Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
Attraverso l'assegnazione, che costituisce uno dei passaggi del procedimento per l'attribuzione della proprietà di un alloggio al singolo socio della cooperativa che usufruisce di concorsi o contributi dello Stato, si perviene alla concreta individuazione dell'alloggio sulla scorta della prenotazione del socio, ed anche se essa sia qualificata come provvisoria, sia per la non ancora effettuata consegna, sia per il carattere unilaterale dell'attribuzione da parte della cooperativa, che non può avere carattere rigorosamente definitivo dal punto di vista sostanziale, in quanto destinata a trasformarsi e dar vita ad altra situazione (di regola al diritto di proprietà si perviene con il contratto di mutuo edilizio individuale), ciò non toglie che stabilendo la correlazione tra soggetto e oggetto del diritto di proprietà in divenire, è di per sè elemento sufficiente ad integrare la ratio della disciplina di incedibilità relativa (ovvero della cedibilità subordinata ad autorizzazioni) dello status di assegnatario (conseguire il fine della destinazione degli alloggi al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli appartenenti a determinate categorie sociali, e, in connessione al divieto temporale di alienazione, a scongiurare l'intento speculativo di chi, profittando della propria appartenenza a tali categorie, si avvalga della facoltà di prenotare l'alloggio per rivenderlo ai valori di mercato), ed a rendere operante il relativo regime, che comporta la nullità dell'alienazione in assenza delle previste autorizzazioni.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 11/07/2005 n. 87 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 11 luglio 2005
Con istanza di interpello n.........concernente la corretta utilizzazione del jcredito di imposta\' - di cui all\'articolo 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - l\'interpellante ha esposto il seguente QUESITO L\'istante, fa presente che nel giugno 1993 acquistava un appartamento da una cooperativa edilizia, fruendo del regime agevolato c.d jprima casa\', con l\'applicazione dell\'aliquota IVA nelle misura ridotta del 4%. Nel settembre 2001, l\'interpellante vendeva l\'immobile e diventava socio della jCooperativa Edilizia XY\', la quale, con verbale di consegna redatto in data 19 ottobre 2001, gli ha consegnato un villino che l\'istante ha immediatamente destinato a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SANSOVINO 3, presso l'avvocato F. PALOMBI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO MAZZUCATO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OL UR;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 00880/98 proposto da:
OL UR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO CASTAGNETTI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI NC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1318/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Palombi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Spallina, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.12.1986, TO RO si opponeva a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Bologna su ricorso di RE AR, per l'importo di L. 50.000.000 oltre interessi e spese, corrispondente al prezzo ancora dovuto per la cessione dell'assegnazione di un alloggio di una cooperativa, chiedendo altresì la restituzione della somma di L. 20.000.000 già corrisposta al RE. Deduceva l'opponente che il contratto 1.10.1985, con cui l'opposto gli aveva ceduto l'assegnazione, era da ritenere nullo, o risolto per inadempimento del RE, o annullabile per errore o dolo.
Si costituiva l'opposto, che assumeva essere stato l'opponente a conoscenza di quanto effettivamente restava da pagare, e in ogni caso l'errore in cui fosse incorso non era da ritenere essenziale. Il Tribunale di Bologna annullava il contratto per dolo del RE. La sentenza era appellata da quest'ultimo, e la Corte d'appello di Bologna, riformando la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva annullato il contratto, ne dichiarava la nullità. Propone ricorso per cassazione RE AR, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso TO RO, che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo il RE, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 98 e 111 r.d. 28.4.1938 n. 1165, dell'art. 9 l.
2.7.1949 n. 408, dell'art. 2697 c.c., insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, si duole che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato il RE assegnatario dell'alloggio, senza verificare l'esistenza dei requisiti dell'abitabilità dell'alloggio e della sua consegna al socio prenotatario (requisiti la cui mancanza è desumibile dagli atti di causa), la prova dei quali competeva al TO, e di aver fondato la propria decisione su una assegnazione provvisoria, che non comporta l'assoggettamento alle disposizioni di legge in materia di assegnazione, e tra queste le disposizioni sulla nullità.
Con il secondo motivo il RE, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 111 r.d. 28.4.1938 n. 1165, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, si duole che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato la convenzione intervenuta tra le parti il 1.10.1985, come cessione di assegnazione, mentre in realtà era configurabile il subentro di un nuovo socio al posto del socio receduto, con la creazione di una situazione nuova, diversa e autonoma, che va tenuta ben distinta dalla semplice cessione della posizione di socio: con la convenzione le parti si impegnarono reciprocamente a sciogliere (il RE) il rapporto con la cooperativa e a costituire (il TO) con quella un nuovo rapporto. E in effetti ciò avvenne, con successivi atti giuridici, in attuazione degli impegni assunti, restando apodittica l'affermazione dei giudici d'appello, su una attuazione della cessione, compiuta e senza alcun rinvio, per effetto della convenzione 1.10.1985. È inoltre erronea l'applicazione dell'art.111 r.d. 1165/38, nella parte in cui se ne fa discendere la nullità
della convenzione, poiché tale ipotesi discende solo dal diniego di consenso della Cassa depositi e prestiti (del quale non è traccia agli atti), mentre la norma, nelle parti restanti, fa riferimento a nulla osta, consenso, autorizzazione, che costituiscono elementi estrinseci, come condizioni di efficacia, e non di validità della convenzione. L'art. 111 riguarda gli atti di trasferimento a terzi di diritti connessi alla qualità di socio, ma non gli atti che disciplinano il rapporto interno tra il socio recedente ed il nuovo socio aspirante.
Con il terzo motivo il RE, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 9 l.
2.7.1949 n. 408, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, si duole che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la convenzione intervenuta tra le parti soggiacesse al divieto decennale di alienazione: esso concerne il trasferimento immobiliare, non anche il trasferimento di diritti e aspettative inerenti alla posizione di socio.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale il TO denuncia omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, nella parte in cui ha inteso sostituire la sentenza di primo grado (che aveva annullato la convenzione), piuttosto che confermarla. Il primo motivo è infondato.
Esso si articola su due profili, quello della omessa considerazione dei requisiti perché possa configurarsi lo status di assegnatario di alloggio, e quello della insufficienza, ai fini dell'applicabilità del regime di inalienabilità relativa dell'alloggio, di cui all'art.111 r.d. 1165/38, della mera assegnazione provvisoria.
Sotto il primo profilo, riguardo alla asserita pretermissione, nella valutazione del materiale probatorio, di circostanze come l'inabitabilità dell'alloggio e la mancata consegna ufficiale, l'accertamento in ordine alla qualità di assegnatario, e dunque di destinatario della disciplina sulla cessione del diritto, di cui all'art. 111, è accertamento di fatto, come tale rimesso al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se non sotto il profilo della inesistenza e incongruità della motivazione, senza che tali censure possano risolversi nella prospettazione di una diversa interpretazione e valutazione del materiale probatorio, posto che il giudice di legittimità non ha il potere di controllare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operate dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza peraltro esser tenuto ad esaminare e discutere tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio.
Sotto il secondo profilo, quello della dedotta insufficienza, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 111 r.d. 1165/38 e 9 l.
2.7.1949 n. 408, dell'assegnazione provvisoria, la sentenza, nel ritenere la nullità della convenzione con la quale è stato ceduto il diritto derivante dall'assegnazione, va indenne da censure. Le norme citate mirano a conseguire il fine della destinazione degli alloggi al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli appartenenti a determinate categorie sociali, e, in connessione al divieto temporale di alienazione, a scongiurare l'intento speculativo di chi, profittando della propria appartenenza a tali categorie, si avvalga della facoltà di prenotare l'alloggio per rivenderlo ai valori di mercato.
