponibilità della stessa al debitore.
Nello specifico, eccepisce il difetto di legittimazione ad agire della Parte_1
per l'inefficacia e l'invalidità della cessione, non essendo la stessa stata accettata dalla
CO Regione Abruzzo e dalla come statuito nei contratti in essere con la cedente
. CP_5
4.2 Violazione e/o non corretta applicazione dell'art. 1, comma 10, del d.l. 324/1993, convertito in legge 424/1993, in combinato disposto con l'art. 38 della l.r. Abruzzo n.
146/1996, dell'art. 122 della l.r. Abruzzo n. 15 del 2004 con riferimento alle pretese economiche relative alle annualità 2005 – 2006 – 2007. Erronea e/o non corretta interpretazione dell'art. 10 contratti regolanti il triennio 2005 – 2007”.
Con tale motivo, ha impugnato le sentenze per non aver rilevato la carenza di legittimazione passiva/titolarità dell' ex art. 1, comma 10, Parte_8
del d.l. 324/1993, convertito in legge n. 424/1993, per essere legittimata la CP_3
e/o la Regione Abruzzo e per non aver, conseguentemente, rigettato la domanda avversa volta al pagamento dei corrispettivi asseritamente rivendicati per le prestazioni sanitarie relative al triennio 2005 – 2007.
4.3 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c.
pag. 12/32 Al riguardo, ha contestato la sentenza per aver erroneamente rigettato, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito vantato a titolo di interessi.
4.4 4a) Infondatezza della pretesa creditoria formulata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.
231 del 2002 con riferimento agli anni 2005 – 2006 – 2007 per inapplicabilità dell'istituto giuridico ai contratti stipulati ante 08.08.2002. 4b) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. Insussistenza della natura di
“transazione commerciale” e conseguente inapplicabilità degli interessi al tasso moratorio di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02. Natura di rimborso e non di corrispettivo delle somme richieste.
Da ultimo, ha contestato le sentenze gravate nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi di mora ex artt. 4 e segg. del d.lgs. n. 231/2002 sulle somme dovute alla parte
CO istante e la sentenza definitiva n. 445/2023 nella parte in cui ha condannato l' a pagare alla la somma di €.345.574,13 relativamente agli importi Parte_1
portati sulle fatture azionate in via monitoria a titolo di interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/02.
Chiedeva quindi la riforma delle sentenze impugnate con rigetto della domanda azionata per tutte le motivazioni addotte con vittoria di spese.
4.5 Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità dell'appello per avere fatto espressa riserva Parte_1
d'appello avverso la sentenza non definitiva n. 48/2023, l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva, chiedendone in ogni caso, nel merito, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
4.6 Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e Parte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché inammissibile ed infondato, in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite.
Spiegava, altresì, appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 48/2023 e avverso la sentenza definitiva n. 445/23 per gli stessi motivi spiegati nell'appello pag. 13/32 proposto nella causa n. 338/2023 RG che estendeva alla sentenza definitiva che aveva quantificato le pretese sulla base dei principi espressi nella decisione non definitiva.
Gli appelli suddetti veniva riuniti con ordinanza del 25 febbraio 2025 e pertanto il n.
925/2023 RG veniva riunito a quella n. 338/2023 RG e trattenuto in decisione.
5. Motivi della decisione.
Questa Corte deve premettere che gli appelli riuniti comportano la necessità dell'esame dei motivi di appello proposti dalla sia nell'appello autonomo proposto Parte_1
con la causa n. 338/2023 rg, poi riproposti anche nell'appello incidentale nella causa n.
925/2023 RG, anche se estesi alla sentenza definitiva nel frattempo emessa dal primo giudice, nonché dell'esame dei motivi di appello avverso sentenza non definitiva e sentenza definitiva proposti dalla nel giudizio n. 925/2023 R.G. CP_2
Motivi di ordine logico impongono di trattare per primi i motivi di impugnazione da cui potrebbe derivare l'assorbimento delle altre doglianze sollevate, quindi le eccezioni preliminari ed infine, superate le stesse, gli altri motivi di merito.
Pertanto verrà trattato primariamente il primo motivo di impugnazione proposto dalla
CO nel giudizio n. 925/2023, riunito alla presente giudizio, in quanto avente portata assorbente delle altre doglianze.
5.1 La deduce con la prima doglianza la invalidità ed Parte_8
inefficacia della cessione del credito posta in essere da a CP_5 Parte_1
per mancanza di accettazione da parte della ASL/Regione Abruzzo per opponibilità della stessa alla ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c. in quanto dalla stessa Pt_1
conosciuta, con consequenziale infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla e difetto di legittimazione della stessa cessionaria. Parte_1
La Corte ritiene il motivo infondato per le ragioni che seguono.
