Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1267 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Lecce, Parte_1 C.F._1 alla via M.R. Imbriani n. 24, presso lo studio dell'avv. Lucio G. Longo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE
(P.IVA.: ), in CP_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, al viale M. De Pietro n. 11 presso lo studio dell'avv. Anna Laura Coluccia che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danno da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
ha esposto che in data 5.03.2018, alle ore 17.30 circa, si trovava in Parte_1
Lecce e attraversava sulle strisce pedonali viale Giacomo Leopardi quando veniva investita dall'autovettura, tg. DS549XZ, di proprietà e condotta da , Controparte_2 che ometteva di dare la dovuta precedenza, urtandola violentemente e facendola cadere per terra;
veniva quindi prontamente soccorsa dal conducente e dallo stesso trasportata presso l'ospedale “V. Fazzi” di Lecce, ove i sanitari diagnosticavano la frattura del piatto tibiale esterno ginocchio dx.
L'attrice veniva in seguito sottoposta a visita medico – legale da parte del fiduciario della compagnia assicuratrice , che, sulla scorta degli accertamenti eseguiti, Parte_2 con l'assegno n. 5607147339-01 del 31.12.2018 liquidava la somma complessiva di €
10.500, di cui € 9.500,00 per risarcimento danni e €1.000,00 a titolo di spese legali.
Tale somma veniva trattenuta a titolo di acconto.
Esposto quanto sopra, ha agito quindi in giudizio nei confronti della Parte_1 compagnia assicuratrice e di , conducente e proprietario del veicolo Controparte_2 investitore al fine di ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti derivanti dal sinistro.
Si è costituita in giudizio con propria rituale comparsa la
[...]
che, pur non contestando l'an, ha eccepito che l'attrice ha Controparte_3 ottenuto il pieno risarcimento di ogni danno subito in occasione del sinistro in sede stragiudiziale mediante il versamento di € 10.500,00 sulla scorta degli accertamenti medico legali eseguiti dal proprio fiduciario, chiedendo quindi, in via principale, il rigetto della domanda poiché infondata e, in subordine, di contenere la domanda nei limiti che risulteranno in corso di causa, con vittoria di spese.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio e ne è stata Controparte_2 quindi dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con deposito documenti e con una CTU medico legale.
All'udienza del 27.3.2025, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*******
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patiti da
[...]
a seguito del sinistro stradale occorso in data 05.03.2018. Pt_1 Non sussistendo contestazione sull' an risarcitorio, l'esame della domanda deve essere limitato alla quantificazione del risarcimento spettante alla vittima del sinistro stradale.
A tal fine è stata espletata una CTU medico legale, i cui esiti devono essere condivisi in questa sede in quanto tratti a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, condotti con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Il consulente tecnico d'ufficio incaricato, sulla base della visita effettuata e dello studio della documentazione clinica acquisita agli atti di causa, ha accertato che l'attrice a causa del sinistro oggetto di causa riportava “un trauma del ginocchio dx con frattura del piatto tibiale esterno” con compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'evento traumatico denunciato.
Il CTU ha quindi accertato un danno biologico complessivo del 5% con:
- inabilità temporanea totale pari a 60 gg;
- inabilità temporanea parziale al 50% di 40 gg;
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno, che deve essere liquidato in base alle disposizioni di cui all'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 che, com'è noto, stabilisce i criteri monetari di riferimento per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, pari o inferiori al nove per cento.
Per la liquidazione del danno morale valgono quindi i limiti stabiliti dall'art. 139 comma
3 del Codice delle assicurazioni private (riguardando il ricorso al metodo dell'aumento personalizzato solo le lesioni di non lieve entità); tale liquidazione deve essere attuata infatti attraverso la personalizzazione del risarcimento del danno biologico accertato in concreto, ossia “in misura non superiore ad un quinto, con equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n.235/2014, ha affermato che “l'art.
139 CdA. non impedisce di liquidare il danno morale, poiché qualora ne ricorrano in concreto i presupposti, il giudice può incrementare l'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti di cui al comma 3 dello stesso”.
Ne consegue che in caso di micro-permanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi anche mediante lo strumento delle presunzioni” (in termini simili da ultimo, Cass. n.5820/2019). Nel caso in esame l'attrice si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico deducendo la notevole entità della sofferenza psicofisica patita, la gravità del danno subito e il comportamento dilatorio della compagnia assicuratrice.
In base all'età della vittima al momento del sinistro e alla percentuale di invalidità permanente accertata del 5% all'attrice deve essere riconosciuti:
Punto base I.T.T.€ 55,24
Danno biologico permanente € 6.216,66
Invalidità temporanea totale € 3.314,40
Invalidità temporanea parziale al 50 % € 1.104,80
Totale danno biologico temporaneo € 4.419,20
TOTALE: € 10.635,86
Tale importo, liquidato ad oggi, deve essere devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dino al saldo.
L'attrice ha diritto al danno da spese mediche, riconosciute come pertinenti dal CTU per l'importo richiesto di € 1.166,25 da rivalutarsi, con maggiorazione di interessi come sopra indicato.
L'attrice ha inoltre chiesto il risarcimento da perdita di capacità lavorativa specifica deducendo che le lesioni patite incidono negativamente sulla capacità lavorativa.
Invero, dalla consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che i postumi permanenti residuati non comportano delle ripercussioni sull'attività lavorativa esercitata dall'attrice.
In ragione di quanto sopra, la richiesta formulata, in difetto di prova, non può trovare quindi accoglimento.
L'attrice ha chiesto, altresì, il risarcimento danni da perdita di chance lavorative deducendo che il giorno del sinistro si stava recando presso la “Farmacia Chiga s.n.c. della dott.ssa ” per sottoscrivere un contratto di assunzione a tempo CP_4 determinato producendo una mail datata 3.03.2018 inviata dalla farmacia a conferma dell'appuntamento del 5.03.2018 per la sottoscrizione del suddetto contratto, nonché due lettere di impegno di assunzione, entrambe datate 20.03.2018, redatte dalla
Farmacia e sottoscritte solo dall'attrice: in una lettera il datore di lavoro si impegnava all'assunzione a tempo determinato e parziale non oltre il termine del 16.04.2018 con scadenza 30.10.2018, laddove nell'altra si impegnava all'assunzione entro il
23.05.2018. Orbene, dalla documentazione allegata, emerge che la stessa è priva di sottoscrizione del proponente e di data certa.
La domanda, pertanto, in difetto di prova certa non può trovare accoglimento.
Parimenti non merita accoglimento la richiesta di risarcimento danni patrimoniali formulata dall'attrice relativa all'acquisto di biglietti aerei, rimasti inutilizzati e non oggetto di rimborso, nonché le spese per noleggio auto ed acconto per il trasloco, non essendo tali spese in diretta correlazione con il sinistro oggetto di causa.
Alla luce di quanto sopra esposto, il danno è dunque liquidato per la somma complessiva di € 11.802,11, da cui deve detrarsi l'importo di 9.500,00 già versato dalla compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale in favore dell'attrice.
L'importo netto, pari a € 2.302,11 da liquidarsi all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali (compensativi dei tempi processuali) sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle inerenti alla CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza, secondo valori prossimi ai parametri medi delle tariffe ratione temporis vigenti.
Analogamente le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto in via provvisoria, devono essere poste definitivamente a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da iscritta al n. 1267/2019 R.G., ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice quantificato complessivamente nella somma pari a € 2.302,11, somma prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata dall'evento fino al saldo, con aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in € 516,00 per spese e in € 4.916,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi al difensore antistatario;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della società convenuta.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 28.3.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro