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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 992/2020 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. IU LI Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. NN ER Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 992/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24.11.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 25.6.2025.
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto
(art.615 c.1 cpc)
residente in [...] - CP_1
100001 (c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._1
dall' Avv. Maria Laura Veneziani ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sarezzo (BS), Piazzale Europa 65;
APPELLANTE
c o n t r o , residente in [...] CP_2
A, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pollini Valseriati presso il cui studio elegge domicilio in Brescia, Via Aleardo Aleardi, 20 A/B, giusta procura in atti;
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, n. 2311 pubblicata in data 12.11.2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma.ma Corte d'Appello adita, previe tutte le declaratorie di legge e del caso, nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza rigettare ogni domanda formulata da siccome infondata in CP_2
fatto ed in diritto e per l'effetto respingere l'opposizione siccome infondata per i motivi di cui in narrativa. Con riserva di agire nei confronti di per il pagamento delle somme risultanti de residuo dalla CP_2
compensazione delle somme suvviste.
Respingere l'appello incidentale siccome infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, oltre CPA e
IVA di legge del 1° e del 2° grado di giudizio.
Per l'appellato
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL MERITO: rigettarsi l'appello con conferma della sentenza impugnata anche in punto della condanna alle spese di lite, con il favore delle spese anche per il presente grado di giudizio, con conferma della sentenza di primo grado.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in caso di accoglimento dell'appello sul punto dell'errata interpretazione da parte del giudice dell'art. 1264 c.c., si chiede la riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato che la somma richiesta non è dovuta stante l'eccezione di compensazione con il maggior credito dell'opposto, disporsi la compensazione legale della somma richiesta con l'atto di precetto con la maggior somma di Euro 42.640,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza n. 2788/10.
Con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato il 26.7.2018, intimava a CP_1
il pagamento di complessivi € 10.534,19 in forza della CP_2
sentenza n. 447/15 con cui la Corte d'appello di Brescia aveva condannato
CP_
e in solido a rifondere ad e ad Parte_1 CP_1
le spese di lite liquidate in € 7.000,00 oltre accessori. Controparte_3
Proponeva opposizione con atto di citazione notificato in CP_2
data 10.8.2018 sostenendo che:
- il precetto non era regolare, in quanto , in assenza di CP_1
solidarietà attiva, aveva intimato il pagamento dell'intero importo indicato in sentenza anziché solo del 50% dello stesso;
l'opponente, infatti, era stato condannato a pagare le spese di lite in favore di e CP_1
della di lui madre Controparte_3
- non sussisteva diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata perché il credito era estinto, per effetto dell'intervenuta compensazione tra il credito azionato dall'opposto e quello di cui era titolare l'opponente, pari ad € 42.640,00 riconosciuto dall'intestato tribunale con sentenza n. 2788
del 24.09.2010.
, nel costituirsi, chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_2
sostenendo, da un lato, l'operatività della solidarietà attiva tra lui e la madre - circostanza che comunque sarebbe, in tesi, Controparte_3
superata dalla cessione del credito di quest'ultima all'opposto – e,
dall'altro, l'estinzione del credito di € 42.640,00 per effetto della compensazione dello stesso con crediti di importo superiore vantati da
CP_ nei confronti di , indicati alle pp. 6 e 7 della comparsa di CP_1
costituzione in primo grado.
A seguito di istruttoria documentale e ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc vigente ratione
temporis, in data 12.11.2020 n.2311/2020, il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e dichiarava pertanto inesistente il diritto di di procedere CP_1
esecutivamente contro in forza del titolo azionato;
CP_2
condannava inoltre al pagamento delle spese del giudizio CP_1
in favore di controparte.
In particolare, il Tribunale stabiliva che la presunzione prevista dall'art. 1294 c.c. per la solidarietà passiva non valeva invece per la solidarietà
attiva, che sussisteva solo in presenza di una specifica pattuizione anteriore alla richiesta di adempimento o nei casi previsti dalla legge. Non
era infatti sufficiente per riconoscere il vincolo solidale l'identità
qualitativa della prestazione e delle obbligazioni. Non operando la solidarietà attiva nel caso di specie, l'importo oggetto di precetto doveva essere quello di €3500,00, pari alla metà di quanto dovuto complessivamente a titolo di spese di lite, oltre accessori. La presunta cessione del credito non influiva su tale circostanza, in quanto l'opposto infatti aveva sì prodotto la scrittura privata di cessione, ma non aveva documentato né la notifica della cessione al debitore ceduto né
l'accettazione di quest'ultimo, presupposti che l'art. 1264 c.c. richiede ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del ceduto.
Dall'assenza di solidarietà attiva derivava che i crediti esposti dal precettante dovevano essere ridotti del 50%. Nello specifico gli stessi dovevano essere così ricalcolati:
- credito per rimborso spese legali riconosciuto dal tribunale di Brescia
con sentenza n. 2788/10 a favore degli “attori” ( e CP_1
: € 12.339,87; Controparte_3
- credito per occupazione sine titulo riconosciuto dalla medesima sentenza sempre a favore degli “attori”: € 8.237,67;
- credito per rimborso spese legali riconosciuto dalla Corte d'appello di
Brescia con sentenza n. 991/2012 a favore di e CP_1 CP_3
€ 6.287,72;
[...] - credito per rimborso spese legali come da precetto opposto: € 5.267,09;
i quali, sommati con gli altri esposti alle pp. 6 e 7 della comparsa ammontavano a € 39.881,69, somma inferiore al credito opposto in compensazione dall'opponente (non contestato) pari ad € 42.640,00.
