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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/04/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8719/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDO SILVIA
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
TASCHIN IVANA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito in via principale:
- Accertarsi e dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e quanto al Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in Jesolo (VE) in data 26.09.1993 e trascritto nel registro atti di matrimonio tenuto dal Comune di Jesolo all'anno 1993,
Parte II, serie A, n. 00047, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
- Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta autosufficienza economica conseguita dalla figlia maggiore e per l'effetto revocarsi Persona_1
l'assegno di mantenimento in suo favore e/o confermarsi la revoca dell'obbligo del ricorrente di concorrere al mantenimento della figlia , Per_1
come da provvedimento presidenziale del 04.01.2024;
- Accertata e dichiarata la parziale autosufficienza economica conseguita dal figlio maggiorenne , confermarsi l'obbligo a carico del CP_2
padre di concorrere al mantenimento del figlio in € 250,00 mensile, CP_2
con decorrenza dalla data della domanda di divorzio, fermo restando le spese straordinarie, come da provvedimento presidenziale del 04.01.2024;
- Respingersi la richiesta ex adverso presentata di condanna al pagamento della somma di € 411,00 a titolo di contributo al mantenimento di , CP_2
stante quanto emerso in sede presidenziale ed in corso di causa;
- Accertata l'intervenuta autosufficienza economica conseguita dalla Sig.ra rispetto al momento della separazione, dichiararsi la Controparte_1
stessa economicamente autosufficiente e per l'effetto respingersi la
Pag. 2 di 14 richiesta di assegno divorzile ex adverso presentata di € 356,00 mensile a carico del Sig. Pt_1
- con vittoria di spese e compensi di causa.
Per parte resistente:
Nel merito:
1. pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto celebrato in Jesolo (VE) in data 26.09.1993 dai sigg.ri e , ricorrendone i presupposti di Parte_1 Controparte_1
legge.
2. A parziale conferma delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 784/20 emessa dal Tribunale di Venezia, condannare il sig. Pt_1
a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] CP_2
maggiorenne e non completamente autosufficiente sotto il profilo
[...]
economico, la somma di € 250,00 mensili (importo concordato tra le parti e recepito nel provvedimento Presidenziale del 04.01.2024), rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, da corrispondersi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie a favore dello stesso, come stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
3. Condannarsi il sig. a versare alla sig.ra Parte_1 P_
la somma di euro 356,00 mensili (somma attualmente
[...]
indicizzata), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro e non oltre il 5 del mese, a titolo di assegno divorzile.
Pag. 3 di 14 4. Dichiararsi che nulla verrà versato dal sig. a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di C.T.U. anticipati.
Per il P.M.:
Esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2023 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio in Jesolo in data 26.09.1993, con Controparte_1
che dal matrimonio erano nati in data 9.10.1997 la figlia , Persona_1
maggiorenne economicamente autosufficiente, ed in data 27.09.2003 il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, CP_2
residente con la madre;
che con sentenza n. 784/20 il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale tra le parti, con addebito all'esponente, statuendo per quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di 300,00 euro a titolo di concorso per il suo mantenimento, nonché l'importo di 356,00 euro per il mantenimento dei figli, , allora non economicamente autosufficiente, ed;
che, Per_1 CP_2
dopo la separazione, la figlia era divenuta economicamente Per_1
autosufficiente e , dopo aver conseguito il diploma in ambito CP_2
turistico/alberghiero, si era sin da subito impegnato nella ricerca di lavoro e attualmente lavorava con contratti stagionali;
che il contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione per il figlio, allora ancora minorenne, poteva essere ridotto e previsto un contributo da parte del padre
Pag. 4 di 14 per di € 250,00; che la situazione economica e patrimoniale della CP_2
Sig.ra era migliorata rispetto all'epoca della separazione in P_
