CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 2092/2022 R. G., promosso da
( ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Maria Giulia Tarroni.
APPELLANTE
contro
(CF ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Sonia Falcini.
-APPELLATA-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 978/2022 del 2- 8 novembre 2022 del
Tribunale di Forlì.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha ritenuto di non formulare richieste.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 6 febbraio 2024; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 978/2022 del 2-8 novembre 2022, pronunciata nella causa di separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
, ha così statuito:
[...]
-ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
;
[...]
-ha accolto la domanda di addebito avanzata dalla moglie e, per l'effetto, ha addebitato la separazione a;
Parte_1
-ha rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dallo
Pt_1
-ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta avanzata dallo di Pt_1
assegnazione della casa già familiare;
-ha revocato l'obbligo di di versare a assegno Parte_1 CP_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento della FI , stante la Per_1
sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della esclusa la ripetibilità delle CP_1
somme medio tempore eventualmente versate a tale titolo dal padre alla madre;
-ha revocato l'obbligo del padre di versare alla madre Parte_2 CP_1
assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio ,
[...] Per_2
con decorrenza dalla mensilità di aprile 2021, esclusa la ripetibilità delle somme medio
tempore eventualmente versate a tale titolo dallo lla Pt_1 CP_1
pag. 2/16 -ha disposto che la madre versasse, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente al figlio assegno di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo Per_2
di contributo mensile al mantenimento dello stesso;
-ha stabilito che e provvedessero, nella misura CP_1 Parte_1
del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei Per_2
processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016;
-ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo Parte_1
ai seguenti motivi:
a-insufficiente e contraddittoria valutazione circa l'addebito della separazione ad esso appellante;
b-violazione del diritto di difesa di esso appellante, per non essere state ammesse prove testimoniali rilevanti per la decisione.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, invocandone CP_1
il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE non ha formulato conclusioni.
La causa è stata trattata con il rito camerale e trattenuta in decisione all'udienza del 6
febbraio 2025.
3-Le censure rivolte da alla sentenza appellata rendono Parte_1
opportuno riportare le motivazioni che il primo Giudicante ha posto a fondamento della pronuncia di addebito della separazione a . Parte_1
Il Tribunale ha, in proposito, rilevato:
pag. 3/16 -che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implicava la prova che la irreversibile crisi coniugale fosse ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussistesse un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
-che la violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determinava normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituiva, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne era responsabile, sempre che non si constatasse la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risultasse la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
-che gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, dovevano presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constatasse la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso;
-che, al riguardo, si era statuito come dovesse essere riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita,
pag. 4/16 non caratterizzata da “affectio coniugalis” (Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285;
Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n.
21099; Cass. civ. Sez. I, n. 11448/2017 ove si era chiaramente affermato che “in tema di
separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ pone a carico dei coniugi, essendo, invece,
necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella
determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”);
-che occorreva osservare, altresì, con più specifico riguardo alla vicenda familiare in esame, come la Suprema Corte avesse avuto occasione di affermare che un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni e richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido nei confronti della prole, poteva tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo, nei confronti dell'altro coniuge, di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di dolore e di angoscia per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.;
-che, ove una tale condotta si fosse protratta, persistendo nel tempo e aprendo una frattura tra un coniuge ed i figli, così da obbligare l'altro coniuge a schierarsi a difesa di questi, essa avrebbe potuto essere considerata fonte di intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivavano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione
(cfr., Cass. civ. Sez. I, 02.09.2005, n. 17710);
pag. 5/16 -che la ricorrente aveva domandato addebitarsi la separazione al marito in ragione del comportamento prevaricante, di iper-controllo, possessivo ed estremamente geloso tenuto dallo che provocava spesso litigi nella coppia, cui tuttavia non Pt_1
aveva fatto seguito la decisione della di lasciare il marito, di cui era CP_1
evidentemente succube, nella sincera convinzione che, evitando lo scontro e sacrificando spesso anche la sua dignità personale, si potesse salvaguardare la serenità
dei due figli, e;
Per_1 Per_2
-che detta domanda era fondata e doveva essere, quindi, accolta;
-che tutti i testi escussi erano stati conformi e precisi nel dichiarare che la moglie per anni era stata vittima di comportamenti di prevaricazione, gelosia, iper- controllo,
rigidità e possessività posti in essere dal marito nel corso del matrimonio, condotte,
queste, tenute anche nei confronti dei figli, in particolare della primogenita;
Per_1
-che, con riguardo alla moglie, dalle risultanze probatorie, in particolare le prove testimoniali e i documenti versati in atti, era emerso che questa doveva limitare le visite ai propri genitori ed alla sorella in quanto il marito non li apprezzava e non era in buoni rapporti con loro (deposizione testimoniale collega e amica Testimone_1
della ricorrente da circa 30 anni: “….il padre non aveva piacere che i loro figli
frequentassero i nonni materni perché lui non andava d'accordo con i nonni materni in
merito alla educazione da dare ai figli….Queste cose le so sia perché me le ha riferite
VI sia perché qualche volta ho assistito a giudizi negativi -spesso sul nonno
materno- che faceva il padre”; testimonianza di sorella della Tes_2
ricorrente: “E' vero le poche volte che il marito di mia sorella veniva a casa di mio
padre era sempre arrabbiato e litigioso…..il giorno del funerale della madre…. ha
pag. 6/16 criticato anche il loculo di sepoltura della stessa, dopo di ciò ha ribadito che mio padre
gli doveva dei soldi per la ristrutturazione della casa di mio padre. Nei mesi precedenti
al funerale impediva a mia sorella di venire a trovare i miei genitori malati e mia
madre all'Hospice, poteva venire solo in presenza del marito”; testimonianza di
“In qualsiasi occasione mia mamma volesse andare a trovare Testimone_3
la sua famiglia c'erano sempre dei problemi ……….. perché mio padre non vedeva di
buon occhio la famiglia di mia madre”);
- che, a fare tempo dal funerale della madre della nel corso del quale il CP_1
resistente aveva offeso il suocero dicendogli che non aveva provveduto al pagamento del compenso asseritamente lui spettante per lavori eseguiti, credito poi azionato esecutivamente, lo aveva preteso che i figli e la moglie evitassero ogni Pt_1
contatto con il padre e la sorella di quest'ultima ai quali, peraltro, aveva vietato di accedere all'abitazione coniugale (vedasi testimonianza “Me lo ha detto Tes_1 CP_1
e anche che è la sorella di che ho iniziato a frequentare nell'occasione Tes_2 CP_1
della malattia e degli interventi di ” e soprattutto deposizione Per_3 Tes_2
la quale ha confermato in via diretta);
[...]
