Articolo 20 della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 19Articolo 21
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28 agosto 1985
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16 marzo 1989
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29 ottobre 2003
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4 marzo 2007
Art. 20. 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 , o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3.
((b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994)) .
2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943 .
Entrata in vigore il 4 marzo 2007
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