Legge 3 febbraio 2003, n. 14

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  • 1Risarcibile il danno subito dal medico che ha frequentato la scuola di specializzazione in odontostomatologia senza ricevere la remunerazione prevista dal diritto…Accesso limitato
    Piccole Medie Aziende · https://www.foroitaliano.it/ · 9 luglio 2025

  • 2La prescrittibilità dei reati punibili con l’ergastolo: l’overruling della giurisprudenza di merito dopo le Sezioni unite (di R. Muzzica)
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Trib. Caltanissetta (Ufficio GUP), sent. 25 ottobre 2021 (dep. 8 novembre 2021), Giudice Luparello Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'Udienza Preliminare di Caltanissetta, in sede di giudizio abbreviato, si pronunciava in merito a svariati omicidi e tentati omicidi perpetrati nel contesto delle faide mafiose degli anni '90. Tra le varie questioni di diritto affrontate nella decisione, merita particolare attenzione quella relativa alla prescrittibilità del reato di omicidio aggravato nel caso in cui lo stesso sia corredato da circostanze che, in astratto, comporterebbero l'applicazione dell'ergastolo (§ 7). Il tema si è posto all'attenzione …

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  • 3La prescrittibilità dei reati punibili con l’ergastolo: l’overruling della giurisprudenza di merito dopo le Sezioni unite (di R. Muzzica)
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Trib. Caltanissetta (Ufficio GUP), sent. 25 ottobre 2021 (dep. 8 novembre 2021), Giudice Luparello Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'Udienza Preliminare di Caltanissetta, in sede di giudizio abbreviato, si pronunciava in merito a svariati omicidi e tentati omicidi perpetrati nel contesto delle faide mafiose degli anni '90. Tra le varie questioni di diritto affrontate nella decisione, merita particolare attenzione quella relativa alla prescrittibilità del reato di omicidio aggravato nel caso in cui lo stesso sia corredato da circostanze che, in astratto, comporterebbero l'applicazione dell'ergastolo (§ 7). Il tema si è posto all'attenzione …

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  • 4La prescrittibilità dei reati punibili con l’ergastolo: l’overruling della giurisprudenza di merito dopo le Sezioni unite (di R. Muzzica)
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    Trib. Caltanissetta (Ufficio GUP), sent. 25 ottobre 2021 (dep. 8 novembre 2021), Giudice Luparello Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'Udienza Preliminare di Caltanissetta, in sede di giudizio abbreviato, si pronunciava in merito a svariati omicidi e tentati omicidi perpetrati nel contesto delle faide mafiose degli anni '90. Tra le varie questioni di diritto affrontate nella decisione, merita particolare attenzione quella relativa alla prescrittibilità del reato di omicidio aggravato nel caso in cui lo stesso sia corredato da circostanze che, in astratto, comporterebbero l'applicazione dell'ergastolo (§ 7). Il tema si è posto all'attenzione …

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  • 5Art. 348 - Abusivo esercizio di una professione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Profili generali L'art. 348, che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni: l'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 (Sez. 6, 6129/2019). Integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano …

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Giurisprudenza396

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  • 1Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 6212
    Provvedimento: Pubblicato il 11/07/2024 N. 06212/2024REG.PROV.COLL. N. 05648/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 5648 del 2023, proposto da Comune di Comacchio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Capecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Giorgio La Pira n. 21; contro RA dei RA IA Snc di VI NA e C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli …
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    • sentenza in forma semplificata·
    • sanzioni amministrative·
    • tutela salute pubblica·
    • retroattività norma sanzionatoria·
    • disapplicazione regolamento comunale·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • alterazione concorrenza·
    • inquinamento acustico·
    • legittimazione ad agire

