Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 9988
CASS
Sentenza 19 dicembre 2019

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Massime1

In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato. (Fattispecie relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione di una tettoia abusiva, interrotti con il sequestro dell'immobile, previa violazione dei sigilli, in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile).

Commentario1

  • 1Traduzione della sentenza di condanna obbligatoria per l'Europa, ma non in Italia (Cass. 4408/25).
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 febbraio 2025

    La traduzione di una sentenza che l'imputato alloglotto non può impugnare personalmente non incrementa né quantitativamente né qualitativamente i suoi diritti di difesa, e che nessuna concreta limitazione di quei diritti può realmente conseguire alla mancata traduzione: in sintonia con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, pare difficile argomentare che essa possa provocare una lesione dei diritti di difesa dell'alloglotto, che, comunque, mantiene il diritto di partecipare personalmente al giudizio con l'ausilio di un interprete, e gode continuativamente dell'assistenza tecnica del proprio difensore. Poiché non è concepibile un illimitato diritto alla traduzione di tutti i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 9988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9988
Data del deposito : 19 dicembre 2019

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