quanto, a seguito della morte del padre, era divenuta proprietaria di diversi beni immobili;
che la Sig.ra risultava inoltre dal 26.8.2020 essere P_
socia unica della Soc. Pebe Srl, società che aveva per oggetto l'intermediazione immobiliare nonché socia al 50% della società semplice
Nide s.s. dal 08/08/2020, società quest'ultima che operava nell'ambito delle compravendite immobiliari;
che risultava inoltre ricoprire il ruolo di trustee per conto del Trust denominato “Nicole Trust 2013”; che possedeva la quota del 20% della Soc. Dimension S.r.l., società che aveva in gestione importanti attività commerciali come il bar Capannina Beach;
che da almeno 5 anni, la Signora aveva instaurato una stabile Controparte_1
relazione affettiva con il Sig. , con il quale ha costruito Controparte_3
un'unità di intenti e di progetti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: “Accertarsi e dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e quanto al matrimonio celebrato in Parte_1 Controparte_1
Jesolo (VE) in data 26.09.1993 e trascritto nel registro atti di matrimonio tenuto dal Comune di Jesolo all'anno 1993, Parte II, serie A, n. 00047, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta autosufficienza economica conseguita dalla figlia maggiore e per l'effetto revocarsi l'assegno di mantenimento in suo Persona_1
favore; Accertarsi e dichiararsi la parziale autosufficienza economica conseguita dal figlio maggiorenne e per l'effetto ridursi CP_2
l'assegno di mantenimento in suo favore in € 250,00 mensile;
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta autosufficienza economica conseguita dalla Sig.ra
Pag. 5 di 14 e per l'effetto revocarsi l'assegno di mantenimento in Controparte_1
suo favore”.
Si costituiva non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla al venir meno dell'obbligo paterno di versare un contributo al mantenimento di . Si Per_1
opponeva alla diminuzione del contributo per il figlio e chiedeva CP_2
fosse previsto in proprio favore un assegno divorzile pari all'ammontare attuale dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel processo.
In data 11.10.2023 le parti comparivano avanti al Giudice, confermando i rispettivi scritti difensivi ed il giudice, con ordinanza di data 4.1.24, revocava l'obbligo a carico del ricorrente di concorrere al mantenimento della figlia e determinava in euro 250,00 il contributo a carico del Per_1
padre per il mantenimento del figlio , fermo l'obbligo per le spese CP_2
straordinarie nella misura in essere;
confermava l'obbligo a carico del ricorrente di versare l'assegno di mantenimento per la moglie. Ammetteva quindi la prova per testimoni dedotta dalle parti, disponeva CTU tecnica sul valore degli immobili di cui era titolare e chiedeva Controparte_1
informazioni all'INPS sui redditi goduti dalle parti. All'esito il giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio.
a) Divorzio
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e dal comportamento processuale tenuto, che la separazione perdura
Pag. 6 di 14 ininterrottamente da oltre un anno dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente delegato nel giudizio in cui è stata dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 784/20 di questo Tribunale.
Deve quindi ritenersi provato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
b) Contributo al mantenimento del figlio e della figlia CP_2 Per_1
Va ricordato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/21).
Nel caso di specie , per stessa ammissione dell'Arcese, non risulta CP_2
stabilmente inserito nel mondo del lavoro, in quanto ha svolto solo lavori saltuari dal termine degli studi, che gli hanno fornito una fonte di reddito limitato (nel 2021 e nel 2022 ha percepito, rispettivamente, euro 5.188 ed euro 5.969, mentre per il 2023 risultano compensi lordi per 2.378,14).
Tuttavia, va osservato che egli risulta svolgere tali lavori con una certa continuità che, pur non garantendogli l'autosufficienza economica, gli
Pag. 7 di 14 permettono di avere un piccolo peculio personale, sicché la spesa per il suo mantenimento in generale è sicuramente diminuita. Le parti sul punto hanno concordato quindi di diminuire il contributo che Parte_1
dovrà versare a per il mantenimento del figlio a 250,00 Controparte_1
euro mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie stabilite come da protocollo di questo Tribunale (in tal senso sono infatti le conclusioni della sig.ra , benché in sede di separazione fosse stata prevista la quota P_
del 65%).