L'opposizione era pertanto fondata e l'opposto doveva pagare le spese di lite.
proponeva appello avverso la sentenza con citazione CP_1
notificata in data 24.11.2020, affidandosi a tre motivi d'appello e domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché, nel merito, la reiezione dell'opposizione avversaria.
si costituiva in data 10.2.2021 domandando l'integrale CP_2
reiezione dell'appello avversario e, a titolo di appello incidentale,
accertarsi la non debenza, nemmeno in via residuale, di alcuna somma, in quanto non oggetto di domanda.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata in data 3.3.2021, all'udienza del
25.6.2025, svoltasi telematicamente tramite deposito e scambio di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni e la
Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte ove essa afferma che “l'opposto infatti ha sì
prodotto al doc. 13 la scrittura privata ma non ha documentato né la notifica della cessione al debitore ceduto né l'accettazione di
quest'ultimo, presupposti che l'art. 1264 CC richiede ai fini dell'efficacia
della cessione nei confronti del ceduto” . La cessione del credito per essere valida non deve essere né notificata né tantomeno accettata. La
notificazione e/o l'accettazione ha, infatti, unicamente lo scopo di rendere edotto il debitore a quale soggetto deve essere effettuato il pagamento, per cui in assenza di notificazione e/o accettazione il debitore è liberato anche se paga al cedente e l'accettazione del debitore non è quindi necessaria per il perfezionamento del trasferimento.
La giurisprudenza unanime ritiene che la notifica della cessione non richiede particolari requisiti di forma, ma può avere luogo anche mediante atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio. Il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto ritenere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto essendone venuto a conoscenza dal momento in cui CP_2
l'atto di cessione è stato depositato in giudizio unitamente alla comparsa di costituzione.
Ne discende che sarebbe creditore, anche in forza della CP_1
predetta cessione, della somma di € 28.207,36 in forza della sentenza del
Tribunale n. 2788/2010 e del decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico per la consulenza svoltasi in quel giudizio;
di €
12.548,43 in forza della sentenza della Corte di Appello n. 991/2012; di €
16.475,33 per occupazione senza titolo e € 1.584,00 per tassa di registro quale residuo in forza della predetta sentenza 2788/2010; per € 10.534,19 in forza della sentenza 447/2015 e del relativo precetto;
per € 4.297,91 in forza della sentenza 991/2012; per € 3.866,67 in forza della sentenza n.
294/2018; in relazione alla sentenza 2788/2010 per € 42,48 per richiesta copie sentenza;
€ 140 per diritti;
€ 56 per diritti di notifica;
€ 4,99 per spese notifica sentenza € 353 per esame relata di notifica, ritiro fascicolo di parte, esame testo integrale sentenza, consulenza informatica, €168 per tassa di registro sentenza n. 991/2012 Corte d'Appello di Brescia, per un totale pari ad € 764,47. L'ammontare complessivo delle somme sarebbe pari a € 78.278,36, ampiamente superiore rispetto al controcredito eccepito in contestazione dall'appellato.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sussistere solidarietà attiva fra i creditori in quanto le obbligazioni di e della avrebbero CP_1 CP_3
entrambe la stessa causa obligandi e la medesima prestazione, pur essendo dovute a due soggetti diversi. La giurisprudenza corrente e maggioritaria in materia di spese di lite affermerebbe la solidarietà attiva di tali obbligazioni, specie se scaturenti da spese di lite: infatti la condanna alle spese legali è stata effettuata a favore di e CP_1 [...]
che avevano deciso di cumulare la loro posizione nel CP_3
procedimento da cui scaturiscono i crediti, facendosi difendere dal medesimo difensore, pertanto la loro solidarietà attiva sarebbe da ritenersi presunta.
Per ragioni di ordine logico si procede preliminarmente all'esame del secondo motivo di appello che è infondato e va respinto. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato l'orientamento consolidato del Supremo Collegio in forza del quale “la solidarietà attiva
fra più creditori non si presume (a differenza della solidarietà passiva, cui
solo è riferita la presunzione prevista dall'art. 1294 c.c.), ma sussiste solo
se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta
di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità
qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni
(eadem causa debendi) (v. ex multis Cass. 28/01/2019, n. 2267;
07/02/2014, n. 2822; 11/06/2008, n. 15484; 03/10/2007, n. 20761;
29/05/1998, n. 5316)” (cfr. Cass.
4.7.2023 n. 18863). Ed infatti,
“l'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a
ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un
corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si
evince dall'art. 1297 c.c., comma 2, limitativo della proponibilità delle
eccezioni personali), giacchè nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune
debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera
prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il
debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di
obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe
richiesto (Cass. 15484/2008).” (cfr. Cass. 28.01.2019 n. 2267, in motivazione. Cfr. nello stesso senso, oltre al precedente richiamato in motivazione, Cass. 20.11.2023 n. 32161).
