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28 agosto 1985
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16 marzo 1989
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29 ottobre 2003
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4 marzo 2007
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Art. 20. 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 , o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3.
((b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994)) .
2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943 .
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 , o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3.
((b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994)) .
2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943 .
Commentari • 3
- 1. Legge comunitaria 2006Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2007 · 0.71202743
Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2022, n. 29662Provvedimento: […] dunque, i medesimi, mentre differiscono quelli tecnici, fatta eccezione per la categoria di cui all'art. 20 legge n. 409/1985, cui è consentita la doppia iscrizione. - Il RC è stato sottoposto ad altri due procedimenti penali per il medesimo reato, di cui uno è stato definito con provvedimento di archiviazione del 13 maggio 2010 e l'altro con sentenza di assoluzione del 13 gennaio 2013. […] veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico) è stata modificata la disciplina transitoria prevista dall'art. 20 della legge n. 409 del 1985 consentendosi l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anche in deroga al divieto di doppia iscrizione previsto all'articolo 4, terzo comma, […]Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- vigilanza ordine professionale·
- art. 348 cod. pen.·
- reato di pura condotta·
- iscrizione albo professionale·
- inoffensività condotta·
- condizione abilitativa·
- esercizio abusivo della professione·
- Consiglio di Stato parere·
- legge n. 409 del 1985