Le parti concordano altresì sulla circostanza che la figlia è oramai Per_1
economicamente autosufficiente, per cui non deve più essere previsto alcun contributo al suo mantenimento a carico di . Parte_1
c) Assegno divorzile nata nel 1966, chiede che sia stabilito in suo favore un Controparte_1
assegno divorzile di pari ammontare rispetto a quello all'assegno previsto in suo favore in sede di separazione, attualmente ammontante a euro
356,00.
Ora va ricordato che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione divergono da quelli delineati dalla più recente giurisprudenza ai fini della previsione di un assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato: “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli
Pag. 8 di 14 per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Ne consegue che ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione
(Cass. n. 28936/22). Ciò premesso, l'assegno di divorzio, che ha quindi una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone altresì l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo
Pag. 9 di 14 fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. n. 24795/24; Cass. n. 35434/23). Permane quindi la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, assieme a quella perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 5603/20).
Ciò premesso, va osservato che sussiste indiscutibilmente tra le parti una differenza reddituale in quanto l' risulta percepire reddito da lavoro Pt_1
dipendente pari a 42.995,00 euro, come da dichiarazione dei redditi presentata nel 2022, e vive presso il domicilio della madre. La , P_
che vive nella ex casa coniugale di sua proprietà (il cui valore è stato stimato in 225.00,00 euro), è anch'essa una lavoratrice dipendente con un reddito annuo di 14.289,00 euro, come da dichiarazione dei redditi del
2022. Tuttavia, la signora risulta aver incrementato il proprio P_
patrimonio immobiliare a seguito della successione paterna. E' infatti divenuta proprietaria di alcuni compendi immobiliari, tra cui un
Pag. 10 di 14 appartamento sito in Jesolo, abitato da in virtù di un diritto di Parte_2
abitazione (quota di 1/6 di per la quota di 1/6 di Controparte_1
e per la quota di 4/6 di del valore, per la Persona_2 Parte_2
quota di spettanza, di 41.750,00 euro, e di tre cantine ed un posto auto siti a
(1/3 di per la quota di 1/3 di Parte_3 Controparte_1
e per la quota di 1/3 di del valore, per la Persona_2 Parte_2
quota di spettanza, di 2.400,00 euro, ora in parte venduti per un importo complessivo di 5.000,00 euro, come da atto dimesso da parte resistente.
Inoltre, la signora è stata inoltre nominata trustee dopo la morte P_
del padre, e come tale amministra una serie di beni immobili e partecipazioni societarie, a lei ora intestati in piena proprietà (4 immobili e terreni, partecipazioni alle società Dimension S.r.l., Pebe S.p.a. e Nide s.s.)
e già intestati al padre, conferiti nel trust “Nicole Trust 2013”, creato nell'interesse di . Per tale attività risulta ricevere un Persona_2
compenso mensile di 500,00 euro.
La signora infine ha una stabile relazione affettiva con il sig. P_
come da quest'ultimo confermato in sede di deposizione CP_3
testimoniale. Questi ha dichiarato che non convivono ma si frequentano dal
2017. Tuttavia, il sig. non ha dimostrato che si tratti di una Pt_1
relazione di fatto consolidata e protraentesi nel tempo che influisca "in melius" sulle condizioni economiche della sig.ra , o, quanto meno, P_
determini un risparmio di spesa derivante dalla convivenza, circostanza quest'ultima non provata.
