Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 1775 del 15.06.2022 Oggetto: trasferimento del lavoratore ai sensi della legge n. 104/1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Dell'Anna Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1 di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato l'1.04.2020, -premesso di: essere dipendente del Parte_1 Controparte_1
dal 3.04.2018, con la qualifica di Funzionario Giudiziario area III fascia economica F1;
[...] essere stato assegnato, all'atto della assunzione, alla Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di
Taranto; essere stato riconosciuto portatore di handicap, con invalidità del 75%, sin dal 30.11.2010; aver presentato, nel gennaio 2019, domanda di trasferimento presso la sede di Lecce della Corte di
Appello, dove risiedeva con i genitori, ottenendo solo un provvedimento di distacco per un anno
(dall'1.04.2019 all'1.04.2020, poi ulteriormente prorogato); aver presentato nuova domanda di trasferimento in data 28.08.2019- chiedeva di accertare il proprio diritto a beneficiare del trasferimento definitivo presso la Corte di Appello di Lecce, sede di Lecce, ai sensi della l.n. 104/92
e condannare il a porre in essere i conseguenti adempimenti. A fondamento Controparte_1
1
Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili.
Si costituiva in giudizio il (da ora in poi ) che contestava gli Controparte_1 CP_1
avversi assunti, richiamando le motivazioni sottese ai provvedimenti amministrativi con cui era stata rigettata la istanza di trasferimento del dipendente. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -richiamata la normativa di riferimento e i precedenti giurisprudenziali di legittimità- rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che il diritto di precedenza del lavoratore disabile non fosse incondizionato e che dovesse essere contemperato con gli altri interessi coinvolti, quale l'interesse pubblico alla imparzialità dell'agire della Pubblica Amministrazione che imponeva di tener conto dell'interesse di eventuali altri lavoratori. Evidenziava, inoltre, che l'art. 21, comma 2, prevedeva che il diritto di precedenza fosse esercitato “in sede di trasferimento a domanda” e cioè nell'ambito di una procedura indetta dal datore di lavoro per la copertura di un posto, procedura che nella specie non vi era stata. Rilevava, infine, che il ricorrente -riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità nel corso del giudizio (con decreto di omologa del 21.09.2020, reso all'esito del procedimento giudiziale per accertamento tecnico preventivo)- al momento della presentazione della domanda di trasferimento (28.08.2019) non poteva neppure vantare il diritto al trasferimento previsto dall'art. 33, comma 6, l.n. 104/1992, poiché a quella data non era ancora stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità.
Avverso tale decisione, con atto depositato il 10.10.2022, ha proposto appello Parte_1
censurandola per i seguenti motivi:
1) il Tribunale aveva omesso di considerare che le norme poste a tutela dei lavoratori disabili (artt.
21 e 33 l. n. 104/92) dovevano considerarsi derogatorie delle norme in materia di assegnazione della sede di lavoro (art. 35 d.lgs. n. 165/2001) e che, comunque, gravava sull'amministrazione datrice di lavoro l'onere di provare l'esistenza di circostanze ostative al trasferimento. Ha richiamato, sul punto, il parere n. 103321/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
2 Ministri, secondo cui l'obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi che una diversa allocazione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative. Nella specie, la stessa scelta di distaccare l'appellante presso il Tribunale di Lecce -dove vi era una cornica carenza di organico- era la prova che il trasferimento del lavoratore rispondesse a esigenze organizzative e funzionali, mentre, per altro verso, il permanere del provvedimento di distacco (in assenza del trasferimento definitivo) non consentiva la copertura del posto lasciato scoperto presso la Corte di Appello di Taranto (come era attestato dai provvedimenti del Dirigente amministrativo e del Presidente preposto). Ha richiamato, anche,
l'Accordo sulla Mobilità del Personale Giudiziario sottoscritto dall'Amministrazione con le OO.SS. il 15.07.2020, che, all'art.13, riconosceva ai dipendenti con grado di invalidità di cui agli artt. 21 e
33 l. n. 104/92 la possibilità di il trasferimento anche al di fuori di una procedura collettiva di mobilità;
2) il Tribunale aveva errato anche nel punto in cui aveva ritenuto che il lavoratore non potesse vantare il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33 cit., sul presupposto che il riconoscimento dello stato di gravità fosse sopravvenuto alla domanda di trasferimento (28.08.2019), senza considerare che con il decreto di omologa del 21.09.2020 era stata accertata la sussistenza dei requisiti di handicap grave già a far data dall'1.03.2019.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 436-bis c.p.c., stante la sua genericità Nel merito ha richiamato le difese svolte nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Nel corso del presente giudizio l'appellante ha prodotto provvedimento del 25.01.2024, con cui il
, ai sensi dell'art. 21 l. n. 104/92, ha disposto il trasferimento a domanda (presentata il CP_1
4.01.2024) di altra dipendente presso la Corte di Appello di Lecce.