Giova premettere la cornice normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie per poterne poi trarne le conclusioni relative alla efficacia della cessione del credito ed alla opponibilità al cessionario.
Al riguardo deve osservarsi come il credito per interessi delle prestazioni sanitarie
CO erogate da per gli anni dal 2006 al 2017 e pagate dalla in ritardo è stato CP_5
oggetto di cessione del credito alla nell'ambito di un'operazione di Parte_1
cartolarizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 130 del 30.04.1999, la pag. 14/32 quale all'art. 4, prevede che, anche ai fini dell'opponibilità, sia sufficiente che della cessione sia dato pubblico avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nella specie la G.U. del n. 85 del 20 luglio 2019.
Ciò trova conferma nel D.L n. 145/13 conv. in L. n. 9/2014 ( che ha modificato la L. .
130/99) art. 4 bis ove è stabilito “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”. CO Nel caso di specie la cessione in blocco dei crediti vantati nei confronti della è stata stipulata fra e in data 21.06.19, pubblicata in G.U. numero 85 del CP_5 Pt_1
20.07.19 e comunicata al debitore ceduto (Asl Pescara) a mezzo pec in data 29.07.19.
A ciò si aggiunga che è' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre
1923, n. 2240, art. 70 richiamato dall'appellante, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass.
n.24758/2021; Cass. 18339/2014).
Con l'ulteriore precisazione della Suprema Corte (Cass. n 29420/23) “ che l'art. 69 del
R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019)”.
pag. 15/32 Deve tuttavia osservarsi come tale disciplina normativa prevista in caso di cessione dei crediti delle amministrazioni diverse da quelle statali e dalla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti, che non prevede ai fini della efficacia e validità della cessione l'obbligo della accettazione del debitore ceduto, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo espressa in materia, può validamente essere derogata secondo la volontà negoziale delle parti.
In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n.
2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam” (Cass. Ord.n. 29420 del 24 ottobre 2023).
Nella parte motiva la Suprema Corte, peraltro richiamando proprio un caso analogo a quello in questa sede in esame, ha chiarito che: “E' principio solido nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso
l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. n.24758/2021; Cass. 18339/2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass. 2541/2007). E' bene precisare che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad
pag. 16/32 amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019). 8.- Tuttavia, nel caso di specie, come la Corte stessa rileva, sono state le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare l'applicabilità della disciplina normativa di cui si è detto, posto che l'articolo 13 del contratto del 6 agosto 2009, trascritto a pagina 34 del controricorso, prevede che “nel caso di cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto relativamente all'anno 2009 nei limiti delle prestazioni verificate positivamente la struttura ha obbligo di notificare l'atto di CO cessione alla . La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale
CO della ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 - 70 del Regio decreto numero 2440 del 18 novembre 1923” Le parti hanno quindi richiamato la normativa sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con “assenso formale”, così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione” (Cass. ord. citata n. 29420/2023).
Nel caso di specie nei contratti relativi agli anni di riferimento sono inserite clausole che derogano alla libera cedibilità dei crediti, stabilendo in base alla libera autonomia negoziale delle parti, che la cessione del credito derivanti dalle prestazioni sanitarie in
CO favore della debba essere accettata formalmente dal debitore ceduto Parte_9
(cfr. art. 13 per il contratto relativo agli anni 2005/2007; art. 13.2 per l'annualità 2010, art. 14.2 per i contratto relativo alle annualità 2011/2012; art. 15 per le annualità
2013/2015 e art. 15 per il contratto 2016/2017).
Risulta incontestato come per le annualità relativa alla cessione del credito da
[...]
non vi sia stata alcuna adesione o accettazione formale, come COroparte_9
necessario, da parte della Regione, risultando tale cessione inefficace nei confronti della CO
pag. 17/32 Tuttavia questa Corte ritiene come da ciò non possa derivare la carenza di legittimazione della né l'infondatezza del credito della predetta. Parte_1
Deve infatti porsi il problema della opponibilità delle clausole contrattuali che stabiliscono il divieto di cessione senza accettazione del debitore ceduto, in deroga al generale principio della libera cedibilità del credito, valido, per quanto sopra detto,
CO anche per i crediti in esame vantati nei confronti della
Al riguardo deve farsi applicazione dell'art. 1260 comma 2 c.c., secondo cui il patto che esclude la libera cedibilità del credito non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
La prova suddetta deve essere rigorosa, proprio perché trattasi di deroga ad un principio di libera cedibilità su cui può fare affidamento il terzo cessionario, ed il relativo onere non può che ricadere su chi tale opponibilità eccepisce, quindi nel caso di specie nella
CO
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell'affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260, primo comma, cod. civ. e dell'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi, ex art. 1372 cod. civ., soltanto in quanto, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, cod. civ., sia dimostrato che il cessionario abbia avuto conoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione” (Cass. Sent. n. 825 del 20 gennaio 2015).
