Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4851/2025 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico, nella causa RG 4851/2025
TRA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Pozzuoli, alla via San Gennaro ad Agnano 56/8, a mezzo dell' Ing. (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...] nella qualità di sindaco di Pozzuoli C.F._2
ed Amministratore di Sostegno (giusta nomina del 8/10 giugno 2020, del Tribunale di Napoli, sez.
XIII, in persona del giudice tutelare Dott. Molfino) rappresentato e difeso dall'avvocato
Constantinos Varvarigos presso il quale elettivamente domiciliato in Napoli Piazza Medaglie D'Oro
27 e che chiede che le comunicazioni avvengono a mezzo PEC a Email_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Sciogliendo al riserva che precede ha emesso la seguente
ORDINANZA
Il sindaco di Pozzuoli, in qualità di amministratore di sostegno di , ha proposto Parte_1
ricorso per sequestro conservativo in danno di , moglie di CP_1 Parte_1 chiedendo l'immediato sequestro della consistenza immobiliare sita nel comune di Pozzuoli alla
Traversa degli Oleandri nn.16 e 18, acquistato dalla predetta con danaro dell'amministrato, e/o di ogni bene della medesima fino a concorrenza di € 800.000.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.4.2025 il ricorrente ha chiesto “che sia emesso il sequestro conservativo sui beni della resistente con vittoria di spese con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica ricevuta a mani proprie, non si è costituita e va dichiarata contumace.
Il ricorso è fondato.
Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte
Pagina 1
Tanto premesso con riferimento al fumus l'amministratore di sostegno ha premesso che a partire dall'anno 2018-2019 ha realizzato diverse attività dirette a dilapidare il patrimonio CP_1 del marito;
in particolare il risulta aver alienato, al prezzo irrisorio di € 100.000, cinque Pt_1
immobili siti in Napoli via Carmignano e un immobile sito in Pozzuoli via Solfatara n. 8, alienato a prezzo di circa la metà del valore di mercato.
Tutte le predette vendite sono oggetto di impugnazione e, allo stato, pendono i relativi giudizi di merito.
Nell'ambito di tale operazione fraudolenta si collocherebbe il contratto preliminare sottoscritto dal con la (promittente acquirente) trascritto in data 26 settembre 2023 reg. Pt_1 Controparte_2
part. 36007 del 13.09.2023, avente a oggetto la villa di proprietà del sita in Pozzuoli alla via Pt_1
San Gennaro ad Agnano 56/8.
Deduce parte ricorrente:
• che la caparra confirmatoria di € 799.000 sarebbe stata versata dalla società su di un conto corrente postale cointestato ai coniugi;
Persona_1
Pagina 2 • che pochi giorni dopo avrebbe acquistato per sé e quindi intestandola a CP_1
proprio nome, una villa sita nel Comune di Pozzuoli (NA) alla Traversa di Via degli
Oleandri nn. 16 e 18, oltre ad un locale deposito al prezzo di complessivi Euro 650.000,00
(seicentocinquantamila/00), pagati mediante bonifico disponendo in proprio delle somme del conto postale cointestato con ove erano appena pervenuti 750.000 Parte_1
euro oltre i 98.000 euro (cfr. estratto conto postale All. 11);
• che, inoltre, la somma residua ricevuta da sul conto postale cointestato, Parte_1 sarebbe stata sottratta, poiché circa 47.580 euro sarebbero stati pagati ad un'agenzia immobiliare (cifra spropositata ed abnorme) e circa 150.000 euro sarebbero spariti dal conto del Pt_1
• che essendo il contratto sottoscritto dal con la nullo/annullabile, Pt_1 Controparte_2
l'amministrato potrebbe trovarsi nella condizione di dover restituire la caparra incassata, somma non più disponibile sul conto cointestato.
Ritiene il ricorrente che “E' necessario che il bene acquistato illecitamente dalla moglie rientri nel patrimonio del ovvero che sia sequestrato a garanzia del credito del e che siano Pt_1 Pt_1 restituite al patrimonio le somme illegittimamente utilizzate dalla moglie per l'acquisto a suo nome della villa di Viale degli Oleandri 16-18 e/ o comunque di ogni bene della medesima convenuta fino alla concorrenza della somma di Euro 800.000, comprensiva di sorta, interessi CP_1 danni patrimoniali e spese legali”.
Orbene osserva il tribunale che l'istanza di sequestro conservativo di un determinato bene è inammissibile in quanto non è finalizzata a tutelare uno specifico diritto al pagamento di una somma di denaro – come postula, invece, l'art. 671 c.p.c. – ma solo ad aggredire un determinato bene del debitore, nella sua individualità. Nel caso in esame l'amministratore di sostegno ha comunque chiesto anche il sequestro dei beni (tutti) nella disponibilità della resistente, quindi, in astratto, la domanda cautelare, così proposta, è ammissibile.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo deve anche sussistere il nesso di strumentalità tra la domanda cautelare e la corrispondente domanda di merito.