Assegnato alle parti un termine per il deposito di note, all'udienza del 27.11.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che non può trovare applicazione, nel presente giudizio, l'art. 436-bis c.p.c., in quanto applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023.
In ogni caso, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata per la ritenuta mancanza di specificità dei motivi, deve essere disattesa.
3 Invero, la valutazione della specificità dei motivi di appello, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., richiede che l'atto di appello consenta di individuare chiaramente il "quantum appellatum", evidenziando in modo esauriente i capi della sentenza impugnata e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado. Nella specie l'atto di appello contiene l'indicazione delle parti della decisione impugnata, e le argomentazioni contrapposte a quelle del giudice di prime cure. L'appello, dunque, è ammissibile.
***
Venendo al merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Per meglio affrontare i motivi di appello, giova riportare le norme che disciplinano la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 35, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni
(…)” e l'art. 21 l. n. 104/92 (rubricato "Precedenza nell'assegnazione di sede"), ai sensi del quale "
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.
Tanto premesso, incontestata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 21 l. n. 104/92, con il primo motivo, parte appellante ritiene che le norme poste a tutela dei lavoratori disabili (artt. 21 e 33 l. n.
104/92) debbano considerarsi derogatorie rispetto alla disciplina prevista dalle norme in materia di assegnazione della sede di lavoro (nella specie art. 35 d.lgs. n. 165/2001), sicché, per un verso, nella specie non potrebbe operare la disposizione che impone la permanenza per cinque anni nella sede di prima assegnazione e, per altro verso, spetterebbe all'amministrazione l'onere di provare l'esistenza di circostanze ostative al chiesto trasferimento.
Gli argomenti di parte appellante appaiono condivisibili per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, quanto alla natura derogatoria degli artt. 21 e 33 l.n. 104/1992 rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti, deve rilevarsi che la natura di lex specialis e il carattere derogatorio di tale disciplina è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato già con parere n.
1836 del 10.12.1996, nel quale si è affermato che la disciplina dell'assegnazione di sedi di servizio ai dipendenti -che, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento, risponde all'esigenza di un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa- è esigenza di rango sottordinato rispetto alla necessità di ripristinare, per quanto possibile, condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale di tale finalità.
In tale contesto, subordinare la possibilità di avvicinamento del portatore di handicap all'obbligo di permanenza per alcuni anni nella prima sede di servizio significherebbe subordinare l'esigenza di
4 tutela del soggetto debole alle necessità organizzative dell'Amministrazione, in violazione della scala di valori dettata dai principi di rango costituzionale sopra richiamati (cfr. da ultimo in tal senso anche sentenza del Consiglio di Stato n. 4779/2020).
Anche la Suprema Corte, da tempo risalente, ha riconosciuto che il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, può esercitare, ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 6, della l. n. 104/92, il diritto di scegliere la sede di lavoro sia al momento dell'assunzione che in costanza di rapporto (cfr., tra le tante, Cass. n. 16298/2015, n.
6150/2019). Tale diritto è esteso, evidentemente, anche al lavoratore affetto da handicap.
In considerazione di tanto, deve quindi ritenersi che la previsione di cui all'art. 21 l. n. 104/1992 abbia efficacia derogatoria rispetto all'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione, di cui all'art. 35 d.lgs. n. 165/2001.
***
Quanto ai limiti del diritto disciplinato dall'art. 21 l. n. 104/92, deve darsi conto dell'orientamento della Suprema Corte -cui pure il Tribunale ha fatto riferimento- secondo cui un diritto soggettivo del dipendente, portatore di handicap grave o gravemente disabile, a scegliere con priorità la sede di lavoro al momento dell'assunzione o con precedenza in sede di trasferimento a domanda, sussiste in presenza della disponibilità di sedi vacanti e di un concorso con altri dipendenti interessati alla medesima sede, essedo lo stesso termine "precedenza" a evocare il concorso con altre persone. La legge, infatti, esige, nell'art. 21, che la scelta sia operata su disponibilità predeterminate, sulle quali - nella comparazione con altri interessati ed in presenza dei requisiti per accedere a tale comparazione- il destinatario dei benefici ha diritto di precedenza (così in Cass. n. 25409/2021).
E tuttavia, i suesposti principi di diritto -che pure si condividono- non possono trovare applicazione nel caso di specie, in considerazione della diversa regolamentazione delle procedure di mobilità del personale, disposta dalla contrattazione collettiva (in materia a essa demandata, ai sensi dell'art. 40
d.lgs. n. 165/2001).
Deve rilevarsi, infatti, che in data 15 luglio 2020, il MINISTERO ha sottoscritto, con le OO.SS.,
l'“ACCORDO DI MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE GIUDIZIARIO”, prevedendo, all'art. 13, che:
“I dipendenti con il grado di invalidità di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero in presenza di situazione di gravità, propria o di un congiunto, ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 6, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, possono chiedere il trasferimento, nei termini di legge, anche al di fuori di una procedura collettiva di mobilità e hanno comunque la precedenza in sede di interpello”.
5 Con la norma contrattuale sopra riportata, le parti collettive hanno inteso svincolare il vaglio delle domande di trasferimento, avanzate dai lavoratori che versino nelle condizioni di cui all'art. 21 e 33
l.n. 104/92, dall'esistenza di una procedura collettiva di mobilità.
Siffatta disposizione trova applicazione anche nel caso di specie, considerato che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, la domanda di trasferimento dell'appellante risultava ancora sottoposta al vaglio dell'amministrazione, come è dimostrato dal fatto che nel gennaio 2021 è stato trasmesso il nulla osta rispetto alla domanda di trasferimento richiesto dall'appellante (cfr. provvedimento di nulla osta a firma del Dirigente amministrativo, datato 18.01.2021, allegati in atti).
Da ciò consegue che il diritto al trasferimento del lavoratore, ai sensi della l.n. 104/92, deve essere valutato in questa sede -pur in assenza di una procedura collettiva di mobilità- secondo i principi generali in materia, cioè alla luce di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, laddove è onere del datore dare la prova che nel bilanciamento delle esigenze organizzative tra la sede chiesta e quella ricoperta vi sono ragioni che precludono il trasferimento (cfr., tra le tante, Cass. n.
26343/2023).
Nella specie l'amministrazione non ha fornito prova di ragioni ostative al trasferimento dell'appellante presso la sede di Lecce.
Infatti, il ha addotto l'esistenza di ragioni, a suo parere ostative (la mancanza di una CP_1 procedura concorsuale per posti vacanti e l'esistenza dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, cfr. provvedimenti di diniego del 15.03.2019 e del 26.09.2019, allegati agli atti di parte appellante), che, sulla scorta delle suesposte motivazioni, devono ritenersi inidonee a impedire l'accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 21 l. n. 104/92. Peraltro, neanche in sede giudiziale sono state allegate ulteriori e specifiche circostanze ostative all'accoglimento della domanda di trasferimento per cui è causa.
Per contro, la compatibilità del trasferimento dell'appellante con le ragioni organizzative dell'amministrazione datrice di lavoro è dimostrata dal prolungato distacco dello stesso lavoratore presso il Tribunale di Lecce ove, per come rilevato dal Dirigente, anche a causa della “inadeguatezza del numero di unità amministrative a fronteggiare -a oggi- l'enorme carico di lavoro che grava su questo
Tribunale (…) non è pensabile di fare a meno della collaborazione del dott. ” (così nel parere del Pt_1
18.01.2021, a firma del Dirigente amministrativo, allegato agli atti di parte appellante).
Si rileva, inoltre, che la stessa amministrazione, con provvedimento n. 249 del 26.03.2020, autorizzando la proroga del distacco del dott. sino al 31.03.2021, ha espressamente Pt_1 riconosciuto che “appare opportuno procedere alla proroga del distacco del citato dipendente al Tribunale
6 di Lecce ove risulta un posto vacante e disponibile relativo alla figura professionale di funzionario giudiziario” (cfr. documento allegato in atti).
Le suesposte emergenze documentali inducono a ritenere la sussistenza delle condizioni necessarie per riconoscere il diritto dell'appellante al trasferimento presso la sede di Lecce, stante la esistenza di un posto vacante e disponibile -che lo stesso già ricopre, sia pure in posizione di distacco- e non ricorrendo (per i motivi già detti) altre ragioni ostative al trasferimento.
Tanto si deve ritenere ancor più ove si consideri che, in fattispecie analoga, la stessa
Amministrazione, con provvedimento del 25.01.2024 -in assenza di procedura di mobilità collettiva o di procedure per interpello-, ha proceduto ad accogliere la domanda di trasferimento presso la Corte di Appello di Lecce, presentata in data 4.01.2024 da altra lavoratrice in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 l. n. 104/92 (cfr. documento prodotto nel corso del presente giudizio, ammissibile in quanto sopravvenuto nelle more del giudizio). Siffatta circostanza dimostra ulteriormente che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda di trasferimento dell'appellante.
Per tutte le ragioni suddette, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere accolta, con conseguente riconoscimento del diritto di a essere trasferito presso la Corte di Appello di Lecce, sede di Lecce, e con Parte_1
condanna del a porre in essere i conseguenti adempimenti. CP_1
Le ragioni della decisione assorbono ogni altro motivo e questione proposta dalle parti.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10.10.2022 da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
15.06.2022 n. 1775 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante al trasferimento della sede di lavoro presso la Corte di Appello di Lecce e condanna il a porre in essere i Controparte_1 conseguenti adempimenti.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.109,00 per il primo grado e in € 1.984,00 per il secondo, oltre accessori e rimborso spese forfettario (15%) come per legge, con distrazione per l'avv. Pierluigi Dell'Anna.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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