Non può condividersi l'obiezione dell'appellante secondo cui il titolo sarebbe costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 991/2012 che ha condannato l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante e della di lui madre. Le pronunce giurisprudenziali citate dall'appellante si riferiscono, infatti, alle modalità
di liquidazione delle spese di lite nel caso di pluralità di parti vittoriose, e non già che vi sia solidarietà attiva con riferimento all'importo liquidato a titolo di spese, tanto che proprio la pronuncia citata dall'appellante esclude che la solidarietà attiva si presuma.
Il primo motivo è invece fondato.
Innanzitutto, solo con la comparsa di costituzione nel presente grado parte appellata eccepisce, per la prima volta, che la cessione sarebbe condizionata e che la condizione non si sarebbe verificata o comunque non sarebbe provato il suo avveramento.
L'eccezione è nuova in quanto sollevata per la prima volta in appello e quindi tardiva ed inammissibile e non può essere esaminata.
Tanto premesso, rileva la Corte che ai fini della validità del trasferimento del credito, ai sensi degli articoli 1260 ss cc, non è necessario il consenso né la notifica al debitore ceduto: la comunicazione dell'intervenuta cessione serve solo al fine di impedire al debitore di adempiere validamente nelle mani del cedente. Come afferma, infatti, il Supremo
Collegio, “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la
notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia
liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di
recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713)” (da ultimo n. 12867 del 2022).
Dunque, la carenza di notifica a dell'intervenuta cessione CP_2 non ha alcun effetto in punto validità del trasferimento del suo debito.
Parte appellata sostiene, altresì, che la scrittura non sarebbe mai stata adempiuta, come aveva già dedotto in primo grado: ebbene, anche questa difesa non coglie nel segno, poiché è terzo rispetto al CP_2
contratto e non è perciò legittimato a censurarne l'inadempimento.
Ciò posto, con la scrittura privata de qua, prodotta in giudizio in allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la madre CP_3
di ha ceduto al figlio i crediti derivanti dai giudizi conclusisi con la CP_1
sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 991/12 (dovendo considerarsi un refuso il riferimento, contenuto nella scrittura privata di cessione, a una sentenza n. 991/14) con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione pro indiviso sussistente tra e Controparte_3 [...]
CP_
da un lato, e e dall'altro, e con la sentenza CP_1 Parte_1
CP_ n. 447/15, sempre della Corte d'Appello di Brescia, con cui e
[...]
sono stati condannati in solido a pagare le spese di lite del grado, Parte_1
il cui pagamento è stato intimato con l'atto di precetto qui opposto.
E' noto che il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale
(giusta la regola generale di cui all'art.1321 cc), dunque il trasferimento della titolarità del credito avviene per il solo effetto del consenso.
In forza del predetto atto di cessione, quindi, è subentrato CP_1
nei crediti suddetti con efficacia, relativamente al ceduto, dalla data della comunicazione della cessione che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a porre il debitore a conoscenza della mutata titolarità attiva del credito, ivi compresa, come nella specie, la produzione in giudizio del contratto di cessione stesso (cfr. Cass. 22.6.2018 n. 16566).
Esso è infatti è stato prodotto in giudizio in data 20.12.2018 unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e ciò equivale a notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.
1. cc.
Ne segue che da tale momento è subentrato, nei confronti CP_1
del debitore ceduto, nella quota di credito prima nella titolarità della madre, segnatamente nel 50% della somma intimata con il precetto opposto (euro 3.500,00 oltre accessori), e ha dunque titolo ad agire esecutivamente anche con riferimento a tale quota.
Passando all'esame delle eccezioni di compensazione proposte da entrambe le parti, va, preliminarmente, esaminato il motivo di appello
incidentale proposto da , con il quale egli si duole della CP_2
statuizione del giudice di primo grado per cui “Dall'assenza di solidarietà
attiva deriva che i crediti esposti dal precettante a p. 6 della comparsa di
costituzione devono essere ridotti del 50%.” , e secondo cui, richiamando i conteggi indicati dal fratello nella propria comparsa di risposta e CP_1
riducendoli alla metà, tali importi erano inferiori al credito posto in compensazione dall'opponente e pertanto quanto precettato non era comunque dovuto.
Il giudicante sarebbe, infatti, incorso in errore ponendo a fondamento delle partite in dare e avere anche le somme indicate da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta, ciò in quanto rispetto a tali importi controparte non avrebbe formulato alcuna domanda, limitandosi ad affermare “si dovranno tenere in considerazione…”. , CP_1 quindi, non avrebbe azionato alcuna domanda relativa alle ulteriori proprie ragioni di credito di cui, pertanto, non si potrebbe tenere conto.
Peraltro, le partite di avere indicate sarebbero state ampiamente contestate dall'opponente , con particolare riferimento a quegli importi CP_2
ancora da accertare relativi all'occupazione senza titolo;
non avendo depositato la memoria n. 2 ex art. 183 6°, non avrebbe CP_1
provato alcuna delle sue ragioni di credito e queste, pertanto, non si potrebbero ritenere certe, liquide ed esigibili e, come tali, compensabili.
Il motivo è infondato.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, affermava, CP_1
relativamente ai propri crediti, che “Il preteso controcredito
dell'opponente, ai sensi dell'articolo 1243, deve considerarsi estinto per
effetto della compensazione legale verificatasi dal giorno della
CP_ coesistenza dei due crediti/debiti reciproci di ed come CP_1
l'opposto col presente atto espressamente eccepisce.” (pag. 6 comparsa di costituzione in primo grado di ). CP_1
L'eccezione di compensazione è stata quindi correttamente e tempestivamente formulata. Inoltre, all'udienza in data 10.1.2019,
[...]
la ribadiva, rifacendosi ai propri precedenti atti: il mancato CP_1
deposito delle memorie di cui all'art.183 c. 6 e, anche ammettendo la loro tardività, delle note sostitutive d'udienza di cui all'art.281 sexies cpc, non implica rinuncia a un'eccezione compiutamente e correttamente formulata, nonché documentata, sin dal primo atto di costituzione in giudizio. Questo Collegio non vede, infatti, ragione per discostarsi dal “[…]
principio secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si
presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi,
non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la
presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni
precedentemente formulate (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013
Rv. 627928; Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998 (Rv. 519576; nello
stesso senso, Sez. 3 Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 Rv. 659790 secondo
cui in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte
all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi
richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze
istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata
l'ammissione[…]alla luce degli enunciati principi, va evidenziato che il
tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni
non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene
prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di
una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte. nello specifico,
«quanto all'assenza del difensore della parte all'udienza di precisazione
delle conclusioni, si è precisato che essa non implica alcuna volontà di
rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi
invece presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza
variarle le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici
a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella
comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cod. proc. civ (così Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 2014 non massimata)» (v.
Cass. 10033 del 2021, così in motivazione, pagg. 7 - 9); […]” (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 1790 del 2025 da ultimo).
Dati i citati richiami alla comparsa di costituzione di , e CP_1
considerato che in sede d'udienza di cui all'art.281-sexies cpc allora vigente egli ha ulteriormente richiamato la comparsa di costituzione, la condotta processuale complessiva della parte non è coerente con la volontà
di rinunciare all'eccezione di compensazione proposta.
L'appello incidentale va quindi respinto.
ha eccepito, con riferimento al debito portato dal precetto, CP_2
di nulla dovere essendo a sua volta creditore della maggiore somma di euro 42.640,00 nei confronti del fratello e quest'ultimo ha, a sua CP_1
volta, eccepito di essere creditore, oltre che della somma portata dal precetto, della ulteriore somma di euro 78.278,36 in forza di una serie di sentenze che hanno visto lui e la madre vittoriosi nei confronti dei fratelli
CP_
e . Parte_1
Il Tribunale ha ridotto del 50% quest'ultimo importo, avendo correttamente escluso la sussistenza della solidarietà attiva, e non avendo tuttavia riconosciuto efficacia alla cessione di tali crediti.
Si è detto, invece, che , in forza dell'atto di cessione dei CP_1
crediti più volte richiamato, è subentrato nella quota del 50% dei crediti in esso indicati di cui era titolare la madre e che detta cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto a seguito del deposito nel presente giudizio dell'atto di cessione. Ne discende che il credito eccepito in compensazione da CP_1
(cfr. pagine 4-6 della comparsa di risposta in primo grado), è superiore all'importo quantificato dal Tribunale, in quanto in forza della cessione egli è creditore dell'intero importo, e non già della sola quota del 50%,
delle seguenti somme:
- euro 16.890 per rimborso spese legali riconosciute dalla sentenza del
Tribunale di Brescia con sentenza n. 2788/2010 a favore di CP_4
e della madre Controparte_5
- euro 16.475,33 per occupazione illegittima nella misura liquidata dalla predetta sentenza in favore dei predetti;
- euro 8.627,00 per rimborso spese legali riconosciute dalla sentenza della
Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 991/2012 in favore dei medesimi;
- euro 7000,00 per rimborso spese legali riconosciute dalla sentenza della
Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 447/2015 in favore degli stessi;
e quindi complessivamente ad € 48.992,33.
A tale somma va aggiunto il credito in proprio opposto in compensazione,
pari ad euro 2.650,00 dovuto in forza della sentenza del Tribunale di
Brescia n. 294/2018 del 31.1.2018, per un totale complessivo di €
51.642,33.
Tale somma (anche dunque senza considerare tutti gli altri importi,
contestati, elencati dall'appellante) supera quella, pacifica, di € 42.640,00
opposta in compensazione da . CP_2 La sentenza va, pertanto, riformata e l'opposizione proposta va rigettata dichiarando, per l'effetto, il diritto ad agire in executivis di
[...]
. CP_1
Quanto alle spese occorre tener conto dell'esito complessivo del giudizio.
Infatti <
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).
Ciò premesso, in considerazione della parziale soccombenza, va disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre la restante parte delle spese va posta a carico di
[...]
e va liquidata come in dispositivo in conformità ai parametri CP_2
medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione ad entrambi i gradi tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale . CP_2
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n 2311/2020
del 12.11.2020, appellata da e in via incidentale da CP_1 [...]
: CP_2
in parziale accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta da e dichiara il diritto di a procedere CP_2 CP_1
all'esecuzione;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna al pagamento della residua parte delle spese che CP_2
liquida, nel complesso, in favore di per il primo grado in CP_1
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00
per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria;
per il grado d'appello in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto,
delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
- dichiara sussistere i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del
DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico di . CP_2 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NN ER IU LI
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. IU LI Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. NN ER Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 992/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24.11.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 25.6.2025.
