Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 1
L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 47, ultimo comma ,cod. pen. ai fini dell'esclusione della punibilità, deve essere sempre originata da errore scusabile.
Commentario • 1
- 1. Commercio di marijuana non "light": non è reato se .. (Tr. Cosenza, 6/2019)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2015, n. 43309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43309 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
43309 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA FRANCO FIANDANESE Dott. -- Presidente N. 1983/2015 Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - N. 27596/2015 - Rel. Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD VA N. IL 07/03/1968 avverso la sentenza n. 399/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio BALDI che ha concluso per il rigetts del ricorsoпідей Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 02.03.2015, depositata il 10.03.2015, confermava la sentenza emessa dal tribunale in composizione monocratica di quella città il 7.02.2013, con la quale LE TO era stato condannato - previo riconoscimento di attenuanti generiche alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ex art.640, 2° comma n.1 cod. pen. così riqualificato il fatto ascritto nel capo d'accusa ai sensi dell'art.640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). L'accertamento di responsabilità si riferiva al seguente fatto reato: l'imputato, in qualità di titolare della ditta individuale Ellesse Video, aveva assunto Autore UD quale collaboratrice addetta al montaggio, facendo risultare, mediante allegazione di una falsa dichiarazione da quest'ultima sottoscritta il 25.02.2005, che la stessa nei 24 mesi precedenti all'assunzione era stata disoccupata sì da usufruire dei benefici derivanti dall'art.8, 9° comma 1. 407/90 per il triennio maggio 2005 - aprile 2008 (incentivi economici non spettanti in quanto l'Autore aveva già lavorato "in nero" alle dipendenze del LE e quantificati in euro 10.631, pari all'importo delle prestazioni contributive non pagate e altrimenti dovute). L'impostazione accusatoria trovava riscontro nelle dichiarazioni della Autore, sentita come imputato di reato connesso, non smentite da elementi di segno opposto e confermate anzi dalla produzione documentale di un assegno bancario di euro 350,00, importo che la denunziante aveva affermato essere il corrispettivo mensile effettivo a fronte di una busta paga che nello stesso periodo indicava uno stipendio netto di euro 1.292,21. In particolare, la corte di appello rigettava il motivo d'impugnazione relativo all'insussistenza della condotta delittuosa sul presupposto che la prestazione di lavoro irregolare ("in nero") non farebbe venir meno la condizione di disoccupazione e, quindi, il trattamento contributivo di favore, richiamando a tal fine i principi espressi in materia dalla sezione lavoro della Suprema Corte;
escludeva inoltre l'esistenza di ragioni specifiche per non dare credito pieno alle parole di denuncia della Autore.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del LE sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo di essi ha lamentato la violazione di legge ex art. 606 lett b) - e) e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del 2 lo provvedimento impugnato cod. proc. pen. nonchè la totale carenza e difetto di motivazione in punto di dolo ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Ha argomentato a riguardo che la corte territoriale aveva erroneamente esteso alla materia penale (sostanziale e processuale) i principi espressi in materia lavoristica, richiamando a tal fine il tenore letterale della norma che si assumeva violata (l'art.8, 9° comma 1.407/1990), in base al quale lo stato di disoccupazione al quale bisognava fare riferimento era solo quello formale;
in ogni caso, ad avviso del ricorrente, l'erronea interpretazione del dato normativo contenuto in una legge diversa da quella penale escludeva la punibilità, ai sensi dell'art.47, 3° comma cod. pen. e l'esistenza stessa del dolo.
2.2 Con il secondo motivo ha eccepito la manifesta illogicità della motivazione e la contraddittorietà risultante da altri atti del processo con travisamento della prova ex art.606 lett. e) cod. proc. pen. nonché la violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 192, 3° comma cod. proc. pen. ritenendo che la corte di appello non avesse adeguatamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni della Autore da un punto di vista sia soggettivo (non tenendo conto del suo risentimento verso il LE) sia oggettivo (alla stregua di quanto riportato dai testi escussi in dibattimento).
2.3 Con il terzo motivo ha infine censurato la pronuncia di appello per violazione dell'art.606 lett. b) e c) in relazione all'art.316 ter e 24 cod. proc. pen. indicando l'errore del giudice di merito che avrebbe dovuto semmai inquadrare la fattispecie ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni in 1 danno dello Stato), con conseguente competenza del tribunale in composizione collegiale e nullità della sentenza emessa dal giudice monocratico ex art.33 bis cod. proc. pen. Ha concluso pertanto per l'accoglimento del gravame e l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati.