Nel caso di specie deve ritenersi che tale prova non sia stata fornita, non potendo equipararsi la prova della conoscenza alla mera conoscibilità del patto, quindi non potendo desumersi tale prova dalla produzione in sede di richiesta di decreto ingiuntivo da parte della dei contratti relativi alle annualità oggetto di richiesta di Parte_1
interessi, in quanto non è detto che tali contratti fossero nella disponibilità della cessionaria all'epoca della cessione, né potendo arguirsi tale conoscenza effettiva dal richiamo degli stessi contratti nella procura speciale rilasciata proprio al tempo della cessione, risultando tale circostanza sintomo di conoscibilità, ma non prova di effettiva conoscenza di tale patto di non libera cedibilità.
pag. 18/32 In tal senso si è già espressa questa Corte in precedente su caso analogo (Carte Appello
L'Aquila sentenza n.1096/2024), cui questo Collegio intende dare continuità, pur nella consapevolezza di alcune pronunce contrastanti sul punto della medesima Corte.
CO Pertanto si ritiene infondato il primo motivo di appello proposto dalla e ritenersi sussistente la legittimazione attiva della in ordine ai crediti vantati e Parte_1
CO domandati nei confronti della parte in causa. CO 5.2 Superata ed assorbita deve ritenersi l'eccezione sollevata dalla nel giudizio n.
338/2023 RG di inammissibilità dell'appello autonomo proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza non definitiva, per avere la stessa fatto espressa riserva in Pt_1
primo grado di appello della sentenza non definitiva, che per tanto poteva essere impugnata solo unitamente alla sentenza definitva, argomentazione ed eccezione
CO superata dalla proposizione nel giudizio 925/2023 R.G. di appello della e di appello incidentale da parte della sia avverso la sentenza non definitiva che Parte_1
della sentenza definitiva per gli stessi motivi di gravame che erano stati espressi nell'appello autonomo, circostanza che consente, dunque, alla Corte di esaminare i motivi doglianza sollevati dalla anche nel primo giudizio, peraltro Parte_1
riunito con il secondo. Resta assorbita anche la doglianza di litispendenza.
5.3 Parimenti infondata appare essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla sollevata dall'appellata per asserita carenza di Parte_1 CP_3
interesse ad agire e insussistenza della condizione dell'azione. Ed invero, sebbene originariamente l'appellante aveva escluso il coinvolgimento della Pt_1 CP_3
CO chiedendo emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti della tuttavia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da quest'ultima ha successivamente indotto la società ad estendere il contraddittorio nei confronti della per rivolgere contro la predetta la medesima domanda di pagamento per le CP_3
annualità oggetto di giudizio. Tale evidenza implica, dunque, l'interesse concreto all'impugnazione dello specifico capo della sentenza e l'infondatezza della sollevata eccezione.
5.4 Passando alla trattazione del merito verranno di seguito trattati i motivi di appello CO proposti dalla e dalla secondo l'ordine logico delle questioni Parte_1
proposte.
pag. 19/32 Infondato appare essere il primo motivo di gravame proposto da Parte_1
inerente all'asserita erroneità della decisione in ordine alla mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento dell'importo
CO ingiunto da parte della effettuato senza alcuna riserva e in data antecedente alla opposizione promossa.
Ed invero, dalle risultanze processuali si evince chiaramente come il pagamento della somma azionata in sede monitoria sia stato eseguito in ragione della provvisoria ed immediata esecutività del decreto ingiuntivo e, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere, che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice, allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito”(cfr. Cass. ord. n. 12632 del 20.04.2022).
Peraltro, sul punto si osserva che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione ed è quindi ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l'interesse alla prosecuzione della controversia. Pacificamente la giurisprudenza di legittimità afferma che la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali. Queste ultime, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, sottopongono al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.
21757/2021; Cass. n. 5607/2005). Nel caso in esame, non emergono dagli atti processuali dichiarazioni concordi delle parti in tal senso, anzi dal carteggio processuale
CO in atti si evidenzia come l'appellata non abbia in nessuna occasione dichiarato espressamente di non avere più interesse a coltivare il relativo giudizio.
Alla luce delle suddette considerazioni, tale doglianza risulta essere priva di pregio e va rigettata.
pag. 20/32 5.5 Deve ora essere trattato il secondo motivo di gravame proposto dalla Parte_1
che appare coincidente con il secondo motivo di appello della
[...] COroparte_2
relativo alla dedotta legittimazione passiva della in
[...] CP_3
relazione alle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie rese nelle annualità 2005-2006-2007.
