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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1936/2024 promossa da:
(CF , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 C.F._1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza in data 15/10/2024, con l'avv.
DANILO PONGOLINI
- Ricorrente -
contro
ATTORRE (C.F. ) CP_1 C.F._2
- Resistente contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del Ricorso.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato, in data 13 novembre 2024, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Piacenza, , chiedendo di porre a carico del Resistente, per il Controparte_2 mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro Per_1
il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Minore, da individuarsi secondo le
Linee Guida del CNF, da versarsi entro e non oltre giorni 5 dalla presentazione delle pezze giustificative.
A sostegno della domanda, la Ricorrente deduceva: - di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il Resistente, dalla quale nasceva, in data 17.7.2018, la figlia Per_1
regolarmente riconosciuta da entrambe i genitori;
- dopo la nascita della bambina venivano progressivamente meno i presupposti per la serena prosecuzione della vita di coppia per fatto e colpa unicamente attribuibili al sig. , dedito al consumo di sostanze stupefacenti Controparte_2 ed all'alcool nonché ludopatico, di talché la sig.ra pur essendo incinta del Parte_1
compagno per la seconda volta, lo allontanava dalla casa familiare;
- dopo qualche mese nasceva il piccolo che il padre, sig. , non ha voluto riconoscere;
- il Resistente si è Per_2 Controparte_2 sempre disinteressato della figlia minore er quanto riguarda l'educazione, la gestione ed il Per_1
mantenimento della stessa di cui si occupa la madre in via esclusiva;
- a seguito di segnalazione dei servizi sociali del comune di Cortemaggiore, è stato aperto procedimento avanti il Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia Romagna nel corso dell'anno 2023 e in data 12 giugno 2024 il Tribunale de quo ha disposto la sospensione dalla responsabilità genitoriale per il padre sulla Controparte_2
figlia minore - è in cerca di una occupazione fissa e nel frattempo, fa lavoretti saltuari e per Per_1
il mantenimento dei figli viene in soccorso la nonna materna;
- nulla si sa dell'occupazione del sig.
. CP_2
Nonostante la ritualità della notifica, il Resistente non prendeva parte al giudizio e all'udienza del
25 marzo 2025 ne veniva dichiarata la contumacia;
sicché, il Giudice delegato, sentiva liberamente dal Ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività
istruttoria, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione della causa. All'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la domanda di mantenimento della figlia minore proposta dalla Ricorrente nei confronti del padre della bambina, che il Tribunale per i Per_1 pagina 2 di 4 Minorenni di Bologna ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, dal momento che non
è mai stato regolare nei contatti con la figlia, non corrisponde somme adeguate per il suo mantenimento, vive in Puglia e non si occupa in alcun modo dell'accudimento della figlia minore non ha neanche riconosciuto l'altro figlio della coppia, pur avendo dichiarato l'intenzione Per_1
di farlo.
Come è noto, con riguardo al mantenimento dei figli, entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al loro mantenimento tenendo conto dei bisogni di questi e in proporzione delle rispettive sostanze, capacità economiche e lavorative, con riferimento sia al sostentamento alimentare che alle esigenze di istruzione e educazione e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato e sopravvive alla separazione o divorzio, così come alla cessazione della convivenza more uxorio, al fine di garantire alla prole il mantenimento del tenore di vita goduto prima della rottura dell'unione e ciò fin quando la prole non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è
costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Ne consegue, secondo giurisprudenza consolidata, che la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto, come non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie, la Ricorrente non è riuscita a fornire elementi per ricostruire la capacità
economica del Resistente, il quale seppur regolarmente citato in giudizio ha deciso di non prendervi parte, ne consegue che in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento di carico del padre va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, ossia della Per_1
potenzialità a lavorare dello stesso, che è giovane ed abile al lavoro, in mancanza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione anche solo parziale nella capacità lavorativa ed essendo il genitore tenuto in considerazione della propria capacità lavorativa a reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria;
di talché, tenuto conto di quanto sopra, delle esigenze dei figli in pagina 3 di 4 relazione all'età, della circostanza che sulla madre, che non ha una attività lavorativa stabile, svolgendo solo sporadici lavoretti saltuari come donna delle pulizie e viene sostenuta economicamente dalla propria madre, grava ogni onere di accudimento e di cura della figlia minore e del fratello più piccolo, si ritiene equo prevedere carico del padre un contributo al Per_1 mantenimento di complessivi € 300,00, da corrispondere entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Minore, da individuarsi secondo le
Linee Guida del CNF.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del Resistente, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- pone a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni Per_1
mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Minore individuate secondo le linee guida del C.N.F;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, l'8 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1936/2024 promossa da:
(CF , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 C.F._1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza in data 15/10/2024, con l'avv.