- che la ricorrente senza il permesso del marito, non doveva frequentare altre CP_1
persone al di fuori dei quattro membri della famiglia, ad es. parenti, amici e genitori dei compagni di scuola dei ragazzi (vedasi, deposizione testimoniale della predetta
“soprattutto negli ultimi 7/8 anni lei non partecipava a riunioni e/o cene tra Tes_1
colleghe perché lei mi diceva che lui non voleva”);
- che il marito controllava che la on si attardasse fuori casa oltre gli orari di CP_1
entrata e di uscita dal lavoro, verificando altresì il tempo impiegato dalla moglie per le pag. 7/16 incombenze ordinarie, quali spesa ed attività extrascolastiche dei figli (vedasi,
testimonianza “lei doveva tornare a casa presto, tant'è che lei controllava Tes_1
sempre l'orologio per vedere di non essere in ritardo…”; deposizione FI
: “…casa nostra non era frequentata da nessuno perché mio padre criticava Per_1
tutti e questo fa parte del suo carattere, per cui anche mia madre non ha mai avuto
frequentazioni di alcun tipo, lui aveva un controllo eccessivo su tutti i famigliari e
questo è anche il motivo per cui io -che già vivevo fuori casa dal 2018- ho interrotto il
rapporto con mio padre, a volte l'ho sentito rimproverare mia madre per dei semplici
ritardi”);
- che la moglie doveva vestire in modo sobrio e non indossare scarpe con i tacchi
(testimonianza FI : “E' vero lo faceva anche con me, non voleva che mia Per_1
madre ed io portassimo i tacchi e i pantaloni più stretti, abiti attillati e per questo ci
offendeva a me e mia madre parecchie volte dandoci delle puttane”), e che, nel dicembre 2016, dopo che la aveva ottenuto dall'Istituto bancario presso cui CP_1
lavorava di essere nuovamente occupata a tempo pieno, il marito, in disaccordo con tale scelta, aveva iniziato ad ostacolarla anche negli spostamenti, sottraendole le chiavi dell'auto, peraltro a lei intestata, in più occasioni impedendole l'utilizzo della macchina e arrivando poi a sottrargliela dopo il trasferimento nella moglie nell'immobile preso in affitto (dichiarazione testimoniale “Lei veniva in ufficio in bicicletta o a piedi Tes_1
perché aveva la macchina bloccata nel senso che il marito ad esempio metteva un'altra
macchina davanti al garage in modo che lei non la potesse prendere, io non so se l'ha
sottratta ma guidava un'altra macchina che era stata prestata dal padre….”;
testimonianza “Mia sorella si recava a Rimini quasi sempre in Tes_2
pag. 8/16 treno perché il marito non le dava la macchina e questo me lo diceva mia sorella…..Da
quando le è stata tolta la macchina io ho portato l'auto di mio padre a mia sorella -il
giorno dopo il trasloco- perché la potesse usare….”);
-che, per quanto concerneva i comportamenti verso i due figli, dalle prove orali era emerso, con riferimento alla FI , che dall'età di 14 anni circa, la ragazza Per_1
aveva cominciato a manifestare disagio (evitava di parlare, soprattutto, con il padre), si mostrava triste e aveva iniziato ad avere difficoltà a scuola (deposizione “Me Tes_1
lo diceva ma l'ho anche vista più dimessa e ho capito che aveva la ragazza degli CP_1
stati d'animo di disagio….”);
-che il padre, anziché cercare di comprenderla ed aiutarla, durante il primo anno delle scuole superiori, aveva vietato alla primogenita di frequentare amici, di praticare attività
scout (dichiarazione testimoniale “….anche i miei figli scout mi dicevano che Tes_1
lei aveva interrotto la frequentazione anche se sapevo che lei si trovava bene con loro e
me lo dicevano i miei figli…”), di mangiare a tavola con il resto della famiglia (e questo accadeva pure il giorno di Pasqua), con la madre di fatto costretta a portarle i pasti in camera con un vassoio;
- che spesso si rivolgeva alla FI con frasi offensive e mortificanti del Pt_1
tipo “non capisci niente, non sei normale” (dichiarazione testimoniale figlio : Per_2
“…..mio padre era molto duro anche con le parole offensive e non tanto per le cose
materiali, questo soprattutto per mia sorella che non mangiava presso il nostro tavolo
ma al piano superiore quando prendeva dei brutti voti perché mio padre la cacciava.