Ciò premesso, ad avviso del collegio l'assegno divorzile richiesto non può essere concesso sotto il profilo assistenziale, in quanto Controparte_1
percepisce redditi più che sufficienti al suo sostentamento. Ha infatti una
Pag. 11 di 14 stabile attività lavorativa, una abitazione di proprietà, ulteriori immobili ricevuti per successione paterna di discreto valore e uno stabile compenso per la sua qualità di trustee;
ella inoltre non deve più provvedere al mantenimento della figlia e solo parzialmente a quello di . Per_1 CP_2
Come sopra precisato, sotto il profilo della funzione perequativo- compensativa dell'assegno, il giudice è tenuto ad accertare che lo squilibrio reddituale sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare e la sua concessione presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari (Cass. n. 32354/24). Ora va osservato che la ricorrente non ha provato, come suo onere, di aver sacrificato delle prospettive professionali nel corso del matrimonio. Lei stessa afferma di essersi sempre occupata della cura dei propri figli e del marito, ma di aver sempre lavorato. Infatti, dopo aver lasciato, d'accordo con il sig. il Pt_1
proprio lavoro a tempo pieno e indeterminato, si è occupata della casa, del marito e dei figli continuando a lavorare part-time e mettendo volontariamente a disposizione della famiglia le proprie risorse economiche. Non vi è stato quindi alcun sacrificio da parte della , P_
che ha sempre lavorato, svolgendo attività adeguate alla propria preparazione, seguendo un disegno di vita comune che la vedeva parimenti impegnata sia sotto il profilo lavorativo, che di quello di assistenza e cura alla famiglia.
Ciò premesso, non può quindi essere riconosciuto un assegno divorzile in favore di non sussistendone i presupposti. Controparte_1
Pag. 12 di 14 Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza di P_
possono essere per metà compensate e per il resto poste a suo
[...]
carico. Esse sono liquidate facendo riferimento allo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa”, nei valori medi, stante la non complessità della controversia.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data Parte_1 Controparte_1
26.9.1993 a Jesolo e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Jesolo all'anno 1993, Parte 2, Serie A, numero 47;
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Jesolo di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia;
Per_1
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio mediante il versamento a CP_2 P_
della somma mensile di 250,00 euro, rivalutabili annualmente in
[...]
base agli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
Pag. 13 di 14 5) rigetta la domanda svolta da di prevedere a suo favore Controparte_1
un assegno divorzile;
6) compensa per metà le spese di lite e pone il residuo a carico di P_
che liquida, per l'intero, in 7.216,00 euro per compensi, oltre a
[...]
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
7) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
Venezia, 27.3.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8719/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDO SILVIA
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
TASCHIN IVANA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito in via principale:
- Accertarsi e dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e quanto al Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in Jesolo (VE) in data 26.09.1993 e trascritto nel registro atti di matrimonio tenuto dal Comune di Jesolo all'anno 1993,
Parte II, serie A, n. 00047, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
- Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta autosufficienza economica conseguita dalla figlia maggiore e per l'effetto revocarsi Persona_1
l'assegno di mantenimento in suo favore e/o confermarsi la revoca dell'obbligo del ricorrente di concorrere al mantenimento della figlia , Per_1
come da provvedimento presidenziale del 04.01.2024;
- Accertata e dichiarata la parziale autosufficienza economica conseguita dal figlio maggiorenne , confermarsi l'obbligo a carico del CP_2
padre di concorrere al mantenimento del figlio in € 250,00 mensile, CP_2
con decorrenza dalla data della domanda di divorzio, fermo restando le spese straordinarie, come da provvedimento presidenziale del 04.01.2024;
- Respingersi la richiesta ex adverso presentata di condanna al pagamento della somma di € 411,00 a titolo di contributo al mantenimento di , CP_2
stante quanto emerso in sede presidenziale ed in corso di causa;
- Accertata l'intervenuta autosufficienza economica conseguita dalla Sig.ra rispetto al momento della separazione, dichiararsi la Controparte_1
stessa economicamente autosufficiente e per l'effetto respingersi la
Pag. 2 di 14 richiesta di assegno divorzile ex adverso presentata di € 356,00 mensile a carico del Sig. Pt_1
- con vittoria di spese e compensi di causa.
Per parte resistente:
Nel merito:
1. pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto celebrato in Jesolo (VE) in data 26.09.1993 dai sigg.ri e , ricorrendone i presupposti di Parte_1 Controparte_1
legge.
