Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10430/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1
dagli avvocati Elio Carlino e Giovanni Carlino;
-ricorrente- contro in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dal funzionario dell' Controparte_3 Controparte_4
, dott. ai sensi dell'articolo 417-bis c.p.c.;
[...] Controparte_5
-resistente-
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato, mentre parte resistente non depositava note.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 novembre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere in servizio, quale docente di scuola secondaria di secondo grado, presso l' Controparte_6
di Bronte in virtù di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 18 settembre 2024
[...]
e scadenza al 30 giugno 2025 e di avere prestato servizio, in precedenza, quale docente alle dipendenze del , negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 Controparte_1
con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, si doleva di essere stata esclusa dalla fruizione della Carta elettronica del docente pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo. Rilevando, inoltre, come priva di riscontro fosse rimasta la diffida inviata al CP_1
convenuto finalizzata a richiederne la fruizione, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del
1
2024/2025 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) in alternativa e qualora la lavoratrice al momento della pronuncia giudiziale sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e CP_1
competenze del giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde, da maggiorare ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, co.1 bis del d.m. n. 55/2014 (essendo l'atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto)..”
A fondamento delle spiegate domande esponeva che l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa ì di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”; che il successivo co. 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al co. 121”; che il
2 d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la carta può essere attribuita solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; che, con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”; che l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …” e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento
….”; che, nonostante le norme contrattuali da ultimo richiamate, solo i docenti assunti a tempo indeterminato percepiscono il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale;
che essa ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato non ha potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali;
che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del
29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari;
che la CGUE nell'
Ordinanza del 18 maggio 2022 ha osservato che “tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il Ministero”; che essa ricorrente, pertanto, ha diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica di valore pari a €
500,00, per tutti gli anni scolastici in premessa o, in subordine, a vedersi risarcito il danno per la
3 compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima.
1.1. Fissata l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025, si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, l'amministrazione scolastica convenuta, richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, nella quale era stato inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne era conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/6) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/8), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103.
Rimarcava come la Corte di cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie. Chiedeva di limitare, in via subordinata, le pretese nei limiti di quanto sancito dalla Suprema Corte con esclusione di ogni rapporto per supplenza breve e/o saltuaria.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244;”.
1.2. Sostituita l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente di cui alle citate note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione ed è stata decisa con la presente sentenza.
***
2. Va, preliminarmente, ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando, dal contratto prodotto da parte ricorrente, che questa, all'atto del deposito del ricorso, era in servizio presso l' , Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Controparte_7
Catania.
4 3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla amministrazione scolastica resistente.
Premessa la natura pecuniaria dell'obbligazione e la sua periodicità, con conseguente applicazione dell'articolo 2948, n. 4 c.c., deve rilevarsi come nella specie il quinquennio prescrizionale di legge non sia spirato neppure con riferimento alla pretesa più risalente tra quelle fatte valere.
Il termine di prescrizione decorre “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (cfr.
Cass. n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Dal conferimento del più risalente degli incarichi di cui si discute, intervenuto il 18 novembre 2022
(cfr. il contratto relativo all'anno scolastico 2022/2023, allegato 4 al ricorso), non è decorso, come è evidente, il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto del dato che il ricorso è stato proposto il 7 novembre 2024 e quindi notificato il 13 novembre 2024, e ciò anche prescindendosi dalla diffida in atti del 14 ottobre 2024.
4. Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò, innanzitutto, per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. in fattispecie analoga e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
5 e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1
trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
6 (sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
[…]
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti
7 prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI,
08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
5. Ora, dovendosi escludere che il disposto dell'articolo 1 comma 572 della legge n. 207/2024, che ha aggiunto al primo periodo del comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015 dopo le parole:
«del docente di ruolo» le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», trovi applicazione nella fattispecie in esame, riferendosi la disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ai soli casi di incarico annuale fino al 31 agosto, mentre parte ricorrente ha avuto conferito per l'anno scolastico 2024/2025 un incarico fino al termine delle attività didattiche, come pure per l'anno scolastico 2023/2024 (sicché neppure trova applicazione il disposto dell'articolo 15 del D.L. n. 69/2023, conv. dalla L. n. 103/2023), non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto e da svolgersi nel corrente anno scolastico sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
8 Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
5.1. Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come emerge dai contratti allegati al ricorso, la ricorrente ha espletato servizio nell'anno scolastico
2022/2023 presso l' Ignazio Capizzi di Bronte con un incarico a tempo determinato dal CP_8
18 novembre 2022 fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30 giugno 2023; nell'anno scolastico 2023/2024 la stessa ha prestato servizio presso l' Ignazio Capizzi di Bronte CP_8
con un incarico a tempo determinato dal 12 ottobre 2023 fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno 2024: in entrambi gli anni scolastici sulla base di un incarico per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Parimenti per l'anno scolastico 2024/2025 la ricorrente ha avuto conferito, presso l' Controparte_6
di Bronte, un incarico a tempo determinato dal 18 settembre 2024 fino al 30 giugno 2025 ai
[...] sensi dell'articolo 4, comma 2, della L. n. 124/1999.
5.2. La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
5.3. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
6. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per l'incarico ricevuto nell'anno scolastico 2024/2025, e così -in totale- per € 1.500,00, con la condanna del convenuto CP_1
agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica
9 del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, applicandosi all'importo per compensi professionali, che appare congruo liquidarsi in misura pari ad € 1029,50, l'aumento del 10% ai sensi dell'articolo 4 comma 1-bis del d.m. cit. avuto riguardo al dato che il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo le dette tecniche la ricerca testuale all'interno dell'atto e disponendosene la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla parte Controparte_1 ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.
Condanna il a rifondere le spese di lite che liquida in misura Controparte_1 pari ad € 1181,45, di cui € 49,00 per esborsi ed il resto per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati Giovanni Carlino ed Elio Carlino.
Così deciso in Catania il 7 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
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