Articolo 5 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 febbraio 2003
Art. 5. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i principi ed i criteri direttivi contenuti nell' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.
Nota all' art. 5 :
- Per l' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , vedi note all'art. 2.
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente