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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 140/2019 R.G., avente ad oggetto “azione di adempimento contrattuale” e vertente tra
(P. VA , in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
Amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Abbattista, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marzia Bagnulo a Carovigno, in via Serranova, n.11;
attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P. Piccinni elettivamente domiciliata presso la struttura burocratico legale a in via Napoli, n. 8; CP_1 convenuto
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2019, la società ha convenuto Parte_1 in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare il suo diritto a Controparte_1 percepire dalla convenuta la somma di euro 1.480.211,22, ovvero la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dalla maturazione al soddisfo ai sensi del D.lgs. 231/2002; con condanna di Parte al pagamento della relativa somma;
in subordine, ha chiesto che la controparte fosse condannata ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Con vittoria delle spese di lite. A sostegno della sua domanda, ha riferito che la Giunta Regionale, con due successive delibere, la n. Parte_1
1773 del 7.9.2012 avente ad oggetto “DD.GG.RR. n. 1494/2009- Approvazione schema tipo di accordo contrattuale- strutture istituzionalmente accreditate attività in regime di ricovero- ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 così come modificato dalla legge 6 agosto 2008 n. 133” la Regione Puglia aveva approvato lo schema tipo del contratto da sottoporre alle strutture sanitarie accreditate per le attività sanitarie da erogare in regime di ricovero;
la società attrice aveva impugnato la deliberazione dinanzi al Tar di Bari, ritenendola illegittima e, con sentenza n. 215/2015, in
1 accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo aveva annullato la deliberazione di G.R. n.
1773/2012 e gli atti conseguenziali, ritenendo omessa la necessaria consultazione delle organizzazioni di categoria secondo i principi della partecipazione stabiliti dalla presupposta deliberazione di G.R. n. 1494/2009; la sentenza era stata anche confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 436/2016, a seguito dell'appello proposto dalla Regione Puglia. Con la successiva deliberazione n. 1798 del 6.8.2014 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1773 del 7.9.2012- Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.Lvo 502/92 e ss.mm.ii.- Strutture istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di )” la Regione Puglia aveva nuovamente approvato lo schema tipo Pt_1 del contratto da sottoporre alle strutture sanitarie accreditate per le attività sanitarie da erogare in regime di ricovero;
analogo ricorso al TAR aveva spiegato la in esito al Parte_1 quale il giudice amministrativo aveva dichiarato il difetto di interesse della ricorrente all'esito del gravame, alla luce dell'intervenuto annullamento della deliberazione con una precedente sentenza, n. 1003 del 28 luglio 2006. Ha aggiunto che, medio tempore, in data 31.3.2014 la Parte_1 aveva sottoscritto con riserva con ASL BR il contratto per l'erogazione di prestazioni
[...] sanitarie in regime di ricovero relativo all'anno 2014 e in data 24.7.2015 quello relativo all'anno
2015.
L'attrice, pertanto, in considerazione della natura presupposta delle deliberazioni di GG.RR. nn. 1773/2012 e 1798/2014, aventi ad oggetto l'approvazione dello schema tipo di contratto per le attività di ricovero, ha affermato che il loro annullamento avrebbe riverberato i propri effetti sugli atti successivi e conseguenziali quale il contratto stipulato inter partes in data 31.3.2014 per l'anno
2014 ed il contratto stipulato in data 24.7.2015 sopra richiamati al punto g) che precede;
che, Parte conseguentemente, non avrebbe potuto opporre i limiti di spesa stabiliti in contratto e pertanto avrebbe dovuto remunerare tutte le prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero da parte della società attrice nel corso degli anni 2014 e 2015; che nel corso dell'anno 2014 la Parte_1 aveva fatturato prestazioni sanitarie in regime di ricovero per euro 9.295.604,09, percependo,
[...] in virtù del tetto di spesa assegnato la minor somma di euro 8.374.192,16, ed emettendo a favore dell'ASL BR nota di credito n. 67 del 1.10.2015 per euro 698.656,41; nel corso poi dell'anno 2015 essa aveva fatturato prestazioni sanitarie in regime di ricovero per euro 9.330.734,16, percependo, in virtù del tetto di spesa assegnato la minor somma di euro 8.374.192,16 ed emettendo a favore dell'ASL BR nota di credito n. 62 del 31.7.2017 per euro 781.554,81; ha quindi conclusivamente affermato il suo diritto al riconoscimento della somma di 1.480.211,22; in via subordinata, ha chiesto che tale importo le fosse riconosciuto ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c..
Costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difetto di CP_2 giurisdizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando e contestando nel merito quanto dedotto dalla società attrice e chiedendo il rigetto integrale delle domande da essa proposte.
Senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, ritenuta ultronea, la causa è stata rinvia per la precisate le conclusioni e dunque trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte convenuta ha fondato l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo sulla base della qualificazione dell'accordo contrattuale come accordo sostitutivo di provvedimento (art. 11 della l. 241/1990). Condivide questo giudice
2 tale prospettazione, ben potendosi ricondurre le due deliberazioni n. 1773/2012 e n. 1798/2014 alla fattispecie richiamata, ovvero ad un accordo teso a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, trattandosi infatti di schemi contrattuali sulla base dei quali sono stati poi redatti i successivi contratti. Invero rispetto alle controversie che abbiano ad oggetto la formazione, la conclusione e l'esecuzione di tali accordi, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 del Codice del Processo Amministrativo. E tuttavia, la presente controversia non ha ad oggetto l'esecuzione di tali accordi, entrambi annullati a seguito di giudizi dinanzi al Giudice amministrativo: essa ro l'esecuzione dei riguarda invece l'esecuzione dei contratti redatti sulla base di quegli schemi contrattuali;
trattasi di negozi relativi alla erogazione di pubblici servizi, rispetto ai quali deve necessariamente trovare applicazione il criterio di riparto delineato dall'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., che fa rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore…”.
Sullo specifico tema del riparto di giurisdizione nella materia che ci riguarda, poi, si è più volte affermato che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti la determinazione, da parte dell'amministrazione, del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento;
la determinazione della capacità operativa massima o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali;
nonché il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, “ciò in quanto si tratta di attività tutte inerenti all'esercizio del potere di programmazione sanitaria, di fronte al quale la posizione giuridica soggettiva dell'operatore sanitario assume la consistenza di interesse legittimo” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 13/09/2021, n. 6279, 30/10/2019, n.7426 e 01/03/2018, n.1276); che, viceversa, restano devolute alla cognizione del giudice ordinario le sole controversie caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale, relative alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito tra le parti del rapporto convenzionale di accreditamento, oppure alla contestazione di atti aventi natura essenzialmente paritetica, che non coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante. Ebbene, nel caso di specie,
Ebbene, venuti meno gli accordi che predisponevano uno schema contrattuale tipico, sulla base dei quali l'amministrazione ha stipulato con la Casa di cura i contratti da essa accettati con riserva, la controversia in oggetto riguarda sì l'esecuzione di quei contratti ma è destinata ad essere assorbita nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo perché relativa all'esercizio autoritativo da parte della PA del potere di applicare i tetti di spesa previsti nelle due delibere annullate tuttavia per ragioni diverse da tale profilo: in disparte ogni considerazione del merito, si deve ritenere che il presente giudizio non abbia ad oggetto quindi il profilo meramente patrimoniale della corresponsione del corrispettivo che l'attrice avrebbe maturato per le prestazioni sanitarie erogate, bensì, a monte, la legittimità o meno dell'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di determinare il relativo tetto di spesa: sebbene nel caso di specie oggetto del giudizio non sia il provvedimento amministrativo deliberativo originario con il quale tale potere sia stato esercitato (già annullato), bensì i contratti a valle che sulla base di esso le parti hanno stipulato, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ratione materiae, che, come è noto,
3 rappresenta una deroga al tradizionale criterio di riparto delle giurisdizioni fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, attribuendo alla giurisdizione del giudice amministrativo anche le controversie che attengano alla tutela di diritti soggettivi, oltre che di interessi legittimi.
Tanto determina l'accoglimento dell'eccezione preliminare.
Atteso che nella materia in questione il discrimine nel riparto di giurisdizione appare di particolare complessità, è congruo compensare fra le parti le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 140/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brindisi in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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