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Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 43345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43345 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA IO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Vittorio Nizza, di fiducia avverso la sentenza n. 4386/22 in data 24/01/2023 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto (la richiesta di trattazione orale avanzata dall'avv. Nizza in data 31/07/2023 è stata respinta per tardività di proposizione); letta la memoria difensiva in data 14/09/2023 con la quale la difesa di parte ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni scritte;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., Penale Sent. Sez. 2 Num. 43345 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 21/09/2023 con la quale il Sostituto procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio;
letta la memoria difensiva di replica con conclusioni e nota spese a firma avv. IC ON, per la parte civile non ricorrente, Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino in data 11/09/2023. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/10/2021, il Tribunale di Torino assolveva IO MA, con la formula "perché il fatto non sussiste" dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 348 cod. pen. contestatogli per aver esercitato fino al 15/06/2017 la professione di dentista senza essersi iscritto all'albo degli odontoiatri. 1.1. I fatti, nella loro materialità storica, risultano incontroversi. Nel 1973, l'imputato si laureava in medicina e chirurgia e nel 1983 si specializzava in odontoiatria e protesi dentaria;
sulla base di tali titoli, iniziava a svolgere la professione di odontoiatra previa iscrizione all'albo dei medici chirurghi. A seguito dell'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (d.P.R. n. 315/1980), il legislatore, con legge n. 409/1985, istituiva presso ogni ordine dei medici chirurghi un separato albo per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e che hanno conseguito la relativa abilitazione: iscrizione all'albo necessaria per poter esercitare la professione di odontoiatra. La legge prevedeva la facoltà di iscrizione a tale nuovo albo anche ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione ed in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;
per tale categoria di soggetti, era altresì prevista dall'art. 5 la facoltà di rimanere iscritti all'albo dei medici chirurghi e di continuare ad esercitare la professione odontoiatrica grazie ad un'annotazione della specializzazione in tale ambito conseguita: di tale annotazione, poteva beneficiare il MA. 1.2. La Corte di giustizia, con sentenza del 29/11/2001, censurava, tuttavia, tale meccanismo perché, in contrasto con la direttiva 76/687 CEE, lo Stato italiano aveva previsto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di odontoiatra che si intendeva, invece, uniformare a livello europeo per rendere effettiva ai soggetti abilitati all'esercizio della professione la possibilità di stabilirsi in quanto paese europeo con la garanzia che ciascuno di loro avesse avuto un percorso di formazione adeguato. 1.3. Con la legge n. 14/2003, lo Stato italiano abrogava l'art. 5 ed il connesso istituto dell'annotazione. Con d.lgs. 277/2003, veniva quindi modificato l'art. 20 della I. 409/1985, così consentendo l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anche in deroga al generale divieto di doppia iscrizione di cui all'art. 4 della 2 medesima legge ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione che avevano iniziato la loro formazione universitaria in medicina prima del 28/01/1980. 1.4. Sebbene il MA - iscritto nel solo albo dei medici chirurghi, avesse la possibilità di iscriversi, nel periodo in contestazione, anche all'albo degli odontoiatri - nonostante gli inviti rivoltigli dall'Ordine di appartenenza, non vi provvedeva;
e, in tal senso, il Presidente dell'Ordine, in data 20/03/2007, ribadiva al MA che l'annotazione della sua specializzazione avvenuta ai sensi dell'art. 5 della L. 409/1985, norma abrogata dalla I. 14/2003, sarebbe stata cancellata. 1.5. In data 11/09/2007, l'imputato si autodenunciava per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. ed il relativo procedimento (avente ad oggetto la violazione dell'art. 348 cod. pen., accertato in Torino nel novembre 2009) si concludeva con una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in data 11/01/2013, passata in giudicato in quanto non impugnata da alcuno. 1.6. Si apriva, quindi, il presente procedimento in quanto il MA, pur non iscritto nell'albo degli odontoiatri, continuava ad esercitare la professione di dentista;
nel corso delle indagini, veniva disposto il sequestro preventivo del Centro Salute Lingotto di cui il MA è titolare ed ove vi esercitava la professione di dentista: a seguito del sequestro, in data 15/06/2017, il MA si iscriveva all'albo degli odontoiatri. 1.7. In primo grado, il Tribunale di Torino, pur ritenendo la condotta dell'imputato, tenuta sino alla data del 15/06/2017, aderente al paradigma normativo, lo assolveva ritenendo la stessa carente di offensività. 