Per quanto riguarda mia sorella soprattutto alle medie e alle superiori accadeva spesso
……….. Qualche volta mia madre si opponeva a questa situazione discutendo con mio
pag. 9/16 padre anche davanti a noi”, nonché deposizione FI la quale aveva Per_1
confermato tutte le circostanze sopra riportate, dando conto in particolare del pesante comportamento assunto nei suoi confronti dal padre e del timore che questi le incuteva);
-che, per quel che concerneva il rapporto con il figlio più piccolo , le prove Per_2
orali avevano consentito alla di dimostrare che il padre era solito offendere CP_1
anche il figlio minore con le seguenti parole “sei una testa di c…o, uno sbrufoncello….
pratichi uno sport “da camera” (il karate)”;
-che lo non aveva un buon rapporto con il figlio suddetto (dichiarazione Pt_1
testimoniale : “è vero l'ho sentito dire io da lui contro mio fratello”), lo Per_1
puniva ad esempio togliendoli la possibilità di utilizzare il motorino anche quando difendeva la madre durante i litigi (dichiarazione testimoniale “me lo ha detto Tes_1
ed anche che non aveva il motorino”); CP_1 Per_2
-che, quanto alle offese rivolte dal padre ai figli ed alla moglie, la teste aveva Tes_1
affermato: “Lui è un uomo aggressivo che usa il turpiloquio in generale con le
persone….”;
- che, nell'ultimo periodo, prima che la ricorrente si trasferisse a vivere con il figlio in appartamento in affitto, i litigi tra i coniugi erano aumentati, divenendo Per_2
sempre più accesi con la moglie che in più occasioni cercava di difendere i figli
(deposizione figlio : “mia mamma si opponeva a questo ma soprattutto per i Per_2
modi perché mio padre era molto duro anche con parole offensive…”);
-che, da ultimo, non poteva non darsi conto del grave episodio del giugno 2018, così
come ricostruito sulla base delle prove testimoniali e della documentazione prodotta, e peraltro non specificamente contestato dal resistente, perlomeno in ordine all'avere pag. 10/16 costretto la moglie in macchina per qualche ora senza portarla alla cena di lavoro,
impedendole di scendere dalla autovettura e di telefonare, nonché alla colluttazione verificatasi all'interno del veicolo;
-che il giorno successivo a quell'evento, la si era fatta accompagnare da CP_1
un'amica al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Forlì, dove le erano state refertate ecchimosi e contusioni e consigliato di sporgere querela (dichiarazione testimoniale
“….io ho poi visto le ecchimosi sul braccio, sul collo e poi mi telefonò la Tes_1
mattina seguente dal lavoro ……….. dicendo che c'era stata questa colluttazione e che
per ore il marito aveva fatto dei giri in autostrada in modo che lei non potesse scendere
e poi ritornata a casa aveva fatto finta di dormire e poi era riuscita a uscire di casa per
avere un poco di spazio senza essere controllata dal marito e poi quando era andata a
lavorare mi aveva chiamato dicendo che stando seduta lo sterno le faceva male e
temeva di avere una costola incrinata. Allora io sono andata a prenderla e l'ho
accompagnata al Pronto Soccorso, poi mio marito ci ha raggiunto…”);
-che dopo ulteriori condotte preoccupanti e di iper controllo del marito, era stata di fatto costretta a lasciare la casa familiare (vedasi deposizione “… mi riferiva Tes_1 CP_1
che portava con sé una borsetta con dentro le cose essenziali -documenti o altro che
fosse prezioso per se- che temeva potessero essere presi dal marito...” e testimonianza
“mia sorella si portava con se la sua borsa con gli effetti personale, Tes_2
anche a letto, perché lui le aveva già sottratto dei documenti personali -medici e di
lavoro- aprendo la macchina con la seconda chiave…..il giorno successivo all'evento del giugno 2018 mi ha telefonato per dirmi tutto, anche se quando telefonava lei mi
diceva che il marito se capiva che parlava con la sua famiglia si avvicinava e la
pag. 11/16 telefonata si interrompeva velocemente, noi ci parlavamo solo quando entrambe
eravamo in ufficio”);
-che, a fronte di un quadro probatorio così ricostruito, non poteva esservi dubbio che la fine della relazione matrimoniale fosse stata determinata dalla comprovata lesione da parte dello dei principi di rispetto e libertà individuale nei confronti della Pt_1
ponendo in essere reiterati maltrattamenti morali, ossessivi controlli e condotte CP_1
ingiuriose e mortificanti non solo nei confronti della moglie ma anche dei figli, in particolare di , la quale, con il supporto della madre, si era rivolta ad uno Per_1
psicologo al fine di trovare aiuto e riconquistare serenità e fiducia in se stessa;
-che doveva essere disatteso l'assunto difensivo dello il quale aveva Pt_1
rilevato che avrebbe potuto la ricorrente, a fronte di un simile marito, separarsi ben prima, posto che evidentemente per lungo tempo la moglie, anche per salvaguardare i due figli, aveva cercato di tollerare e arginare in qualche modo gli eccessi del marito per poi addivenire, a fronte della condotta ingravescente di quest'ultimo, che di fatto aveva reso non più tollerabile la convivenza familiare e la vita impossibile a tutto il nucleo familiare, alla decisione di lasciare la casa familiare e separarsi;
-che la separazione doveva essere, quindi, addebitata al marito;
-che per quanto concerneva, invece, la domanda di addebito avanzata dallo Pt_1
per avere la moglie tenuto una condotta assolutamente noncurante di qualsivoglia assistenza morale nei confronti del consorte, il quale, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, aveva sostenuto di avere vissuto gli anni del matrimonio con assoluta dedizione alla famiglia, tanto alla moglie quanto ai figli, per poi scoprire che la CP_1