1.1 Sostiene il ricorrente che la corte territoriale avrebbe esteso i principi espressi in materia lavoristica al diritto penale in relazione all'interpretazione dell'art.8, 9° comma della 1.407/1990, norma che fa riferimento a "lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi" ai fini del riconoscimento delle agevolazioni contributive in questione;
che l'orientamento giurisprudenziale 3 la richiamato nella sentenza impugnata, riconducibile alla sezione lavoro della Suprema Corte secondo cui il divieto di ammissione al beneficio economico si - estenderebbe anche a dipendenti regolarizzati dopo un periodo "a nero" - non è condivisibile perché disancorato dalla lettera della norma e contra reum;
che in ogni caso ricorrerebbe nel caso di specie l'errore su una legge diversa da quella penale, causa di esclusione della punibilità, ex art.47 terzo comma cod. pen. Ritiene il Collegio, in conformità con un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che l'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 47 cod. pen. ai fini della esclusione della punibilità, deve essere sempre originata da errore scusabile (cfr. Cass. Sezione 4^, sentenza n. 4662 del 12.12.1977 - dep. Il 19.04.1978 Rv 138692). - Nel caso di specie è evidente che la condizione di disoccupazione non può che riferirsi alla mancanza di occupazione - secondo l'accezione letterale del termine - ossia alla reale carenza di una prestazione lavorativa idonea ad assicurare la - retribuzione;
presupposto inesistente con riferimento alla posizione della Autore che nel periodo in questione aveva lavorato per il LE, ancorchè in maniera irregolare (cioè "in nero"). L'attività imprenditoriale esercitata dall'imputato consentiva la lettura corretta della norma, in conformità peraltro con l'evidente finalità della legge di favorire le assunzioni non già di regolarizzare rapporti di lavoro irregolari.
1.2. Circa l'attendibilità delle dichiarazioni della Autore, deve ribadirsi che in tema di prove, la valutazione della credibilità di un teste rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza da escludersi nella fattispecie in argomento, in quanto il giudice di merito ha a tal fine evidenziato con congruo ragionamento: - il contenuto autoMaccusatorio di tali dichiarazioni;
- il riscontro fornito dalla testimonianza dei colleghi di lavoro dell'Autore che non hanno affatto esclusa la sua presenza nel biennio anteriore al 2005; -la falsa dichiarazione finalizzata ad agevolare il datore di lavoro.
2. Il terzo motivo è parzialmente fondato. La corte territoriale ha ritenuto non pertinente il richiamo difensivo ad una pretesa qualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art.316 ter cod. pen. La conclusione è erronea perché non tiene conto del discrimen fra le fattispecie penali in questione così come delineato dal giudice di legittimità. 4 Innanzitutto le sezioni unite della Suprema Corte hanno precisato contrariamente a quanto affermato in entrambi i giudizi di merito che ai fini del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato mediante falsa attestazione si ha erogazione, pur in assenza di un'elargizione, quando il richiedente ottiene comunque un vantaggio economico che viene posto a carico della comunità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7537 del 16/12/2010 dep. 25/02/2011 - Rv. 249104). Ha precisato in seguito la Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili, che integra il delitto ex art. 316-ter cod. pen. e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità О assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., ottiene dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali (Cass. sez. 2, sentenza n. 48663 del 17.10.2014 dep. 24.11.2014 Rv. 261140). Nel caso di specie il datore di lavoro ha esposto falsamente la sussistenza del requisito per l'ammissione al beneficio contributivo, non rilevando a tal fine il contributo del lavoratore alla falsa rappresentazione dello stato di disoccupazione, in quanto l'indebita agevolazione è pur sempre conseguenza della condotta prevista e punita dall'art.316 ter cod. pen. (presentazione di documenti attestanti cose non vere). Non è invece fondato il terzo motivo nella parte in cui ritiene nulla la sentenza impugnata perché pronunciata dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale secondo le regole di competenza per materia in relazione al reato ex art.316 ter cod. pen. Ritiene infatti il Collegio di condividere la giurisprudenza prevalente e più recente di questa Corte secondo cui il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, non deve annullare la sentenza, dato che la prescrizione in tal senso (posta nell'art. 33-octies cod. proc. pen.) riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione e non nel caso in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione (Cass. Sez. 2^ sentenza n.18607 del 16.04.2010 - dep. 17.05.2010 Rv 247541). 5 3. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata esclusivamente per la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art.316 ter cod. pen. Il rigetto degli motivi di ricorso determina la dichiarazione d'irrevocabilità della sentenza in punto di responsabilità.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art.316 ter cod. pen. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile la sentenza in punto di responsabilità. Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2015 Il Presidente L'estensore dott. Franco Fiandanese dott. Luigi Agostinacchio franco fandann maulin DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 OTT. 2015 IL MA DI C A CANCELLIERE E R P U UD Pianelli E T I E S Z N A O R O C 6