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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13609/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUFFATTO Parte_1
MARINELLA MARIA che la rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IANNONE NADIA e dell'Avv. CP_1
MONACO PIERLUIGI che lo rappresentano e difendono
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
SETTIMO TORINESE il 27/09/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 85 parte serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio sono nati i figli: , in Torino il 30.06.2016, cittadino italiano e Persona_1
in Torino il 23.10.2021. Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 15/11/2022.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i due figli minori e con residenza e dimora abituale presso Per_1 Per_2 la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni e per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i minori liberamente, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ludici, sportivi e di salute, preavvertendo la madre almeno un giorno prima e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati:
a) A week end alternati: un weekend dal venerdì sera dalle ore 19.30, quando li preleverà dall'abitazione della madre, sino alla domenica sera alle 20.30 quando li accompagnerà dalla madre;
un weekend dal sabato pomeriggio dalle ore 13.30, quando li preleverà dall'abitazione della madre, sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui il padre non li avrà con sé nel weekend: il pagina 2 di 4 mercoledì dall'uscita di scuola, con pernotto, sino al giovedì mattina quando li accompagnerà ai rispettivi istituti scolastici;
Nella settimana in cui li avrà con sé nel weekend: il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 19.30/19.45 quando li riaccompagnerà presso la madre rientrante dal lavoro.
b) Periodi di vacanza: Vacanza Natalizie (periodo di chiusura scolastica): ad anni alterni dal 23/12 al
30/12 e dal 31/12 al mattino del rientro a scuola;
in ogni caso il 24/12 dalle ore 16.00 sino al 25/12 alle ore 10.00, i minori staranno sempre con il padre;
e dal 25/12 alle 10.00 e sino al 26/12 alle 10.00 staranno sempre con la madre: (resta inteso che se la prima settimana è di spettanza della madre i minori resteranno a casa con lei); dare atto che per l'anno 2024 i minori trascorreranno con la madre il periodo dal 31/12 al rientro a scuola e con il padre il periodo dal 23/12 al 30/12; Vacanze Pasquali: ad anni alterni, Sabato
Santo/Pasqua o Pasquetta/martedì successivo (giorno di chiusura scolastica);
Vacanze estive: il padre trascorrerà con i minori almeno due settimane, anche non consecutive, in periodi da preventivamente concordare con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, e comunque entro il mese di maggio, con obbligo reciproco di comunicazione del luogo di villeggiatura;
dare atto che per l'estate 2024 i genitori hanno raggiunto il seguente accordo: i minori staranno con il padre dal 17 al 26 giugno 2024 e dal 15 al 18 agosto 2024; I “ponti” di vacanza scolastica e le altre festività verranno alternate annualmente tra i genitori anche con riguardo ai rispettivi impegni lavorativi.
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
DA' ATTO che le parti concordano che nel caso in cui il padre per ragioni lavorative/ emergenze / viaggi, etc. non potesse tenere con sé i minori nei giorni e con le modalità prestabilite, dovrà comunicarlo alla madre in tempo utile e potrà recuperare l'incontro non appena possibile, previo accordo con la stessa;
I genitori concordano che durante i periodi di vacanza (natalizie, pasquali, estive, etc) le modalità di visita ordinarie saranno sospese, per riprendere al termine del periodo stesso;
concordano, altresì, che i week end che cadono nei predetti periodi di vacanza (natalizie, pasquali, estive, etc.) sono da considerarsi straordinari e, come tali, non rientrano nello schema di turnazione ordinario.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori, sino a che non diverranno economicamente autosufficienti, versando alla madre (con bonifico bancario o brevi manu con rilascio di ricevuta), entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, le seguenti somme, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT: sino a luglio 2024, € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) e da agosto 2024 € 350,00 (€ 175,00 ciascuno); oltre al 50% di tutte le spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del Tribunale di Torino che le parti si impegnano a rispettare;
DÀ ATTO che le parti concordano a che l'Assegno Unico per i figli minori sia corrisposto alla madre nella misura del 100%; e che, sin d'ora, stabiliscono che, qualora il predetto assegno unico venisse meno o l'importo attuale subisse una riduzione, provvederanno a rimodulare l'importo dell'assegno di mantenimento per i minori;
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali se e quando previste, saranno usufruite da ciascun genitore al 50%;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni e qualsiasi variazione delle rispettive residenze fino alla maggiore età dei figli;
DÀ ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità dei figli e di passaporto valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli accordi relativi all'affidamento dei figli, alle modalità di visita ed al loro mantenimento avranno efficaci a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
ASSEGNA la casa coniugale alla Sig.ra con il mobilio e gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un assegno divorzile e dichiarano di aver definito in questa sede tutte le questioni patrimoniali tra loro ancora eventualmente pendenti.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13609/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUFFATTO Parte_1
MARINELLA MARIA che la rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IANNONE NADIA e dell'Avv. CP_1
MONACO PIERLUIGI che lo rappresentano e difendono
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
SETTIMO TORINESE il 27/09/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 85 parte serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio sono nati i figli: , in Torino il 30.06.2016, cittadino italiano e Persona_1
in Torino il 23.10.2021. Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 15/11/2022.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i due figli minori e con residenza e dimora abituale presso Per_1 Per_2 la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni e per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i minori liberamente, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ludici, sportivi e di salute, preavvertendo la madre almeno un giorno prima e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati:
a) A week end alternati: un weekend dal venerdì sera dalle ore 19.30, quando li preleverà dall'abitazione della madre, sino alla domenica sera alle 20.30 quando li accompagnerà dalla madre;
un weekend dal sabato pomeriggio dalle ore 13.30, quando li preleverà dall'abitazione della madre, sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui il padre non li avrà con sé nel weekend: il pagina 2 di 4 mercoledì dall'uscita di scuola, con pernotto, sino al giovedì mattina quando li accompagnerà ai rispettivi istituti scolastici;
Nella settimana in cui li avrà con sé nel weekend: il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 19.30/19.45 quando li riaccompagnerà presso la madre rientrante dal lavoro.