architettava da tempo l'idea di separarsi, precostituendo appositamente gli elementi su pag. 12/16 cui fondare, a suo parere, addirittura la separazione con addebito al marito, giungendo a dipingerlo, senza scrupolo alcuno, quale padre -padrone, doveva affermarsi che si trattava di domanda priva di fondamento e che non poteva trovare accoglimento;
-che nulla aveva provato e neppure allegato il resistente riguardo a condotte eventualmente censurabili della moglie, tali da determinare la crisi e poi il definitivo naufragio del matrimonio anche perché (al di là di una reazione impulsiva e di difesa nel corso dell'episodio verificatosi nel giugno del 2018 - un morso - quando ormai la crisi era conclamata e la convivenza era divenuta impossibile e dolorosa per le motivazioni sopra illustrate);
- che l'addebito non poteva certamente trovare fondamento nella stessa narrazione difensiva della moglie volta a provare che la causa della separazione fosse stata esclusivamente la condotta tenuta dallo Pt_1
4-Fatta la superiore premessa, risulta, oltre che palesemente infondato, ai limiti dell'ammissibilità il primo motivo dell'appello di , il quale, lungi Parte_1
dal prendere specifica posizione sulle inequivocabili circostanze emerse dalle prove orali assunte in primo grado, riportate al paragrafo precedente, che evidenziano un abituale comportamento pesantemente dispotico e gravemente offensivo dell'appellante nei confronti della moglie e dei figli, ha sottolineato soltanto, senza, peraltro, darne dimostrazione, che aveva sempre posto al centro della sua vita la famiglia, moglie e figli, e che non era dato comprendere come per ben ventiquattro anni la moglie avesse potuto accettare di vivere con un marito, come quello rappresento dalla sentenza impugnata.
Appare, invero, priva di fondamento la tesi, peraltro del tutto genericamente sostenuta pag. 13/16 dall'appellante, secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato che le condotte integranti violazione dei doveri nascenti dal matrimonio si erano verificate quando era già in atto una crisi del rapporto matrimoniale e che, quindi, non costituivano la causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In
proposito, preme sottolineare che la circostanza che la moglie, per diverso tempo, abbia tollerato i comportamenti dello pare, con ogni probabilità, essere stata Pt_1
determinata dal convincimento di potere, in qualche modo, arginare le prevaricazioni del marito, nell'interesse dell'unità familiare e al fine di evitare ai figli, specie quando erano ancora in tenera età, il trauma della separazione dei genitori, e che la decisione di separarsi sia intervenuta solo nel momento in cui la stessa si era resa conto dell'impossibilità di porre un freno alle condotte dello che si facevano via Pt_1
via sempre più gravi, così da rendere del tutto impraticabile una serena cooperazione dei coniugi nella determinazione dell'indirizzo della vita familiare e nelle scelte riguardanti i figli, a fronte, peraltro, dell'isolamento del nucleo familiare, causato dagli atteggiamenti dispotici e ingiuriosi dell'odierno appellante, che era solito ostacolare anche la frequentazione dei figli e della moglie con la famiglia di origine di quest'ultima. Sul tema, non può sottacersi che lo al fine di impedire alla Pt_1
moglie la partecipazione ad una cena di lavoro, non ha esitato a trattenerla in macchina,
non facendola scendere, così da provocare una colluttazione nel corso della quale la veva riportato contusioni ed ecchimosi. CP_1
5- Va, poi, disatteso il secondo motivo di gravame, con il quale Parte_1
ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure escluso testimonianze favorevoli per esso appellante, così violando il proprio diritto di difesa.
pag. 14/16 La censura risulta evidentemente pretestuosa, avendo il difensore dell'appellante espressamente rinunciato, nel corso dell'udienza del 1aprile 2021, svoltasi dinanzi al
Tribunale di Forlì, all'escussione di ulteriori testimoni, così ritenendo la causa sufficientemente istruita.
In ogni caso, i capitoli di prova di cui all'atto di appello non potrebbero essere ammessi perché vertenti su circostanze non rilevanti o, comunque, generiche e, pertanto, non idonee a confutare le inequivocabili risultanze del materiale probatorio acquisito, mai specificamente contestate nell'ambito dei motivi di gravame.
6- L'appello di deve essere, in definitiva, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato, ex art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in 4.335,00 Euro (1.600,00 Euro per la fase di studio, 1.000,00 Euro
per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di studio e per la fase introduttiva è stato liquidato in misura inferiore a quella media, avuto riguardo al numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, e nella misura minima per la fase decisionale, stante la modesta attività
difensiva di detta fase.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del CP_1
15% compenso liquidato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
pag. 15/16 dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
(vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20
aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, liquidate CP_1
in 4.335,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6
febbraio 2025
il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
il Presidente
Antonella Allegra
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 2092/2022 R. G., promosso da
( ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Maria Giulia Tarroni.