1.8. Avverso la sentenza di primo grado, proponevano ricorso per cassazione sia il pubblico ministero che la parte civile. Con sentenza n. 29662/2022 in data 20/05/2022, la sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi proposti, annullava la sentenza impugnata rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, affermando che "a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge n. 409 del 1985, la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di odontoiatra da parte di un soggetto che, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odontoiatria, abbia omesso di iscriversi nell'albo degli odontoiatri, rimanendo iscritto nel solo albo dei medici, integra il reato di cui all'art. 348 cod. pen. L'iscrizione nell'albo professionale rappresenta, infatti, unitamente al conseguimento della laurea e della relativa abilitazione, una condizione imprescindibile per l'esercizio della professione. Lo "status" professionale, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda o con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica [...] è irrilevante, al fine di 3 escludere l'offensività della condotta, che il medesimo Ordine si occupi della tenuta dei separati albi professionali, potendosi, comunque, ravvisare una lesione dell'interesse della collettività dinanzi all'esercizio dell'attività di odontoiatra da parte di un soggetto non iscritto allo specifico albo e, dunque, in assenza del controllo in merito alla sussistenza e permanenza delle relative competenze tecniche, necessariamente diverse da quelle concernenti l'esercizio dell'attività medica, che solo tale iscrizione poteva garantire". 1.9. Con sentenza in data 24/01/2023, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni quaranta di reclusione, con i doppi benefici di legge e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, liquidato in euro 1,00 e alle spese processuali sostenute dalla stessa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO MA, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 348 cod. pen., 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il dott. MA si trova oggi imputato per il medesimo fatto di reato e per la medesima condotta per la quale è già stato giudicato ed assolto: si versa, pertanto, in una palese violazione del principio del divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen., nell'interpretazione recepita anche nel nostro ordinamento in forza del dictum della Corte costituzionale n. 200/2016. Al più, il protrarsi della condotta può dar luogo ad un concorso formale di reati per plurime violazioni della medesima fattispecie con un'unica condotta, comunque rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. come riconosciuto dalla Corte costituzionale. Secondo motivo: inosservanza od erronea applicazione in relazione all'art. 348 cod. pen. e all'art. 20 I. 409/1985 in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La mancanza dell'iscrizione anche all'Albo degli odontoiatri nel caso di specie diventa un dato puramente formale, in considerazione della sussistenza dei requisiti tecnici e morali in capo al dott. MA per poter svolgere l'attività di odontoiatra. La sua condotta non può essere ritenuta penalmente rilevante, non avendo mai leso o messo in pericolo il bene protetto dalla norma, l'interesse della Pubblica Amministrazione a salvaguardia della collettività a che l'esercizio di determinate professioni sia monitorato da specifici ordini o collegi professionali. Le motivazioni della sentenza impugnata non A superano il vaglio critico operato dal primo giudice sulla necessità di un'interpretazione del concetto di "abusivo" esercizio di una professione in linea con il principio costituzionale di offensività in concreto, verificando se vi sia stato un effettivo e costante ostacolo alla funzione di vigilanza dell'Ordine professionale. Terzo motivo: inosservanza od erronea applicazione in relazione all'art. 348 cod. pen., 5, 51 e 59, quarto comma, cod. pen. con riferimento alla L. 409/1985 sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e per manifesta illogicità delle motivazioni. Il dott. MA ha fatto affidamento sulla legittimazione riconosciutagli dalla sentenza di assoluzione di continuare ad esercitare la propria professione di dentista sulla base della sola iscrizione all'Albo dei medici chirurghi: ci si chiede come avrebbe potuto agire nella consapevole convinzione che la propria condotta, ritenuta legittima da un giudice quanto meno fino alla pronuncia del 2013 diventasse "abusiva" il giorno successivo non essendo mutato né il quadro normativo di riferimento né le sue modalità di esercizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. 2. Alcune premesse si rendono doverose. Il reato permanente, tenuto conto del protrarsi della condotta illecita dalla quale discende l'offesa al bene protetto, non consta di un'unica dimensione spazio- temporale, assumendo conseguente decisiva rilevanza la concreta delimitazione temporale come configurata nell'imputazione. Tuttavia, attesa la peculiarità della fattispecie, nonostante la formale unitarietà del reato permanente, è ben possibile che la condotta illecita sia tenuta anche in epoca successiva a quella specificamente delimitata dall'accusa, circostanza che non determina una preclusione all'accertamento dell'illecito anche in relazione ai periodi non espressamente inclusi nell'imputazione, atteso che, diversamente, si finirebbe per assicurare all'agente una sorta di impunità, a fronte di condotte ulteriormente protrattesi. In tale prospettiva, è nata l'esigenza di formulare contestazioni aperte, cioè caratterizzate dalla compiuta descrizione della condotta partecipativa e dal riferimento al suo termine iniziale, ma senza indicazione di quello finale. E così, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta 5 criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 2334 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080). Il limite temporale "estremo" coincide con la deliberazione della sentenza di primo grado, che interrompe la permanenza dell'unitario reato, ferma restando la possibilità di un nuovo autonomo accertamento avente ad oggetto il fatto nella sua "nuova" dimensione temporale, non inclusa già in quello precedente. 3. Infondato è il primo motivo. 3.1. Risulta pacifico che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e, altresì, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, impostazione definitivamente consacrata da Corte cost. n. 200 del 2016; v. altresì, nello stesso senso, Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518- 02; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, Rv. 274448; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502; Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364; Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, Coccorullo, Rv. 257993; Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, dep. 2013, Guastella, Rv. 255078; Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, Carbognani, Rv. 247895; Sez. 2, n. 26251 del 27/05/2010, Rapisarda, Rv. 247849; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, Agate, Rv. 240106). 3.1.1. Non vi è, quindi, "identità del fatto", rilevante ai fini dell'operatività del principio in parola, nel caso in cui uno stesso reato permanente sia contestato in relazione a periodi diversi, poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo (cfr., Sez. 3, n. 36958 del 09/04/2019, Bisogno, non mass.; Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011, Blandina, Rv. 250592). 3.1.2. E questa conclusione rimane valida sia in presenza di precedente giudicato di condanna, cui fa seguito ulteriore condanna, sia in presenza di precedente giudicato di assoluzione cui segua "nuova" pronuncia di condanna, operando il dato temporale, in entrambi i casi, i propri effetti distintivi. Ne consegue che, con riguardo al reato permanente, il divieto di un secondo giudizio, inerisce soltanto alla condotta posta in essere nel periodo indicato in imputazione (o diversamente accertato, in presenza di contestazione aperta) ed 6 oggetto della sentenza irrevocabile;
ma detto divieto non si estende con riferimento alla condotta (proseguita o ripresa) in epoca successiva, che - per ciò solo - integra un "fatto storico" diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere (cfr., Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Algranati, Rv. 195765; Sez. 3, n. 15441 del 13/03/2001, Migliorato, Rv. 219499; Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015, L., Rv. 263546; Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, Alfiero, Rv. 263514; Sez. 3, n. 9988 del 10/12/2019, dep. 2020, La Pietra, Rv. 278534; isolatamente, in senso contrario, per la ritenuta irrilevanza del dato temporale, v. Sez. 3, n. 55474 del 23/02/2017, Barravecchia, Rv. 272361, secondo cui in caso di reati permanenti, allorquando sia intervenuta una sentenza di proscioglimento passata in giudicato per insussistenza del fatto o per mancata commissione dello stesso, per il principio del "ne bis in idem" è preclusa la valutazione del segmento di condotta posto in essere dal medesimo imputato successivamente a detta sentenza qualora tra il fatto già irrevocabilmente giudicato e quello da giudicare vi sia coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi essenziali: condotta, evento e nesso). 3.2. Tale impostazione prevalente, frutto di lunga elaborazione giurisprudenziale, saldamente ancorata alla natura e alla struttura del reato permanente e ai limiti fisiologici dell'accertamento giudiziale, ha trovato l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sent. n. 53 del 2018), che ha ritenuto legittima la scomposizione, dovuta a molteplici esigenze, dell'unitario reato in separati accertamenti connotati dalla non coincidenza del periodo preso in considerazione. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, la pronuncia assolutoria definitiva riguardava una condotta tenuta sino all'il gennaio 2013 (data del passaggio in giudicato della prima sentenza), mentre la pronuncia di condanna, derivante dall'annullamento con rinvio ed oggetto della presente impugnazione, inerisce ad una condotta tempo protrattasi sino al 15 giugno 2017 e negli anni precedenti a tale data: non risulta, né è stato dimostrato, che la "seconda" pronuncia abbia considerato nel tempus delicti commissi fatti anteriori al 12 gennaio 2013 (e, tantomeno, posteriori al 15 giugno 2017), tant'è che la stessa sentenza gravata ricostruisce l'iter della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il MA e parla espressamente, considerandone implicitamente il portato, del suo precedente giudicato assolutorio. Pertanto, anche a voler prescindere dall'assorbente profilo della tardività del rilievo difensivo proposto per la prima volta solo all'esito del giudizio di rinvio, risulta, in ogni caso, impossibile ritenere l'esistenza di una "frazione" temporale che abbia finito col sovrapporre inammissibilmente pregresse condotte oggetto di assoluzione e successive (analoghe) condotte oggetto di condanna. Il tempo 7 considerato dalla pronuncia qui in discussione ha avuto inizio, pertanto, il 12 gennaio 2013 e termine il 15 giugno 2017. 4. Il secondo motivo risulta proposto fuori dai casi previsti dalla legge, in quanto trattasi di questione già risolta nella sentenza di annullamento e di cui, pertanto, è preclusa la riproposizione con il presente ricorso a norma dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., essendosi acclarato come non si possa ritenere che l'iscrizione all'albo degli odontoiatri fosse un requisito meramente formale per lo svolgimento della professione anche per qui soggetti che, come il MA, fossero già iscritti all'albo dei medici chirurghi, né che una simile condotta fosse da ritenersi priva di offensività. 5. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo che omette di confrontarsi con le conclusioni assunte dal giudice di rinvio. 