b) Periodi di vacanza: Vacanza Natalizie (periodo di chiusura scolastica): ad anni alterni dal 23/12 al
30/12 e dal 31/12 al mattino del rientro a scuola;
in ogni caso il 24/12 dalle ore 16.00 sino al 25/12 alle ore 10.00, i minori staranno sempre con il padre;
e dal 25/12 alle 10.00 e sino al 26/12 alle 10.00 staranno sempre con la madre: (resta inteso che se la prima settimana è di spettanza della madre i minori resteranno a casa con lei); dare atto che per l'anno 2024 i minori trascorreranno con la madre il periodo dal 31/12 al rientro a scuola e con il padre il periodo dal 23/12 al 30/12; Vacanze Pasquali: ad anni alterni, Sabato
Santo/Pasqua o Pasquetta/martedì successivo (giorno di chiusura scolastica);
Vacanze estive: il padre trascorrerà con i minori almeno due settimane, anche non consecutive, in periodi da preventivamente concordare con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, e comunque entro il mese di maggio, con obbligo reciproco di comunicazione del luogo di villeggiatura;
dare atto che per l'estate 2024 i genitori hanno raggiunto il seguente accordo: i minori staranno con il padre dal 17 al 26 giugno 2024 e dal 15 al 18 agosto 2024; I “ponti” di vacanza scolastica e le altre festività verranno alternate annualmente tra i genitori anche con riguardo ai rispettivi impegni lavorativi.
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
DA' ATTO che le parti concordano che nel caso in cui il padre per ragioni lavorative/ emergenze / viaggi, etc. non potesse tenere con sé i minori nei giorni e con le modalità prestabilite, dovrà comunicarlo alla madre in tempo utile e potrà recuperare l'incontro non appena possibile, previo accordo con la stessa;
I genitori concordano che durante i periodi di vacanza (natalizie, pasquali, estive, etc) le modalità di visita ordinarie saranno sospese, per riprendere al termine del periodo stesso;
concordano, altresì, che i week end che cadono nei predetti periodi di vacanza (natalizie, pasquali, estive, etc.) sono da considerarsi straordinari e, come tali, non rientrano nello schema di turnazione ordinario.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori, sino a che non diverranno economicamente autosufficienti, versando alla madre (con bonifico bancario o brevi manu con rilascio di ricevuta), entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, le seguenti somme, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT: sino a luglio 2024, € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) e da agosto 2024 € 350,00 (€ 175,00 ciascuno); oltre al 50% di tutte le spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del Tribunale di Torino che le parti si impegnano a rispettare;
DÀ ATTO che le parti concordano a che l'Assegno Unico per i figli minori sia corrisposto alla madre nella misura del 100%; e che, sin d'ora, stabiliscono che, qualora il predetto assegno unico venisse meno o l'importo attuale subisse una riduzione, provvederanno a rimodulare l'importo dell'assegno di mantenimento per i minori;
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali se e quando previste, saranno usufruite da ciascun genitore al 50%;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni e qualsiasi variazione delle rispettive residenze fino alla maggiore età dei figli;
DÀ ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità dei figli e di passaporto valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli accordi relativi all'affidamento dei figli, alle modalità di visita ed al loro mantenimento avranno efficaci a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
ASSEGNA la casa coniugale alla Sig.ra con il mobilio e gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un assegno divorzile e dichiarano di aver definito in questa sede tutte le questioni patrimoniali tra loro ancora eventualmente pendenti.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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