Cass. civ., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 22908
CASS
Sentenza 10 novembre 2016

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In tema di locazioni ad uso diverso da quello di abitazione, è legittima la pattuizione di un canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, sia con pagamento di rate predeterminate per ciascun segmento temporale, sia con il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, sia correlando l'entità del rateo all'incidenza di elementi e fatti predeterminati influenti sull'equilibrio sinallagmatico, ferma l'illegittimità della clausola - risultante anche da elementi extratestuali, l'allegazione dei quali è onere della parte che invochi la nullità della pattuizione - che invece persegua il solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così incorrendo nella nullità ex art. 79 della medesima legge.

Commentari2

  • 1Legittimo il canone di locazione "a scaletta"Accesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

  • 2Guida alle modifiche in aumento al canone di locazione
    Edgardo Diomede D'Ambrosio Borselli · https://dirittoimmobiliare.org/ · 11 marzo 2021

    Adeguamento istat, canone a scaletta, patto di maggiorazione del canone e novazione: tutte le Modifiche in aumento al canone di locazione consentite Modifiche in aumento al canone di locazione Con le modifiche in aumento al canone di locazione si intende fare riferimento a quelle variazioni che possono far aumentare l'importo del canone di locazione originariamente fissato. In genere, il canone stabilito dalle parti alla stipula del contratto di locazione, sia essa ad uso abitativo che ad uso diverso, rimane identico durante tutto l'arco del rapporto contrattuale. Talvolta però, i contraenti possono liberamente decidere già al momento della stipula del contratto che il canone aumenti o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 22908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22908
Data del deposito : 10 novembre 2016

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