Sentenza 27 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2002, n. 16806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16806 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' ! : 1 REPUBBLICA ITALIANA 16806/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente R.G.N. 9673/00 Cron. 38374 Dott. Alberto SPANO' Consigliere- Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere- Ud. 19/09/02 Dott. Francesco MAIORANO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GI DE FERRA' giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
NG GI;
intimato 2002 avversO la sentenza n. 3874/99 del Tribunale di 3544 NAPOLI, depositata il 26/11/99 R.G. N. 42260/94; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
1 udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ! -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5/5/94 1'INAIL proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Napoli con cui era stata accolta la domanda di IN SE e quindi costituita la rendita vitalizia in suo favore per l'inabilità permanente parziale nella misura del dell'11%, a seguito di infortunio sul lavoro, deduceva che erronea era detta pronuncia, in quanto l'aggravamento dei postumi, fino a raggiungere il minimo indennizzabile, non si era verificato entro il decennio dall'infortunio, avvenuto nel 1977; eccepiva inoltre il giudicato esterno, perché a seguito di precedente ricorso per il medesimo fatto, il Pretore di Napoli, con sentenza 12/2/81, aveva rigettato la domanda per avere accertato una inabilità permanente nella misura dell'8%. Nel merito, ribadiva l'insussistenza del preteso aggravamento ed eccepiva che non era specificata in sentenza la decorrenza del beneficio. Il Tribunale, con sentenza del 20/9 - 26/11/99, confermava la decisione pretorile, precisando che il termine di 10 anni per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL, di cui all'art. 83, VII comma, DPR n. 1124 del 30/6/65, aveva natura dilatoria e non precludeva la proposizione della domanda anche oltre il decennio, purché venisse rispettato il termine triennale di cui all'art. 112 del medesimo T. U.; lo stesso appellante, infatti, aveva dato corso alla domanda di revisione avanzata dal ricorrente in data 22/6/89, invitandolo a sottoporsi a visita medica collegiale fissata per 19 febbraio successivo. Tardiva infine era l'eccezione di giudicato esterno perché la stessa non era stata proposta in prime cure;
detta eccezione non poteva essere proposta per la prima volta in appello essendo soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 CPC. Nel merito, l'originaria domanda era fondata, in quanto anche il secondo consulente aveva confermato l'esistenza dei postumi invalidanti e l'aggravamento degli stessi nella misura indennizzabile, con ragionamento tecnico e logico ineccepibile. La sentenza impugnata doveva quindi essere confermata e la decorrenza della prestazione doveva essere fissata alla data di presentazione della domanda di revisione. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione. I'INAIL, fondato su un solo motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 83 DPR n. 1124 del 30/6/65 e 2697 c.c., in relazione agli art. 112, 113, 115 e 116 CPC, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che in appello ha lamentato l'erroneità della pronuncia pretorile avendo il primo giudice : riconosciuto il diritto alla prestazione in violazione dell'art. 83, comma VIII, T. U. n. 1124/65, in quanto il peggioramento delle condizioni fisiche è avvenuto oltre il decennio;
pacifico in causa, infatti, è che l'infortunio è avvenuto in data 8/9/77 e che l'assicurato ha lamentato un aggravamento e chiesto le relative prestazioni "a far tempo del giugno 1989". Sul punto il Tribunale ha omesso ogni pronuncia, limitandosi ad osservare che la domanda è stata presentata entro il 2 termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 T. U. 1124/65. L'art. 83 del citato T.U. consente di considerare in sede di revisione soltanto le variazioni dello stato di inabilità permanente dell'assicurato verificatesi entro il decennio dalla costituzione della rendita (commi VI e VII) o dalla data dell'infortunio (VIII comma), ritenendo, con presunzione "juris et de iure" che dopo il decennio non esiste più nesso causale fra l'infortunio e le conseguenze dannose sopravvenute, c. d. principio della "stabilizzazione" dei postumi. La tempestività della istanza di revisione vale solo ai fini della procedibilità della domanda, ma per nulla influisce nel caso di specie, in quanto la prestazione può essere riconosciuta solo se il lamentato aggravamento si sia verificato entro 10 anni dalla costituzione della rendita in caso di pregresso riconoscimento del diritto, oppure dalla data dell'infortunio, come nella specie. La