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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/10/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 685 del Registro Generale VG 2025
TRA
, n. a LIPARI (ME) il 26/09/1980 Parte_1
E
, n. a LIPARI (ME) il 09/12/1982, Parte_2
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. FICARRA MARIA CATERINA e dall'avv. LA
CAVA CE, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) rilevato che con ricorso congiunto i coniugi sopra nominati hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto dai medesimi in data
12/03/2005 e trascritto presso il comune di Lipari;
Rilevato che, con note del 22 settembre 2025, ha revocato il consenso Parte_3
allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio per come inizialmente concordati con il ricorso nè tantomeno la cessazione, essendosi modificata la condizione sussistente al momento degli accordi, a seguito di applicazione di misura cautelare nei confronti della parte;
il ha quindi chiesto che sia dichiarata l'archiviazione e/o Pt_3 improcedibilità essendo venuti meno i presupposti inizialmente concordati;
Ritenuto che il ricorso proposto da entrambe le parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la volontà delle stesse di addivenire alla pronuncia di separazione alle condizioni concordate;
Ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473 bis 51 cpc, l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo una domanda congiunta, ma anche che le parti, in sede di comparizione, confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle condizioni concordate, rinnovando, in tal modo, il consenso contenuto nell'originario ricorso congiunto;
Ritenuto che non sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 158 c.c. e 473-bis.49
c.p.c.
Rilevato che, stante la peculiarità della situazione, le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Dichiara il ricorso per separazione consensuale tra i coniugi improcedibile;
compensa integralmente le spese.
Barcellona P.G., 08 ottobre 2025
Il Presidente est.