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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16356/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16356/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZON Parte_1 C.F._1 GIOVANNI e dell'avv. DORSA DELIA OLGA AMBROGIA ( ) VIA C.F._2
BERGAMO, 11 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO, 11 20135 MILANO presso il difensore avv. MAZZON GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TICOZZELLI Controparte_1 C.F._3
PATRIZIA MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA COLA DI RIENZO, 92 00192 ROMA presso il difensore avv. TICOZZELLI PATRIZIA MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice:
A) Preliminarmente: dichiararsi l'inutilizzabilità dei documenti avversari (da n°22 a n°30 compresi) prodotti con memoria di parte convenuta ex art. 183, VI comma, n°3, C.P.C. del 06/01/2023, in atti, per tutte le ragioni già esposte nell'istanza di parte attrice del 12/01/2023 e nelle “Note autorizzate per l'udienza del 21/3/2023” di parte attrice. B) In via principale e di merito: previa ogni più opportuna pronuncia, anche istruttoria,
a) attesa la documentazione in atti, accertarsi il credito vantato da , nei confronti Parte_1 di , per il titolo e per le causali dedotti in giudizio, pari alla somma di Euro Parte_2
78.197,84; b) in via subordinata e salvo gravame, accertarsi il minor credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta, per il titolo e per le causali dedotti in giudizio, pari alla somma di Euro 53.450,34 o – in via ulteriormente gradata - a quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria e comunque sempre salvo gravame.
pagina 1 di 3 c) Conseguentemente, condannare a pagare a , la Parte_2 Parte_1 complessiva somma di Euro 78.197,84 o quella diversa minor somma di Euro 53.450,34, o quell'ulteriormente minore importo che dovesse risultare all'esito del giudizio e comunque salvo gravame. In ogni caso, con aggravio di interessi dalla domanda al saldo.
C) Con vittoria di spese, compensi professionali e successive occorrende.
Parte convenuta:
Nel merito Rigettare le domande tutte formulate dall'attore perché infondate sia in fatto sia in diritto. In via subordinata Dichiarare che nulla è dovuto all'odierno attore per aver l'odierna convenuta versato e/o pagato in favore del sig. Parte_1
€ 71.802,16 come riconosciuto in domanda;
€ 69.169,89 come da pagamenti di debiti del sig. pagati dall'odierna convenuta;
Parte_1
€ 16.118,97 pagati in rispetto della scrittura privata dal Comune di Castiglione della Pescaia in adempimento della scrittura privata del 21 febbraio 2011 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia a totale adempimento di quanto disposto nella citata scrittura privata.
In ogni caso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dott. (anche solo ha citato in giudizio la sorella germana Parte_1 Parte_1
deducendo l'inadempimento della convenuta alla scrittura privata sottoscritta Parte_2 tra le parti, oggi in causa. in data 21.2.2011 (doc. 1.)
Tale scrittura trova i suoi presupposti nel rapporto ereditario dei due rispetto al padre defunto Pt_3
– unitamente ai fratelli e – e nell'aver conseguito vittoria nei ricorsi
[...] Parte_4 Parte_5 contro l'ablazione di terreni di cui erano proprietari pro indiviso.
Parte del credito era a favore della sig.ra (moglie del deceduto) già deceduta alla Per_1 Parte_6 data della scrittura privata.
Al punto “D” pagina 2 della scrittura emerge l'accordo secondo il quale a Parte_1 spetterà anche la maggior somma (rispetto a ¼ degli importi che il doveva corrispondere) di CP_2
Euro 150.000,00 che doveva essere prelevata dalla quota di parte convenuta spettante a Parte_2
e questo in relazione alle cause intraprese contro il CP_2
Dall'esame del doc. 7 depositato da parte attrice risulta il riepilogo dei conteggi effettuati da parte attrice con il quale vengono sintetizzati i numeri della determina del Comune di liquidazione degli importi, e gli importi relativi al totale importi di versamenti e compensazioni per Euro 2.989.320,85 e la specificazione degli importi dovuti da Importi determinati applicando il 4,19% Parte_2 sull'ammontare di euro 2.989.320,86; va specificato che la percentuale era indicata dalle parti nella scrittura privata citata tenuto conto del fatto che al momento della scrittura (finalizzata ad autorizzare a favore di la quota di euro 150.000,00 prelevandola dalla quota parte del quarto spettante a Pt_1
. Pt_2
Dal doc. 7 risulta che però l'importo versato da a sia pari solo ad Euro 71.802,16. Pt_2 Pt_1
Pertanto, sottraendo da Euro 150.000,00 l'importo di euro 71.802,16.
Si osserva però che ai fini della condanna al pagamento il 4,19% deve essere calcolato sulla somma effettivamente versata ad oggi dal importo che viene indicato in euro 2.989.320,85; ne CP_2 consegue la condanna al pagamento di euro 53.450,34. Importo così determinato: (4,19% di pagina 2 di 3 2989.320,85) – 71.802,16 = 125.252,50 -71.802,85.
Non risultano documentalmente provati i pagamenti effettuati da a favore di Parte_2 Pt_1 per euro 69.169,89 (per debiti di e di euro 16.118,97.
[...] Parte_1
Si osserva che i documenti depositati da parte convenuta con la terza memoria ex art 183 VI c. cpc sono a prova diretta e quindi sono stati depositati tardivamente.
Mentre i documenti depositati con la seconda memoria ex art 183 VI c. c.p.c. sono irrilevanti poiché sono in parte non attribuibili ad un prestito effettuato a favore di (doc. 7, 10, 11, 13, 14, Parte_1
15, 16, 17 e 18); in parte effettuati prima dell'accordo del 21.2.2011 (doc. 4, 5 e 6); in parte contabilizzati dalla stessa parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del DM 55/14 tenuto conto del valore di causa (euro 53.450,00) e dunque in riferimento alla scaglione tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento di euro 53.450,34 più interessi ai sensi dell'art. 1284 Parte_2 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
- Condanna altresì al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 Parte_2 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16356/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZON Parte_1 C.F._1 GIOVANNI e dell'avv. DORSA DELIA OLGA AMBROGIA ( ) VIA C.F._2
BERGAMO, 11 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO, 11 20135 MILANO presso il difensore avv. MAZZON GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TICOZZELLI Controparte_1 C.F._3
PATRIZIA MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA COLA DI RIENZO, 92 00192 ROMA presso il difensore avv. TICOZZELLI PATRIZIA MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice:
A) Preliminarmente: dichiararsi l'inutilizzabilità dei documenti avversari (da n°22 a n°30 compresi) prodotti con memoria di parte convenuta ex art. 183, VI comma, n°3, C.P.C. del 06/01/2023, in atti, per tutte le ragioni già esposte nell'istanza di parte attrice del 12/01/2023 e nelle “Note autorizzate per l'udienza del 21/3/2023” di parte attrice. B) In via principale e di merito: previa ogni più opportuna pronuncia, anche istruttoria,
a) attesa la documentazione in atti, accertarsi il credito vantato da , nei confronti Parte_1 di , per il titolo e per le causali dedotti in giudizio, pari alla somma di Euro Parte_2
78.197,84; b) in via subordinata e salvo gravame, accertarsi il minor credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta, per il titolo e per le causali dedotti in giudizio, pari alla somma di Euro 53.450,34 o – in via ulteriormente gradata - a quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria e comunque sempre salvo gravame.
pagina 1 di 3 c) Conseguentemente, condannare a pagare a , la Parte_2 Parte_1 complessiva somma di Euro 78.197,84 o quella diversa minor somma di Euro 53.450,34, o quell'ulteriormente minore importo che dovesse risultare all'esito del giudizio e comunque salvo gravame. In ogni caso, con aggravio di interessi dalla domanda al saldo.
C) Con vittoria di spese, compensi professionali e successive occorrende.