5.1. La Corte territoriale ha evidenziato come, attraverso la querela del 10/09/2007, a mezzo del quale il ricorrente segnalava alla Procura della Repubblica la sua mancata iscrizione all'albo degli odontoiatri nonostante l'intervenuta cancellazione dell'annotazione della sua specializzazione nell'albo dei medici chirurghi sostenendo di aver subìto una grave minaccia dal Presidente dell'Ordine di Torino, dimostrava come lo stesso fosse perfettamente consapevole delle modifiche normative succedutesi negli anni: condotta, quella della mancata iscrizione, che il MA "giustificava" in conseguenza della costituzione del Centro Salute Lingotto costituito in forma di azienda, scelta, quest'ultima, dettata dalla necessità che la sua attività continuasse ad avere un valore, monetizzabile dai suoi eredi, nel caso in cui egli fosse mancato. In detta struttura - osserva la Corte territoriale - attiva da oltre trent'anni, egli era l'unico operatore ed ivi vi svolgeva anche il ruolo di direttore sanitario, figura necessaria stante la struttura dell'attività, per ricoprire la quale è necessario essere un medico, iscritto all'albo dei medici chirurghi: da qui il suo evidente interesse non solo a poter esercitare l'attività di odontoiatra, ma anche a conservare l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, perché, in mancanza, egli non avrebbe potuto rivestire la qualifica di direttore sanitario della sua azienda. Né si può ritenere - prosegue la Corte territoriale - "... che la precedente sentenza assolutoria di cui ha beneficiato il MA lo abbia indotto in errore circa la liceità della sua condotta. Le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di esame dimostrano, infatti, che egli non si iscrisse all'albo degli odontoiatri perché convinto di poter esercitare la relativa attività già in quanto medico ... Ma il Tribunale di Torino, pur ritenendo che tra la professione di odontoiatra e di medico esistessero alle volte dei confini poco chiari, non aveva assolto l'imputato sulla base della teoria sostenuta dal MA, ma 8 perché aveva ritenuto la violazione solo formale e priva di offensività. La sentenza del Tribunale di Torino dell'11/01/2013 non rendeva, quindi, scusabile l'errore del MA non avendo la stessa avallato la sua tesi ma avendo, anzi, ritenuto la sua condotta sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 348 cod. pen. Ne consegue che l'errata convinzione del MA, risolvendosi in errore non scusabile sulla legge penale, non esclude il dolo e, quindi, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli". 5.2. Come è noto, l'art. 5 cod. pen. - come reinterpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 marzo 1988, n. 364 - dispone che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Ciò considerato, si pone il problema di stabilire quando l'ignoranza della legge penale si possa ritenere scusabile. 5.2.1. In proposito, le indicazioni di massima fornite dalla Corte costituzionale, suggeriscono che l'evitabilità o meno dell'ignoranza della legge penale debba essere valutata: a) sotto il profilo oggettivo, in relazione alla natura delle circostanze di fatto che possono averla determinata, avendo cura di precisare che non potrà in ogni caso ravvisarsi l'ignoranza inevitabile allorchè l'agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile;
b) sotto il profilo soggettivo, in relazione alle concrete conoscenze personali del soggetto agente, che possano renderlo più o meno in grado di accertare l'esistenza ed il significato di una legge. 5.2.2. Conclusioni non dissimili nelle conclusioni, vanno tratte anche nell'ipotesi in cui si voglia invocare nella fattispecie l'errore su norma extrapenale incidente sul precetto posto dalla norma incriminatrice (qualora si volesse ritenere che, nella specie, la norma extrapenale abbia concorso con la norma incriminatrice alla definizione dell'illecito, integrandone la descrizione legale), atteso che tale errore - che esclude la punibilità solo se scusabile - è comunque soggetto alla disciplina dell'art. 5 cod. pen. (Sez. 2, n. 43309 del 08/10/2015, Leonardi, Rv. 264978). 5.3. Ferme le valutazioni del Tribunale, evidenzia il Collegio come risulti impossibile rilevare in capo al MA l'assenza di volontà colpevole nella propria deliberata scelta di proseguire - alle condizioni da lui pretese - l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, non potendosi evocare comportamenti scusabili anche alla luce dei seguenti comportamenti di fatto. Invero, il dott. MA: 9 -usufruì della possibilità, contemplata dall'art. 5 della I. n. 409/1985 di rimanere iscritto all'albo dei medici e di vedere qui annotata la sua specializzazione così da poter continuare ad esercitare l'attività odontoiatrica;
-allorquando l'istituto dell'annotazione fu abrogato, si rifiutò di usufruire della possibilità di avere una doppia iscrizione (all'albo dei medici e a quello degli odontoiatri), facoltà che fu prevista pochi mesi dopo l'abrogazione del citato art. 5 I. n. 409/1985 dal d.lgs. n. 277/2003 e di cui avrebbe potuto fruire senza soluzione di continuità nello svolgimento della sua professione, atteso che il procedimento volto alla cancellazione dell'annotazione della specializzazione fu avviato dall'Ordine dei medici solo 1'11.12.2006, quando ormai la doppia iscrizione ai due albi professionali gli era consentita. Questi comportamenti - che il ricorrente ha "giustificato" evocando una deliberata "questione di principio" - testimonia una chiara padronanza del perimetro normativo di liceità/illiceità della propria condotta (che il precedente giudicato assolutorio, avuto riguardo alla ratio decidendi sottesa, non poteva aver fatto venir meno) ed una altrettanto precisa consapevolezza delle conseguenze, anche penali, di una simile "scelta". 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 21/09/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto (la richiesta di trattazione orale avanzata dall'avv. Nizza in data 31/07/2023 è stata respinta per tardività di proposizione); letta la memoria difensiva in data 14/09/2023 con la quale la difesa di parte ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni scritte;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., Penale Sent. Sez. 2 Num. 43345 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 21/09/2023 con la quale il Sostituto procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio;
