Articolo 1579 del Codice civile
Articolo 1578Articolo 1580
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19 aprile 1942
Art. 1579.

(Limitazioni convenzionali della responsabilita').

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilita' del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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