Parte convenuta:
Nel merito Rigettare le domande tutte formulate dall'attore perché infondate sia in fatto sia in diritto. In via subordinata Dichiarare che nulla è dovuto all'odierno attore per aver l'odierna convenuta versato e/o pagato in favore del sig. Parte_1
€ 71.802,16 come riconosciuto in domanda;
€ 69.169,89 come da pagamenti di debiti del sig. pagati dall'odierna convenuta;
Parte_1
€ 16.118,97 pagati in rispetto della scrittura privata dal Comune di Castiglione della Pescaia in adempimento della scrittura privata del 21 febbraio 2011 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia a totale adempimento di quanto disposto nella citata scrittura privata.
In ogni caso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dott. (anche solo ha citato in giudizio la sorella germana Parte_1 Parte_1
deducendo l'inadempimento della convenuta alla scrittura privata sottoscritta Parte_2 tra le parti, oggi in causa. in data 21.2.2011 (doc. 1.)
Tale scrittura trova i suoi presupposti nel rapporto ereditario dei due rispetto al padre defunto Pt_3
– unitamente ai fratelli e – e nell'aver conseguito vittoria nei ricorsi
[...] Parte_4 Parte_5 contro l'ablazione di terreni di cui erano proprietari pro indiviso.
Parte del credito era a favore della sig.ra (moglie del deceduto) già deceduta alla Per_1 Parte_6 data della scrittura privata.
Al punto “D” pagina 2 della scrittura emerge l'accordo secondo il quale a Parte_1 spetterà anche la maggior somma (rispetto a ¼ degli importi che il doveva corrispondere) di CP_2
Euro 150.000,00 che doveva essere prelevata dalla quota di parte convenuta spettante a Parte_2
e questo in relazione alle cause intraprese contro il CP_2
Dall'esame del doc. 7 depositato da parte attrice risulta il riepilogo dei conteggi effettuati da parte attrice con il quale vengono sintetizzati i numeri della determina del Comune di liquidazione degli importi, e gli importi relativi al totale importi di versamenti e compensazioni per Euro 2.989.320,85 e la specificazione degli importi dovuti da Importi determinati applicando il 4,19% Parte_2 sull'ammontare di euro 2.989.320,86; va specificato che la percentuale era indicata dalle parti nella scrittura privata citata tenuto conto del fatto che al momento della scrittura (finalizzata ad autorizzare a favore di la quota di euro 150.000,00 prelevandola dalla quota parte del quarto spettante a Pt_1
. Pt_2
Dal doc. 7 risulta che però l'importo versato da a sia pari solo ad Euro 71.802,16. Pt_2 Pt_1
Pertanto, sottraendo da Euro 150.000,00 l'importo di euro 71.802,16.
Si osserva però che ai fini della condanna al pagamento il 4,19% deve essere calcolato sulla somma effettivamente versata ad oggi dal importo che viene indicato in euro 2.989.320,85; ne CP_2 consegue la condanna al pagamento di euro 53.450,34. Importo così determinato: (4,19% di pagina 2 di 3 2989.320,85) – 71.802,16 = 125.252,50 -71.802,85.
Non risultano documentalmente provati i pagamenti effettuati da a favore di Parte_2 Pt_1 per euro 69.169,89 (per debiti di e di euro 16.118,97.
[...] Parte_1
Si osserva che i documenti depositati da parte convenuta con la terza memoria ex art 183 VI c. cpc sono a prova diretta e quindi sono stati depositati tardivamente.
Mentre i documenti depositati con la seconda memoria ex art 183 VI c. c.p.c. sono irrilevanti poiché sono in parte non attribuibili ad un prestito effettuato a favore di (doc. 7, 10, 11, 13, 14, Parte_1
15, 16, 17 e 18); in parte effettuati prima dell'accordo del 21.2.2011 (doc. 4, 5 e 6); in parte contabilizzati dalla stessa parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del DM 55/14 tenuto conto del valore di causa (euro 53.450,00) e dunque in riferimento alla scaglione tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento di euro 53.450,34 più interessi ai sensi dell'art. 1284 Parte_2 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
- Condanna altresì al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 Parte_2 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 3 di 3