Al riguardo deve riconoscersi come l'indirizzo ormai pacifico di questa Corte
d'Appello, cui questo Collegio ha già aderito in precedenza e dal quale non intende discostarsi, affermi la legittimazione passiva della per le prestazioni erogate nelle CP_3
predette annualità.
Militano in tal senso sia l'art.1 comma 10 del d.l. 324/1993 conv. con modifiche dalla l.
n. 423/1993, che si riferisce esplicitamente ad “obbligazioni” e “corrispettivi”, normativa applicabile nello stesso senso anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502/1992 (Cass. Sent. n. 26959 del 23 dicembre 2016 e Cass. Sent. n.
17587 del 5 luglio 2018), sia la normativa regionale di settore di cui alla L.R. n.
146/1996, che presuppone comunque l'esistenza di un rapporto contrattuale richiamando in più punti la stipula di convenzioni e la procedura da seguire.
In particolare l'art. 1 comma 10 del d.l. n. 324/1993, convertito dalla legge n. 423 del
1993, prevede testualmente che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente”. Tale ente incaricato del pagamento deve essere inquadrato nella per lo svolgimento CP_3 delle funzioni centralizzate di tesoreria, in quanto l'art. 38 della legge regionale n.
146/1996, come modificato dalla L. R. n. 15/ 2004 art. 122, prevedeva che: “le aziende provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria Unica Regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali………...
Nel caso in cui il servizio tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla affinché coordini l'attività CP_3 delle singole banche convenzionate…. È individuato nella l'organismo di CP_3
pag. 21/32 gestione monitoraggio finanziario. Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle CO singole . In particolare assolve alle seguenti funzioni: 1) gestione finanziaria dei pagamenti;
2) monitoraggio finanziario della spesa…”. Dalla disamina della normativa statuale e regionale appare, dunque, evidente la funzione della come ente CP_3
incaricato dei pagamenti delle prestazioni sanitarie convenzionate contrattualmente svolte in esecuzione dei contratti stipulati con le singole ASL territoriali, quale ente legittimato passivamente nei confronti di tali strutture con autonoma capacità gestionale e centro di imputazione di interessi.
Nello specifico, l'intestata Corte, respingendo la medesima eccezione di una struttura privata, ha sostenuto che “a seguito della cessazione da parte di , a partire dal 1° CP_3
CO gennaio del 2009, delle funzioni di ente preposto ai pagamenti, la risultava tenuta a pagare anche i debiti maturati anteriormente, ove non ancora estinti, in base al decreto
CO del Commissario ad acta n. 2 in data 17/12/2008, che aveva trasferito alle le funzioni di gestione dei pagamenti, non ricavandosi dalla legislazione in materia l'attribuzione di tale competenza alla Regione”, osservando inoltre che “era onere degli appellanti dimostrare che a seguito della cessazione delle funzioni di gestione
CO finanziaria dei pagamenti da parte di per conto delle a partire dal 1°/1/2009, CP_3
CO tali funzioni erano state trasferite alle anche per i crediti maturati nel periodo anteriore. Tale prova non è stata fornita, tenuto conto che non è stata CP_3
sciolta e che nel decreto del Commissario ad acta del 17/12/2008 nulla è detto in relazione al pagamento dei debiti pregressi” (cfr. Corte App. L'Aquila sentenza n.
604/2023). Tale impostazione interpretativa, da ultimo, è stata condivisa anche dalla
Suprema Corte in varie sentenze confermative proprio di pronunce dell'intestata Corte.
Nello specifico, la legittimazione passiva della ed il relativo difetto di CP_3
CO legittimazione della è stata affermata dalla Cassazione con l'ordinanza n.