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto
(art.615 c.1 cpc)
residente in [...] - CP_1
100001 (c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._1
dall' Avv. Maria Laura Veneziani ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sarezzo (BS), Piazzale Europa 65;
APPELLANTE
c o n t r o , residente in [...] CP_2
A, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pollini Valseriati presso il cui studio elegge domicilio in Brescia, Via Aleardo Aleardi, 20 A/B, giusta procura in atti;
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, n. 2311 pubblicata in data 12.11.2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma.ma Corte d'Appello adita, previe tutte le declaratorie di legge e del caso, nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza rigettare ogni domanda formulata da siccome infondata in CP_2
fatto ed in diritto e per l'effetto respingere l'opposizione siccome infondata per i motivi di cui in narrativa. Con riserva di agire nei confronti di per il pagamento delle somme risultanti de residuo dalla CP_2
compensazione delle somme suvviste.
Respingere l'appello incidentale siccome infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, oltre CPA e
IVA di legge del 1° e del 2° grado di giudizio.
Per l'appellato
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL MERITO: rigettarsi l'appello con conferma della sentenza impugnata anche in punto della condanna alle spese di lite, con il favore delle spese anche per il presente grado di giudizio, con conferma della sentenza di primo grado.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in caso di accoglimento dell'appello sul punto dell'errata interpretazione da parte del giudice dell'art. 1264 c.c., si chiede la riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato che la somma richiesta non è dovuta stante l'eccezione di compensazione con il maggior credito dell'opposto, disporsi la compensazione legale della somma richiesta con l'atto di precetto con la maggior somma di Euro 42.640,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza n. 2788/10.
Con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato il 26.7.2018, intimava a CP_1
il pagamento di complessivi € 10.534,19 in forza della CP_2
sentenza n. 447/15 con cui la Corte d'appello di Brescia aveva condannato
CP_
e in solido a rifondere ad e ad Parte_1 CP_1
le spese di lite liquidate in € 7.000,00 oltre accessori. Controparte_3
Proponeva opposizione con atto di citazione notificato in CP_2
data 10.8.2018 sostenendo che:
- il precetto non era regolare, in quanto , in assenza di CP_1
solidarietà attiva, aveva intimato il pagamento dell'intero importo indicato in sentenza anziché solo del 50% dello stesso;
l'opponente, infatti, era stato condannato a pagare le spese di lite in favore di e CP_1
della di lui madre Controparte_3
- non sussisteva diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata perché il credito era estinto, per effetto dell'intervenuta compensazione tra il credito azionato dall'opposto e quello di cui era titolare l'opponente, pari ad € 42.640,00 riconosciuto dall'intestato tribunale con sentenza n. 2788
del 24.09.2010.
, nel costituirsi, chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_2
sostenendo, da un lato, l'operatività della solidarietà attiva tra lui e la madre - circostanza che comunque sarebbe, in tesi, Controparte_3
superata dalla cessione del credito di quest'ultima all'opposto – e,
dall'altro, l'estinzione del credito di € 42.640,00 per effetto della compensazione dello stesso con crediti di importo superiore vantati da
CP_ nei confronti di , indicati alle pp. 6 e 7 della comparsa di CP_1
costituzione in primo grado.
A seguito di istruttoria documentale e ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc vigente ratione
temporis, in data 12.11.2020 n.2311/2020, il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e dichiarava pertanto inesistente il diritto di di procedere CP_1
esecutivamente contro in forza del titolo azionato;
CP_2
condannava inoltre al pagamento delle spese del giudizio CP_1
in favore di controparte.
In particolare, il Tribunale stabiliva che la presunzione prevista dall'art. 1294 c.c. per la solidarietà passiva non valeva invece per la solidarietà
attiva, che sussisteva solo in presenza di una specifica pattuizione anteriore alla richiesta di adempimento o nei casi previsti dalla legge. Non
era infatti sufficiente per riconoscere il vincolo solidale l'identità
qualitativa della prestazione e delle obbligazioni. Non operando la solidarietà attiva nel caso di specie, l'importo oggetto di precetto doveva essere quello di €3500,00, pari alla metà di quanto dovuto complessivamente a titolo di spese di lite, oltre accessori. La presunta cessione del credito non influiva su tale circostanza, in quanto l'opposto infatti aveva sì prodotto la scrittura privata di cessione, ma non aveva documentato né la notifica della cessione al debitore ceduto né
l'accettazione di quest'ultimo, presupposti che l'art. 1264 c.c. richiede ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del ceduto.
Dall'assenza di solidarietà attiva derivava che i crediti esposti dal precettante dovevano essere ridotti del 50%. Nello specifico gli stessi dovevano essere così ricalcolati:
- credito per rimborso spese legali riconosciuto dal tribunale di Brescia
con sentenza n. 2788/10 a favore degli “attori” ( e CP_1
: € 12.339,87; Controparte_3
- credito per occupazione sine titulo riconosciuto dalla medesima sentenza sempre a favore degli “attori”: € 8.237,67;
- credito per rimborso spese legali riconosciuto dalla Corte d'appello di
Brescia con sentenza n. 991/2012 a favore di e CP_1 CP_3
€ 6.287,72;
[...] - credito per rimborso spese legali come da precetto opposto: € 5.267,09;
i quali, sommati con gli altri esposti alle pp. 6 e 7 della comparsa ammontavano a € 39.881,69, somma inferiore al credito opposto in compensazione dall'opponente (non contestato) pari ad € 42.640,00.
