Sentenza 19 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato. (Fattispecie relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione di una tettoia abusiva, interrotti con il sequestro dell'immobile, previa violazione dei sigilli, in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile).
Commentario • 1
- 1. Traduzione della sentenza di condanna obbligatoria per l'Europa, ma non in Italia (Cass. 4408/25).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 febbraio 2025
La traduzione di una sentenza che l'imputato alloglotto non può impugnare personalmente non incrementa né quantitativamente né qualitativamente i suoi diritti di difesa, e che nessuna concreta limitazione di quei diritti può realmente conseguire alla mancata traduzione: in sintonia con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, pare difficile argomentare che essa possa provocare una lesione dei diritti di difesa dell'alloglotto, che, comunque, mantiene il diritto di partecipare personalmente al giudizio con l'ausilio di un interprete, e gode continuativamente dell'assistenza tecnica del proprio difensore. Poiché non è concepibile un illimitato diritto alla traduzione di tutti i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 9988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9988 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
09988-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA Composta da n.2055n. 2053 sez. Sent. n. Grazia Lapalorcia -Presidente - CC 19/12/2019- -Relatore- Vito Di Nicola R.G.N. 18630/2019 Donatella Galterio Claudio Cerroni Emanuela Gai Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La ET MA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 15-10-2018 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
lette le richieste del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. MA La ET ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con la quale, invocandosi la violazione del divieto del doppio giudizio in ordine al medesimo fatto, era stata chiesta l'applicazione dell'articolo 649 del codice di procedura penale relativamente ai seguenti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria pronunciati nei confronti del condannato in distinti procedimenti: a) sentenza del 16 dicembre 2008, irrevocabile il 04 febbraio 2009, del GOT del Tribunale di Nola di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di violazione di sigilli e per reati di abusivismo edilizio accertati in San Giuseppe Vesuviano il 5 dicembre 2007; b) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24 maggio 2012, irrevocabile il 03 novembre 2012, di riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Nola in data 8 maggio 2008 di condanna alla pena di mesi sei giorni 3 di reclusione ed ven euro 500,00 di multa, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Got del Tribunale di Nola del 16 dicembre 2008, irrevocabile il 4 febbraio 2009 (sub a), per i reati di abusivismo edilizio;
accertati in San Giuseppe Vesuviano il 29 novembre 2007. La Corte di appello ha osservato come le due sentenze avessero ad oggetto fatti storici differenti, e dunque correttamente era stata applicata la disciplina della continuazione in luogo di quella prevista dall'articolo 649 del codice di procedura penale, invocata dalla difesa. Infatti, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24 maggio 2012, irrevocabile il 03 novembre 2012, MA La ET veniva condannato per aver realizzato abusivamente, in assenza di titolo abilitativo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale le seguenti opere: tettoia composta da n. 6 tubolari in ferro e copertura in lamiere coibentate, in San Giuseppe Vesuviano il 29 novembre 2007. Invece, con la sentenza del Got del Tribunale di Noia del 16 dicembre 2008, irrevocabile il 04 febbraio 2009, il ricorrente veniva condannato per il delitto di violazione dei sigilli e per i reati di abusivismo edilizio, per aver realizzato le seguenti opere “un manufatto completamente tompagnato con strutture portanti in ferro avente una volumetria di circa 175 mc", reati accertati in San Giuseppe Vesuviano sino al 5 dicembre 2007, opere realizzate in violazione dei sigilli apposti dalla PG il 29 novembre 2007 come accertato il 5 dicembre 2007. - Sulla base di ciò, la Corte territoriale ha aggiunto come, dalla lettura della sentenza del Got del Tribunale di Nola del 16 dicembre 2008, emergesse che:
2 - in data 29 novembre 2007 era stata accertata alla Via Perilli di S. Giuseppe Vesuviano la sopraelevazione abusiva di un preesistente piano terra di circa metri 50, con la posa di sei pilastri in ferro con una sovrastante struttura in lamiere grecate;
all'esito del sopralluogo del 29 novembre 2007 erano stati apposti i sigilli all'opera abusivamente realizzata;
in data in data 5 dicembre 2007 era stato accertato che, in violazione dei sigilli, i lavori erano proseguiti, con la realizzazione della tamponatura perimetrale dell'interno piano con blocchi laterizi. Da ciò, il giudice dell'esecuzione ha tratto il convincimento circa il fatto che le due sentenze avessero ad oggetto fatti diversi, sia pure avvinti dai vincolo della continuazione. In data 29 novembre 2007 veniva accertata la realizzazione della tettoria in sopraelevazione ad un preesistente manufatto;
in data 5 dicembre 2007 si accertava che, in violazione dei sigilli, i lavori erano proseguiti con la ven tamponatura della struttura realizzata in sopraelevazione.
2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, affida il ricorso ad un unico complesso motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che le argomentazioni poste dalla Corte di appello, in funzione del Giudice dell'esecuzione, a sostegno della decisione di rigettare la richiesta di applicazione dell'articolo 649 del codice di procedura penale, si basano su una errata interpretazione della norma e, soprattutto, su una errata interpretazione delle due sentenze che avevano ad oggetto il medesimo fatto e giammai fatti diversi, così come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale. Infatti, ad avviso del ricorrente, la Corte di appello non avrebbe evidenziato la errata valutazione eseguita dalla medesima Corte distrettuale nella fase della cognizione laddove, erroneamente, non era stato rilevato, nelle motivazioni poste a fondamento della sentenza emessa in data 24 maggio 2012, che nella sentenza resa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, datata 16 dicembre 2008, si faceva riferimento, in maniera inequivocabile, alla violazione dei sigilli da parte dell'imputato al fine di portare a completamento la tettoia composta da n. 6 tubolari in ferro e copertura in lamiere coibentate "che costituiva una sopraelevazione di un preesistente piano terra" e quindi il completamento della medesima opera contestata successivamente al ricorrente. Il quale aggiunge che, nella stessa sentenza, il Giudice nolano aveva dato correttamente atto di un sequestro operato dalla Polizia Municipale del Comune 3 di San Giuseppe Vesuviano, alla Via Pedini dello stesso Comune, avente ad oggetto "la sopraelevazione ad un preesistente piano terra di circa mt. 50, che consisteva nella posa di sei pilastri in ferro con una sovrastante struttura in lamiere grecate". Sennonché la Corte di appello partenopea, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ometteva di valutare che la condotta posta in essere dal ricorrente considteva nella realizzazione di una tettoia composta da n. sei tubolari in ferro e copertura in lamiere coibentate condotta accertata dalla Polizia Municipale del Comune di San Giuseppe Vesuviano in data 29 novembre 2009 e per la quale era intervenuta sentenza di condanna, che irrogava la pena di giorni sei di arresto ed 10.000,00 di ammenda e, soprattutto, che la unitaria condotta suindicata si palesava nella violazione dei sigilli apposti alla tettoia, perché consistente nella prosecuzione dei medesimi lavori che avevano comportato la realizzazione della completa tompagnatura della struttura di sei pilastri mediante blocchi laterizi, per la quale l'imputato era stati condannato dal ven Giudice Monocratico di Nola alla pena di mesi sei di reclusione ed € 400,00 di multa.. Pertanto i Giudici della Corte di appello, in data 24 maggio 2012, ritenendo di applicare la continuazione fra le due sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente, erroneamente omettevano di considerare che la sentenza per la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 400,00 di multa era già passata in giudicato;
essa riguardava i medesimi fatti per i quali l'imputato era già stato condannato con sentenza poi appellata e non ancora passata in giudicato e che la violazione dei sigilli veniva accertata, in data 5 dicembre 2007, sempre dalla stessa Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, con la conseguenza che la medesima Corte di appello partenopea, in funzione di Giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto tenere conto di ciò accogliendo l'eccezione difensiva circa la violazione del divieto di ne bis in idem.
3. Il procuratore generale ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso sottolineando come la Corte d'appello avesse correttamente escluso la violazione del principio del ne bis in idem, sul presupposto che le due sentenze avessero, all'evidenza, ad oggetto fatti storici differenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si dà atto che la Corte procede a redigere la motivazione in forma semplificata. 4 Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Il percorso argomentativo delineato con il provvedimento impugnato non è suscettibile di alcuna censura, avendo il giudice dell'esecuzione accertato, con congrua motivazione, che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 maggio 2012 (emessa a seguito di gravame interposto avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Nola in data 8 maggio 2008 per i reati di abusivismo edilizio) aveva avuto ad oggetto i lavori di realizzazione abusiva di una tettoia, così come accertati in data 29 novembre 2007 quando il manufatto fu sottoposto a sequestro con apposizione dei sigilli (condotta precedente o prima condotta attribuita al ricorrente). Invece, la sentenza del tribunale di Nola, in data 16 dicembre 2008, aveva avuto ad oggetto la prosecuzione dei lavori di costruzione e ultimazione del manufatto abusivo previa effrazione dei sigilli, così come accertato in data 5 dicembre 2007 (condotta successiva o seconda condotta attribuita al ricorrente). La sentenza della Corte d'appello del 25 maggio 2012 aveva poi applicato la ven continuazione tra i diversi fatti, in considerazione del giudicato che si era formato, in data 4 febbraio 2009, con riferimento alla sentenza emessa dal tribunale di Nola del 16 dicembre 2008. Pertanto, posto che la permanenza del reato di costruzione abusiva è, nel caso in esame, cessata per effetto del sequestro, la prosecuzione dei lavori abusivi ha innescato una diversa e ulteriore condotta integrando una autonoma violazione che è stata oggetto, unitamente alla violazione dei sigilli, del procedimento penale definito con la sentenza del tribunale di Nola del 16 dicembre 2008. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché, in tal caso, si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (Sez. 3, n. 15441 del 13/03/2001, Migliorato, Rv. 219499). Ne deriva che la prosecuzione o la ripresa degli interventi edificatori in un periodo successivo, attesa la natura permanente della fattispecie e la conseguente scomponibilità giuridica dei comportamenti posti in essere dall'imputato, esclude che possa integrare una ipotesi di "identità del fatto", rilevante ai fini dell'operatività del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, Alfiero, Rv. 263514), tenuto conto che le condotte successive di prosecuzione e ripresa dei lavori, concorrendo materialmente (e non già 5 formalmente) con le precedenti, si atteggiano come azioni diverse, ulteriormente lesive dell'interesse penalmente tutelato e produttive di un nuovo evento in senso storico, dimostrativo della diversità dei fatti per la mancata coincidenza degli elementi costitutivi dell'idem factum (condotta-nesso causale-evento naturalistico), potendo il giudice affermare (v. Corte cost., n. 200 del 31/05/2016 Rv.0039029) che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra situazione nella specie non sussistente la coincidenza di tutti i predetti elementi (condotta-nesso causale-evento naturalistico).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/12/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore lefolores Grazia Lapalorcia Vito Di Nicola п'тоалісма DEPOSITATA IN CANCELLERA 13 MAR 2020 SPERTO CANCEL 6