letta la memoria difensiva di replica con conclusioni e nota spese a firma avv. IC ON, per la parte civile non ricorrente, Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino in data 11/09/2023. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/10/2021, il Tribunale di Torino assolveva IO MA, con la formula "perché il fatto non sussiste" dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 348 cod. pen. contestatogli per aver esercitato fino al 15/06/2017 la professione di dentista senza essersi iscritto all'albo degli odontoiatri. 1.1. I fatti, nella loro materialità storica, risultano incontroversi. Nel 1973, l'imputato si laureava in medicina e chirurgia e nel 1983 si specializzava in odontoiatria e protesi dentaria;
sulla base di tali titoli, iniziava a svolgere la professione di odontoiatra previa iscrizione all'albo dei medici chirurghi. A seguito dell'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (d.P.R. n. 315/1980), il legislatore, con legge n. 409/1985, istituiva presso ogni ordine dei medici chirurghi un separato albo per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e che hanno conseguito la relativa abilitazione: iscrizione all'albo necessaria per poter esercitare la professione di odontoiatra. La legge prevedeva la facoltà di iscrizione a tale nuovo albo anche ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione ed in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;
per tale categoria di soggetti, era altresì prevista dall'art. 5 la facoltà di rimanere iscritti all'albo dei medici chirurghi e di continuare ad esercitare la professione odontoiatrica grazie ad un'annotazione della specializzazione in tale ambito conseguita: di tale annotazione, poteva beneficiare il MA. 1.2. La Corte di giustizia, con sentenza del 29/11/2001, censurava, tuttavia, tale meccanismo perché, in contrasto con la direttiva 76/687 CEE, lo Stato italiano aveva previsto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di odontoiatra che si intendeva, invece, uniformare a livello europeo per rendere effettiva ai soggetti abilitati all'esercizio della professione la possibilità di stabilirsi in quanto paese europeo con la garanzia che ciascuno di loro avesse avuto un percorso di formazione adeguato. 1.3. Con la legge n. 14/2003, lo Stato italiano abrogava l'art. 5 ed il connesso istituto dell'annotazione. Con d.lgs. 277/2003, veniva quindi modificato l'art. 20 della I. 409/1985, così consentendo l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anche in deroga al generale divieto di doppia iscrizione di cui all'art. 4 della 2 medesima legge ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione che avevano iniziato la loro formazione universitaria in medicina prima del 28/01/1980. 1.4. Sebbene il MA - iscritto nel solo albo dei medici chirurghi, avesse la possibilità di iscriversi, nel periodo in contestazione, anche all'albo degli odontoiatri - nonostante gli inviti rivoltigli dall'Ordine di appartenenza, non vi provvedeva;
e, in tal senso, il Presidente dell'Ordine, in data 20/03/2007, ribadiva al MA che l'annotazione della sua specializzazione avvenuta ai sensi dell'art. 5 della L. 409/1985, norma abrogata dalla I. 14/2003, sarebbe stata cancellata. 1.5. In data 11/09/2007, l'imputato si autodenunciava per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. ed il relativo procedimento (avente ad oggetto la violazione dell'art. 348 cod. pen., accertato in Torino nel novembre 2009) si concludeva con una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in data 11/01/2013, passata in giudicato in quanto non impugnata da alcuno. 1.6. Si apriva, quindi, il presente procedimento in quanto il MA, pur non iscritto nell'albo degli odontoiatri, continuava ad esercitare la professione di dentista;
nel corso delle indagini, veniva disposto il sequestro preventivo del Centro Salute Lingotto di cui il MA è titolare ed ove vi esercitava la professione di dentista: a seguito del sequestro, in data 15/06/2017, il MA si iscriveva all'albo degli odontoiatri. 1.7. In primo grado, il Tribunale di Torino, pur ritenendo la condotta dell'imputato, tenuta sino alla data del 15/06/2017, aderente al paradigma normativo, lo assolveva ritenendo la stessa carente di offensività. 