L'opposizione era pertanto fondata e l'opposto doveva pagare le spese di lite.
proponeva appello avverso la sentenza con citazione CP_1
notificata in data 24.11.2020, affidandosi a tre motivi d'appello e domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché, nel merito, la reiezione dell'opposizione avversaria.
si costituiva in data 10.2.2021 domandando l'integrale CP_2
reiezione dell'appello avversario e, a titolo di appello incidentale,
accertarsi la non debenza, nemmeno in via residuale, di alcuna somma, in quanto non oggetto di domanda.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata in data 3.3.2021, all'udienza del
25.6.2025, svoltasi telematicamente tramite deposito e scambio di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni e la
Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte ove essa afferma che “l'opposto infatti ha sì
prodotto al doc. 13 la scrittura privata ma non ha documentato né la notifica della cessione al debitore ceduto né l'accettazione di
quest'ultimo, presupposti che l'art. 1264 CC richiede ai fini dell'efficacia
della cessione nei confronti del ceduto” . La cessione del credito per essere valida non deve essere né notificata né tantomeno accettata. La
notificazione e/o l'accettazione ha, infatti, unicamente lo scopo di rendere edotto il debitore a quale soggetto deve essere effettuato il pagamento, per cui in assenza di notificazione e/o accettazione il debitore è liberato anche se paga al cedente e l'accettazione del debitore non è quindi necessaria per il perfezionamento del trasferimento.
La giurisprudenza unanime ritiene che la notifica della cessione non richiede particolari requisiti di forma, ma può avere luogo anche mediante atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio. Il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto ritenere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto essendone venuto a conoscenza dal momento in cui CP_2
l'atto di cessione è stato depositato in giudizio unitamente alla comparsa di costituzione.
Ne discende che sarebbe creditore, anche in forza della CP_1
predetta cessione, della somma di € 28.207,36 in forza della sentenza del
Tribunale n. 2788/2010 e del decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico per la consulenza svoltasi in quel giudizio;
di €
12.548,43 in forza della sentenza della Corte di Appello n. 991/2012; di €
16.475,33 per occupazione senza titolo e € 1.584,00 per tassa di registro quale residuo in forza della predetta sentenza 2788/2010; per € 10.534,19 in forza della sentenza 447/2015 e del relativo precetto;
per € 4.297,91 in forza della sentenza 991/2012; per € 3.866,67 in forza della sentenza n.
294/2018; in relazione alla sentenza 2788/2010 per € 42,48 per richiesta copie sentenza;
€ 140 per diritti;
€ 56 per diritti di notifica;
€ 4,99 per spese notifica sentenza € 353 per esame relata di notifica, ritiro fascicolo di parte, esame testo integrale sentenza, consulenza informatica, €168 per tassa di registro sentenza n. 991/2012 Corte d'Appello di Brescia, per un totale pari ad € 764,47. L'ammontare complessivo delle somme sarebbe pari a € 78.278,36, ampiamente superiore rispetto al controcredito eccepito in contestazione dall'appellato.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sussistere solidarietà attiva fra i creditori in quanto le obbligazioni di e della avrebbero CP_1 CP_3
entrambe la stessa causa obligandi e la medesima prestazione, pur essendo dovute a due soggetti diversi. La giurisprudenza corrente e maggioritaria in materia di spese di lite affermerebbe la solidarietà attiva di tali obbligazioni, specie se scaturenti da spese di lite: infatti la condanna alle spese legali è stata effettuata a favore di e CP_1 [...]
che avevano deciso di cumulare la loro posizione nel CP_3
procedimento da cui scaturiscono i crediti, facendosi difendere dal medesimo difensore, pertanto la loro solidarietà attiva sarebbe da ritenersi presunta.
Per ragioni di ordine logico si procede preliminarmente all'esame del secondo motivo di appello che è infondato e va respinto. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato l'orientamento consolidato del Supremo Collegio in forza del quale “la solidarietà attiva
fra più creditori non si presume (a differenza della solidarietà passiva, cui
solo è riferita la presunzione prevista dall'art. 1294 c.c.), ma sussiste solo
se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta
di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità
qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni
(eadem causa debendi) (v. ex multis Cass. 28/01/2019, n. 2267;
07/02/2014, n. 2822; 11/06/2008, n. 15484; 03/10/2007, n. 20761;
29/05/1998, n. 5316)” (cfr. Cass.
4.7.2023 n. 18863). Ed infatti,
“l'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a
ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un
corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si
evince dall'art. 1297 c.c., comma 2, limitativo della proponibilità delle
eccezioni personali), giacchè nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune
debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera
prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il
debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di
obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe
richiesto (Cass. 15484/2008).” (cfr. Cass. 28.01.2019 n. 2267, in motivazione. Cfr. nello stesso senso, oltre al precedente richiamato in motivazione, Cass. 20.11.2023 n. 32161).