34155/2022, la n. 6300/2023, la n. 25803/2023 e la sentenza n. 34539/2023. Con la citata pronuncia n. 25803 del 2023, in particolare, la Suprema Corte ha preliminarmente ribadito nella parte motiva come l'art. 1 comma 10 del d.l. 324/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423/1993 si applichi sia alle prestazioni autorizzate dalle unità sanitarie locali nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 502/1992 che a pag. 22/32 Parte quelle autorizzate dalle medesime successivamente alla loro costituzione in aziende sanitarie locali. Proprio in ordine all'applicabilità dei principi sopra indicati nella Regione Abruzzo, tale pronuncia ha precisato che: “Tale principio, enunciato in riferimento alla disciplina vigente in Regioni diverse dall'Abruzzo, è stato recentemente ritenuto applicabile anche nei confronti di quest'ultima, essendosi rilevato che, nell'ambito della stessa, l'individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, il quale ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma primo, lett. a) e b), della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma quinto, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1),
CO disponendo che i pagamenti delle debbano aver luogo attraverso il servizio di
Tesoreria unica regionale (comma primo), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative
(comma secondo), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandato alla (comma terzo), dichiarata responsabile della gestione finanziaria CP_3
CO delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma quarto) (cfr. Cass., Sez. III, 21/11/ 2022, n. 34155; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 2/03/2023, n. 6300)” (Cass. Ord. n. 25803 del 2023). Ha, poi, chiarito come non poteva condividersi l'assunto secondo cui l'applicabilità dell'art. 1 comma dieci d.l. 324/1993, più volte richiamato, doveva escludersi per effetto della legge regionale n. 146/1996 che aveva introdotto una disciplina completa ed esaustiva CO in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle che impedisce l'applicazione della legge statale, precisando sul punto come: “tale efficacia non può essere certamente desunta, come pretende la ricorrente, dall'art. 47 della legge regionale, il quale, nel prevedere l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la nuova disciplina, non è riferibile alle norme statali, riguardando evidentemente le norme che, nel sistema delle fonti del diritto, costituiscono espressione della potestà normativa della Regione e si collocano ad un livello pari o inferiore”. Inoltre, con la citata ordinanza la Suprema Corte ha chiarito in pag. 23/32 modo pressoché definitivo come, anche dall'esame dell'evoluzione storica della normativa in materia emerga chiaramente la volontà legislativa di individuare nell'ente incaricato del pagamento, quindi nel caso di specie nella FIRA, il soggetto passivamente legittimato nei giudizi di adempimento contrattuale per le prestazioni svolte dalle strutture accreditate, escludendo che si tratti di mero delegato all'adempimento e di soggetto deputato solo alla fase meramente esecutiva del contratto. Nello stesso senso si è espressa in parte motiva la Suprema Corte con l'ordinanza già citata n. 25803/2023: “La genesi dell'art. 1, comma decimo, del d.l. n.
324 del 1993, avente la sua radice nella tormentata vicenda che interessò, tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90 del secolo scorso, i crediti derivanti dall'esecuzione di prestazioni sanitarie, a seguito dell'adozione da parte delle Regioni di provvedimenti che prevedevano la concentrazione dei pagamenti presso usl denominate «capofila» (in ordine ai quali cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 1/07/1997, n.
5896), e del successivo scioglimento delle stesse usl, con l'istituzione delle c.d. gestioni
a stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 26/02/1999, n.
102; 6/03/1997, n. 1989), e la ratio della predetta disposizione, volta a dissipare qualsiasi dubbio in ordine all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento e legittimato a stare in giudizio per le relative controversie, tra tutti quelli coinvolti nella vicenda (usl disciolte, neocostituite asl, gestioni liquidatorie e regioni), consente di escludere anche la possibilità di ravvisare nella designazione dell'ente incaricato del pagamento in luogo dell'asl un fenomeno riconducibile alle figure privatistiche della delegatio solvendi o promittendi: non possono quindi ritenersi pertinenti neppure le argomentazioni svolte dalla ricorrente a sostegno del perdurante obbligo dell'asl di provvedere al pagamento, in qualità di delegante ed in solido con la , e CP_3
dell'insussistenza di un onere di preventiva escussione di quest'ultima, in qualità di delegata, dovendo individuarsi il soggetto obbligato esclusivamente in quello indicato dalla legge come incaricato del pagamento, con la conseguente esclusione di una responsabilità anche sussidiaria dell'asl”.
L'impostazione interpretativa suddetta ha trovato da ultimo ulteriore conferma nella recentissima sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 34539/2023, a conferma di sentenza di questa Corte che aveva accolto l'appello e dichiarato il difetto di pag. 24/32 CO legittimazione passiva della condannando al pagamento di quanto dovuto la , CP_3 chiarendo nella parte motiva che: “Nell'ambito della Regione Abruzzo, l'individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma 1, lett.
a) e b), della legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma 5, della legge regionale 10 CO gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle debbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (comma 1), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma 2), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandato alla (comma 3), dichiarata responsabile della gestione CP_3
finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle
CO singole , ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma 4)”.
Pertanto la Corte, condividendo anche l'orientamento, ormai consolidatosi sul punto, espresso da questa Corte d'Appello con precedenti decisioni (sentenze n. 326/2019, n.