2. A parziale conferma delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 784/20 emessa dal Tribunale di Venezia, condannare il sig. Pt_1
a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] CP_2
maggiorenne e non completamente autosufficiente sotto il profilo
[...]
economico, la somma di € 250,00 mensili (importo concordato tra le parti e recepito nel provvedimento Presidenziale del 04.01.2024), rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, da corrispondersi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie a favore dello stesso, come stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
3. Condannarsi il sig. a versare alla sig.ra Parte_1 P_
la somma di euro 356,00 mensili (somma attualmente
[...]
indicizzata), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro e non oltre il 5 del mese, a titolo di assegno divorzile.
Pag. 3 di 14 4. Dichiararsi che nulla verrà versato dal sig. a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di C.T.U. anticipati.
Per il P.M.:
Esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2023 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio in Jesolo in data 26.09.1993, con Controparte_1
che dal matrimonio erano nati in data 9.10.1997 la figlia , Persona_1
maggiorenne economicamente autosufficiente, ed in data 27.09.2003 il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, CP_2
residente con la madre;
che con sentenza n. 784/20 il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale tra le parti, con addebito all'esponente, statuendo per quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di 300,00 euro a titolo di concorso per il suo mantenimento, nonché l'importo di 356,00 euro per il mantenimento dei figli, , allora non economicamente autosufficiente, ed;
che, Per_1 CP_2
dopo la separazione, la figlia era divenuta economicamente Per_1
autosufficiente e , dopo aver conseguito il diploma in ambito CP_2
turistico/alberghiero, si era sin da subito impegnato nella ricerca di lavoro e attualmente lavorava con contratti stagionali;
che il contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione per il figlio, allora ancora minorenne, poteva essere ridotto e previsto un contributo da parte del padre
Pag. 4 di 14 per di € 250,00; che la situazione economica e patrimoniale della CP_2
Sig.ra era migliorata rispetto all'epoca della separazione in P_
quanto, a seguito della morte del padre, era divenuta proprietaria di diversi beni immobili;
che la Sig.ra risultava inoltre dal 26.8.2020 essere P_
socia unica della Soc. Pebe Srl, società che aveva per oggetto l'intermediazione immobiliare nonché socia al 50% della società semplice
Nide s.s. dal 08/08/2020, società quest'ultima che operava nell'ambito delle compravendite immobiliari;
che risultava inoltre ricoprire il ruolo di trustee per conto del Trust denominato “Nicole Trust 2013”; che possedeva la quota del 20% della Soc. Dimension S.r.l., società che aveva in gestione importanti attività commerciali come il bar Capannina Beach;
che da almeno 5 anni, la Signora aveva instaurato una stabile Controparte_1
relazione affettiva con il Sig. , con il quale ha costruito Controparte_3
un'unità di intenti e di progetti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: “Accertarsi e dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e quanto al matrimonio celebrato in Parte_1 Controparte_1
Jesolo (VE) in data 26.09.1993 e trascritto nel registro atti di matrimonio tenuto dal Comune di Jesolo all'anno 1993, Parte II, serie A, n. 00047, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta autosufficienza economica conseguita dalla figlia maggiore e per l'effetto revocarsi l'assegno di mantenimento in suo Persona_1
favore; Accertarsi e dichiararsi la parziale autosufficienza economica conseguita dal figlio maggiorenne e per l'effetto ridursi CP_2
l'assegno di mantenimento in suo favore in € 250,00 mensile;
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta autosufficienza economica conseguita dalla Sig.ra
Pag. 5 di 14 e per l'effetto revocarsi l'assegno di mantenimento in Controparte_1
suo favore”.
Si costituiva non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla al venir meno dell'obbligo paterno di versare un contributo al mantenimento di . Si Per_1
opponeva alla diminuzione del contributo per il figlio e chiedeva CP_2
fosse previsto in proprio favore un assegno divorzile pari all'ammontare attuale dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel processo.