1.8. Avverso la sentenza di primo grado, proponevano ricorso per cassazione sia il pubblico ministero che la parte civile. Con sentenza n. 29662/2022 in data 20/05/2022, la sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi proposti, annullava la sentenza impugnata rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, affermando che "a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge n. 409 del 1985, la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di odontoiatra da parte di un soggetto che, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odontoiatria, abbia omesso di iscriversi nell'albo degli odontoiatri, rimanendo iscritto nel solo albo dei medici, integra il reato di cui all'art. 348 cod. pen. L'iscrizione nell'albo professionale rappresenta, infatti, unitamente al conseguimento della laurea e della relativa abilitazione, una condizione imprescindibile per l'esercizio della professione. Lo "status" professionale, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda o con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica [...] è irrilevante, al fine di 3 escludere l'offensività della condotta, che il medesimo Ordine si occupi della tenuta dei separati albi professionali, potendosi, comunque, ravvisare una lesione dell'interesse della collettività dinanzi all'esercizio dell'attività di odontoiatra da parte di un soggetto non iscritto allo specifico albo e, dunque, in assenza del controllo in merito alla sussistenza e permanenza delle relative competenze tecniche, necessariamente diverse da quelle concernenti l'esercizio dell'attività medica, che solo tale iscrizione poteva garantire". 1.9. Con sentenza in data 24/01/2023, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni quaranta di reclusione, con i doppi benefici di legge e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, liquidato in euro 1,00 e alle spese processuali sostenute dalla stessa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO MA, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 348 cod. pen., 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il dott. MA si trova oggi imputato per il medesimo fatto di reato e per la medesima condotta per la quale è già stato giudicato ed assolto: si versa, pertanto, in una palese violazione del principio del divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen., nell'interpretazione recepita anche nel nostro ordinamento in forza del dictum della Corte costituzionale n. 200/2016. Al più, il protrarsi della condotta può dar luogo ad un concorso formale di reati per plurime violazioni della medesima fattispecie con un'unica condotta, comunque rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. come riconosciuto dalla Corte costituzionale. Secondo motivo: inosservanza od erronea applicazione in relazione all'art. 348 cod. pen. e all'art. 20 I. 409/1985 in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La mancanza dell'iscrizione anche all'Albo degli odontoiatri nel caso di specie diventa un dato puramente formale, in considerazione della sussistenza dei requisiti tecnici e morali in capo al dott. MA per poter svolgere l'attività di odontoiatra. La sua condotta non può essere ritenuta penalmente rilevante, non avendo mai leso o messo in pericolo il bene protetto dalla norma, l'interesse della Pubblica Amministrazione a salvaguardia della collettività a che l'esercizio di determinate professioni sia monitorato da specifici ordini o collegi professionali. Le motivazioni della sentenza impugnata non A superano il vaglio critico operato dal primo giudice sulla necessità di un'interpretazione del concetto di "abusivo" esercizio di una professione in linea con il principio costituzionale di offensività in concreto, verificando se vi sia stato un effettivo e costante ostacolo alla funzione di vigilanza dell'Ordine professionale. Terzo motivo: inosservanza od erronea applicazione in relazione all'art. 348 cod. pen., 5, 51 e 59, quarto comma, cod. pen. con riferimento alla L. 409/1985 sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e per manifesta illogicità delle motivazioni. Il dott. MA ha fatto affidamento sulla legittimazione riconosciutagli dalla sentenza di assoluzione di continuare ad esercitare la propria professione di dentista sulla base della sola iscrizione all'Albo dei medici chirurghi: ci si chiede come avrebbe potuto agire nella consapevole convinzione che la propria condotta, ritenuta legittima da un giudice quanto meno fino alla pronuncia del 2013 diventasse "abusiva" il giorno successivo non essendo mutato né il quadro normativo di riferimento né le sue modalità di esercizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. 2. Alcune premesse si rendono doverose. Il reato permanente, tenuto conto del protrarsi della condotta illecita dalla quale discende l'offesa al bene protetto, non consta di un'unica dimensione spazio- temporale, assumendo conseguente decisiva rilevanza la concreta delimitazione temporale come configurata nell'imputazione. Tuttavia, attesa la peculiarità della fattispecie, nonostante la formale unitarietà del reato permanente, è ben possibile che la condotta illecita sia tenuta anche in epoca successiva a quella specificamente delimitata dall'accusa, circostanza che non determina una preclusione all'accertamento dell'illecito anche in relazione ai periodi non espressamente inclusi nell'imputazione, atteso che, diversamente, si finirebbe per assicurare all'agente una sorta di impunità, a fronte di condotte ulteriormente protrattesi. In tale prospettiva, è nata l'esigenza di formulare contestazioni aperte, cioè caratterizzate dalla compiuta descrizione della condotta partecipativa e dal riferimento al suo termine iniziale, ma senza indicazione di quello finale. E così, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta 5 criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 2334 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080). Il limite temporale "estremo" coincide con la deliberazione della sentenza di primo grado, che interrompe la permanenza dell'unitario reato, ferma restando la possibilità di un nuovo autonomo accertamento avente ad oggetto il fatto nella sua "nuova" dimensione temporale, non inclusa già in quello precedente. 3. Infondato è il primo motivo. 