La realizzazione dello scopo di attribuire la proprietà di un alloggio al singolo socio della cooperativa è raggiunto a conclusione di una serie complessa di attività, alla stregua di procedimento amministrativo. Uno dei passaggi del procedimento è costituito dall'assegnazione, che a sua volta è seguita dalla formale consegna dell'alloggio, tramite il relativo verbale. Attraverso l'assegnazione si perviene alla concreta individuazione dell'alloggio sulla scorta della prenotazione del socio della cooperativa. Il connotato eventualmente provvisorio dell'atto di assegnazione, vuoi per la non ancora effettuata consegna, vuoi per il carattere unilaterale dell'attribuzione, da parte della cooperativa, che non può avere carattere rigorosamente definitivo dal punto di vista sostanziale, in quanto destinato a trasformarsi e dar vita ad altra situazione (di regola al diritto di proprietà si perviene con il contratto di mutuo edilizio individuale), non toglie che l'assegnazione abbia carattere definitivo in ordine alla determinazione del soggetto e dell'alloggio. Il fatto di stabilire la correlazione tra soggetto e oggetto del diritto di proprietà in divenire, è di per sè elemento sufficiente ad integrare la ratio delle norme sopra richiamate, e a rendere operante il regime di inalienabilità relativa (ovvero della cedibilità subordinata ad autorizzazioni) del diritto che consegue all'assegnazione: ché anzi, l'esigenza di scongiurare l'intento speculativo che in astratto ricorre (e che la legge fa oggetto di presunzione assoluta) nel trasferimento dello status di assegnatario, ricorre, a maggior ragione, quando all'individuazione dell'alloggio non sia seguita la consegna. Il connotato solo negoziale della vicenda, rivela, secondo l'id quod plerumque accidit, il proposito di compiere una mera operazione economica. Alla luce di tali considerazioni, dunque, sono da condividere le conclusioni cui perviene il giudice di merito che dall'assegnazione, pacificamente acquisita, da parte dell'attuale ricorrente, fa derivare l'applicabilità delle norme sopra citate, indipendentemente dal carattere provvisorio della stabilita correlazione tra il socio e l'alloggio.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Anch'esso si articola in un doppio profilo, attinente alla qualificazione del contratto del 1.10.1985, ed all'individuazione della patologia del negozio. Nella qualificazione dell'accordo tra le parti, intervenuto in data 1.10.1985, come cessione dell'assegnazione di alloggio, è anche qui ravvisabile una valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, ed insindacabile in sede di legittimità, particolarmente sotto il profilo di una diversa interpretazione dei fatti e della volontà delle parti: la motivazione del proprio convincimento, ancorata dalla Corte d'appello all'intitolazione dell'atto ed al tenore delle pattuizioni inter partes, appare congrua e convincente sotto il profilo logico. Nè può ritenersi smentita l'affermazione del giudice, secondo cui con la convenzione del 1985 le parti attuarono "compiutamente e senza alcun rinvio ad altra ulteriore manifestazione di volontà, quella cessione del diritto", dal successivo comportamento delle parti, inteso a regolare le rispettive posizioni con la cooperativa. È evidente che l'affermazione di definitività della convenzione fu riferita dalle parti al rapporto tra di esse, che non abbisognava di ulteriori regolamentazioni, fermo restando che l'efficacia (e solo l'efficacia) di quel contratto di cessione non poteva che dipendere dal coinvolgimento della cooperativa. Alla definizione dei rispettivi rapporti con la cooperativa le parti addivennero non isolatamente o casualmente, ma solo in virtù della sistemazione dei rispettivi interessi alle condizioni stabilite nel contratto di cessione.
Quanto alle conseguenze del trasferimento dell'assegnazione, non sussiste violazione di legge nella ritenuta nullità (rectius, inesistenza) del contratto, siccome non provvisto "del consenso e dell'approvazione degli organi designati dalla normativa": in primo luogo, l'assenza di tali condizioni di validità è ricostruita in fatto dal giudice di merito, e non può il ricorrente contestarla storicamente in sede di legittimità. La categorica affermazione circa la mancanza di tali requisiti, non consente di distinguere tra quelli che comportano la nullità da quelli che comportano la semplice inefficacia.
Anche il terzo motivo è infondato.
Il divieto di cessione infradecennale dell'alloggio assegnato dalla cooperativa, di cui all'art. 9, secondo comma, l. 408/49, non può che essere riferito, come ha ritenuto la sentenza impugnata, al di là della formula legislativa, che preclude "la cessione o comunque l'alienazione degli alloggi", allo status che al socio deriva dall'assegnazione, posto che tale momento (e non dall'attribuzione in proprietà), è posto dalla legge come dies a quo del termine in cui è sospesa la disponibilità del diritto (Cass. 1.9.1993, n. 9236). Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la condanna alle spese del ricorrente principale, liquidate in L. 226.070, oltre a L.
2.500.000 per onorari di avvocato.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio, liquidate in L. 2.726.070, in esse comprese L.
2.500.000 per onorari di avvocato.