APPELLANTE
contro
(CF ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Sonia Falcini.
-APPELLATA-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 978/2022 del 2- 8 novembre 2022 del
Tribunale di Forlì.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha ritenuto di non formulare richieste.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 6 febbraio 2024; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 978/2022 del 2-8 novembre 2022, pronunciata nella causa di separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
, ha così statuito:
[...]
-ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
;
[...]
-ha accolto la domanda di addebito avanzata dalla moglie e, per l'effetto, ha addebitato la separazione a;
Parte_1
-ha rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dallo
Pt_1
-ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta avanzata dallo di Pt_1
assegnazione della casa già familiare;
-ha revocato l'obbligo di di versare a assegno Parte_1 CP_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento della FI , stante la Per_1
sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della esclusa la ripetibilità delle CP_1
somme medio tempore eventualmente versate a tale titolo dal padre alla madre;
-ha revocato l'obbligo del padre di versare alla madre Parte_2 CP_1
assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio ,
[...] Per_2
con decorrenza dalla mensilità di aprile 2021, esclusa la ripetibilità delle somme medio
tempore eventualmente versate a tale titolo dallo lla Pt_1 CP_1
pag. 2/16 -ha disposto che la madre versasse, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente al figlio assegno di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo Per_2
di contributo mensile al mantenimento dello stesso;
-ha stabilito che e provvedessero, nella misura CP_1 Parte_1
del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei Per_2
processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016;
-ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo Parte_1
ai seguenti motivi:
a-insufficiente e contraddittoria valutazione circa l'addebito della separazione ad esso appellante;
b-violazione del diritto di difesa di esso appellante, per non essere state ammesse prove testimoniali rilevanti per la decisione.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, invocandone CP_1
il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE non ha formulato conclusioni.
La causa è stata trattata con il rito camerale e trattenuta in decisione all'udienza del 6
febbraio 2025.
3-Le censure rivolte da alla sentenza appellata rendono Parte_1
opportuno riportare le motivazioni che il primo Giudicante ha posto a fondamento della pronuncia di addebito della separazione a . Parte_1
Il Tribunale ha, in proposito, rilevato:
pag. 3/16 -che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implicava la prova che la irreversibile crisi coniugale fosse ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussistesse un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
-che la violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determinava normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituiva, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne era responsabile, sempre che non si constatasse la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risultasse la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
-che gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, dovevano presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constatasse la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso;
-che, al riguardo, si era statuito come dovesse essere riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita,
pag. 4/16 non caratterizzata da “affectio coniugalis” (Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285;
Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n.
21099; Cass. civ. Sez. I, n. 11448/2017 ove si era chiaramente affermato che “in tema di
separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ pone a carico dei coniugi, essendo, invece,
necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella
determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”);
-che occorreva osservare, altresì, con più specifico riguardo alla vicenda familiare in esame, come la Suprema Corte avesse avuto occasione di affermare che un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni e richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido nei confronti della prole, poteva tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo, nei confronti dell'altro coniuge, di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di dolore e di angoscia per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.;
-che, ove una tale condotta si fosse protratta, persistendo nel tempo e aprendo una frattura tra un coniuge ed i figli, così da obbligare l'altro coniuge a schierarsi a difesa di questi, essa avrebbe potuto essere considerata fonte di intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivavano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione
(cfr., Cass. civ. Sez. I, 02.09.2005, n. 17710);
pag. 5/16 -che la ricorrente aveva domandato addebitarsi la separazione al marito in ragione del comportamento prevaricante, di iper-controllo, possessivo ed estremamente geloso tenuto dallo che provocava spesso litigi nella coppia, cui tuttavia non Pt_1
aveva fatto seguito la decisione della di lasciare il marito, di cui era CP_1
evidentemente succube, nella sincera convinzione che, evitando lo scontro e sacrificando spesso anche la sua dignità personale, si potesse salvaguardare la serenità
dei due figli, e;
Per_1 Per_2
-che detta domanda era fondata e doveva essere, quindi, accolta;
-che tutti i testi escussi erano stati conformi e precisi nel dichiarare che la moglie per anni era stata vittima di comportamenti di prevaricazione, gelosia, iper- controllo,
rigidità e possessività posti in essere dal marito nel corso del matrimonio, condotte,
queste, tenute anche nei confronti dei figli, in particolare della primogenita;
Per_1
-che, con riguardo alla moglie, dalle risultanze probatorie, in particolare le prove testimoniali e i documenti versati in atti, era emerso che questa doveva limitare le visite ai propri genitori ed alla sorella in quanto il marito non li apprezzava e non era in buoni rapporti con loro (deposizione testimoniale collega e amica Testimone_1
della ricorrente da circa 30 anni: “….il padre non aveva piacere che i loro figli
frequentassero i nonni materni perché lui non andava d'accordo con i nonni materni in
merito alla educazione da dare ai figli….Queste cose le so sia perché me le ha riferite
VI sia perché qualche volta ho assistito a giudizi negativi -spesso sul nonno
materno- che faceva il padre”; testimonianza di sorella della Tes_2
ricorrente: “E' vero le poche volte che il marito di mia sorella veniva a casa di mio
padre era sempre arrabbiato e litigioso…..il giorno del funerale della madre…. ha
pag. 6/16 criticato anche il loculo di sepoltura della stessa, dopo di ciò ha ribadito che mio padre
gli doveva dei soldi per la ristrutturazione della casa di mio padre. Nei mesi precedenti
al funerale impediva a mia sorella di venire a trovare i miei genitori malati e mia
madre all'Hospice, poteva venire solo in presenza del marito”; testimonianza di
“In qualsiasi occasione mia mamma volesse andare a trovare Testimone_3
la sua famiglia c'erano sempre dei problemi ……….. perché mio padre non vedeva di
buon occhio la famiglia di mia madre”);
- che, a fare tempo dal funerale della madre della nel corso del quale il CP_1
resistente aveva offeso il suocero dicendogli che non aveva provveduto al pagamento del compenso asseritamente lui spettante per lavori eseguiti, credito poi azionato esecutivamente, lo aveva preteso che i figli e la moglie evitassero ogni Pt_1
contatto con il padre e la sorella di quest'ultima ai quali, peraltro, aveva vietato di accedere all'abitazione coniugale (vedasi testimonianza “Me lo ha detto Tes_1 CP_1
e anche che è la sorella di che ho iniziato a frequentare nell'occasione Tes_2 CP_1
della malattia e degli interventi di ” e soprattutto deposizione Per_3 Tes_2
la quale ha confermato in via diretta);
[...]