In data 11.10.2023 le parti comparivano avanti al Giudice, confermando i rispettivi scritti difensivi ed il giudice, con ordinanza di data 4.1.24, revocava l'obbligo a carico del ricorrente di concorrere al mantenimento della figlia e determinava in euro 250,00 il contributo a carico del Per_1
padre per il mantenimento del figlio , fermo l'obbligo per le spese CP_2
straordinarie nella misura in essere;
confermava l'obbligo a carico del ricorrente di versare l'assegno di mantenimento per la moglie. Ammetteva quindi la prova per testimoni dedotta dalle parti, disponeva CTU tecnica sul valore degli immobili di cui era titolare e chiedeva Controparte_1
informazioni all'INPS sui redditi goduti dalle parti. All'esito il giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio.
a) Divorzio
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e dal comportamento processuale tenuto, che la separazione perdura
Pag. 6 di 14 ininterrottamente da oltre un anno dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente delegato nel giudizio in cui è stata dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 784/20 di questo Tribunale.
Deve quindi ritenersi provato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
b) Contributo al mantenimento del figlio e della figlia CP_2 Per_1
Va ricordato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/21).
Nel caso di specie , per stessa ammissione dell'Arcese, non risulta CP_2
stabilmente inserito nel mondo del lavoro, in quanto ha svolto solo lavori saltuari dal termine degli studi, che gli hanno fornito una fonte di reddito limitato (nel 2021 e nel 2022 ha percepito, rispettivamente, euro 5.188 ed euro 5.969, mentre per il 2023 risultano compensi lordi per 2.378,14).
Tuttavia, va osservato che egli risulta svolgere tali lavori con una certa continuità che, pur non garantendogli l'autosufficienza economica, gli
Pag. 7 di 14 permettono di avere un piccolo peculio personale, sicché la spesa per il suo mantenimento in generale è sicuramente diminuita. Le parti sul punto hanno concordato quindi di diminuire il contributo che Parte_1
dovrà versare a per il mantenimento del figlio a 250,00 Controparte_1
euro mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie stabilite come da protocollo di questo Tribunale (in tal senso sono infatti le conclusioni della sig.ra , benché in sede di separazione fosse stata prevista la quota P_
del 65%).
Le parti concordano altresì sulla circostanza che la figlia è oramai Per_1
economicamente autosufficiente, per cui non deve più essere previsto alcun contributo al suo mantenimento a carico di . Parte_1
c) Assegno divorzile nata nel 1966, chiede che sia stabilito in suo favore un Controparte_1
assegno divorzile di pari ammontare rispetto a quello all'assegno previsto in suo favore in sede di separazione, attualmente ammontante a euro
356,00.
Ora va ricordato che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione divergono da quelli delineati dalla più recente giurisprudenza ai fini della previsione di un assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato: “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli
Pag. 8 di 14 per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Ne consegue che ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione
(Cass. n. 28936/22). Ciò premesso, l'assegno di divorzio, che ha quindi una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone altresì l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo
Pag. 9 di 14 fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. n. 24795/24; Cass. n. 35434/23). Permane quindi la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, assieme a quella perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 5603/20).
Ciò premesso, va osservato che sussiste indiscutibilmente tra le parti una differenza reddituale in quanto l' risulta percepire reddito da lavoro Pt_1
dipendente pari a 42.995,00 euro, come da dichiarazione dei redditi presentata nel 2022, e vive presso il domicilio della madre. La , P_
che vive nella ex casa coniugale di sua proprietà (il cui valore è stato stimato in 225.00,00 euro), è anch'essa una lavoratrice dipendente con un reddito annuo di 14.289,00 euro, come da dichiarazione dei redditi del
2022. Tuttavia, la signora risulta aver incrementato il proprio P_
patrimonio immobiliare a seguito della successione paterna. E' infatti divenuta proprietaria di alcuni compendi immobiliari, tra cui un
Pag. 10 di 14 appartamento sito in Jesolo, abitato da in virtù di un diritto di Parte_2
abitazione (quota di 1/6 di per la quota di 1/6 di Controparte_1
e per la quota di 4/6 di del valore, per la Persona_2 Parte_2
quota di spettanza, di 41.750,00 euro, e di tre cantine ed un posto auto siti a
(1/3 di per la quota di 1/3 di Parte_3 Controparte_1
e per la quota di 1/3 di del valore, per la Persona_2 Parte_2
quota di spettanza, di 2.400,00 euro, ora in parte venduti per un importo complessivo di 5.000,00 euro, come da atto dimesso da parte resistente.