197 del 2019, n. 1237 del 2022, n. 1199 del 2022, n. 1493 del 2022, n. 1617 del 2023,
n.1536 del 2023 e n. 129 del 2024 n. 223 del 2025), ritiene di dover riformare la CO sentenza impugnata dichiarando la carenza di legittimazione passiva della in favore della relativamente alle pretese economiche delle annualità dal 2005 CP_3
al 2007.
5.6 Per motivi di ordine logico, dovendosi a questo punto affrontare le doglianze di entrambe le parti in ordine alla debenza o meno degli interessi oggetto di pretesa della cessionaria, quindi la quantificazione degli stessi e modalità di calcolo, deve essere trattato per primo il terzo motivo di appello proposto dalla inerente alla CP_2
applicazione della prescrizione delle somme richieste, prescrizione ritenuta insussistente nel caso di specie dal primo giudice nella decisione impugnata.
CO Con il terzo motivo di gravame la ha infatti sostenuto l'erroneità della gravata decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito vantato a titolo di interessi, considerato che, non essendo il pag. 25/32 credito azionato afferente a prestazioni periodiche e di durata, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve.
Al riguardo deve ricordarsi, che costituisce principio consolidato della Suprema Corte
(Cass. n. 30546/2017; Cass n. 28060/2023) che “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario
e non derivato”; più precisamente (Cass. n. 30546/17 :”la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (sentenza 6 dicembre 2006, n. 26161).
Nel caso di specie, nel solco dell'insegnamento della Suprema Corte, la periodicità del pagamento delle fatture per le prestazioni erogate “non è imposta da cadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensì unicamente da esigenze di rendiconto”, trattandosi di pagamenti relativi a prestazioni sanitarie e crediti nascenti proprio dalla effettiva esecuzione della singola prestazione, senza alcuna cadenza periodica.
Pertanto deve ritenersi applicabile ai crediti in esame il termine ordinario decennale di prescrizione, con rigetto del relativo motivo di impugnazione.
5.7 Va ora esaminato il terzo motivo di impugnazione proposto dalla Parte_1
unitamente al quarto motivo di impugnazione proposto dalla COroparte_2
inerenti entrambi, anche se sotto opposte angolazioni e opposte richieste, alla
[...]
spettanza degli interessi nella misura di cui al D.Lvo 231/2002.
CO In particolare giova premettere che risulta infondato l'assunto della in ordine all'asserita non debenza degli interessi moratori ex art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 sulle pag. 26/32 somme riconosciute, sull'assunto per cui gli accordi previsti dall'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e succ. mod. non avrebbero natura di transazioni commerciali.
Al riguardo, si tratta di stabilire se le strutture private che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale siano considerabili imprenditori, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, se le prestazioni di servizi da esse erogate, in conformità alla convenzione con il SSN, in favore dei pazienti dietro corrispettivo, rientrino nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231 del
2002, e se pertanto, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, la stessa sia tenuta a corrispondere alla struttura privata gli interessi legali di mora nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, cui questa Corte ha aderito in più occasioni con orientamento cui anche in questa sede si intende dare continuità, il rapporto in oggetto può essere considerato compreso nella categoria di transazioni commerciali ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento del D.lgs. 231/2002, con conseguente invocabilità degli interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Al riguardo, come di recente ribadito dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n.
35092 del 2023, “passando all'esame del panorama giurisprudenziale della Corte, da esso emerge un quadro convergente verso una univoca soluzione al problema di carattere generale, se i rapporti tra le strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento e il Servizio Sanitario Nazionale siano riconducibili alla nozione di transazione commerciale dettata dall'art. 1 e definita dall'art. 2 del d.lgs. n.231 del
2002 e a quali condizioni e, di conseguenza, se, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, siano dovuti gli interessi di cui all'articolo 5 del predetto decreto, questione alla quale va data, in linea generale, risposta affermativa, sulla base del quadro normativo, dando continuità all'orientamento emergente all'interno della Corte. Questa Corte già da alcuni anni si è orientata a ricondurre le prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato nell'ambito della nozione di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, affermando che le strutture private accreditate hanno diritto, in caso di ritardo nei pagamenti, di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal medesimo d.lgs. n. 231 del 2002 (Cass. n.
pag. 27/32 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del 2016, Cass. n. 17665 del 2019, Cass. n. 7019 del
2020). L'espressione di posizioni non del tutto sintoniche rispetto a questi principi era stata espressa, prima della sentenza a Sezioni unite n. 26496 del 2020, solo riguardo allo specifico – e distinto - settore delle farmacie. Le sentenze citate concludevano nel senso dell'inapplicabilità del saggio di interessi previsto dal d. Igs. n. 231 del 2002 alle farmacie, stante l'estraneità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Con al paradigma della transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto alla fonte legale ed amministrativa, ossia all'art. 8, comma 2, d. Igs. 30 dicembre 1992, n.
