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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 171/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 171/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SANVITALE MARCO e dall'avv. SANVITALE
MASSIMO
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
DE AMICIS ADELCHI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 14/01/2017 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 25/02/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 O M O L O G A
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto,
b) La SI.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare e dichiara di Pt_2 avere trovato un alloggio in comodato gratuito presso un'amica. CP_ c) Il mantenimento del figlio è interamente a carico del SI. Per_1
CP_ d) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma mensile di € Pt_2
150,00 ex art. 156 c.c., entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie: [...], importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT.
e) Le parti concordano che quanto percepito mensilmente da entrambi, a titolo di assegno unico, sia integralmente attribuito alla SI.ra . Pt_2
CP_ f) Il SI. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà in proprio favore dell'automobile Citroen C3 Tg. CC176RY di proprietà della , con spese a Pt_2
suo carico.
g) La SI.ra si impegna entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente Pt_2
ricorso a trasferire la propria residenza altrove, si impegna, altresì, a restituire le chiavi dell'immobile di cui sopra oltre al “telecomando” del cancello.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è
pagina 3 di 4 cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 171/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SANVITALE MARCO e dall'avv. SANVITALE
MASSIMO
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
DE AMICIS ADELCHI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 14/01/2017 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 25/02/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 O M O L O G A
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto,
b) La SI.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare e dichiara di Pt_2 avere trovato un alloggio in comodato gratuito presso un'amica. CP_ c) Il mantenimento del figlio è interamente a carico del SI. Per_1
CP_ d) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma mensile di € Pt_2
150,00 ex art. 156 c.c., entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie: [...], importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT.
e) Le parti concordano che quanto percepito mensilmente da entrambi, a titolo di assegno unico, sia integralmente attribuito alla SI.ra . Pt_2
CP_ f) Il SI. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà in proprio favore dell'automobile Citroen C3 Tg. CC176RY di proprietà della , con spese a Pt_2
suo carico.
g) La SI.ra si impegna entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente Pt_2
ricorso a trasferire la propria residenza altrove, si impegna, altresì, a restituire le chiavi dell'immobile di cui sopra oltre al “telecomando” del cancello.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è
pagina 3 di 4 cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4