Versione
27 gennaio 1955
27 gennaio 1955
>
Versione
2 marzo 1983
2 marzo 1983
>
Versione
25 marzo 2012
25 marzo 2012
>
Versione
1 gennaio 2024
1 gennaio 2024
Art. 11. (( 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione e' effettuata o la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4 , della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L'autorita' competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione e' il comune nella cui anagrafe e' iscritto il trasgressore.
Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 , ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che la misura delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e' decuplicata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4 , della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L'autorita' competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione e' il comune nella cui anagrafe e' iscritto il trasgressore.
Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 , ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che la misura delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e' decuplicata.
Commentari • 4
- 1. Multa mancata iscrizione all’AIRE: omissione sulla retroattivitàSavino Mauro · https://www.diritto.it/ · 22 gennaio 2024 · 13.561566
[…] I fatti del dicembre 2023 e l'omissione nella Legge di Bilancio La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, introduce all'art. 1, comma 242, sanzioni amministrative per chi non si iscrive all'A.I.R.E., modificando così l'art. 11 della legge n. 1228 del 1954. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 35
- 1. Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3716Provvedimento: […] Né la documentazione medica offerta dalla ricorrente era atta a dimostrare una permanenza continuativa al predetto indirizzo di cancellazione ovvero in altro diverso indirizzo mai segnalato dalla ricorrente all'amministrazione, con omissione, peraltro, degli obblighi di regolarizzazione anagrafica in venti giorni dal verificarsi dell'evento determinante la modifica delle iscrizioni vigenti ex artt. 2 e 11 della Legge 1228/1954 ed art. art. 13, comma 2 D.P.R. n. 223/1989.Leggi di più...
- art. 11 DPR 223/1989·
- iscrizione anagrafica·
- residenza fittizia·
- diritto soggettivo·
- onere probatorio·
- art. 36 DPR 223/1989·
- cancellazione anagrafica per irreperibilità·
- giurisdizione giudice ordinario·
- diritto di residenza·
- prescrizione decennale