3.1. Risulta pacifico che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e, altresì, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, impostazione definitivamente consacrata da Corte cost. n. 200 del 2016; v. altresì, nello stesso senso, Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518- 02; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, Rv. 274448; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502; Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364; Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, Coccorullo, Rv. 257993; Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, dep. 2013, Guastella, Rv. 255078; Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, Carbognani, Rv. 247895; Sez. 2, n. 26251 del 27/05/2010, Rapisarda, Rv. 247849; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, Agate, Rv. 240106). 3.1.1. Non vi è, quindi, "identità del fatto", rilevante ai fini dell'operatività del principio in parola, nel caso in cui uno stesso reato permanente sia contestato in relazione a periodi diversi, poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo (cfr., Sez. 3, n. 36958 del 09/04/2019, Bisogno, non mass.; Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011, Blandina, Rv. 250592). 3.1.2. E questa conclusione rimane valida sia in presenza di precedente giudicato di condanna, cui fa seguito ulteriore condanna, sia in presenza di precedente giudicato di assoluzione cui segua "nuova" pronuncia di condanna, operando il dato temporale, in entrambi i casi, i propri effetti distintivi. Ne consegue che, con riguardo al reato permanente, il divieto di un secondo giudizio, inerisce soltanto alla condotta posta in essere nel periodo indicato in imputazione (o diversamente accertato, in presenza di contestazione aperta) ed 6 oggetto della sentenza irrevocabile;
ma detto divieto non si estende con riferimento alla condotta (proseguita o ripresa) in epoca successiva, che - per ciò solo - integra un "fatto storico" diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere (cfr., Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Algranati, Rv. 195765; Sez. 3, n. 15441 del 13/03/2001, Migliorato, Rv. 219499; Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015, L., Rv. 263546; Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, Alfiero, Rv. 263514; Sez. 3, n. 9988 del 10/12/2019, dep. 2020, La Pietra, Rv. 278534; isolatamente, in senso contrario, per la ritenuta irrilevanza del dato temporale, v. Sez. 3, n. 55474 del 23/02/2017, Barravecchia, Rv. 272361, secondo cui in caso di reati permanenti, allorquando sia intervenuta una sentenza di proscioglimento passata in giudicato per insussistenza del fatto o per mancata commissione dello stesso, per il principio del "ne bis in idem" è preclusa la valutazione del segmento di condotta posto in essere dal medesimo imputato successivamente a detta sentenza qualora tra il fatto già irrevocabilmente giudicato e quello da giudicare vi sia coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi essenziali: condotta, evento e nesso). 3.2. Tale impostazione prevalente, frutto di lunga elaborazione giurisprudenziale, saldamente ancorata alla natura e alla struttura del reato permanente e ai limiti fisiologici dell'accertamento giudiziale, ha trovato l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sent. n. 53 del 2018), che ha ritenuto legittima la scomposizione, dovuta a molteplici esigenze, dell'unitario reato in separati accertamenti connotati dalla non coincidenza del periodo preso in considerazione. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, la pronuncia assolutoria definitiva riguardava una condotta tenuta sino all'il gennaio 2013 (data del passaggio in giudicato della prima sentenza), mentre la pronuncia di condanna, derivante dall'annullamento con rinvio ed oggetto della presente impugnazione, inerisce ad una condotta tempo protrattasi sino al 15 giugno 2017 e negli anni precedenti a tale data: non risulta, né è stato dimostrato, che la "seconda" pronuncia abbia considerato nel tempus delicti commissi fatti anteriori al 12 gennaio 2013 (e, tantomeno, posteriori al 15 giugno 2017), tant'è che la stessa sentenza gravata ricostruisce l'iter della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il MA e parla espressamente, considerandone implicitamente il portato, del suo precedente giudicato assolutorio. Pertanto, anche a voler prescindere dall'assorbente profilo della tardività del rilievo difensivo proposto per la prima volta solo all'esito del giudizio di rinvio, risulta, in ogni caso, impossibile ritenere l'esistenza di una "frazione" temporale che abbia finito col sovrapporre inammissibilmente pregresse condotte oggetto di assoluzione e successive (analoghe) condotte oggetto di condanna. Il tempo 7 considerato dalla pronuncia qui in discussione ha avuto inizio, pertanto, il 12 gennaio 2013 e termine il 15 giugno 2017. 4. Il secondo motivo risulta proposto fuori dai casi previsti dalla legge, in quanto trattasi di questione già risolta nella sentenza di annullamento e di cui, pertanto, è preclusa la riproposizione con il presente ricorso a norma dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., essendosi acclarato come non si possa ritenere che l'iscrizione all'albo degli odontoiatri fosse un requisito meramente formale per lo svolgimento della professione anche per qui soggetti che, come il MA, fossero già iscritti all'albo dei medici chirurghi, né che una simile condotta fosse da ritenersi priva di offensività. 5. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo che omette di confrontarsi con le conclusioni assunte dal giudice di rinvio. 