- che la ricorrente senza il permesso del marito, non doveva frequentare altre CP_1
persone al di fuori dei quattro membri della famiglia, ad es. parenti, amici e genitori dei compagni di scuola dei ragazzi (vedasi, deposizione testimoniale della predetta
“soprattutto negli ultimi 7/8 anni lei non partecipava a riunioni e/o cene tra Tes_1
colleghe perché lei mi diceva che lui non voleva”);
- che il marito controllava che la on si attardasse fuori casa oltre gli orari di CP_1
entrata e di uscita dal lavoro, verificando altresì il tempo impiegato dalla moglie per le pag. 7/16 incombenze ordinarie, quali spesa ed attività extrascolastiche dei figli (vedasi,
testimonianza “lei doveva tornare a casa presto, tant'è che lei controllava Tes_1
sempre l'orologio per vedere di non essere in ritardo…”; deposizione FI
: “…casa nostra non era frequentata da nessuno perché mio padre criticava Per_1
tutti e questo fa parte del suo carattere, per cui anche mia madre non ha mai avuto
frequentazioni di alcun tipo, lui aveva un controllo eccessivo su tutti i famigliari e
questo è anche il motivo per cui io -che già vivevo fuori casa dal 2018- ho interrotto il
rapporto con mio padre, a volte l'ho sentito rimproverare mia madre per dei semplici
ritardi”);
- che la moglie doveva vestire in modo sobrio e non indossare scarpe con i tacchi
(testimonianza FI : “E' vero lo faceva anche con me, non voleva che mia Per_1
madre ed io portassimo i tacchi e i pantaloni più stretti, abiti attillati e per questo ci
offendeva a me e mia madre parecchie volte dandoci delle puttane”), e che, nel dicembre 2016, dopo che la aveva ottenuto dall'Istituto bancario presso cui CP_1
lavorava di essere nuovamente occupata a tempo pieno, il marito, in disaccordo con tale scelta, aveva iniziato ad ostacolarla anche negli spostamenti, sottraendole le chiavi dell'auto, peraltro a lei intestata, in più occasioni impedendole l'utilizzo della macchina e arrivando poi a sottrargliela dopo il trasferimento nella moglie nell'immobile preso in affitto (dichiarazione testimoniale “Lei veniva in ufficio in bicicletta o a piedi Tes_1
perché aveva la macchina bloccata nel senso che il marito ad esempio metteva un'altra
macchina davanti al garage in modo che lei non la potesse prendere, io non so se l'ha
sottratta ma guidava un'altra macchina che era stata prestata dal padre….”;
testimonianza “Mia sorella si recava a Rimini quasi sempre in Tes_2
pag. 8/16 treno perché il marito non le dava la macchina e questo me lo diceva mia sorella…..Da
quando le è stata tolta la macchina io ho portato l'auto di mio padre a mia sorella -il
giorno dopo il trasloco- perché la potesse usare….”);
-che, per quanto concerneva i comportamenti verso i due figli, dalle prove orali era emerso, con riferimento alla FI , che dall'età di 14 anni circa, la ragazza Per_1
aveva cominciato a manifestare disagio (evitava di parlare, soprattutto, con il padre), si mostrava triste e aveva iniziato ad avere difficoltà a scuola (deposizione “Me Tes_1
lo diceva ma l'ho anche vista più dimessa e ho capito che aveva la ragazza degli CP_1
stati d'animo di disagio….”);
-che il padre, anziché cercare di comprenderla ed aiutarla, durante il primo anno delle scuole superiori, aveva vietato alla primogenita di frequentare amici, di praticare attività
scout (dichiarazione testimoniale “….anche i miei figli scout mi dicevano che Tes_1
lei aveva interrotto la frequentazione anche se sapevo che lei si trovava bene con loro e
me lo dicevano i miei figli…”), di mangiare a tavola con il resto della famiglia (e questo accadeva pure il giorno di Pasqua), con la madre di fatto costretta a portarle i pasti in camera con un vassoio;
- che spesso si rivolgeva alla FI con frasi offensive e mortificanti del Pt_1
tipo “non capisci niente, non sei normale” (dichiarazione testimoniale figlio : Per_2
“…..mio padre era molto duro anche con le parole offensive e non tanto per le cose
materiali, questo soprattutto per mia sorella che non mangiava presso il nostro tavolo
ma al piano superiore quando prendeva dei brutti voti perché mio padre la cacciava.
