Articolo 17 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
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7 settembre 1993
Art. 17. Facolta' di espropriare e rivendere le aree.

Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, ove lo ritenga giustificato da necessita' inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, puo' autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda ad espropriare, con facolta' di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all' articolo 3, lettera c), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, nonche' quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si intende espropriare, nonche' da una relazione illustrativa delle modalita' con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Nulla e' innovato in ordine alla facolta' accordata ai Comuni dall' articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all'articolo 3, lettera d), della stessa legge site fuori dell'abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni.
Il prefetto, su richiesta del Comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al Comune, autorizza l'occupazione d'urgenza delle aree di cui ai precedenti commi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Il decreto del prefetto, a cura dell'espropriante, deve essere notificato mediante messo comunale o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati.
Le facolta' previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validita' del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall' articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402 , cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 dicembre 1955, n. 1357 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , concernente la facolta' per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, e' prorogato al 31 dicembre 1957". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 dicembre 1957, n. 1231 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , concernente la facolta', per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, gia' prorogato con l' art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993