  • 2Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1520
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3448/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa DA , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sciortino, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso introduttivo; - Ricorrente- CONTRO la , in persona del sindaco metropolitano pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nicita, giusta procura allegata alla memoria di costituzione; - Resistente - E …
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    • prescrizione quinquennale·
    • differenze retributive·
    • art. 52 d.lgs. n. 165/2001·
    • regolarizzazione contributiva·
    • mansioni superiori·
    • inquadramento categoria C·
    • equivalenza formale mansioni·
    • onere della prova·
    • indennità specifiche responsabilità

  • 3Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 3206
    Provvedimento: Pubblicato il 24/04/2026 N. 03206/2026REG.PROV.COLL. N. 05774/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5774 del 2025, proposto da RI OU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pesci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, Caterina Siciliano, con domicilio eletto presso lo studio Caterina …
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    • decadenza titolarità progetto speciale·
    • art. 112 cod. proc. civ.·
    • effetto devolutivo appello·
    • progetto speciale·
    • principio tempus regit actum·
    • art. 8 Regolamento commercio aree urbane·
    • omessa pronuncia giudice amministrativo·
    • art. 3 Regolamento commercio aree urbane·
    • art. 101 c.p.a.·
    • ripristino sigilli esercizio commerciale·
    • art. 60 c.p.a.·
    • art. 2 Regolamento commercio aree urbane·
    • art. 19 l. 241/90·
    • art. 104 c.p.a.·
    • aree urbane di particolare valore culturale

  • 4Trib. Siena, sentenza 26/11/2025, n. 523
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro) “In nome del popolo italiano” Sentenza n. 360/2025 rgl Svolgimento del processo. (cod. fisc. nata il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 a Poggibonsi (SI), residente a [...], (difesa dagli avv. Diego Vaccaro e Luca Goracci) a mezzo ricorso depositato il 14/4/2025 contro (P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 perso M) – 0015 vere CP_2 n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (che sarà difeso da IA TI e GI Vasile, funzionaria/o delegata/o ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.) esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 15, letterali): “Piaccia …
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    • art. 1 l. 228/2012·
    • direttiva 2003/88/CE·
    • onere della prova datore di lavoro·
    • contratti a tempo determinato·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • festività soppresse·
    • diritto alle ferie·
    • indennità sostitutiva ferie non godute·
    • art. 5 d.l. 95/2012·
    • prescrizione decennale

  • 5Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/07/2025, n. 404
    Provvedimento: N. R.G. 235/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta Dott. Claudio Baglioni Presidente rel. Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 235/2023; promossa da: c.f. e p.i.v.a , con sede legale in RO, via Parte_1 P.IVA_1 Calabria 46, in persona del Presidente, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gregorio del foro di RO (pec: ) e dall'Avv. Valerio Zimatore del foro di Email_1 Catanzaro (pec: per …
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    • giudicato esterno·
    • fideiussione·
    • art. 34 c.p.c.·
    • legittimazione attiva·
    • art. 2697 c.c.·
    • interesse ad agire·
    • risoluzione contratto transazione·
    • contratto autonomo di garanzia·
    • prescrizione azione risoluzione·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
  • Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
    Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
    5. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
    Note all' art. 1:
    - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 cosi' recita:
    "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
    - L' art. 117, quinto comma, della Costituzione , cosi' recita:
    "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".
  • Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa) 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonche' a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
    b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
    c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
    Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
    d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
    e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
    f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
    g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
    Note all' art. 2:
    - La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
    L'art. 20 cosi' recita:
    "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
    2. Nelle materie di cui all' art. 117, primo comma, della Costituzione , i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
    Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
    3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
    4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
    5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
    a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
    b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
    c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
    d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
    e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
    f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
    g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
    g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
    g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
    g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
    g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
    g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
    g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
    5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
    6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
    7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
    Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
    8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare i procedimcnti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
    a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni;
    b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
    c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
    d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all' art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all' art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
    e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
    9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
    10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall' art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
    11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Govemo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
    - La legge 16 aprile 1987, n. 183 reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".
    L'art. 5 cosi' recita:
    "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
    2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nel quale sono versate:
    a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
    b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
    c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
    d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.
    3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 .".