Per quanto riguarda mia sorella soprattutto alle medie e alle superiori accadeva spesso
……….. Qualche volta mia madre si opponeva a questa situazione discutendo con mio
pag. 9/16 padre anche davanti a noi”, nonché deposizione FI la quale aveva Per_1
confermato tutte le circostanze sopra riportate, dando conto in particolare del pesante comportamento assunto nei suoi confronti dal padre e del timore che questi le incuteva);
-che, per quel che concerneva il rapporto con il figlio più piccolo , le prove Per_2
orali avevano consentito alla di dimostrare che il padre era solito offendere CP_1
anche il figlio minore con le seguenti parole “sei una testa di c…o, uno sbrufoncello….
pratichi uno sport “da camera” (il karate)”;
-che lo non aveva un buon rapporto con il figlio suddetto (dichiarazione Pt_1
testimoniale : “è vero l'ho sentito dire io da lui contro mio fratello”), lo Per_1
puniva ad esempio togliendoli la possibilità di utilizzare il motorino anche quando difendeva la madre durante i litigi (dichiarazione testimoniale “me lo ha detto Tes_1
ed anche che non aveva il motorino”); CP_1 Per_2
-che, quanto alle offese rivolte dal padre ai figli ed alla moglie, la teste aveva Tes_1
affermato: “Lui è un uomo aggressivo che usa il turpiloquio in generale con le
persone….”;
- che, nell'ultimo periodo, prima che la ricorrente si trasferisse a vivere con il figlio in appartamento in affitto, i litigi tra i coniugi erano aumentati, divenendo Per_2
sempre più accesi con la moglie che in più occasioni cercava di difendere i figli
(deposizione figlio : “mia mamma si opponeva a questo ma soprattutto per i Per_2
modi perché mio padre era molto duro anche con parole offensive…”);
-che, da ultimo, non poteva non darsi conto del grave episodio del giugno 2018, così
come ricostruito sulla base delle prove testimoniali e della documentazione prodotta, e peraltro non specificamente contestato dal resistente, perlomeno in ordine all'avere pag. 10/16 costretto la moglie in macchina per qualche ora senza portarla alla cena di lavoro,
impedendole di scendere dalla autovettura e di telefonare, nonché alla colluttazione verificatasi all'interno del veicolo;
-che il giorno successivo a quell'evento, la si era fatta accompagnare da CP_1
un'amica al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Forlì, dove le erano state refertate ecchimosi e contusioni e consigliato di sporgere querela (dichiarazione testimoniale
“….io ho poi visto le ecchimosi sul braccio, sul collo e poi mi telefonò la Tes_1
mattina seguente dal lavoro ……….. dicendo che c'era stata questa colluttazione e che
per ore il marito aveva fatto dei giri in autostrada in modo che lei non potesse scendere
e poi ritornata a casa aveva fatto finta di dormire e poi era riuscita a uscire di casa per
avere un poco di spazio senza essere controllata dal marito e poi quando era andata a
lavorare mi aveva chiamato dicendo che stando seduta lo sterno le faceva male e
temeva di avere una costola incrinata. Allora io sono andata a prenderla e l'ho
accompagnata al Pronto Soccorso, poi mio marito ci ha raggiunto…”);
-che dopo ulteriori condotte preoccupanti e di iper controllo del marito, era stata di fatto costretta a lasciare la casa familiare (vedasi deposizione “… mi riferiva Tes_1 CP_1
che portava con sé una borsetta con dentro le cose essenziali -documenti o altro che
fosse prezioso per se- che temeva potessero essere presi dal marito...” e testimonianza
“mia sorella si portava con se la sua borsa con gli effetti personale, Tes_2
anche a letto, perché lui le aveva già sottratto dei documenti personali -medici e di
lavoro- aprendo la macchina con la seconda chiave…..il giorno successivo all'evento del giugno 2018 mi ha telefonato per dirmi tutto, anche se quando telefonava lei mi
diceva che il marito se capiva che parlava con la sua famiglia si avvicinava e la
pag. 11/16 telefonata si interrompeva velocemente, noi ci parlavamo solo quando entrambe
eravamo in ufficio”);
-che, a fronte di un quadro probatorio così ricostruito, non poteva esservi dubbio che la fine della relazione matrimoniale fosse stata determinata dalla comprovata lesione da parte dello dei principi di rispetto e libertà individuale nei confronti della Pt_1
ponendo in essere reiterati maltrattamenti morali, ossessivi controlli e condotte CP_1
ingiuriose e mortificanti non solo nei confronti della moglie ma anche dei figli, in particolare di , la quale, con il supporto della madre, si era rivolta ad uno Per_1
psicologo al fine di trovare aiuto e riconquistare serenità e fiducia in se stessa;
-che doveva essere disatteso l'assunto difensivo dello il quale aveva Pt_1
rilevato che avrebbe potuto la ricorrente, a fronte di un simile marito, separarsi ben prima, posto che evidentemente per lungo tempo la moglie, anche per salvaguardare i due figli, aveva cercato di tollerare e arginare in qualche modo gli eccessi del marito per poi addivenire, a fronte della condotta ingravescente di quest'ultimo, che di fatto aveva reso non più tollerabile la convivenza familiare e la vita impossibile a tutto il nucleo familiare, alla decisione di lasciare la casa familiare e separarsi;
-che la separazione doveva essere, quindi, addebitata al marito;
-che per quanto concerneva, invece, la domanda di addebito avanzata dallo Pt_1
per avere la moglie tenuto una condotta assolutamente noncurante di qualsivoglia assistenza morale nei confronti del consorte, il quale, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, aveva sostenuto di avere vissuto gli anni del matrimonio con assoluta dedizione alla famiglia, tanto alla moglie quanto ai figli, per poi scoprire che la CP_1