Non può condividersi l'obiezione dell'appellante secondo cui il titolo sarebbe costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 991/2012 che ha condannato l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante e della di lui madre. Le pronunce giurisprudenziali citate dall'appellante si riferiscono, infatti, alle modalità
di liquidazione delle spese di lite nel caso di pluralità di parti vittoriose, e non già che vi sia solidarietà attiva con riferimento all'importo liquidato a titolo di spese, tanto che proprio la pronuncia citata dall'appellante esclude che la solidarietà attiva si presuma.
Il primo motivo è invece fondato.
Innanzitutto, solo con la comparsa di costituzione nel presente grado parte appellata eccepisce, per la prima volta, che la cessione sarebbe condizionata e che la condizione non si sarebbe verificata o comunque non sarebbe provato il suo avveramento.
L'eccezione è nuova in quanto sollevata per la prima volta in appello e quindi tardiva ed inammissibile e non può essere esaminata.
Tanto premesso, rileva la Corte che ai fini della validità del trasferimento del credito, ai sensi degli articoli 1260 ss cc, non è necessario il consenso né la notifica al debitore ceduto: la comunicazione dell'intervenuta cessione serve solo al fine di impedire al debitore di adempiere validamente nelle mani del cedente. Come afferma, infatti, il Supremo
Collegio, “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la
notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia
liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di
recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713)” (da ultimo n. 12867 del 2022).
Dunque, la carenza di notifica a dell'intervenuta cessione CP_2 non ha alcun effetto in punto validità del trasferimento del suo debito.
Parte appellata sostiene, altresì, che la scrittura non sarebbe mai stata adempiuta, come aveva già dedotto in primo grado: ebbene, anche questa difesa non coglie nel segno, poiché è terzo rispetto al CP_2
contratto e non è perciò legittimato a censurarne l'inadempimento.
Ciò posto, con la scrittura privata de qua, prodotta in giudizio in allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la madre CP_3
di ha ceduto al figlio i crediti derivanti dai giudizi conclusisi con la CP_1
sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 991/12 (dovendo considerarsi un refuso il riferimento, contenuto nella scrittura privata di cessione, a una sentenza n. 991/14) con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione pro indiviso sussistente tra e Controparte_3 [...]
CP_
da un lato, e e dall'altro, e con la sentenza CP_1 Parte_1
CP_ n. 447/15, sempre della Corte d'Appello di Brescia, con cui e
[...]
sono stati condannati in solido a pagare le spese di lite del grado, Parte_1
il cui pagamento è stato intimato con l'atto di precetto qui opposto.
E' noto che il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale
(giusta la regola generale di cui all'art.1321 cc), dunque il trasferimento della titolarità del credito avviene per il solo effetto del consenso.
In forza del predetto atto di cessione, quindi, è subentrato CP_1
nei crediti suddetti con efficacia, relativamente al ceduto, dalla data della comunicazione della cessione che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a porre il debitore a conoscenza della mutata titolarità attiva del credito, ivi compresa, come nella specie, la produzione in giudizio del contratto di cessione stesso (cfr. Cass. 22.6.2018 n. 16566).
Esso è infatti è stato prodotto in giudizio in data 20.12.2018 unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e ciò equivale a notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.
1. cc.
Ne segue che da tale momento è subentrato, nei confronti CP_1
del debitore ceduto, nella quota di credito prima nella titolarità della madre, segnatamente nel 50% della somma intimata con il precetto opposto (euro 3.500,00 oltre accessori), e ha dunque titolo ad agire esecutivamente anche con riferimento a tale quota.
Passando all'esame delle eccezioni di compensazione proposte da entrambe le parti, va, preliminarmente, esaminato il motivo di appello
incidentale proposto da , con il quale egli si duole della CP_2
statuizione del giudice di primo grado per cui “Dall'assenza di solidarietà
attiva deriva che i crediti esposti dal precettante a p. 6 della comparsa di
costituzione devono essere ridotti del 50%.” , e secondo cui, richiamando i conteggi indicati dal fratello nella propria comparsa di risposta e CP_1
riducendoli alla metà, tali importi erano inferiori al credito posto in compensazione dall'opponente e pertanto quanto precettato non era comunque dovuto.
Il giudicante sarebbe, infatti, incorso in errore ponendo a fondamento delle partite in dare e avere anche le somme indicate da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta, ciò in quanto rispetto a tali importi controparte non avrebbe formulato alcuna domanda, limitandosi ad affermare “si dovranno tenere in considerazione…”. , CP_1 quindi, non avrebbe azionato alcuna domanda relativa alle ulteriori proprie ragioni di credito di cui, pertanto, non si potrebbe tenere conto.
Peraltro, le partite di avere indicate sarebbero state ampiamente contestate dall'opponente , con particolare riferimento a quegli importi CP_2
ancora da accertare relativi all'occupazione senza titolo;
non avendo depositato la memoria n. 2 ex art. 183 6°, non avrebbe CP_1
provato alcuna delle sue ragioni di credito e queste, pertanto, non si potrebbero ritenere certe, liquide ed esigibili e, come tali, compensabili.
