TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 770
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Accolto
    Esecutività del decreto ingiuntivo

    Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà del 30.01.2025 (come da attestazione in atti).

  • Accolto
    Adempimenti procedurali per l'azione di ottemperanza

    Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che: i) il decreto risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 20.3.2025; ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 3 settembre 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.

  • Accolto
    Necessità di nomina del Commissario ad acta

    Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.

  • Accolto
    Applicazione della penalità di mora

    Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta): (...) condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 770
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 770
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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