502 ed al relativo regolamento. Tutte le considerazioni che precedono conducono univocamente a ricondurre il rapporto tra la struttura privata accreditata (svolgente in questo caso attività di riabilitazione fisioterapica) che ha svolto le sue prestazioni in favore dei fruitori del Servizio sanitario nazionale e chiede quanto dovuto per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate e l'ente pubblico che, all'interno della Regione,
è obbligato a corrispondere i corrispettivi per tali prestazioni, nell'ambito della nozione di transazione commerciale intercorsa tra un imprenditore e il SSN e quindi nell'ambito di applicabilità della particolare disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del
2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Non vi sono
CO elementi per assimilare, come sostiene la controricorrente, le società private che svolgono in favore degli assistiti del SSN prestazione di servizi alle farmacie (là dove dispensano farmaci salvavita: è questa la circoscritta affermazione contenuta in Cass.
S.U. n. 26496 del 2020) e di considerarle pertanto, sotto il profilo soggettivo, un segmento del Servizio Sanitario nazionale, né per ritenere che debbano anch'esse essere sottratte, in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione pubblica, all'ambito di applicabilità della disciplina, di ispirazione comunitaria, che compensa con interessi particolarmente elevati (e con altri profili derogatori alla disciplina generale, anch'essi ispirati al favor creditoris che sono fuori dall'oggetto della presente analisi, quali la mora ex re e il luogo di adempimento dell'obbligazione) il ritardo nel pagamento”.
Ritenendo pertanto il rapporto esistente tra e deve sicuramente CP_5 CP_2
inquadrarsi come transazione commerciale, alla quale deve applicarsi la normativa per gli interessi di mora di cui al D.lvo 232/2002.
pag. 28/32 Nè può ritenersi che tale normativa entrata in vigore nell'agosto 2002 non possa applicarsi alle annualità in esame in quanto la convenzione di accreditamento sottoscritta tra e Regione Abruzzo risale alla legge di accreditamento n. CP_5
724/1994 precedente al 2002.
Al riguardo deve osservarsi come le prestazioni svolte dalla , quale struttura CP_5
accreditata in forza della originaria convenzione, si fondano tuttavia non direttamente sulla convenzione di accreditamento, bensì sui singoli contratti conclusi tra la struttura privata e la Regione depositati in atti e relativi allle annualità dal 2005 al 2007, poi per il 2010, per iò 2011/2012, 2013/2015 e 2016/2017, quindi su contratti di prestazioni sanitarie successivi all'entrata in vigore de D.Lvo 231/2002.
Nè risulta in termini il richiamo alla Sentenza della Cassazione a S.U. n. 26496 del
2020, che si riferisce alle prestazioni delle farmacie, che hanno un regime concessorio del tutto diverso e le cui prestazioni vengono remunerate secondo disposizioni di legge, esulando del tutto dal concetto di transazione commerciali e applicazione di interessi di mora secondo la normativa citata.
Spettano pertanto gli interessi dovuti sulle prestazioni svolte, come specificato il primo giudice, secondo il D.Lvo 231/2002, da intendersi interessi di legge in caso di ritardo per le transazioni commerciali.
Non risultano applicabili gli interessi come determinati dalla suddetta normativa, nella misura volta per volta vigente, solo per le annualità dal 2010 al 2012, condividendo sul punto quanto statuito dal primo giudice in ordine all'applicazione in tal caso degli interessi legali come determinato dal CTU con elaborato approfondito e convincente sul punto.
In particolare appare infondato il terzo motivo di appello proposto al riguardo dalla che ritiene la clausola contrattuale che per le suddette annualità Parte_1
richiama esplicitamente l'applicazione dell'art. 1284 c.c., in quanto non si ravvisa al riguardo alcuna violazione dell'art. 7 D.lvo 231/2002, quindi alcuna iniquità, risultando libere le parti di stabilire la misura degli interessi di mora in modo diverso dalla disciplina speciale prevista e stabilendo in tal caso l'applicazione del tasso legale
(quindi una misura prevista dalla legge di cuii pertanto non si ravvisa alcuna iniquità), né potendo ritenersi tale clausola vessatoria e imposta dalla Regione in quanto in base pag. 29/32 come risulta dalla procedura di contrattazione prevista dall'art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, lo schema degli accordi fra Regione, aziende sanitarie e strutture private accreditate viene redatto sulla base degli accordi raggiunti fra le parti.