Il motivo è infondato.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, affermava, CP_1
relativamente ai propri crediti, che “Il preteso controcredito
dell'opponente, ai sensi dell'articolo 1243, deve considerarsi estinto per
effetto della compensazione legale verificatasi dal giorno della
CP_ coesistenza dei due crediti/debiti reciproci di ed come CP_1
l'opposto col presente atto espressamente eccepisce.” (pag. 6 comparsa di costituzione in primo grado di ). CP_1
L'eccezione di compensazione è stata quindi correttamente e tempestivamente formulata. Inoltre, all'udienza in data 10.1.2019,
[...]
la ribadiva, rifacendosi ai propri precedenti atti: il mancato CP_1
deposito delle memorie di cui all'art.183 c. 6 e, anche ammettendo la loro tardività, delle note sostitutive d'udienza di cui all'art.281 sexies cpc, non implica rinuncia a un'eccezione compiutamente e correttamente formulata, nonché documentata, sin dal primo atto di costituzione in giudizio. Questo Collegio non vede, infatti, ragione per discostarsi dal “[…]
principio secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si
presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi,
non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la
presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni
precedentemente formulate (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013
Rv. 627928; Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998 (Rv. 519576; nello
stesso senso, Sez. 3 Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 Rv. 659790 secondo
cui in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte
all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi
richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze
istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata
l'ammissione[…]alla luce degli enunciati principi, va evidenziato che il
tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni
non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene
prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di
una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte. nello specifico,
«quanto all'assenza del difensore della parte all'udienza di precisazione
delle conclusioni, si è precisato che essa non implica alcuna volontà di
rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi
invece presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza
variarle le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici
a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella
comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cod. proc. civ (così Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 2014 non massimata)» (v.
Cass. 10033 del 2021, così in motivazione, pagg. 7 - 9); […]” (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 1790 del 2025 da ultimo).
Dati i citati richiami alla comparsa di costituzione di , e CP_1
considerato che in sede d'udienza di cui all'art.281-sexies cpc allora vigente egli ha ulteriormente richiamato la comparsa di costituzione, la condotta processuale complessiva della parte non è coerente con la volontà
di rinunciare all'eccezione di compensazione proposta.
L'appello incidentale va quindi respinto.
ha eccepito, con riferimento al debito portato dal precetto, CP_2
di nulla dovere essendo a sua volta creditore della maggiore somma di euro 42.640,00 nei confronti del fratello e quest'ultimo ha, a sua CP_1
volta, eccepito di essere creditore, oltre che della somma portata dal precetto, della ulteriore somma di euro 78.278,36 in forza di una serie di sentenze che hanno visto lui e la madre vittoriosi nei confronti dei fratelli
CP_
e . Parte_1
Il Tribunale ha ridotto del 50% quest'ultimo importo, avendo correttamente escluso la sussistenza della solidarietà attiva, e non avendo tuttavia riconosciuto efficacia alla cessione di tali crediti.
Si è detto, invece, che , in forza dell'atto di cessione dei CP_1
crediti più volte richiamato, è subentrato nella quota del 50% dei crediti in esso indicati di cui era titolare la madre e che detta cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto a seguito del deposito nel presente giudizio dell'atto di cessione. Ne discende che il credito eccepito in compensazione da CP_1
(cfr. pagine 4-6 della comparsa di risposta in primo grado), è superiore all'importo quantificato dal Tribunale, in quanto in forza della cessione egli è creditore dell'intero importo, e non già della sola quota del 50%,
delle seguenti somme:
- euro 16.890 per rimborso spese legali riconosciute dalla sentenza del
Tribunale di Brescia con sentenza n. 2788/2010 a favore di CP_4
e della madre Controparte_5
- euro 16.475,33 per occupazione illegittima nella misura liquidata dalla predetta sentenza in favore dei predetti;
- euro 8.627,00 per rimborso spese legali riconosciute dalla sentenza della
Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 991/2012 in favore dei medesimi;
- euro 7000,00 per rimborso spese legali riconosciute dalla sentenza della
Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 447/2015 in favore degli stessi;
e quindi complessivamente ad € 48.992,33.
A tale somma va aggiunto il credito in proprio opposto in compensazione,
pari ad euro 2.650,00 dovuto in forza della sentenza del Tribunale di
Brescia n. 294/2018 del 31.1.2018, per un totale complessivo di €
51.642,33.
Tale somma (anche dunque senza considerare tutti gli altri importi,
contestati, elencati dall'appellante) supera quella, pacifica, di € 42.640,00
opposta in compensazione da . CP_2 La sentenza va, pertanto, riformata e l'opposizione proposta va rigettata dichiarando, per l'effetto, il diritto ad agire in executivis di
[...]
. CP_1
Quanto alle spese occorre tener conto dell'esito complessivo del giudizio.
Infatti <
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).
Ciò premesso, in considerazione della parziale soccombenza, va disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre la restante parte delle spese va posta a carico di
[...]
e va liquidata come in dispositivo in conformità ai parametri CP_2
medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione ad entrambi i gradi tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale . CP_2
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n 2311/2020
del 12.11.2020, appellata da e in via incidentale da CP_1 [...]
: CP_2
in parziale accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta da e dichiara il diritto di a procedere CP_2 CP_1
all'esecuzione;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna al pagamento della residua parte delle spese che CP_2
liquida, nel complesso, in favore di per il primo grado in CP_1
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00
per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria;
per il grado d'appello in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto,
delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
- dichiara sussistere i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del
DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico di . CP_2 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NN ER IU LI