Nel ricorso è stata indicata espressamente quale domanda di merito che la parte intende proporre“ giudizio volto ad ottenere la condanna di al pagamento delle somme che CP_1
risulteranno dalla stessa dovute a sia per il prelevamento e pagamento di Parte_1
somme per un bene intestato ad esclusivo nome della convenuta, per il diritto del a vedersi Pt_1
restituita la somma di euro 799.00 ovvero in subordine 650.000, oltre interessi e rivalutazione ed oltre tutti danni subiti e patiti dall'odierno ricorrente a causa delle gravi condotte dalla medesima poste in essere”.
Pagina 3 L'azione prospettata è, quindi, anche diretta ad ottenere la restituzione della somma indebitamente prelevata dal coniuge, in regime di separazione dei beni, da un conto cointestato.
L'azione cautelare va valutata tenuto conto del perimetro segnato dalla domanda di merito di restituzione delle somme prelevate dalla , senza autorizzazione del contitolare, dal conto CP_1
postale.
Di recente la Corte di Cassazione ha statuito che “ la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (v. ex multis Cass.
1643/2025; Cass. n. 28839 del 05/12/2008; n. 4496 del 24/02/2010; n. 18777 del 23/09/2015; n.
27069 del 14/09/2022).
Ebbene nel caso di specie il ricorrente ha documentato che sul conto postale cointestato è stata fatta confluire la provvista derivante dalla stipula del preliminare (risulta, infatti, il versamento di assegni bancari in data 12.09.2023, di importi corrispondenti a quelli indicati nel preliminare di vendita); tale provvista appartiene esclusivamente al la detta origine cartolare della provvista del Pt_1
nuovo conto è, infatti, pienamente idonea di per sé a superare la presunzione di contitolarità delle somme in esso versate.
E' stato anche provato che le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile intestato alla CP_1 sono state prelevate dal già menzionato conto: dal contratto di compravendita risulta infatti che “ che il prezzo pattuito è stato corrisposto come segue: - euro 15.000,00 (quindicimila/00) sono stati corrisposti a mezzo di un vaglia postale, non trasferibile, emesso in data 10 luglio 2023 de "Poste
Italiane S.p.A." Ufficio di Napoli 26, all'ordine di , recante il numero 0372359564-05; Persona_2
- euro 285.000,00 (duecentottantacinquemila/00) sono stati corrisposti a mezzo di un vaglia postale, non trasferibile, emesso in data 21 settembre 2023 de "Poste Italiane S.p.A." Ufficio di Pozzuoli, all'ordine di , recante il numero 0372439094 - 01; Persona_2
- euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) sono stati corrisposti a mezzo di un vaglia postale, non trasferibile, emesso in data 21 settembre 2023 de "Poste Italiane S.p.A." Ufficio di Pozzuoli, all'ordine di , recante il numero 0372439096 - 03; Parte_3
- euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) sono stati corrisposti a mezzo di un vaglia postale, non trasferibile, emesso in data 21 settembre 2023 de "Poste Italiane S.p.A." Ufficio di Pozzuoli, all'ordine di , recante il numero 0372439095 – 02”. Persona_3
Pagina 4 Dall'estratto conto prodotto in atti (all.11) risulta l'emissione dei vaglia degli importi sopra indicati in data 21 settembre 2023 (non risulta solo quello di luglio di € 15.000, in quanto l'estratto è stato effettuato dal 27.07.2023).
Non vi è pertanto dubbio, allo stato degli atti, sul fatto che la provvista per l'acquisto della villa provenga da danaro prelavato dal conto postale e che le somme utilizzate fossero di esclusiva pertinenza del (provenendo dalla stipula del preliminare di immobile di esclusiva proprietà Pt_1
del coniunge).
Quanto al periculum in mora considerate le operazioni di depauperamento rappresentate nel ricorso e documentate dalla produzione fornita, vi è il pericolo concreto che la si possa disfare CP_1 dell'unico bene in suo possesso per vanificare le garanzie del credito del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, sulla domanda proposta ex art. 671 cpc, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto autorizza in favore di , come sopra Parte_1
rappresentato, il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di nata a [...] il [...], nonché delle somme o cose alla stessa dovute da CP_1 chiunque, sino a concorrenza di € 650.000;
2. condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7649,00 per CP_1 compensi ed € 870,00 per spese.
Napoli, 15.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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