Inoltre, la signora è stata inoltre nominata trustee dopo la morte P_
del padre, e come tale amministra una serie di beni immobili e partecipazioni societarie, a lei ora intestati in piena proprietà (4 immobili e terreni, partecipazioni alle società Dimension S.r.l., Pebe S.p.a. e Nide s.s.)
e già intestati al padre, conferiti nel trust “Nicole Trust 2013”, creato nell'interesse di . Per tale attività risulta ricevere un Persona_2
compenso mensile di 500,00 euro.
La signora infine ha una stabile relazione affettiva con il sig. P_
come da quest'ultimo confermato in sede di deposizione CP_3
testimoniale. Questi ha dichiarato che non convivono ma si frequentano dal
2017. Tuttavia, il sig. non ha dimostrato che si tratti di una Pt_1
relazione di fatto consolidata e protraentesi nel tempo che influisca "in melius" sulle condizioni economiche della sig.ra , o, quanto meno, P_
determini un risparmio di spesa derivante dalla convivenza, circostanza quest'ultima non provata.
Ciò premesso, ad avviso del collegio l'assegno divorzile richiesto non può essere concesso sotto il profilo assistenziale, in quanto Controparte_1
percepisce redditi più che sufficienti al suo sostentamento. Ha infatti una
Pag. 11 di 14 stabile attività lavorativa, una abitazione di proprietà, ulteriori immobili ricevuti per successione paterna di discreto valore e uno stabile compenso per la sua qualità di trustee;
ella inoltre non deve più provvedere al mantenimento della figlia e solo parzialmente a quello di . Per_1 CP_2
Come sopra precisato, sotto il profilo della funzione perequativo- compensativa dell'assegno, il giudice è tenuto ad accertare che lo squilibrio reddituale sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare e la sua concessione presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari (Cass. n. 32354/24). Ora va osservato che la ricorrente non ha provato, come suo onere, di aver sacrificato delle prospettive professionali nel corso del matrimonio. Lei stessa afferma di essersi sempre occupata della cura dei propri figli e del marito, ma di aver sempre lavorato. Infatti, dopo aver lasciato, d'accordo con il sig. il Pt_1
proprio lavoro a tempo pieno e indeterminato, si è occupata della casa, del marito e dei figli continuando a lavorare part-time e mettendo volontariamente a disposizione della famiglia le proprie risorse economiche. Non vi è stato quindi alcun sacrificio da parte della , P_
che ha sempre lavorato, svolgendo attività adeguate alla propria preparazione, seguendo un disegno di vita comune che la vedeva parimenti impegnata sia sotto il profilo lavorativo, che di quello di assistenza e cura alla famiglia.
Ciò premesso, non può quindi essere riconosciuto un assegno divorzile in favore di non sussistendone i presupposti. Controparte_1
Pag. 12 di 14 Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza di P_
possono essere per metà compensate e per il resto poste a suo
[...]
carico. Esse sono liquidate facendo riferimento allo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa”, nei valori medi, stante la non complessità della controversia.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data Parte_1 Controparte_1
26.9.1993 a Jesolo e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Jesolo all'anno 1993, Parte 2, Serie A, numero 47;
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Jesolo di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia;
Per_1
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio mediante il versamento a CP_2 P_
della somma mensile di 250,00 euro, rivalutabili annualmente in
[...]
base agli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
Pag. 13 di 14 5) rigetta la domanda svolta da di prevedere a suo favore Controparte_1
un assegno divorzile;
6) compensa per metà le spese di lite e pone il residuo a carico di P_
che liquida, per l'intero, in 7.216,00 euro per compensi, oltre a
[...]
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
7) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
Venezia, 27.3.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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