Ed infatti, tale circostanza si desume, in primo luogo, dalla deliberazione commissariale n. 54/2010 del 10.09.2010, contenente lo schema contrattuale e attributiva del budget, nella quale si evidenzia che “il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'Erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine allo schema di contratto e ai tetti assegnati e che, in tal caso, il
Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto”, e che “in ogni caso viene fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di adozione del presente atto, il termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti alla specialistica ambulatoriale, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione”; si precisa, inoltre, che “quanto deliberato con il presente atto rappresenta la base per la contrattazione con le strutture private ed è quindi suscettibile di successiva modifica all'esito della procedura di definizione degli accordi negoziali di cui all'art. 8 quinquies D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni “e che “entro 15 giorni dal ricevimento del presente decreto gli Erogatori ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali
contro
-deduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute entro e non oltre il termine predetto;
c) la valutazione delle
contro
-deduzioni e dei rilievi presentati dagli
Erogatori di che trattasi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione;
d) all'esito si procederà alla sottoscrizione dei contratti”
5.8Infondato è infine l'ultimo motivo di gravame inerente alla dedotta erroneità della decisione in ordine al mancato riconoscimento degli interessi ai sensi del D.lgs.
231/2002 richiesti per il 2008 di cui alle fatture n. 82/1 e 134/2, sul presupposto della mancata sottoscrizione di un contratto ex art. 8 quinquies D.lgs. 231/02.
Osserva la Corte come, nel caso di specie, non vi è prova in atti che le prestazioni relative all'anno 2008 delle quali la ha chiesto il pagamento siano COroparte_10
state effettuate in presenza di valida pattuizione contrattuale, carenza che risulta essere pag. 30/32 preclusiva al pagamento dei corrispettivi richiesti, non essendosi verificata una condizione ritenuta necessaria dal legislatore ai fini del perfezionamento del rapporto contrattuale di erogazione delle prestazioni e del relativo diritto al corrispettivo, non rivestendo a tal fine significativa incidenza il dedotto pagamento spontaneo da parte
CO della del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese dalla né l'asserita CP_5
erogazione delle prestazioni in regime di prorogatio.
Ed invero, con apposita disciplina di cui al d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare con l'art. 8 quinquies del suddetto decreto, il legislatore ha opportunamente regolato il rapporto di accreditamento su base regionale, con la conseguenza che chi intende operare nell'ambito del ha l'obbligo non solo di CP_11
conseguire l'accreditamento, ma anche di stipulare l'accordo contrattuale, presupposto necessario per delimitare una fonte legittima di obbligazione del corrispettivo, incombenze che rispondono all'esigenza della programmazione finalizzata al contenimento della spesa pubblica e alla razionalizzazione del sistema sanitario. Oltre dunque all'accreditamento, è necessario l'ulteriore elemento negoziale in mancanza del quale il pagamento risulterebbe ingiustificato, in quanto elusivo di una norma imperativa di stampo pubblicistico.
Sul punto, anche l'intestata Corte, riaffermando principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III, n. 24985 del 09.11.2020; Cass. Civ., sez. III, n. 17665 del 02.07.2019,). ha statuito che “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo
Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto
l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (cfr. Corte App. L'Aquila,
05.10.2020, n. 1302).
Ne discende l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
pag. 31/32 5.9 In conclusione, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve accogliersi gli appelli proposti da e Parte_1 CP_12
limitatamente al difetto di legittimazione della per gli anni dal 2005 al 2007 e CP_2
dichiararsi la legittimazione passiva della per i medesimi anni, condannando CP_3
la predetta al pagamento delle somme relative alle suddette annualità oltre interessi di legge, rigettandosi per il resto gli appelli proposti.
5.10 Le spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca e le oscillazioni giurisprudenziali in materia esistenti anche all'interno di questa Corte d'Appello, vanno interamente compensate tra le parti per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle cause riunite n. 338/2023 R.G. e n. 925/2023 in ordine all'appello e appello incidentale proposto da nei confronti di Parte_1
e COroparte_2 COroparte_13
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e sull'appello CP_5
proposto da nei confronti delle medesime parti, COroparte_2
contro la sentenza non definitiva n. 48/2023 emessa dal Tribunale di Chieti pubblicata in data 27 gennaio 2023 e la sentenza definitiva n. 445/2023 emesse dal Tribunale di
Chieti pubblicata 01 agosto 2023, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1 [...]
e dichiara il difetto di legittimazione della per i crediti COroparte_2 CP_2
vantati in ordine alle annualità dal 2005 al 2007, dichiarando la legittimazione della per i medesimi crediti;
CP_3
• Rigetta i restanti motivi di appello e appello incidentale proposti da Parte_1
e da
[...] COroparte_2
• Compensa tra le parti le spese di lite di secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 20 marzo 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Dott. Barbara Del Bono
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