architettava da tempo l'idea di separarsi, precostituendo appositamente gli elementi su pag. 12/16 cui fondare, a suo parere, addirittura la separazione con addebito al marito, giungendo a dipingerlo, senza scrupolo alcuno, quale padre -padrone, doveva affermarsi che si trattava di domanda priva di fondamento e che non poteva trovare accoglimento;
-che nulla aveva provato e neppure allegato il resistente riguardo a condotte eventualmente censurabili della moglie, tali da determinare la crisi e poi il definitivo naufragio del matrimonio anche perché (al di là di una reazione impulsiva e di difesa nel corso dell'episodio verificatosi nel giugno del 2018 - un morso - quando ormai la crisi era conclamata e la convivenza era divenuta impossibile e dolorosa per le motivazioni sopra illustrate);
- che l'addebito non poteva certamente trovare fondamento nella stessa narrazione difensiva della moglie volta a provare che la causa della separazione fosse stata esclusivamente la condotta tenuta dallo Pt_1
4-Fatta la superiore premessa, risulta, oltre che palesemente infondato, ai limiti dell'ammissibilità il primo motivo dell'appello di , il quale, lungi Parte_1
dal prendere specifica posizione sulle inequivocabili circostanze emerse dalle prove orali assunte in primo grado, riportate al paragrafo precedente, che evidenziano un abituale comportamento pesantemente dispotico e gravemente offensivo dell'appellante nei confronti della moglie e dei figli, ha sottolineato soltanto, senza, peraltro, darne dimostrazione, che aveva sempre posto al centro della sua vita la famiglia, moglie e figli, e che non era dato comprendere come per ben ventiquattro anni la moglie avesse potuto accettare di vivere con un marito, come quello rappresento dalla sentenza impugnata.
Appare, invero, priva di fondamento la tesi, peraltro del tutto genericamente sostenuta pag. 13/16 dall'appellante, secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato che le condotte integranti violazione dei doveri nascenti dal matrimonio si erano verificate quando era già in atto una crisi del rapporto matrimoniale e che, quindi, non costituivano la causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In
proposito, preme sottolineare che la circostanza che la moglie, per diverso tempo, abbia tollerato i comportamenti dello pare, con ogni probabilità, essere stata Pt_1
determinata dal convincimento di potere, in qualche modo, arginare le prevaricazioni del marito, nell'interesse dell'unità familiare e al fine di evitare ai figli, specie quando erano ancora in tenera età, il trauma della separazione dei genitori, e che la decisione di separarsi sia intervenuta solo nel momento in cui la stessa si era resa conto dell'impossibilità di porre un freno alle condotte dello che si facevano via Pt_1
via sempre più gravi, così da rendere del tutto impraticabile una serena cooperazione dei coniugi nella determinazione dell'indirizzo della vita familiare e nelle scelte riguardanti i figli, a fronte, peraltro, dell'isolamento del nucleo familiare, causato dagli atteggiamenti dispotici e ingiuriosi dell'odierno appellante, che era solito ostacolare anche la frequentazione dei figli e della moglie con la famiglia di origine di quest'ultima. Sul tema, non può sottacersi che lo al fine di impedire alla Pt_1
moglie la partecipazione ad una cena di lavoro, non ha esitato a trattenerla in macchina,
non facendola scendere, così da provocare una colluttazione nel corso della quale la veva riportato contusioni ed ecchimosi. CP_1
5- Va, poi, disatteso il secondo motivo di gravame, con il quale Parte_1
ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure escluso testimonianze favorevoli per esso appellante, così violando il proprio diritto di difesa.
pag. 14/16 La censura risulta evidentemente pretestuosa, avendo il difensore dell'appellante espressamente rinunciato, nel corso dell'udienza del 1aprile 2021, svoltasi dinanzi al
Tribunale di Forlì, all'escussione di ulteriori testimoni, così ritenendo la causa sufficientemente istruita.
In ogni caso, i capitoli di prova di cui all'atto di appello non potrebbero essere ammessi perché vertenti su circostanze non rilevanti o, comunque, generiche e, pertanto, non idonee a confutare le inequivocabili risultanze del materiale probatorio acquisito, mai specificamente contestate nell'ambito dei motivi di gravame.
6- L'appello di deve essere, in definitiva, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato, ex art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in 4.335,00 Euro (1.600,00 Euro per la fase di studio, 1.000,00 Euro
per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di studio e per la fase introduttiva è stato liquidato in misura inferiore a quella media, avuto riguardo al numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, e nella misura minima per la fase decisionale, stante la modesta attività
difensiva di detta fase.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del CP_1
15% compenso liquidato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
pag. 15/16 dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
(vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20
aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, liquidate CP_1
in 4.335,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6
febbraio 2025
il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
il Presidente
Antonella Allegra
pag. 16/16