5.1. La Corte territoriale ha evidenziato come, attraverso la querela del 10/09/2007, a mezzo del quale il ricorrente segnalava alla Procura della Repubblica la sua mancata iscrizione all'albo degli odontoiatri nonostante l'intervenuta cancellazione dell'annotazione della sua specializzazione nell'albo dei medici chirurghi sostenendo di aver subìto una grave minaccia dal Presidente dell'Ordine di Torino, dimostrava come lo stesso fosse perfettamente consapevole delle modifiche normative succedutesi negli anni: condotta, quella della mancata iscrizione, che il MA "giustificava" in conseguenza della costituzione del Centro Salute Lingotto costituito in forma di azienda, scelta, quest'ultima, dettata dalla necessità che la sua attività continuasse ad avere un valore, monetizzabile dai suoi eredi, nel caso in cui egli fosse mancato. In detta struttura - osserva la Corte territoriale - attiva da oltre trent'anni, egli era l'unico operatore ed ivi vi svolgeva anche il ruolo di direttore sanitario, figura necessaria stante la struttura dell'attività, per ricoprire la quale è necessario essere un medico, iscritto all'albo dei medici chirurghi: da qui il suo evidente interesse non solo a poter esercitare l'attività di odontoiatra, ma anche a conservare l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, perché, in mancanza, egli non avrebbe potuto rivestire la qualifica di direttore sanitario della sua azienda. Né si può ritenere - prosegue la Corte territoriale - "... che la precedente sentenza assolutoria di cui ha beneficiato il MA lo abbia indotto in errore circa la liceità della sua condotta. Le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di esame dimostrano, infatti, che egli non si iscrisse all'albo degli odontoiatri perché convinto di poter esercitare la relativa attività già in quanto medico ... Ma il Tribunale di Torino, pur ritenendo che tra la professione di odontoiatra e di medico esistessero alle volte dei confini poco chiari, non aveva assolto l'imputato sulla base della teoria sostenuta dal MA, ma 8 perché aveva ritenuto la violazione solo formale e priva di offensività. La sentenza del Tribunale di Torino dell'11/01/2013 non rendeva, quindi, scusabile l'errore del MA non avendo la stessa avallato la sua tesi ma avendo, anzi, ritenuto la sua condotta sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 348 cod. pen. Ne consegue che l'errata convinzione del MA, risolvendosi in errore non scusabile sulla legge penale, non esclude il dolo e, quindi, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli". 5.2. Come è noto, l'art. 5 cod. pen. - come reinterpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 marzo 1988, n. 364 - dispone che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Ciò considerato, si pone il problema di stabilire quando l'ignoranza della legge penale si possa ritenere scusabile. 5.2.1. In proposito, le indicazioni di massima fornite dalla Corte costituzionale, suggeriscono che l'evitabilità o meno dell'ignoranza della legge penale debba essere valutata: a) sotto il profilo oggettivo, in relazione alla natura delle circostanze di fatto che possono averla determinata, avendo cura di precisare che non potrà in ogni caso ravvisarsi l'ignoranza inevitabile allorchè l'agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile;
b) sotto il profilo soggettivo, in relazione alle concrete conoscenze personali del soggetto agente, che possano renderlo più o meno in grado di accertare l'esistenza ed il significato di una legge. 5.2.2. Conclusioni non dissimili nelle conclusioni, vanno tratte anche nell'ipotesi in cui si voglia invocare nella fattispecie l'errore su norma extrapenale incidente sul precetto posto dalla norma incriminatrice (qualora si volesse ritenere che, nella specie, la norma extrapenale abbia concorso con la norma incriminatrice alla definizione dell'illecito, integrandone la descrizione legale), atteso che tale errore - che esclude la punibilità solo se scusabile - è comunque soggetto alla disciplina dell'art. 5 cod. pen. (Sez. 2, n. 43309 del 08/10/2015, Leonardi, Rv. 264978). 5.3. Ferme le valutazioni del Tribunale, evidenzia il Collegio come risulti impossibile rilevare in capo al MA l'assenza di volontà colpevole nella propria deliberata scelta di proseguire - alle condizioni da lui pretese - l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, non potendosi evocare comportamenti scusabili anche alla luce dei seguenti comportamenti di fatto. Invero, il dott. MA: 9 -usufruì della possibilità, contemplata dall'art. 5 della I. n. 409/1985 di rimanere iscritto all'albo dei medici e di vedere qui annotata la sua specializzazione così da poter continuare ad esercitare l'attività odontoiatrica;
-allorquando l'istituto dell'annotazione fu abrogato, si rifiutò di usufruire della possibilità di avere una doppia iscrizione (all'albo dei medici e a quello degli odontoiatri), facoltà che fu prevista pochi mesi dopo l'abrogazione del citato art. 5 I. n. 409/1985 dal d.lgs. n. 277/2003 e di cui avrebbe potuto fruire senza soluzione di continuità nello svolgimento della sua professione, atteso che il procedimento volto alla cancellazione dell'annotazione della specializzazione fu avviato dall'Ordine dei medici solo 1'11.12.2006, quando ormai la doppia iscrizione ai due albi professionali gli era consentita. Questi comportamenti - che il ricorrente ha "giustificato" evocando una deliberata "questione di principio" - testimonia una chiara padronanza del perimetro normativo di liceità/illiceità della propria condotta (che il precedente giudicato assolutorio, avuto riguardo alla ratio decidendi sottesa, non poteva aver fatto venir meno) ed una altrettanto precisa consapevolezza delle conseguenze, anche penali, di una simile "scelta". 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 21/09/2023.