Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00770/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2025, proposto da NN NO, rappresentata e difesa dall’avv.to Massimo Barrile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 489/2022 del giorno 8.07.2022 e pubblicato il 18.07.2022, emesso dal Tribunale di Trapani;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cpa;
Relatrice la dott.ssa AN AN;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, il difensore di parte resistente presente così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la sig.ra NN NO ha chiesto di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 489/2022 del giorno 8.07.2022 con cui il Tribunale del lavoro di Trapani ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015, della somma di euro 2.000,00, oltre accessori, per il lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento, ad eccezione delle spese della procedura.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero.
Il Ministero si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà del 30.01.2025 (come da attestazione in atti).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i) il decreto risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 20.3.2025;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 3 settembre 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere ordinato all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al provvedimento in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento alla ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nei limiti precisati in ricorso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà a dare esecuzione al titolo in motivazione nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente;
- fissa, nei termini e nella misura di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione debitrice per ogni ulteriore giorno di ritardo;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AN AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | NC NO |
IL SEGRETARIO