DANILO PONGOLINI
- Ricorrente -
contro
ATTORRE (C.F. ) CP_1 C.F._2
- Resistente contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del Ricorso.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato, in data 13 novembre 2024, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Piacenza, , chiedendo di porre a carico del Resistente, per il Controparte_2 mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro Per_1
il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Minore, da individuarsi secondo le
Linee Guida del CNF, da versarsi entro e non oltre giorni 5 dalla presentazione delle pezze giustificative.
A sostegno della domanda, la Ricorrente deduceva: - di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il Resistente, dalla quale nasceva, in data 17.7.2018, la figlia Per_1
regolarmente riconosciuta da entrambe i genitori;
- dopo la nascita della bambina venivano progressivamente meno i presupposti per la serena prosecuzione della vita di coppia per fatto e colpa unicamente attribuibili al sig. , dedito al consumo di sostanze stupefacenti Controparte_2 ed all'alcool nonché ludopatico, di talché la sig.ra pur essendo incinta del Parte_1
compagno per la seconda volta, lo allontanava dalla casa familiare;
- dopo qualche mese nasceva il piccolo che il padre, sig. , non ha voluto riconoscere;
- il Resistente si è Per_2 Controparte_2 sempre disinteressato della figlia minore er quanto riguarda l'educazione, la gestione ed il Per_1
mantenimento della stessa di cui si occupa la madre in via esclusiva;
- a seguito di segnalazione dei servizi sociali del comune di Cortemaggiore, è stato aperto procedimento avanti il Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia Romagna nel corso dell'anno 2023 e in data 12 giugno 2024 il Tribunale de quo ha disposto la sospensione dalla responsabilità genitoriale per il padre sulla Controparte_2
figlia minore - è in cerca di una occupazione fissa e nel frattempo, fa lavoretti saltuari e per Per_1
il mantenimento dei figli viene in soccorso la nonna materna;
- nulla si sa dell'occupazione del sig.
. CP_2
Nonostante la ritualità della notifica, il Resistente non prendeva parte al giudizio e all'udienza del
25 marzo 2025 ne veniva dichiarata la contumacia;
sicché, il Giudice delegato, sentiva liberamente dal Ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività
istruttoria, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione della causa. All'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la domanda di mantenimento della figlia minore proposta dalla Ricorrente nei confronti del padre della bambina, che il Tribunale per i Per_1 pagina 2 di 4 Minorenni di Bologna ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, dal momento che non
è mai stato regolare nei contatti con la figlia, non corrisponde somme adeguate per il suo mantenimento, vive in Puglia e non si occupa in alcun modo dell'accudimento della figlia minore non ha neanche riconosciuto l'altro figlio della coppia, pur avendo dichiarato l'intenzione Per_1
di farlo.
Come è noto, con riguardo al mantenimento dei figli, entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al loro mantenimento tenendo conto dei bisogni di questi e in proporzione delle rispettive sostanze, capacità economiche e lavorative, con riferimento sia al sostentamento alimentare che alle esigenze di istruzione e educazione e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato e sopravvive alla separazione o divorzio, così come alla cessazione della convivenza more uxorio, al fine di garantire alla prole il mantenimento del tenore di vita goduto prima della rottura dell'unione e ciò fin quando la prole non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è
costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Ne consegue, secondo giurisprudenza consolidata, che la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto, come non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie, la Ricorrente non è riuscita a fornire elementi per ricostruire la capacità
economica del Resistente, il quale seppur regolarmente citato in giudizio ha deciso di non prendervi parte, ne consegue che in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento di carico del padre va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, ossia della Per_1
potenzialità a lavorare dello stesso, che è giovane ed abile al lavoro, in mancanza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione anche solo parziale nella capacità lavorativa ed essendo il genitore tenuto in considerazione della propria capacità lavorativa a reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria;
di talché, tenuto conto di quanto sopra, delle esigenze dei figli in pagina 3 di 4 relazione all'età, della circostanza che sulla madre, che non ha una attività lavorativa stabile, svolgendo solo sporadici lavoretti saltuari come donna delle pulizie e viene sostenuta economicamente dalla propria madre, grava ogni onere di accudimento e di cura della figlia minore e del fratello più piccolo, si ritiene equo prevedere carico del padre un contributo al Per_1 mantenimento di complessivi € 300,00, da corrispondere entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Minore, da individuarsi secondo le
Linee Guida del CNF.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del Resistente, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- pone a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni Per_1
mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Minore individuate secondo le linee guida del C.N.F;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, l'8 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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