sentenza impugnata deve essere cassata perché viziata, sia sotto il profilo della omessa pronuncia, sia sotto quello della violazione di legge, sostanziale (ex art. 83 T. U. 1124/65) e processuale (ex art. 2697 c.c.), non avendo la parte provato la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento dell'invocato beneficio un Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto, secondo cui "Il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio -o di quindici se trattasi di malattia professionale - entro il quale, ai sensi degli art. 83, comma ottavo, e 137, ultimo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, puo' procedersi, a domanda 3 dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della rendita, non e' di prescrizione ne' di decadenza, in quanto non incide sull'esercizio, ma sull'esistenza stessa del diritto delimitando l'ambito temporale di rilevanza delle diminuzioni o degli aumenti dell'attitudine al lavoro e, in genere, delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita. Ne consegue che appare del tutto razionale, come si desume anche dalle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 1971 e n. 358 del 1991, la scelta del legislatore di far decorrere il suddetto termine dal momento della conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita anziche' dal precedente momento di - maturazione del diritto all'erogazione della rendita atteso che il trascorrere del periodo considerato determina una presunzione assoluta di stabilizzazione delle condizioni fisiche dell'assicurato. (Cass. n. 10030 del 24/7/01). Ed ancora “i termini per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL, previsti dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali), hanno natura dilatoria e non precludono pertanto la proposizione della domanda di revisione (da parte dell'assicurato) o la revisione (da parte dell'istituto) oltre il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita, purche' nel termine di prescrizione triennale fissato dall'art. 112 e sempreche' l'aggravamento o il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato si siano verificate entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della 4 rendita" (Cass. n. 9046 del 6/7/00). La Corte condivide questi principi sul rilievo essenziale che legislatore all'art. 83 del T. U. n. 1124/65 ha fissato in maniera tassativa il termine di dieci anni (o 15 per malattia professionale) entro cui possano farsi valere le variazioni dello stato di salute rilevanti ai fini del riconoscimento della rendita per infortunio sul lavoro, c. d. principio di “stabilizzazione” dei postumi. Il Tribunale ha confuso il termine decennale per la maturazione del diritto col termine triennale di prescrizione dello stesso, previsto dall'art. 112 del medesimo T. U. e che in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 dell'8 luglio 1969 non può iniziare a decorrere prima del raggiungimento del minimo indennizzabile e quindi, al limite, prima del decorso dei 10 anni entro i quali il diritto può sorgere. La domanda, se proposta dopo che inizia a decorrere il termine prescrizionale ma prima della scadenza dello stesso, non incontra il limite della estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, ma può essere accolta solo se il diritto medesimo è maturato entro i 10 anni dalla data dell'infortunio, guarito senza postumi o con postumi inferiori al minimo indennizzabile. Nel caso di specie, è pacifico in causa che la parte agisce per il diritto alla rendita per postumi di un infortunio avvenuto nel 1977 e non vi è contestazione alcuna in ordine alla tempestività della domanda. Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi di diritto elaborati da questa Corte e sopra enunciati ed avere esaminato in maniera approfondita le consulenze tecniche d'ufficio, di primo e secondo grado, giunge alla conclusione che dall'infortunio del 1977 5 sono residuati postumi invalidanti, complessivamente, nella misura dell'11% e quindi rigetta l'appello e conferma la pronuncia pretorile. Al termine della sentenza, senza avere espletato alcun accertamento in ordine alla data in cui è stato raggiunto il minimo indennizzabile, aggiunge a penna "quanto alla decorrenza la stessa non può che essere (?) dalla domanda di revisione". Palese quindi è l'insufficienza della motivazione, oppure la contraddittorietà della stessa ove la domanda fosse successiva al decennio. La sentenza quindi deve essere cassata e rimessa al altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Napoli, che deciderà la causa sulla base dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Roma 19 settembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Maiorano France IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 21 NOV. 2002 CANCELLIERE 6